Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172 |
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1); Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c); Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a); Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'articolo 1, comma 365, lettera c); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare; Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria; Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delledirettive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; Considerato che l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, della citata legge n. 132 del 2018, a norma del quale, entro il 30 settembre 2019, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, specifica, in particolare, che resta fermo il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e che la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, all'articolo 3 rimodula e all'articolo 3-bis incrementa gli stanziamenti previsti dal fondo di cui all'articolo 35 del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali di rappresentanza militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 17 ottobre 2019; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva atti normativi, nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e 7 novembre 2019; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' della Commissione parlamentare per la semplificazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate): «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019: a) uno o piu' decreti legislativi, recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi, recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all' art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , e i principi e criteri direttivi di cui all' art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data. 4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall' art. 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. 5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all' art. 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»
Note alle premesse - L'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche' assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;» - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - Omissis. 155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.» - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia): «Art. 4 (Disposizioni in materia contabile e finanziaria). - 1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie: Omissis. c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative;» - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: «Art. 7 (Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare). - Omissis. 2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate: a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 365, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': Omissis. c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.» - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, reca: «Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)». - Per il testo dell'art. 1 della citata legge 1 dicembre 2018, n. 132 si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo degli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132: «Art. 3 (Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Le risorse del fondo di cui all'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. 2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024. 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022. 4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1; b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'art. 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019. 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'art. 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. Art. 3-bis (Incremento del fondo di cui all'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.» - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132: «Art. 35 (Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all' art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , con riferimento alle risorse gia' affluite ai sensi dell' art. 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , e non utilizzate in attuazione dell' art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 , alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all' art. 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.» - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» |
| TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE ALLEGATE AL CAPO III (GUARDIA DI FINANZA)
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)
Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE ALLEGATE AL CAPO V (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, al secondo comma, le parole «gerarchicamente dipende.» sono sostituite dalle seguenti: «gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»; b) all'articolo 4, al sesto comma, dopo le parole «direttore del servizio» sono aggiunte le seguenti: «, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato» e le parole «preposto all'ufficio.» sono sostituite dalle seguenti: «preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»; c) all'articolo 16: 1) al quinto comma, la parola «direttiva» e' sostituita dalle seguenti: «non superiore a vice questore o equiparate»; 2) all'ottavo comma, lettera b), le parole «del ruolo direttivo della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate»; 3) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, come modificati dal presente decreto: «Art. 3 (Richiamo scritto). - Il richiamo scritto e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 1) la reiterazione in lievi mancanze; 2) la negligenza in servizio; 3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata. Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto e' inflitto dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Art. 4 (Pena pecuniaria). - La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: 1) la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto; 2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile; 3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato; 4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato; 5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione; 6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale; 7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita'; 8) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio; 9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore; 10) la grave negligenza in servizio; 11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; 12) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; 13) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato; 14) l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 16) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignita' personale; 17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio; 18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Agli allievi degli istituti di istruzione, in luogo della pena pecuniaria, puo' essere applicata, ove le circostanze lo consiglino, la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni. Il consegnato non puo' uscire dall'istituto se non per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non e' esonerato. La pena pecuniaria e' inflitta agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Al personale dei restanti ruoli amministrazione della pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza: dal direttore del servizio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; al personale dei restanti ruoli in servizio presso le questure e uffici dipendenti: dal questore; al personale in servizio ai commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alle zone di frontiera terrestre, agli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea, agli uffici compartimentali di polizia stradale e agli istituti di istruzione: dai rispettivi dirigenti; al personale in servizio presso i reparti mobili: dal comandante del reparto; al personale in servizio presso ogni altro ufficio non compreso tra quelli indicati: dal funzionario preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.» «Art. 16 (Consiglio superiore, consiglio centrale e consiglio provinciale di disciplina). - Con decreto del Ministro dell'interno e' costituito annualmente il consiglio superiore di disciplina composto: dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo convoca e lo presiede; dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie; da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, designati dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e' costituito il consiglio centrale di disciplina composto: a) dal direttore centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza, o per sua delega, dal direttore di un servizio della direzione centrale, che lo convoca e lo presiede; b) da due funzionari della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore; c) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale non inferiore a quella dell'incolpato designati di volta in volta dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate. I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b) . Con decreto del questore e' costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composto: a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede; b) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate; c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate. I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b) . Il consiglio provinciale di disciplina e' competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore capo, che prestano servizio nell'ambito della provincia. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo. Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio provinciale, il Ministro provvede alla nomina del sostituto. I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.» |
| Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 3-bis, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, dopo le parole «pubblico concorso», sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esame», e alla lettera a), dopo le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le parole: «civili e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse; 2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; 3) al comma 7, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»; c) all'articolo 6-bis: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.»; 2) al comma 4, al secondo periodo, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «giudizio di idoneita',» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e»; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»; 4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.»; d) all'articolo 6-ter, al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;»; e) l'articolo 6-quater e' abrogato; f) all'articolo 24-ter: 1) al comma 2, dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»; 2) al comma 3, secondo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; g) all'articolo 24-quater: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)»; 3) al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», dopo le parole «comma 1, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse; 4) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»; h) all'articolo 24-quinquies: 1) al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater.»; 2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»; i) all'articolo 24-sexies, comma 1, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; l) all'articolo 27: 1) al comma 1: a) alla lettera a), le parole «nel limite del» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al», la parola «comprendente» e' sostituita dalle seguenti: «per titoli ed esami, consistenti in», le parole «art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26» e le parole «art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»; b) alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta», le parole «di servizio ed esame» sono sostituite dalle seguenti: «ed esami», e dopo le parole «in possesso,» sono aggiunte le seguenti: «oltre che,»; 2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»; 3) al comma 3, al primo periodo, la parola «semestrale» e' soppressa; 4) al comma 4, la parola «60» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 5) al comma 7, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; m) all'articolo 27-bis: 1) la rubrica «Nomina a vice ispettore di polizia» e' sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore»; 2) al comma 1, al primo periodo, le parole «di polizia» sono soppresse; 3) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; n) all'articolo 27-ter: 1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.»; 3) al comma 3, le parole «tirocinio applicativo, non superiore a un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.»; o) all'articolo 27-quater: 1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse; 2) al comma 1, alla lettera a), le parole «del corso» sono sostituite dalle seguenti: «di fine corso»; 3) al comma 1, alla lettera c), le parole «della sua idoneita'.» sono sostituite dalle seguenti: «della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.»; p) all'articolo 31, al comma 1, la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»; q) all'articolo 31-bis, al comma 1, la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto» e le parole «triennali previste dall'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2,»; r) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: «Art. 46-bis (Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento). - 1. Il personale della Polizia di Stato puo' essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali. 2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame. 3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non puo' essere impiegato in attivita' diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.»; s) all'articolo 62, sesto comma, le parole «delle singole carriere» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.»; t) all'articolo 71, comma 1, le parole «agli agenti e agli agenti scelti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti,»; u) all'articolo 74: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario dei funzionari.