Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 gennaio 2020 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Teroldego Rotaliano». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamento (UE) n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 3 giugno 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Teroldego Rotaliano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Teroldego Rotaliano»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Teroldego Rotaliano»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Provincia autonoma di Trento, su istanza del Consorzio di tutela vini del Trentino con sede in Trento, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP «Teroldego Rotaliano», relativamente alle disposizioni sulle capacita' nominali e la tappatura per le tipologie Superiore e Riserva di cui all'art. 7 del disciplinare, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della Provincia autonoma di Trento sulla citata proposta di modifica; Atteso che la citata richiesta di modifica, che non comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, par. 6, del regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 24 ottobre 2019; Considerato che, ai fini della conclusione della procedura nazionale, conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni; Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2019, entro il termine di trenta giorni da detta data di pubblicazione non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione e pubblicizzazione, conformemente all'art. 17 del regolamento (UE) n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento (UE) n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Teroldego Rotaliano»; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Teroldego Rotaliano» sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2019. 2. All'allegato A e' riportato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Teroldego Rotaliano» consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1. |
| Allegato A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TEROLDEGO ROTALIANO».
Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Teroldego Rotaliano (nel tipo rosso o Rubino); Teroldego Rotaliano (nel tipo rosato o kretzer); Teroldego Rotaliano superiore e superiore riserva. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1, comma 1, sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione (UE) tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nel sistema di informazione e-Ambrosia, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Teroldego Rotaliano» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2020
Il dirigente: Polizzi |
| Art. 2. Base ampelografica
Il vino «Teroldego Rotaliano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Teroldego. |
| Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino «Teroldego Rotaliano» comprende la porzione del Campo Rotaliano, ricadente nei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del Comune di S. Michele all'Adige. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio, a sud della localita' La Rocchetta, tra la strada statale della Val di Non (n. 43) e la strada che porta a Mezzocorona, la linea di delimitazione di zona segue, per breve tratto, la strada per Mezzocorona dove incontra e segue verso nord, il confine comunale di Mezzocorona fino alle falde del Monte Mezzocorona. Da qui segue, verso est, le falde del monte suddetto passando a sud della localita' le Scalette ed a nord di Ischia Trentina, S. Gottardo, dell'abitato di Mezzocorona e Sottomonte fino alla strada poderale che divide l'anzidetta ultima localita' dalla Vicinia. La linea di delimitazione piega quindi verso sud-est e seguendo la suddetta strada poderale raggiunge la ferrovia del Brennero (quota 209), che segue fino ad incontrare la strada provinciale per Masetto (quota 209) e lungo questa fino al ponte sulla fossa del Caldaro. Segue detto canale verso sud-ovest, finche' nei pressi del cimitero di Grumo interseca e segue per breve tratto in direzione est il limite comunale di S. Michele all'Adige inserendosi quindi sulla strada comunale che da Grumo conduce, attraversata la ferrovia del Brennero, in localita' Fontane. Da detto punto il confine si innesta sulla carrareccia che in direzione nord reca alle localita' Chiesuretti e da tale punto devia verso ovest, lungo il limite sud delle p.f. 232-231-221/2, in comune catastale di Grumo, e le susseguenti p.f. 993, 1002, 1046, 1059 in comune catastale di Mezzolombardo. Da detta ultima particella fondiaria il confine prosegue lungo la carrareccia che reca alla localita' Settepergole fino ad intersecare il limite sud della p.f. 1210. Da quest'ultima il confine segue i lati sud delle p.f. 1181-1180-1179-1178 fino a raggiungere in corrispondenza della p.f. 1177 la sponda sinistra del torrente Noce. Indi il confine, oltrepassato il torrente Noce, risale in direzione nord lungo l'argine destro del Noce, immettendosi in localita' Prati Grandi sulla strada poderale che segue, in successione, i lati sud delle p.f. 531-527/1-528-519/1-512/2 in direzione della localita' Braide, inserendosi sulla roggia omonima e seguendola a ritroso fino ad imboccare la strada statale n. 43 al km 27,750. Da detto punto il confine segue verso nord-ovest l'anzidetta statale fino all'incrocio a sud della Rocchetta, punto di partenza della linea di delimitazione, comprendendo nell'ultimo tratta a nord-ovest di Mezzolombardo (dal km 25, quota 234) i vigneti situati tra la strada statale n. 43 e le falde del Monte Fausior. |
