Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2020 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 13 gennaio 2020 |
Inserimento del medicinale Bendamustina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia), in combinazione con rituximab con o senza citarabina. (Determina n. 3390/2020). |
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IL DIRIGENTE dell'area pre-autorizzazione
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70; Considerati i dati di efficacia e di sicurezza presenti in letteratura relativi all'impiego di «Bendamustina» in associazione con rituximab con o senza citarabina per il trattamento dei pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia); Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale, in combinazione con rituximab con o senza citarabina, a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia); Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 9, 10 e 11 aprile 2018 - stralcio verbale n. 34; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Bendamustina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia), in combinazione con rituximab con o senza citarabina;
Determina:
Art. 1
Il medicinale BENDAMUSTINA e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2. |
| Allegato 1 Denominazione: BENDAMUSTINA. Indicazione terapeutica: linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia), in combinazione con rituximab con o senza citarabina. Criteri di inclusione Pazienti con diagnosi istologicamente confermata di DLBCL de-novo o trasformato da linfoma B a basso grado, linfoma follicolare G3 sec WHO, linfoma primitivo mediastinico senza alternative terapeutiche. Pazienti recidivati/refrattari precedentemente trattati con ≥2 linee di terapia, incluso eventualmente il trapianto autologo (ASCT). Pazienti recidivati/refrattari a 1 precedente linea di terapia (prima recidiva), non eleggibili ad ASCT. Performance status ≤2. Funzione renale adeguata (clearance della creatinina> 40 ml/min), con diuresi conservata. Funzione epatica adeguata: alanina aminotransferasi (ALT)/aspartato aminotransferasi (AST) <2,5 x limite superiore del valore normale (ULN), bilirubina totale <2 mg/dL, a meno che non sia direttamente attribuibile al tumore del paziente. Criteri di esclusione Positivita' per il Virus dell'immunodeficienza umana (HIV). Condizioni mediche o lesioni agli organi che potrebbero interferire con la somministrazione della terapia. Infezione batterica, virale o fungina attiva che richiede terapia sistemica. Disturbi convulsivi che richiedono terapia anticonvulsivante. Grave malattia polmonare ostruttiva cronica con ipossiemia. Storia di cardiopatia grave: classe funzionale III-IV della New York Heart Association (NYHA), infarto miocardico entro sei mesi, tachiaritmie ventricolari, cardiomiopatia dilatativa o angina instabile. Diabete mellito incontrollato. Ipersensibilita' nota o reazioni anafilattiche agli anticorpi e alle proteine murine, alla bendamustina o al mannitolo. Chirurgia maggiore entro quattro settimane dal giorno 1. Positivita' per HBsAg. Pazienti HCVAb + con replicazione virale attiva (HCV-RNA + con AST> 2 × limite normale). Coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico: possono essere impiegati gli schemi posologici di seguito riportati. Schema RBAC500 Rituximab 375 mg/mq giorno 1 (ritardo al giorno 8 e permesso al primo ciclo). Bendamustina 70 mg/mq i giorni 2 e 3. Citarabina 500 mg/mq i giorni 2, 3 e 4. Durata di terapia: un ciclo e' pari a ventuno giorni; la durata del trattamento prevede 4-6 cicli complessivi. Schema R-Bendamustina Rituximab 375 mg/mq giorno 1 (ritardo al giorno 8 e permesso al primo ciclo). Bendamustina 90 mg/mq i giorni 2 e 3. Durata di terapia: un ciclo e' pari a ventotto giorni; la durata del trattamento prevede 4-6 cicli complessivi. Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Dati da inserire nel registro Nel corso del trattamento devono essere effettuati: 1) il monitoraggio della funzionalita' epatica (ALT, AST e bilirubina) e renale (clereance della creatinina, azotemia e creatinina) prima d'iniziare il trattamento e almeno ogni tre settimane nei primi due mesi di trattamento. In seguito, il monitoraggio deve proseguire con cadenza almeno mensile e in base alle esigenze cliniche; 2) il monitoraggio di emocromo almeno ogni tre settimane; 3) il monitoraggio dei parametri biochimici e metabolici e, se necessario, un'adeguata terapia sostitutiva conforme alla comune pratica clinica; 4) il monitoraggio della pressione arteriosa e della funzionalita' cardiaca. |
| Art. 2
1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia), in combinazione con rituximab con o senza citarabina, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it |
| Art. 3
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2020
Il dirigente: Petraglia |
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