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.»; v) all'articolo 75-bis, comma 1, le parole «per il personale della carriera dei» sono sostituite dalle seguenti: «per i»; z) alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola «628» e' sostituita dalla seguente: «658»; 2) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente le parole «dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure;», dopo le parole «a livello regionale» sono aggiunte le seguenti: «o interregionale» e le parole: «; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse; 3) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le parole «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonche' di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza;» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;», le parole «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» e le parole «; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse; 4) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di commissario e di vice commissario, la parola «1550 a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.520 a decorrere dal 1° gennaio 2027»; 5) nella colonna di destra, alla riga relativa al ruolo degli ispettori le parole «17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)» sono sostituite dalle seguenti: «17.481 18.191 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)»; 6) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Ispettore superiore-sostituto ufficiale di p.s.» sono sostitute dalle seguenti: «Ispettore superiore»; 7) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Sostituto commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostitute dalle seguenti: «Sostituto commissario» e nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le parole «5.900» sono sostituite dalle seguenti: «5.720»; 8) alla voce «Dotazione complessiva ispettori», nella colonna di destra, le parole «23.801 24.511 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)» sono sostituite dalle seguenti: «23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)»; 9) alla voce «Ruolo degli agenti e assistenti», nella colonna di destra, la parola «50.270» e' sostituita dalla seguente: «50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 6-bis, 6-ter, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies, 27, 27-bis, 27-ter, 27-quater, 31, 31-bis. 62, 71, 74 e 75-bis del decreto del citato Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dal presente decreto: «Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute. Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato. 3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio operativo. 3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale. «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi «Polizia di Stato- Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza. 4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. 5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso. «Art. 6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino le prove d'esame di cui all'art. 6-bis, comma 4; b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia; c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri; e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'art. 6-bis, comma 6. 2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpici dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione» Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di uno o piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato. Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato anche con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera. 3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica. 4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. 7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione. «Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 24-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 24-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 24-quater. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto. Art. 24- sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferioreal cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'art. 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». 1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi. 3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento dei relativi corsi di formazione. «Art. 27-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore). - 1. L'assunzione dei vice ispettori di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori. Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. 2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'art. 62. 4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. 5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3. Art. 27-quater (Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che: a) non superano gli esami di fine corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. 2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.» «Art. 31 (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.» «Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente». Il giudizio complessivo deve essere motivato. Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono». Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': 1) competenza professionale; 2) capacita' di risoluzione; 3) capacita' organizzativa; 4) qualita' dell'attivita' svolta; 5) altri elementi di giudizio. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato». «Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.» «Art. 74 (Promozione per merito straordinario dei funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' professionale e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica. 1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.» «Art. 75-bis (Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario). - 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operativita' delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per i funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato». - La tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, modificata dal presente provvedimento, riguarda la dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. |
| Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «lettera d) sono» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d) possono essere» e dopo le parole «servizio sanitario» sono inserite le seguenti: «, sicurezza cibernetica»; 2) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attivita' accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.»; b) all'articolo 4, comma 4-bis, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola «precedenti» e' sostituita dalle seguenti: «1, 2, 3 e 4»; c) all'articolo 5: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; 3) al comma 3, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «sei»; 4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «servizi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e» e, al secondo periodo, le parole «agenti tecnici.» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»; 5) al comma 8, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»; d) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: «5-bis (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico). - 1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all'articolo 5, comma 6; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia; c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. 4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.»; e) all'articolo 20-ter: 1) al comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive» sono inserite le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»; 2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; f) all'articolo 20-quater: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).»; 3) al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», dopo le parole «comma 1 lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse; 4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: «7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»; g) all'articolo 20-quinquies: 1) al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.»; 2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»; h) all'articolo 20-sexies, comma 1, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, alla lettera a), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento» e alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento»; 2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»; l) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; 3) al comma 8, dopo le parole «all'acquisizione», sono aggiunte le seguenti: «di crediti formativi universitari per il conseguimento», le parole «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono soppresse, e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.»; 4) al comma 9, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento» sono sostituite dalla seguente: «e»; 5) al comma 10, le parole «tirocinio applicativo» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova», le parole «periodo di prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di tirocinio operativo di prova» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»; m) all'articolo 25-ter, comma 5, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo»; n) all'articolo 25-quater, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non superano gli esami di fine corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermita', il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.»; o) all'articolo 28, comma 1, le parole «primo biennio» sono sostituite dalla seguente: «periodo»; p) all'articolo 31, comma 1, la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»; q) all'articolo 31-bis, comma 1, al primo periodo, la parola «nove» e' sostituita dalla seguente: «otto» e, al secondo periodo, le parole «triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»; r) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla voce «RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI» la parola «DEI» e' sostituita dalla seguente «DEGLI» e, nella colonna di destra, le parole «Ispettore Tecnico n. 900» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettore Tecnico n. 1.320» e le parole «Sostituto Commissario Tecnico n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto Commissario Tecnico n. 580»; b) alla voce «CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA», nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il numero «23» e' sostituito dal seguente: «22» e nella colonna relativa al ruolo tecnico dei biologi, le parole «30 (40)*» sono sostituite dalle seguenti: «29 (39)*»; c) alla voce «Dirigente generale tecnico», sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il simbolo «*» e' soppresso ovunque ricorra; 2) il numero «1» e' sostituito dal seguente «2»; 3) le parole «La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici» sono soppresse.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 20-ter, 20-quater, 20-quinquies, 20-sexies, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 28, 31 e 31-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico scientifica o tecnica: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) carriera dei funzionari tecnici. 