| Art. 4. Norme per la viticoltura
I vigneti destinati alla produzione del vino «Teroldego Rotaliano» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Teroldego Rotaliano», non deve essere superiore a tonnellate 17 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve a detto limite, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo. La Provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, modificare, nei termini stabiliti dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 art. 10, par 1, lettere c) e d), i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. |
| Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della Provincia di Trento. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Teroldego Rotaliano» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50 % vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento a termini di legge con un incremento in volume massimo del 6,5% anche con mosti provenienti da altre zone. Il vino «Teroldego Rotaliano» avente un tenore zuccherino residuo fino a 4 g/l come massimo, o fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidita' totale, espresso in g/l di acido tartarico, non e' inferiore di piu' di 2 g/l al tenore di zucchero residuo, puo' essere qualificato con la locuzione «secco». |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo
Il vino «Teroldego Rotaliano» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Teroldego Rotaliano (nel tipo rosso o Rubino): colore: rosso rubino piuttosto intenso, talora con orli violacei; odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolarmente intenso; sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla, un po' di corpo e leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Teroldego Rotaliano (nel tipo rosato o kretzer): colore: rosato, tendente al granato; odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato; sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l; Teroldego Rotaliano superiore e superiore riserva: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al rosso mattone; odore: gradevole, etereo caratteristico e persistente; sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto amarognolo, un po' tannico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l; Il vino rosso puo' portare in etichetta la specificazione «Rubino», mentre il vino rosato deve portare in etichetta la specificazione «rosato» o «kretzer». E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore indicati nel presente articolo. |
| Art. 7. Designazione e presentazione
Il vino «Teroldego Rotaliano» che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 11,5 puo' fregiarsi della qualificazione «superiore» e qualora sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni puo' portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5. Il vino «Teroldego Rotaliano» nelle qualificazioni di cui al primo comma, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' nominale da 0,375, 0,75, 1,5 e 3,0 litri con chiusura costituita da tappo raso bocca in sughero. Alla denominazione «Teroldego Rotaliano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti. Per il vino di cui all'art. 1, e' fatto obbligo di indicare l'annata di produzione delle uve. |
| Art. 8. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica Fattori naturali rilevanti per il legame: La zona delimitata per la produzione del vino D.O.C. «Teroldego Rotaliano» comprende parte del territorio viticolo ricadente nei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del Comune di S. Michele all'Adige in Provincia di Trento, noto come «Campo Rotaliano» piu' precisamente delimitato all'art. 3. La zona comprende una vasta area di piano (circa 1.200 ettari), sulla destra orografica del fiume Adige, protetta a settentrione dalle perpendicolari pareti montuose che sovrastano gli abitati di Mezzolombardo e Mezzocorona, ed attraversata dal torrente Noce. Il torrente Noce con le proprie ricorrenti alluvioni ha trasformato, nei secoli, il proprio conoide di deiezione in una grande pianura dalle caratteristiche podologiche uniche oggi a noi note. Alle alluvioni bonificatrici di detto torrente si deve infatti la particolare conformazione del suolo costituito da un vasto banco di ghiaia e ciottoli, ricchissimo di scheletro. Il soprassuolo, o terreno agrario vero e proprio, e' invece il risultato di un secolare lavoro intrapreso dall'uomo mediante l'apporto di un sottile strato di sabbia e limo ricavati dai depositi alluvionali del torrente Noce e del vicino fiume Adige. Il limitato spessore dello strato attivo, la grande permeabilita' del suolo e l'aridita' del sottosuolo determinano in questa zona di piano le condizioni proprie della collina. Dal punto di vista idrico