Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2020 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 22 gennaio 2020 |
Inserimento del medicinale Bevacizumab (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2. (Determina n. 7358/2020). |
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IL DIRIGENTE dell'Area pre-autorizzazione
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerati i dati di efficacia e di sicurezza presenti in letteratura relativi all'impiego di «bevacizumab» nel trattamento della neurofibromatosi di tipo 2; Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo 2 con tumori in fase di rapida crescita rispetto ai dodici mesi precedenti (schwannomi del nervo acustico, schwannomi in altre sedi a rischio, meningiomi); con significativo decadimento uditivo e con segni clinici da compressione ad alto rischio di strutture nervose adiacenti al tumore; Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 14, 15 e 16 ottobre 2019 - Stralcio verbale n. 15; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «bevacizumab» (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2;
Determina:
Art. 1
Il medicinale BEVACIZUMAB (originatore o biosimilare) e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2. |
| Allegato 1
Denominazione: BEVACIZUMAB (originatore o biosimilare). Indicazione terapeutica: trattamento della neurofibromatosi di tipo 2. Criteri di inclusione. Pazienti affetti da neurofibromatosi di tipo 2 con: 1) tumori in fase di rapida crescita rispetto ai dodici mesi precedenti: schwannomi del nervo acustico, schwannomi in altre sedi a rischio, meningiomi; 2) significativo decadimento uditivo; 3) segni clinici da compressione ad alto rischio di strutture nervose adiacenti al tumore. 4) non indicazione all'intervento chirurgico. Criteri di esclusione. 1. Malattie cardiovascolari clinicamente significative quali: ipertensione arteriosa inadeguatamente controllata; infarto del miocardio o angina instabile entro dodici mesi; insufficienza cardiaca congestizia di grado 2 NYHA o piu' alto; storia di accidente cerebrovascolare entro dodici mesi dall'inizio del trattamento; aritmia cardiaca grave e inadeguatamente controllata; malattia vascolare significativa (ad es. aneurisma aortico, storia di dissezione aortica); malattia vascolare periferica clinicamente significativa; evidenza alla TC o RM di emorragia recentemente identificata (negli ultimi sei mesi prima dell'inizio del trattamento), qualsiasi storia di emorragia intracranica sintomatica o qualsiasi storia di emorragia intracranica spontanea. 2. Ferita grave o non cicatrizzata, ulcera o frattura ossea. 3. Storia di fistola addominale, perforazione gastrointestinale o ascesso intra-addominale entro sei mesi dall'inizio del trattamento. 4. Procedure invasive definite come segue: importante procedura chirurgica, biopsia aperta o lesione traumatica significativa entro ventotto giorni dall'inizio del trattamento; biopsia cerebrale entro ventotto giorni prima del primo giorno di terapia (le ferite devono essere completamente guarite). 5. Storia di coagulopatia autoimmune, inclusa la porpora trombocitopenica idiopatica. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico. Schema posologico: la dose raccomandata e' pari a 7.5 mg/kg per infusione endovenosa ogni tre settimane. Tuttavia, il range terapeutico di bevacizumab puo' variare da 5 mg/kg a 7.5 mg/kg per infusione endovenosa ogni 2-3 settimane. Durata della terapia: fino a progressione della malattia o tossicita' inaccettabile. Altre condizioni da osservare. Le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
Dati da inserire nel registro
Nel corso del trattamento devono essere effettuati: valutazione della risposta alla terapia ogni tre mesi con RM; controllo audiometrico (speech discrimination score) ogni tre mesi; controllo proteinuria prima dell'inizio e durante il trattamento; controllo funzionalita' midollare, epatica e renale prima di ogni somministrazione. |
| Art. 2
1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it |
| Art. 3
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2020
Il dirigente: Petraglia |
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