2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. 3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) possono essere articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo. 4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. 4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attivita' accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.» «Art. 4 (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi. 4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di eta'. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione.» «Art. 20-ter (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato. Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria con modalita' telematiche, per titoli e d esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica. 4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. 7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione. «Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'art. 20-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 20-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 20-quater. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto. «Art. 20- sexies (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 25 (Nomina a vice ispettore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue: a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami; b) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami. 1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo. 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 8- bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. 10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di tirocinio operativo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale. Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici. 2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo o settore professionale. 3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' indetto il concorso. 6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. «Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non superano gli esami di fine corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermita', il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.» «Art. 28 (Promozione a ispettore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di corso di cui all'art. 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'art. 25-bis, comma 8-bis.» «Art. 31 (Promozione a ispettore capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. - La tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, modificata dal presente provvedimento, riguarda la dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica. |
| Art. 5 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, primo comma, dopo le parole «a domanda» sono aggiunte le seguenti: «o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attivita' di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,»; b) all'articolo 5, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. E' comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), come modificati dal presente decreto: «Art. 2. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attivita' di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.» «Art. 5. - Il trasferimento, a domanda, del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio e' disposto con decreto del Ministro dell'interno sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. E' comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.» |
| Art. 6 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,»; b) all'articolo 13, al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,»; c) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; d) all'articolo 15-quinquies, la rubrica «Orchestrale primo livello «coordinatore» e' sostituita dalla seguente: «Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore» e al comma 1, le parole «primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «sostituti commissari tecnici»; e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato le parole «orchestrale primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «orchestrale sostituto commissario tecnico»; f) la «tabella G» e' sostituita dalla «tabella G» di cui alla «tabella 1», allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14 e 15-quinquies del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dal presente decreto: «Art. 12. (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' del diploma di strumentazione per banda.» «Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). - 1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.» «Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova. 4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.» «Art. 15-quinquies (Orchestrale sostituto tecnico coordinatore). - 1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali sostituti commissari tecnici, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. 2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» - La tabella F allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, modificata dal presente provvedimento, riguarda l'equiparazione tra le qualifiche del personale della banda musicale della Polizia di Stato e quelle del personale che espleta attivita' tecnico scientifica o tecnica. |
| Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole «Commissariati distaccati» sono aggiunte le seguenti: «di pubblica sicurezza» e dopo le parole «Autorita' locale di pubblica sicurezza» e' aggiunto il punto fermo «.»; b) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario e' bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»; c) all'articolo 3: 1) al comma 1, al primo periodo, le parole «dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»; 3) al comma 3, le parole «. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 4) al comma 4, le parole «, determinati con modalita' stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «a contenuto giuridico»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; d) all'articolo 4: 1) al comma 4, primo periodo, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, e al secondo periodo le parole «valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 6.»; 2) al comma 6, le parole «, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «e i criteri», dopo le parole «verifica finale di tirocinio operativo» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; 3) al comma 8, la parola «sedi» e' sostituita dalla seguente: «province» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse; e) all'articolo 5: 1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole «Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «per gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.» f) all'articolo 5-bis: 1) la rubrica «Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.» e' sostituita dalla seguente: «Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»; 2) al comma 1, le parole «della laurea triennale o a contenuto giuridico di cui al comma 2, ovvero della laurea magistrale o specialistica di cui all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle lauree di cui al comma 2», le parole «nell'aliquota prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento riservato al», le parole «l'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il sessanta per cento» e la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «regolamento»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»; 4) al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; g) all'articolo 5-ter: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»; 2) al comma 6, le parole «sedi disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «province indicate dall'Amministrazione» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse; 3) al comma 7, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»; h) all'articolo 6: 1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).», le parole «con almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sei anni» e dopo le parole «commissario capo;» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;»; 2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma», le parole «indicate dal decreto di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate dall'articolo», dopo le parole «medesima qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre» e la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «regolamento»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.»; 4) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»; 5) al comma 4, dopo le parole «comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo», le parole «di inizio e» sono soppresse e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; i) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; l) all'articolo 9: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore»; 2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 3) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; m) all'articolo 10, dopo le parole Amministrazione centrale della pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.»; n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Polizia»; o) all'articolo 31: 1) al comma 1, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», le parole «dai provvedimenti di cui ai» sono sostituite dalla seguente: «dai» e le parole «morali e» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole «Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'interno,»; 3) al comma 3, le parole «Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,»; 4) al comma 4, le parole «, determinati con le modalita' stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse; 5) il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; p) all'articolo 32: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»; 3) al comma 4, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, le parole «valutazione positiva» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale», la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «comma 6» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»; q) all'articolo 33: 1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «esame finale.» sono sostituite dalle seguenti: «esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.», le parole «con almeno sette anni di effettivo servizio di commissario capo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico» e dopo le parole «commissario capo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»; 3) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; r) all'articolo 34: 1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; s) all'articolo 36: 1) alla rubrica, le parole «alla qualifica di» sono sostituite dalla seguente: «a»; 2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; t) all'articolo 36-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole «all'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto legislativo» e il secondo periodo e' soppresso; u) all'articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;»; v) all'articolo 46: 1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole «Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia» e le parole «. Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste» sono sostituite dalla virgola «,» e le parole «tra cui» sono soppresse; 3) al comma 2-bis: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.»; b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.»; c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; z) all'articolo 47: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia»; 2) al comma 1, terzo periodo, le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»; 4) al comma 3, le parole «della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «a un quarto.»; aa) all'articolo 48: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e le parole «con esame finale.» sono sostituite delle seguenti: «con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.»; 2) al comma 1, secondo periodo, le parole «in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»; 4) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.» bb) all'articolo 49: 1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; cc) all'articolo 51: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore medico». 2) al comma 1, le parole «La promozione a» sono sostituite dalle seguenti: «La promozione alla qualifica di», dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»; dd) all'articolo 53, comma 1, le parole «ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia», le parole «e 10,» sono soppresse e dopo le parole «articoli 13, 27, 28 e 28-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10»; ee) all'articolo 52-bis, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia.»; ff) l'articolo 55-bis e' abrogato; gg) all'articolo 57, comma 2, le parole «Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; hh) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente: «Art. 59-bis (Criteri di valutazione per gli scrutini). - 1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneita' di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 del presente decreto legislativo. 