Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 gennaio 2020
Cancellazione dal registro delle imprese di undici societa' cooperative, aventi sede in Campania, Sardegna, Lombardia, Puglia, Lazio e Veneto.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi,
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le risultanze dell'attivita' di revisione relativa alle cooperative di cui all'allegato elenco, nonche' degli accertamenti effettuati d'ufficio presso il competente registro delle imprese;
Considerato che le undici cooperative aventi sede nelle Regioni: Campania, Sardegna, Lombardia, Puglia, Lazio e Veneto, riportate nell'elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da cinque anni;
Tenuto conto che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si e' rilevata la presenza di beni immobili;
Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;
Rilevato che sono, conseguentemente accertati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette societa' cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di undici cooperative aventi sede legale nelle regioni sopra indicate.
 
Allegato

ELENCO N. 4/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE
PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 OCTIESDECIES C.C.
SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art 2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 9 gennaio 2020

Il direttore generale: Scarponi