Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 17 gennaio 2020
Sostituzione dell'allegato 1 alla determina AIFA del 18 aprile 2014, relativa all'inserimento di rituximab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, crioglobulinemia HCV-negativa. (Determina n. 5115).


IL DIRIGENTE
dell'area pre-autorizzazione

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;
Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;
Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Vista la determina AIFA del 18 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014, relativa all'inserimento nel suddetto elenco del medicinale RITUXIMAB per il trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, crioglobulinemia HCV-negativa;
Vista la determina AIFA n. 2107 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, relativa all'inserimento nel suddetto elenco di «Rituximab» biosimilare per la sopra citata indicazione terapeutica;
Considerati i dati riportati in letteratura che supportano l'impiego nelle forme di crioglobulinemia piu' severe di schemi posologici di «Rituximab» (originatore o biosimilare) differenti rispetto a quello inserito nell'allegato 1 alla determina AIFA del 18 aprile 2014 sopra citata;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12 e 13 giugno 2018 - stralcio verbale n. 36;
Ritenuto, pertanto, di sostituire l'allegato 1 alla determina AIFA del 18 aprile 2014 sopra citata al fine di aggiungere schemi posologici differenti caratterizzati da piu' alti dosaggi di «Rituximab» (originatore o biosimilare) gia' incluso nell'elenco dei medicinali erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, crioglobulinemia HCV-negativa;

Determina:

Art. 1

Di sostituire l'allegato 1 alla determina AIFA del 18 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014, citata in premessa con l'allegato 1 alla presente determina, che ne costituisce parte integrante.
 
Allegato 1

Denominazione: RITUXIMAB (originatore o biosimilare)

Indicazione terapeutica: trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, crioglobulinemia HCV-negativa.

Criteri di inclusione:
pazienti adulti con crioglobulinemia sintomatica HCV-associata resistenti o con controindicazione alla terapia antivirale, o con crioglobulinemia sintomatica non HCV-associata;
pazienti con manifestazioni acute di vasculite crioglobulinemica con rischio per la vita o per la funzionalita' d'organo (es. nefropatia, gravi ulcere cutanee, neuropatia periferica acuta), eventualmente in associazione a terapia antivirale.

Criteri di esclusione e raccomandazioni:
ipersensibilita' al principio attivo o agli eccipienti;
infezioni attive gravi;
scompenso cardiaco grave o malattia cardiaca grave non controllabile;
gravidanza e allattamento al seno (nelle donne in eta' fertile e' indicata la contraccezione fino a dodici mesi dopo la terapia).
L'infezione da HBV (inclusa una possibile infezione occulta in pazienti HBsAg - HBVDNA - anti-HBc+) impone un'attenta valutazione dei rischi/benefici per il rischio di riattivazione ed epatite fulminante; indicata profilassi anti-HBV per almeno dodici mesi dopo la terapia.
Deve essere adottata particolare cautela in pazienti con neutropenia (<1.500/mcL) o piastrinopenia (<75.000/mcL); si raccomanda di eseguire le analisi emocromotriche con procedura «a caldo» per la possibilita' di artefatti da precipitazione delle crioglobuline.
Si raccomanda di eseguire «a caldo» la preparazione dei campioni di plasma o siero per la determinazione delle viremie HCV e HBV.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico: schema posologico: due infusioni di «Rituximab» a distanza di una settimana al dosaggio di 250 mg/m² per ciascuna infusione.
Nelle forme di crioglobolinemia piu' severe, caratterizzate da manifestazioni sistemiche importanti, quali ad esempio glomerulonefriti, neuropatia periferica e ulcere cutanee, possono essere impiegati i seguenti schemi posologici:
375 mg/m² di «Rituximab» a settimana per quattro settimane;
o
1000 mg di «Rituximab» nei giorni 1 e 15 e poi eventuale somministrazione dopo cinque-sei mesi.

Altre condizioni da osservare:
le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it
 
Art. 3

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2020

Il dirigente: Petraglia