2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno. 3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purche' conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni. 5. Il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e' pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce gia' dalla prima ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni. 6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui al comma 5 e' assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente. 7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui al comma 5 e' assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.»; ii) la Tabella 6 e' soppressa.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 36, 36-bis, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52-bis, 53 e 56 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificati dal presente decreto: «2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.» «Art. 2-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami. 1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario e' bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'art. 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.» «Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.» «Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale. 4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 6. 5. 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione. 9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.» «Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, per gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. 1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo. 2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. 3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale. 5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.» «Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato al personale in possesso delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il quaranta per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non superiore a trentacinque anni, e il sessanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'eta' non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3. 2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi. 3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'art. 2, comma 2. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. «Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6. 5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione. 7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.» «Art. 6(Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue: a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b). Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre; b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 30 giugnoe al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a) del presente comma, riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dall'art. 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, secondo le modalita' definite con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6. 2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.» «Art. 7 (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.» «Art. 9(Promozione a dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.» «Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in piu' uffici con funzioni finali ovvero in piu' uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in piu' uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalita', i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego." «Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.» Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico e' effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 4-bis. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.» «Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno eal 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.» «Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente dal 1° luglioe dal 1° gennaio successivi.» «Art. 36 (Promozione a dirigente superiore tecnico). - 1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato. 3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.» «Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale tecnico). - 1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' disposta con le modalita' di cui all'art. 11 del presente decreto legislativo.» «Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici; d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'art. 13 del medesimo decreto; e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; f-bis) Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'art. 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente art. 199; g) provvedono all'accertamento dell'idoneita' all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013; h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura; m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68; p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione; q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali. 2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. 3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.» «Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari di Polizia e le relative modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.» «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti a un quarto. 4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.» «Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale. 2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.» «Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio edal 1° gennaio successivi.» «Art. 51(Promozione a dirigente superiore medico). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato. 3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.» «Art. 52-bis (Attivita' libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.» «Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenentealle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis, nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'art. 10.» «Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere. 2. Con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, anche telematiche, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.» - La rubrica del Capo I del Titolo II del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificata dal presente decreto, reca: «Carriera dei funzionari tecnici di Polizia». - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. |
| Art. 8 Custodia della bandiera dell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 97 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 97 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 97 (Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari). - 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. (soppresso). 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale. |
| Art. 9 Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 179 e' inserito il seguente: «Art. 179-bis (Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). - 1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio. 2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneita' al servizio.»; b) all'articolo 993, al comma 4 dopo le parole: «amministrazione e l'innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 993 (Richiami in servizio) - 1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e' disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. 3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta', i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. 4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.». |
| Art. 10 Reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 641, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.»; b) dopo l'articolo 645 e' inserito il seguente: «Art. 645-bis (Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri). - 1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»; 2. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del regolamento, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento piu' favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784. c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-quater e' soppresso.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 641 (Accertamento dell'idoneita' attitudinale) - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso. 1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.» |
| Art. 11 Stato giuridico
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 949: 1) al comma 1 le parole: «commissione permanente di avanzamento integrata da tre appuntati da lui designati» sono sostituite dalle seguenti: «commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianita' assoluta e relativa»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»; b) all'articolo 950: 1) al comma 1: 1.1) la parola: «fisica» e' sostituita con le seguenti: «psico-fisica»; 1.2) dopo le parole: «servizio incondizionato,» sono aggiunte le seguenti: «congedo obbligatorio per maternita'»; 1.3) dopo le parole: «procedimento disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «di stato»; 1.4) dopo le parole: «ferma volontaria.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma.»; 2) al comma 2: 2.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»; 2.2) lettera b), le parole «sottoposto a procedimento penale o disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato»; 3) al comma 3: 3.1) la parola: «fisica» e' sostituita con le seguenti: «psico-fisica»; 3.2) dopo le parole: «procedimento penale o disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «di stato»; 3.3) dopo le parole: «precedentemente contratta.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.»; 4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovra' essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorita' delegata.».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 949, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 949 (Non ammissione nel servizio permanente) - 1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non e' meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianita' assoluta e relativa, se l'interessato e' carabiniere in ferma. 1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo. 2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato come servizio prestato in ferma volontaria.». - Si riporta il testo dell'art. 950, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 950 (Prolungamento della ferma) - 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato, congedo obbligatorio per maternita' o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma. 2. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa; a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) per il militare imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, non puo' protrarsi oltre la data in cui e' definito il procedimento stesso. 3. Il militare che ha riacquistato l'idoneita' psico-fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si e' concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato. 3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovra' essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorita' delegata. 4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare. 5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che e' riconosciuto temporaneamente non idoneo, e' collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.». |
| Art. 12 Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1051, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non e' inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.»; b) all'articolo 1072-bis, al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica;»; 2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;»; c) all'articolo 1084-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 1051, 1072-bis e 1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 1051 (Impedimenti, sospensione ed esclusione) - 1 Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 2. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. 2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'art. 950, non e' inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente. 3. Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. 4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione. 5. Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione. 8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che e' stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo a un altro.». «Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri) - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a: a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica; a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare; c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.». «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di: a) raggiungimento del limite di eta'; b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente; c) infermita'; d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis). 2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso. 2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio. 3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'art. 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza. 4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, e' attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale. 5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico. 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.». |
