Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 gennaio 2020
Disciplina dei termini e delle modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione dei ruoli per debiti relativi al prelievo supplementare latte, emessi da AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia
e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Visto il decreto-legge del 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente la «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», che ha abrogato la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario e le previgenti disposizioni riguardanti l'applicazione del regime delle «quote latte»;
Visto il decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 aprile 2009, n. 33, concernente «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 luglio 2015, n. 91, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali» ed, in particolare, l'art. 1 riguardante la rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2019, n. 44, che ha modificato l'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009;
Visto l'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, nel testo modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 27 del 2019, il quale stabilisce:
al comma 10, che a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, previsti dallo stesso art. 8-quinquies, e' effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
al comma 10-bis, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
al comma 10-ter, che il passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione, di cui al comma 10-bis, deve avvenire entro e non oltre il 15 luglio 2019 e fino a tale data sono sospesi, con riferimento ai relativi crediti i termini di prescrizione, le procedure di riscossione coattiva, i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
al comma 10-quater, che le procedure di riscossione coattiva, sospese ai sensi del comma 10-ter, sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado;
al comma 10-quinquies, che le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;
al comma 10-sexies, che per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2019, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, nel testo modificato dallo stesso art. 4 del decreto-legge n. 27 del 2019, si applicano con riguardo ai commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater a decorrere dal 1° aprile 2019 e con riguardo ai commi 10-quinquies e 10-sexies a decorrere dal 29 maggio 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» ed, in particolare, il capo II del titolo I, concernente la «Riscossione mediante ruolo» e il titolo II, concernente la «La riscossione coattiva»;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112, concernente il «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre, n. 248, che ha previsto la soppressione di Equitalia e la istituzione, a far data dal 1° luglio 2017, di un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 13;
Considerata la necessita' di adottare il decreto ministeriale, di cui all'art. 8-quinquies, comma 10-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, con il quale si stabiliscono i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni;
Considerata altresi', in relazione al trasferimento delle competenze in materia di recupero del prelievo supplementare latte, l'esigenza di disciplinare i casi di compensazione ai sensi dell'art. 8-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativi ai crediti trasferiti in carico all'agente della riscossione, prevedendo che gli atti di riscossione coattiva gia' adottati restino validi per la quota di credito residuante dopo la compensazione;

Decretano:

Art. 1

1. Ai fini del passaggio dei residui di gestione di cui all'art. 8-quinquies, comma 10-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di seguito denominato «Passaggio», AGEA provvede, sotto la sua esclusiva responsabilita':
a) all'individuazione delle partite creditorie da porre in carico all'agente della riscossione ai sensi della predetta disposizione, escludendo quelle per le quali il diritto di credito risulti non piu' esigibile alla data del Passaggio;
b) all'indicazione delle attivita' di riscossione svolte relativamente alle partite oggetto del Passaggio.
2. Il passaggio e' effettuato mediante:
a) trasmissione telematica con firma digitale, dall'AGEA all'agente della riscossione:
1) secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato n. 1, di un elenco nel quale l'AGEA fornisce, per ciascuna partita oggetto del passaggio, le informazioni relative:
1.1) alla notifica della cartella di pagamento;
1.2) alla notifica di uno o piu' avvisi di intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
1.3) alla notifica di uno o piu' preavvisi di fermo amministrativo di cui all'art. 86 del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
1.4) all'iscrizione di uno o piu' fermi amministrativi di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
1.5) alla notifica delle comunicazioni preventive di cui all'art. 77, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
1.6) alle iscrizioni ipotecarie effettuate;
1.7) alle azioni esecutive mobiliari avviate anteriormente alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data;
1.8) alle azioni esecutive mobiliari definite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente alla data del passaggio;
1.9) alle azioni esecutive immobiliari avviate anteriormente alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data;
1.10) alle azioni esecutive immobiliari definite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente alla data del passaggio;
1.11) alle azioni esecutive presso terzi di cui all'art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 avviate anteriormente alla data del passaggio e al relativo stato;
1.12) alle azioni esecutive presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile avviate anteriormente alla data del passaggio e ancora in essere alla stessa data;
1.13) alle azioni esecutive presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile definite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso, anteriormente alla data del passaggio;
1.14) alle eventuali sospensioni della riscossione, con indicazione delle relative date iniziali e, se previste, finali, nonche' ogni altra informazione in possesso dell'AGEA al riguardo;
1.15) alla presentazione di istanza di fallimento non seguita da insinuazione al passivo;
1.16) alla data di prescrizione del diritto di credito, se ricadente nel periodo di tempo intercorrente tra quella del passaggio e il dodicesimo mese successivo.;
2) secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato n. 2, di un elenco nel quale l'AGEA indica, per ciascuna partita oggetto del passaggio per la quale il debitore ha radicato un contenzioso, lo stato dello stesso contenzioso, la presenza di sospensioni giudiziali;
b) consegna, dall'AGEA all'agente della riscossione, dell'originale dei documenti probatori delle attivita' esecutive svolte per ciascuna delle partite di cui alla lettera a), numeri 1.7, 1.9 e 1.12, con sottoscrizione di apposito verbale, contenente una sommaria descrizione dello stato delle singole azioni esecutive in corso.
3. Le partite creditorie per le quali l'AGEA ha provveduto all'insinuazione in una procedura concorsuale sono escluse dal passaggio e la stessa AGEA continua a gestire tali procedure fino alla loro chiusura.
4. Restano ferme responsabilita' e legittimazione processuale dell'AGEA con riguardo ai contenziosi relativi agli atti della riscossione dalla medesima emessi fino alla data del passaggio, nonche' l'onere della stessa AGEA di continuare a gestire le controversie pendenti alla predetta data.
 
Allegato 1

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE
PARTITE CREDITORIE OGGETTO DEL PASSAGGIO E DELLE
RELATIVE INFORMAZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

SPECIFICHE TECNICHE PER IL TRASFERIMENTO DELLE
INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTENZIOSI PENDENTI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. L'AGEA, entro cinque giorni dalla ricezione di apposita richiesta dell'agente della riscossione, o comunque, in tempo utile in relazione all'adempimento necessario, fornisce a quest'ultimo i documenti probatori dell'esperimento delle attivita' di riscossione delle partite oggetto del passaggio, diversi da quelli di cui all'art. 1, lettera b), per le quali si presenti, di volta in volta, l'esigenza di disporre di tali documenti e, in difetto, resta responsabile degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata tempestiva evasione della richiesta.
 
Art. 3

1. Nei casi di cui all'art. 8-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, l'AGEA e l'agente della riscossione provvedono allo scambio dei flussi informativi necessari al perfezionamento della compensazione ivi prevista e alle conseguenti operazioni di regolazione contabili.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti di riscossione coattiva gia' adottati restano validi per la quota di credito residua.
 
Art. 4

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato n. 1 - Specifiche tecniche per la trasmissione delle partite creditorie oggetto del passaggio e delle relative informazioni.
Allegato n. 2 - Specifiche tecniche per il trasferimento delle informazioni relative ai contenziosi pendenti, con indicazione del relativo stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2020

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella

Il direttore generale delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Assenza