Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 dicembre 2019
Determinazione delle indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonche' dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 10 recante «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 di attuazione del medesimo art. 10 con il quale e' stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista in particolare la lettera f) del comma 1 dell'art. 10 che prevede il riordino della disciplina dei compensi degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali camerali e delle unioni regionali stabilendo la gratuita' degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
Visto, in particolare, l'art. 4-bis, comma 2-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali;
Visto lo stesso comma 2-bis che prevede che con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonche', i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363 recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001 recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici.»;
Ritenuto di stabilire i limiti al trattamento economico degli amministratori, delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali, le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali nonche' i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi;
Ritenuto di individuare i criteri per la definizione del trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto necessario stabilire le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio assicurando misure omogenee per ambiti dimensionali delle medesime camere di commercio;
Ritenuto di stabilire le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle aziende speciali assicurando misure omogenee per classi dimensionali delle medesime aziende speciali definite tenendo conto del valore dei ricavi ordinari iscritto nel conto economico redatto secondo l'allegato H) al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254;
Ritenuto di stabilire le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle unioni regionali assicurando misure omogenee per classi dimensionali delle medesime unioni regionali definite tenendo conto del valore della produzione iscritto nel conto economico redatto secondo l'allegato 1) al decreto ministeriale 27 marzo 2013 recante «Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica.»;
Viste le note n. 171930 in data 9 maggio 2017 e n. 452770 in data 16 ottobre 2017, con le quali si trasmette la proposta di definizione delle indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i relativi seguiti di competenza;
Viste le note n. 4892 dell'8 marzo 2018 e n. 9022 del 3 maggio 2018 con le quali il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha valutato la congruenza delle misure proposte alla luce dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001 e della circolare esplicativa del 29 maggio 2001, verificati con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Vista la nota n. 141993 del 7 giugno 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso condivisione in merito alle indennita' proposte ad eccezione della misura indicata alla lettera c) del comma 2 dell'art. 4 che si attesta in misura superiore a quella definitivamente stabilita con la nota n. 4892 dell'8 marzo 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Presidenti e componenti di organi
delle camere di commercio

1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente di giunta e di consiglio, non e' riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennita', fatto salvo il riconoscimento dei rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.
 
Art. 2

Collegio dei revisori dei conti delle Camere di commercio

1. Al presidente del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un indennita' annuale cosi' definita:
a) euro 7.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;
b) euro 8.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
c) euro 11.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
d) euro 16.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.
2. Agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennita' annuale cosi' definita:
a) euro 5.500,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;
b) euro 6.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
c) euro 9.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
d) euro 13.000,00 con riferimento alle camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.
3. Ai componenti del collegio dei revisori e' riconosciuto, in aggiunta alle indennita' di cui ai commi 1 e 2, il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10.
 
Art. 3

Presidenti e componenti di organi delle aziende speciali

1. Per lo svolgimento di incarichi di amministratori e di presidenti delle aziende speciali non e' riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennita', fermo restando i rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.
 
Art. 4

Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali

1. Al presidente del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali, per l'espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennita' annua cosi' definita:
a) euro 2.600,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a euro 250.000,00;
b) euro 3.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 250.001,00 a euro 500.000,00;
c) euro 4.900,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00;
d) euro 5.700,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 1.000.001,00 a euro 5.000.000,00;
e) euro 8.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre euro 5.000.000,00.
2. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, per l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennita' annua cosi' definita:
a) euro 2.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a euro 250.000,00;
b) euro 2.500,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 250.001,00 a euro 500.000,00;
c) euro 3.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00;
d) euro 4.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 1.000.001,00 a euro 5.000.000,00;
e) euro 7.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre euro 5.000.000,00.
3. Ai componenti del collegio dei revisori e' riconosciuto, in aggiunta alle indennita' di cui ai commi 1 e 2 il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9,10.
 
Art. 5

Presidenti e componenti di organi delle Unioni regionali

1. Per lo svolgimento di incarichi di amministratori e di presidenti delle Unioni regionali non e' riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennita', fermo restando i rimborsi delle spese di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.
 
Art. 6

Collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali

1. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali, per l'espletamento delle funzioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 spetta un'indennita' annua cosi' definita:
a) euro 3.500,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione fino a euro 5.000.000,00;
b) euro 5.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione da euro 5.000.001,00 a euro 10.000.000,00;
c) euro 8.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione oltre euro 10.000.000,00.
2. Al componente del collegio dei revisori dei conti delle Unioni regionali, per l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 spetta un'indennita' annua cosi' definita:
a) euro 2.800,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione fino a euro 5.000.000,00;
b) euro 4.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione da euro 5.000.001,00 a euro 10.000.000,00;
c) euro 5.000,00 con riferimento ad Unioni regionali il cui bilancio evidenzia un valore della produzione oltre euro 10.000.000,00.
3. Ai componenti del collegio dei revisori e' riconosciuto, in aggiunta alle indennita' di cui ai commi 1 e 2 il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9 e 10.
 
Art. 7

Determinazione delle indennita'

1. Il consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del proprio collegio dei revisori, individua l'indennita' spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 2.
2. Il consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del collegio dei revisori della propria azienda speciale, individua l'indennita' spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4.
3. Il competente organo delle Unioni regionali, con la deliberazione di ricostituzione del proprio collegio dei revisori, individua l'indennita' spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo collegio tenendo conto di quanto disposto dall'art. 6.
 
Art. 8

Rimborso spese

1. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali e' riconosciuto per la partecipazione alle riunioni degli stessi, se residenti fuori del comune dove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal presente decreto.
2. Al Presidente delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali, in aggiunta ai rimborsi previsti dal comma 1, e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute all'interno del comune dove ha sede l'ente interessato necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
3. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti tale rimborso e' riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del collegio, sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal presente regolamento.
 
Art. 9

Spese di viaggio

1. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:
a) biglietto del treno nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium»;
b) biglietto di aereo di classe economy;
c) rimborso delle spese per utilizzo del mezzo proprio nei limiti del quinto del costo della benzina, debitamente autorizzato dai competenti uffici dell'ente interessato all'inizio del mandato, in tutti i casi in cui, per la funzionalita' dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio e' funzionale esclusivamente alla garanzia della copertura assicurativa.
d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente;
e) rimborso delle spese per utilizzo taxi, preventivamente autorizzato all'inizio del mandato dai competenti uffici dell'ente interessato, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico;
f) rimborso delle spese di parcheggio del mezzo proprio esclusivamente presso i terminal aeroportuali nei limiti di euro 50,00;
g) rimborso del pedaggio autostradale.
 
Art. 10

Spese di vitto e alloggio

1. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.
2. Ai componenti degli organi delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali spetta il rimborso delle spese di vitto nei limiti di euro 50 in caso di un solo pasto e nei limite di euro 90,00 in caso di due pasti. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini e nel caso in cui lo svolgimento dell'incarico richieda il pernottamento.
 
Art. 11

Rimborsi delle spese per missioni
istituzionali degli amministratori

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche agli amministratori delle camere di commercio, delle aziende speciali e delle unioni regionali che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni.
 
Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le indennita' di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori in corso di mandato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatte salve le indennita' riconosciute dalle camere di commercio, dalle aziende speciali e dalle unioni regionali ai componenti dei rispettivi collegi dei revisori sulla base della normativa previgente e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le indennita' di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono, altresi', riconosciute ai componenti dei collegi dei revisori delle nuove camere di commercio costituite dopo il 10 dicembre 2016.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico dei bilanci degli enti del sistema camerale interessati.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2019

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne prev. n. 41