| Art. 13 Formazione
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 737, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; b) all'articolo 737-bis, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 737 e 737-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 737 (Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico) - 1. I tenenti del ruolo tecnico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.». «Art. 737-bis (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale) - 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.». |
| Art. 14 Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) dopo il quadro I (specchio A) della tabella 4 e' aggiunta la tabella 4 - quadro I (specchio A-bis) di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto; b) il quadro I (specchi B e C) della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi B e C) di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto. |
| Art. 15 Reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 679, comma 2-bis: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati: 1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale; 2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere»; 2) alla lettera c), dopo le parole: «appuntati e carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.»; b) all'articolo 683: 1) al comma 2, le parole: «di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «del corso di cui all'articolo 685»; 2) al comma 3: 2.1) le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; 2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.»; 3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare. 4) al comma 4, lettera b) le parole: «comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera d)»; c) all'articolo 685: 1) il comma 1 e' sostituito con il seguente: «1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.»; 2) al comma 2: 2.1) lettera a), dopo le parole: «lettera b,» sono aggiunte le seguenti: «numero 1),»; 2.2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso;»; d) all'articolo 689: 1) al comma 1, le parole: «consistente in un prova scritta e una prova orale» sono soppresse; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La commissione assegna un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita' ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 679, 683, 685 e 689 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 679 (Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori) - 1. Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. 2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso. 2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati: 1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale; 2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere; c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri in servizio permanente. 2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.». «Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori) - 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici. 2. Il personale reclutato tramite concorsi interni e' immesso in ruolo al superamento del corso di cui all'art. 685. 3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa. 3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare. 4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni; b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'art. 686, comma 2, lettera d); c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; d) sono in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; e) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo; f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio. 5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'art. 679 e': a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo art. 679; b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo art. 679. 6. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'art. 679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale: a) per il concorso di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso; b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili. 8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.». «Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione) - 1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 2. L'ammissione al corso: a) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'art. 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale; a-bis) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso; b) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso. 3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'art. 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'art. 1025, comma 3.». «Art. 689 (Prova facoltativa) - 1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 686, e' sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'art. 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 3. La commissione assegna un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita' ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.». |
| Art. 16 Formazione
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata»; b) all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 766 e 767 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 766 (Svolgimento del corso biennale) - 1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. 2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. 3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.». «Art. 767 (Svolgimento del corso superiore di qualificazione) - 1. Il corso superiore di qualificazione per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.». |
| Art. 17 Ruoli
1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali e' prerogativa del personale del ruolo ispettori.».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 848 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 848 (Appartenenti al ruolo degli ispettori) - 1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo. 2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. 3. I luogotenenti e i marescialli maggiori sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilita' sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori. 3-bis. Il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali e' prerogativa del personale del ruolo ispettori. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso.». |
| Art. 18 Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1293: 1) al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 anni»; 2) al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; b) all'articolo 1325-bis, al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; c) il quadro VI della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo; d) il quadro IX della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 1293 e 1325-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 1293 (Periodi minimi di permanenza nel grado) - 1 Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e' stabilito in: a) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore; b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente. 2. 3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario; b) 6 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.». «Art. 1325-bis (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri) - 1. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, ai luogotenenti che: a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ». |
| Art. 19 Ruoli
1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole: «mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 849 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 849 (Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti) - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, nonche' attribuito il comando di piccole unita'. 3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno. 3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.». |
| Art. 20 Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1325-ter: 1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; b) all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo, e' stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito in: a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere; b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»; c) il quadro VII della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto legislativo; d) il quadro X della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 1325-ter e 1299 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri) - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'art. 1047, ai brigadieri capo che: a) hanno maturato 6 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ». «Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado) - 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere; b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.». |
| Art. 21 Dotazione organica
1. All'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4, il numero «58.877» e' sostituito con il seguente: «60.617».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 800 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 800 (Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri) - 1. La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente e' di 4.207 unita'. 2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' di 30.956 unita'. 3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e' di 21.701 unita'. 4. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri e' di 60.617 unita'. 5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e' prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo. 5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.». |
| Art. 22 Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: «Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» e' soppresso; b) all'articolo 1325-quater, al comma 1: 1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 1311 e 1325-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 1311 (Avanzamento degli appuntati e carabinieri) - 1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei mesi di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di carabiniere scelto. 2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato. 3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, previo giudizio di idoneita' espresso ai sensi dell'art. 1056 dalla competente commissione permanente di avanzamento. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni. 4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.». «Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri) - La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, agli appuntati scelti che: a) hanno maturato 5 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ». |
| Art. 23 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2196-ter, al comma 3, lettera b) le parole: «a indirizzo giuridico» sono soppresse»; b) all'articolo 2196-quinquies: 1) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti: 1.1) «3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma 4, e' incrementato, con le modalita' di cui all'articolo 692, per 3.500 unita' soprannumerarie complessive, suddivise in: a) 500 unita' per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; b) 600 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; c) 900 unita' per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi.»; 1.2) «3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unita' soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse e' fissato: a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unita'; b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unita'; c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unita'; d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unita'; e) al 31 dicembre 2029, in 500 unita'; f) al 31 dicembre 2030, in 0 unita'. Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'.»; 2) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all'anno 2021.».
