Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 dicembre 2019
Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;
Vista la rettifica della direttiva 2014/45/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 219 del 22 agosto 2019;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che recepisce le disposizioni della direttiva 2014/45/UE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 75, 79, 80, nonche' l'art. 229 che prevede che le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal codice medesimo, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto l'Accordo Stato regioni del 17 aprile 2019, n. 65/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno la suddetta rettifica nonche' chiarire alcuni aspetti operativi del decreto ministeriale n. 214/2017;

Decreta:

Art. 1

1. La tabella di cui al punto 3 dell'allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, e' abrogata e sostituita da quella riportata in allegato al presente decreto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

2. All'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, e' aggiunto il seguente periodo:
«Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli e in presenza di particolari situazioni operative, in considerazione del fatto che l'utenza puo' rivolgersi ad uno qualsiasi dei centri di controllo privati presenti sul territorio nazionale, con decreto dell'Autorita' competente si puo' circoscrivere l'agevolazione di cui al primo comma ai veicoli di esclusiva competenza ministeriale.».
 
Art. 3

1. All'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017 le parole «punto 1» sono eliminate.
 
Art. 4

1. Per le finalita' di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, e' istituito il «registro unico degli ispettori di revisione» che assolve la funzione di elenco informatico di registrazione degli ispettori e delle informazioni ad essi associati e che sara' regolato con atti dell'Autorita' competente.
2. Il «registro unico degli ispettori di revisione» permettera' almeno le seguenti funzioni:
a) identificazione dell'ispettore anche in forma digitale;
b) controllo della rispondenza dei veicoli controllati all'autorizzazione ricevuta;
c) monitoraggio delle attivita' di formazione obbligatorie;
d) archivio delle annotazioni disciplinari e delle sanzioni.

Roma, 11 dicembre 2019

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 115