Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg».


Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della IGP «Mitterberg»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGP;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Provincia autonoma di Bolzano su istanza del Consorzio di tutela vini Alto Adige con sede in via Crispi n. 15, Bolzano, intesa ad ottenere talune modifiche al disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma di Bolzano;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 24 ottobre 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGP «Mitterberg»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, nelle more dell'adozione del richiamato decreto procedurale e conformemente alle indicazioni di cui alla richiamata circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione, alla pubblicizzazione della proposta di modifica in questione per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg»;
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «MITTERBERG».
Al disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg» sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2 - Base ampelografica, al paragrafo 2, viene cancellata la dicitura «anche nella tipologia frizzante» e l'ultimo paragrafo: «i vini a indicazione geografica tipica Mitterberg, con la specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante», e' sostituito con il seguente:
«I vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg", con o senza specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante o passito.»;
b) all'art. 4 - Norme per la viticoltura, e' inserito il seguente paragrafo, relativo alle condizioni ambientali e di coltura dei vigneti:
«Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a IGT "Mitterberg" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.»;
c) all'art. 6 - Caratteristiche al consumo dei vini, e' eliminata la tipologia Novello; inoltre, per la tipologia Passito e' stato innalzato il parametro del titolo alcolometrico volumico totale minimo da 14,00% a 16,00% vol. e quello del titolo alcolometrico volumico effettivo da 7,00% ad almeno 9,00% vol.
d) l'allegato 1 del disciplinare - Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione per l'ottenimento dei vini a IGT Mitterberg, e' integrato con le varieta': Solaris, Souvignier Gris, Muscaris, Johanniter.