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 2196-ter e 2196-quinquies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri) - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'art. 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'art. 2214-quinquies. 2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti: a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta'; b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente; c) qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo quinquennio. 3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti: a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta'; b) possesso di laurea triennale definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo biennio. 4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'art. 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. «Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri) - 1. Fino all'anno 2021 compreso: a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'art. 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'art. 679, comma 2-bis, lettere b) e c); b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'; c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'art. 685, non si applica l'art. 979; d) non si applica quanto previsto dall'art. 683, comma 5, lettera a); e) in deroga al requisito richiesto dall'art. 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale. 3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per: a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti; b) il quindici per cento, al ruolo iniziale. 3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'art. 692 banditi fino all'anno 2021. I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all'anno 2021. 3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo. 3-quater. 3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'art. 690, comma 4, e' incrementato, con le modalita' di cui all'art. 692, per 3.500 unita' soprannumerarie complessive, suddivise in: a) 500 unita' per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; b) 600 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; c) 900 unita' per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi. 3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unita' soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse e' fissato: a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unita'; b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unita'; c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unita'; d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unita'; e) al 31 dicembre 2029, in 500 unita'; f) al 31 dicembre 2030, in 0 unita'. Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'.». |
| Art. 24 Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2211-bis: 1) al comma 1 la parola: «2021» e' sostituita con la seguente: «2020»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»; b) all'articolo 2212-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale e' fissata in 2 unita'.»; c) all'articolo 2212-quaterdecies: 1) al comma 2, lettera b) la parola: «informativo» e' soppressa; 2) al comma 4 la parola: «informativo» e' soppressa; 3) al comma 5 la parola: «informativo» e' soppressa; d) all'articolo 2214-quater: 1) al comma 3, la parola: «Al» e' sostituita con la seguente: «Fino al 31 dicembre 2020, al»; 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).»; 2.2) «3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di eta' per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda e' presentata entro il 31 marzo 2020.»; 3) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 e' stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.».
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 2211-bis, 2212-ter, 2212-quaterdecies e 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 2211-bis (Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) - 1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A). 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C). 4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III (specchio C). 5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all'art. 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4. 6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2212-ter, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'art. 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4. 7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'art. 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto e' adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.». «Art. 2212-ter (Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'art. 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera b). 1-bis. Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale e' fissata in 2 unita'. 2. L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 2212-quaterdecies (Modalita' di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento) - 1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'art. 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti dei ruoli degli Ispettori in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'eta' anagrafica non inferiore a cinquanta anni e non superiore a 59. 1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori. 2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso non superiore a tre mesi. 3. 4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.». «Art. 2214-quater (Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri) - 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori. 2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare. 3. Fino al 31 dicembre 2020, al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'art. 928, comma 1, lettera d). 3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di eta' per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda e' presentata entro il 31 marzo 2020. 4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'art. 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'art. 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di eta'. 5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello e' necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni. 6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 2. 7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 3. 8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 4. 9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 5. 10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 6. 11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell' Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 7. 12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. 15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento. 16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 e' stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria. 17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'art. 692, comma 6 lettera e-bis). 18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 e' immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale: a) viene nominato, secondo le modalita' di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso; b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale; c) non viene impiegato ai sensi dell'art. 979. 19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale. 20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri: a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare. 21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'art. 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'art. 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'art. 174-bis, comma 2, lettera a), nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'art. 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'art. 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'art. 174-bis, comma 2, lettera a). 23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'art. 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale. 24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24: a) e' iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado gia' presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianita' relativa pregressa; b) frequenta un apposito corso secondo modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza; c) al termine del corso e' assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione. ». |
| Art. 25 Disposizioni transitorie in materia di avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2212-sexiesdecies sono aggiunti i seguenti: «Art. 2212-septiesdecies (Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Al fine di assicurare la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti. 2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 e' quello di maresciallo ordinario. 3. Per gli anni 2020 e 2021 e' autorizzata l'immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unita' suddivise equamente per ogni annualita', cosi' ripartite: a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori; b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori; c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti. 4. Le unita' immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800. 5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell'articolo 800.»; «Art. 2212-octiesdecies (Modalita' di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Per le immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all'articolo 2212-septiesdecies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli ispettori e i periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo forestale dei revisori, aventi anzianita' di grado e qualifica uguale o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'eta' anagrafica non inferiore a 55 anni e non superiore a 59. 2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sono: a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalita' telematica, di durata non superiore a 30 giorni; b) nominati maresciallo con anzianita' relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con decorrenza dalla data di fine corso.»; b) all'articolo 2243-bis, al comma 3 la parola: «2007» e' sostituita dalla seguente: «2010»; c) all'articolo 2243-ter, al comma 2 la parola: «2007» e' sostituita dalla seguente: «2010»; d) all'articolo 2243-quater: 1) al comma 1, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti: «per l'avanzamento al grado di colonnello»; 2) al comma 2, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti: «per l'avanzamento al grado di colonnello»; e) all'articolo 2243-sexies, al comma 3 le parole: «e generale» sono soppresse; f) all'articolo 2247-bis: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera a) le parole: «e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano del medesimo ruolo» sono soppresse; 1.2) la lettera b) e' sostituita con la seguente: «b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; 2) al comma 8-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; 3) al comma 9-bis: 3.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; 3.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; 4) al comma 10-bis: 4.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»; 4.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; g) all'articolo 2247-quinquies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»; h) all'articolo 2247-septies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.»; i) all'articolo 2247-octies, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»; l) all'articolo 2250-quater, al comma 2, la parola: «2032» e' sostituita con la seguente: «2033»; m) all'articolo 2252: 1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse; 2) il comma 3 e' sostituito con il seguente: «3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020 e 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2.»; 3) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: 3.1) «9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.»; 3.2) «9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater.»; 3.3) «9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.»; 3.4) «9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, e' di 6 anni.»; n) dopo l'articolo 2252 sono aggiunti i seguenti: «Art. 2252-bis (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo). - 1. I marescialli ordinari con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; «Art. 2252-ter (Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento). - 1. I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento.»; o) all'articolo 2253-bis: 1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse; 2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalita' previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato. 2.2) «9-ter. I marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; 2.3) «9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi: a) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter; b) ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 2.4) «9-quinquies. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.»; 2.5) «9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.»; 2.6) «9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.»; 3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.»; p) all'articolo 2253-ter: 1) nella rubrica, le parole: «e di primo perito superiore» sono soppresse; 2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale e' formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi: a) i luogotenenti con anzianita' 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009; b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.»; 2.2) «4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis e' attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; 2.3) «4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti: a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016; g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 6.»; 3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.»; q) all'articolo 2253-quater: 1) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 1.1) «9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.»; 1.2) «9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.»; 1.3) «9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara' formata dai vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.»; 1.4) «9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter.»; 2) al comma 10: 2.1) lettera a), i numeri 4) e 5) sono soppressi; 2.2) lettera b), i numeri 4) e 5) sono soppressi; 3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 3.1) «10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.»; 3.2) «10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299, sono cosi' formate: a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis; b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»; 3.3) 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»; r) all'articolo 2253-quinquies: 1) al comma 4: 1.1) lettera a), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi; 1.2) lettera b), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi; 2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi: a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti: 1) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori: 1) gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.»; 2.2) «5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 5-bis, e' attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-ter.»; 2.3) «5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e 2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale: a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter; b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.»; 2.4) «5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»; s) all'articolo 2253-septies, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 1) «6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall'articolo 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo: a) 4 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2; b) 5 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;»; 2) «6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha gia' compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1325-quater da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 2243-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'art. 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello. 2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'art. 755 e' considerato assolto. 3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 il corso d'istituto di cui all'art. 755 e' considerato assolto. 4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'art. 755.». - Si riporta il testo dell'art. 2243-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'art. 751. 2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'art. 751.». - Si riporta il testo dell'art. 2243-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2243-quater (Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando per l'avanzamento al grado di colonnello previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza. 2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando per l'avanzamento al grado di colonnello previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.». - Si riporta il testo dell'art. 2243-sexies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2243-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unita' anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice. 2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'art. 2214-quinquies nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unita'. 3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unita' e sono progressivamente assorbite entro il 2032. 4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'art. 2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unita'.». - Si riporta il testo dell'art. 2247-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2247-bis (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice. 2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1040, e' integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri; b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1045, e' integrata da un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri; 3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice. 6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice. 7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice. 8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice. 8-bis. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, ai luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice 9-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 6 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice. 10-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 5 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 1047, sono: a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente; b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario; d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; e) due luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli. 12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.». - Si riporta il testo dell'art. 2247-quinquies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2247-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A). 2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B). 3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'art. 1055. 3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore. 4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).». - Si riporta il testo dell'art. 2247-septies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2247-septies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A). 2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B). 3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'art. 1055. 3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore. 4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C). 5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2010. 6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonche' uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore e' fissato in otto anni. 7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati e' fissato nelle seguenti unita': a) per l'anno 2018: 1) generale di divisione: nessuna promozione; 2) generale di brigata: comparto sanitario 1; 3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico; b) per l'anno 2019: 1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.». - Si riporta il testo dell'art. 2247-octies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 2247-octies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'art. 1055. 1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore. 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello e' fissato in sette unita' per l'anno 2018. 3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.». - Si riporta il testo dell'art. 2250-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2250-quater (Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'art. 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'art. 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine: a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione; b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione; c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo; d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo. 2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2033, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.». - Si riporta il testo dell'art. 2252 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore). - 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1°gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado. 2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020 e 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 800, comma 2. 4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'art. 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'art. 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2. 6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'art. 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2. 7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'art. 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4. 8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051. 9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a "scelta". 9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'art. 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali. 9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonche', alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalita' e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter. 9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'art. 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater. 9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'art. 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX. 9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, e' di 6 anni.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253-bis (Promozione al grado di luogotenente). - 1. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 2. I periti superiori scelti in servizio al 1°gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonche' i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1°gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art. 1295-bis, comma 4. 4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art. 2247-decies. 5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art. 2247-undecies. 6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 e' iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalita' previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato. 9-ter. I marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art. 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi: a) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art. 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter; b) ai sensi dell'art. 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art. 1295-bis, in ordine di ruolo, secondo l'anzianita' di grado posseduta a decorrere dal 1° gennaio 2021. 9-quinquies. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'art. 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado. 9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'art. 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni. 9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni. 10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051. 11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianita' di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianita' nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti. 11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253-ter (Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale). - 1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'art. 1325-bis, comma 1 lettera a), e' attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'art. 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), e' attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2253-bis, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1325-bis, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica speciale, e' la seguente: a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi: a) i luogotenenti con anzianita' 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009; b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. 4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis e' attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti: a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016; g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell'art. 2252, commi 2, e 6. 5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'art. 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma, e' la seguente: a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno; b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-quater, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'art. 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1. 6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'art. 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7. 9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7. 9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020. 9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020. 9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara' formata dai vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. 9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter. 10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; b) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 2) per l'anno 2018, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 3) per l'anno 2019, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020. 10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1299, sono cosi' formate: a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis; b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-quinquies, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'art. 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'art. 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo, gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo, gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi: a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti: 1) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) promossi ai sensi dell'art. 2253-quater, comma 1; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori: 1) gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. 5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 5-bis, e' attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1325-ter. 5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e 2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale: a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter; b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell'art. 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. 5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-septies, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale). - 1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' valutato dalla commissione di cui all'art. 1047 alla data del 30 settembre 2017. 4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-quater, gli appuntati scelti, gia' collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall'art. 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo: a) 4 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2; b) 5 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019; 6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha gia' compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1325-quater da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. |