i terreni della zona di produzione si presentano fortemente asciutti e devono, a bisogno, essere soccorsi con l'irrigazione. I terreni vitati idonei alla produzione del vino D.O.C. «Teroldego Rotaliano» sono ubicati, di norma, ad una quota d 200 - 250 m s.l.m. Dal punto di vista climatico la zona e' caratterizzata da inverni relativamente freddi e abbastanza nevosi ed estati calde, spesso afose di giorno. Le precipitazioni medie si aggirano attorno ai 900 mm annui. Fattori umani rilevanti per il legame: Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall'eta' del bronzo ai giorni nostri; Testimonianze sull'attivita' viticola ed enologica in epoca romana sono state ritrovate anche all'interno della zona di produzione del vino in questione. La piu' antica citazione sulla coltivazione del vitigno Teroldego in Provincia di Trento risale all'anno 1480 mentre successive e ripetute citazioni sul vino Teroldego sono contenute nelle cronache del Concilio di Trento scritte da Michelangelo Mariani nel 1673. Tali citazioni riconducono il vino Teroldego alla zona di produzione del «Teroldego Rotaliano», elemento testimoniato anche dal toponimo «alle Teroldeghe» presente nel Comune di Mezzolombardo e documentato sin dal XV/XVI secolo. Da quanto sopra si evince inconfutabilmente che: il vitigno Teroldego e' coltivato nella zona da tempo immemorabile; gia' nei secoli scorsi il vino Teroldego era fra i piu' qualificati ed apprezzati vini della regione; il vino, gia' nell'antichita', era noto con il nome proprio del vitigno. L'uso di qualificare il Teroldego con il nome geografico «Rotaliano» e' relativamente piu' recente e nasce dall'esigenza, manifestatasi nell'ultimo dopo guerra, di contraddistinguere il prodotto originale della zona di produzione da vini similari. «Teroldego Rotaliano» e' quindi il nome impiegato per designare il vino ottenuto dalle uve del vitigno Teroldego, prodotte nel Campo Rotaliano. La coltivazione della vite rappresenta nell'area in questione un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio. Il geografo ed irredentista trentino Cesare Battisti, agli inizi del secolo scorso, defini' il Campo Rotaliano «il piu' bel giardino vitato d'Europa». La coltivazione della vite ha rappresentato, e rappresenta tuttora, la prevalente - quando non esclusiva - fonte di reddito per generazioni di famiglie contadine della zona. Nell'arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell'uomo si sono accompagnate ed intrecciate si sono sviluppati - come e' ovvio e naturale - dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali piu' ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.). Per quanto concerne l'aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori: base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione rappresentato dalla varieta' Teroldego; forme di allevamento: sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l'adozione della forma di allevamento e' effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all'esigenza di agevolare l'esecuzioni delle operazioni colturali, sia all'obiettivo enologico che il produttore intende perseguire; pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini rossi e talvolta rosati. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal regolamento (CE) n. 606/2009. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Le caratteristiche del terreno, dell'ambiente e la secolare esperienza tramandata dai viticoltori, hanno permesso di delimitare con precisione e sulla base di rigorosi criteri la zona di produzione del «Teroldego Rotaliano». Sia i consumatori che gli operatori del settore riconoscono al vino D.O.C. «Teroldego Rotaliano» caratteristiche organolettiche d'una singolare ed inconfondibile originalita', proprie della zona in cui il vino e' prodotto, che non si ripetono ne' si riscontrano nei prodotti ottenuti con le uve dello stesso vitigno coltivato fuori dal Campo Rotaliano da tutti considerato l'habitat ideale del Teroldego. Queste differenze possono essere tecnicamente spiegate evidenziando la diversita' effettivamente esistente fra il terreno del Campo Rotaliano e gli altri, anche se limitrofi. Il vino D.O.C. «Teroldego Rotaliano» presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'influenza dell'ambiente geografico sul vitigno costituente la base ampelografica del vino. Il vino presenta parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidita'/alcol, e caratteristiche organolettiche chiaramente riconducibili al vitigno Teroldego. C) Descrizione dell'interazione casuale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Gli elementi di interazione casuale fra la zona geografica ed il prodotto sono gia' descritti alle lettere a) e b). Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto e' essenzialmente rappresentato dall'influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati. |
| Art. 9. Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Trento - via Calepina n. 13 - 38122 Trento (di seguito CCIAA). La C.C.I.A.A. di Trento e' l'Autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
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