| Art. 26 Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.»; b) all'articolo 4, comma 2-bis, la parola: «otto» e' sostituita dalla parola: «cinque»; c) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.»; d) all'articolo 6, comma 1: 1) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 2) alla lettera i), le parole: «delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 3) alla lettera l), dopo le parole: «Pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze armate o di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»; e) all'articolo 7: 1) al comma 2: 1.1) dopo le parole: «soccorso alpino» sono aggiunte le seguenti: «e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; 1.2) le parole: «il predetto Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3»; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'.»; f) all'articolo 12: 1) al comma 1, dopo le parole: «i lavori della commissione» sono aggiunte le seguenti: «permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»; g) all'articolo 18: 1) al comma 2, dopo le parole: «svolge mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,»; 2) al comma 3-bis, la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; h) all'articolo 21, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» e' sostituita dalla seguente: «sesto»; i) all'articolo 28, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» e' sostituita dalla seguente: «quarto»; l) all'articolo 36: 1) al comma 1, lettera b): 1.1) al numero 6), le parole: «delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 1.2) dopo il numero 8) e' aggiunto il seguente: «8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 1.3) numero 9), dopo le parole: «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze Armate o di Polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»; 2) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: «5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni; b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»; m) all'articolo 37: 1) al comma 4: 1.1) alinea, le parole: «, per ricoprire» sono soppresse; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;»; 1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'.»; n) all'articolo 46, comma 4, le parole: «nei venti giorni dall'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un nono della durata»; o) all'articolo 48, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'articolo 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata del corso.»; p) all'articolo 49: 1) al comma 5: 1.1) le parole: «all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»; 1.2) dopo le parole: «da tre appuntati» sono aggiunte le seguenti: «scelti qualifica speciale»; 2) al comma 8: 2.1) le parole: «inidoneita' fisica» sono sostituite dalle seguenti: «inidoneita' psico-fisica»; 2.2) dopo le parole: «al servizio incondizionato» sono aggiunte le seguenti: «, congedo obbligatorio per maternita'»; 2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma.»; 3) al comma 9: 3.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»; 3.2) alla lettera b), le parole: «sottoposto a procedimento penale o» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento»; 4) al comma 10: 4.1) le parole: «l'idoneita' fisica» sono sostituite dalle seguenti: «l'idoneita' psico-fisica»; 4.2) dopo la parola: «incondizionata» sono aggiunte le seguenti: «, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita'»; 4.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.»; 5) al comma 13: 5.1) la parola: «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo»; 5.2) dopo le parole: «successivi concorsi» sono aggiunte le seguenti: «indetti dalla Guardia di finanza»; 5.3) le parole: « «ispettori» della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: « «ispettori» o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo»; q) all'articolo 56: 1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 55, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b) e c),»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»; r) all'articolo 68-bis: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo le parole: «appuntati e finanzieri,» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,»; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);»; 1.3) alla lettera b): 1.3.1) al numero 1), prima delle parole: «dichiarato dall'autorita' sanitaria» e' aggiunta la seguente: «se»; 1.3.2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.»; 1.4) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con determinazioni del Comandante generale: a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare puo' essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda; b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, e' disposto il transito di contingente.»; 1.5) il comma 3 e' abrogato; s) all'articolo 80-ter sono inseriti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data. 1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'articolo 8, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto articolo 8.». 2. Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10 allegate al presente decreto legislativo.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 21, 28, 36, 37, 46, 48, 49, 56, 68-bis e 80-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"). - 1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.». «Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"). - 1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta. 2-bis. Gli appuntati scelti che maturano cinque anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale". La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche' l'art. 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'art. 55-bis, agli appuntati scelti che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi della "consegna"; 2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis. 2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica. 2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica speciale" e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.». «Art. 5 (Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri"). - 1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere. 1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.». «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al Corso). - 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza; d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; i) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre; m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva; m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.». «Art. 7 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. 2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'art. 3. 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso; c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; d) sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi. 4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'. 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». «Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter il personale indicato all'art. 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). La medesima commissione sospende la valutazione. 1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi. 2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e data comunicazione al militare interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.». «Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"). - 1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalita' inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonche' compiti di carattere operativo e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta. Lo stesso collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il comando di piccole unita' operative, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento. 3-bis. I brigadieri capo che maturano sei anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'art. 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'art. 55-bis, ai brigadieri capo che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo disciplinari piu' gravi della "consegna"; 3-ter. 1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis. 3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.». «Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) per i soli concorsi di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. 2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica; c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nel periodo corrispondente a un sesto della durata dei corsi di formazione di cui all'art. 27, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 2-bis. La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'art. 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'art. 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza. 3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». «Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi). - 1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'art. 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia. 2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi; c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quarto delle rispettive durate; c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame. 3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.». «Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi). - 1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'art. 37, sono ammessi: a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3; 4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26; 3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza; 6) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza; 8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; 9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre; 10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia. 2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'. 3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente; 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo; 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa; 7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso art. 35; 8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo. 5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'art. 35, comma 1, lettera b). 5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'art. 35, comma 1, lettera b). 5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni; b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico. 6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.». «Art. 37 (Modalita' dei concorsi pubblici). - 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito; i) la durata del corso. 2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza. 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice; b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie: a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; 5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validita'. 6. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati e' conferita la nomina a maresciallo. 7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». «Art. 46 (Modalita' dei concorsi interni). - 1. Nei bandi di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione; f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito; i) la durata del corso. 2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica. 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) e' nominata la commissione giudicatrice; b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un nono della durata del corso di cui all'art. 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.». «Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per l'avvio e lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'art. 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata del corso. 2. Al termine del corso ai relativi frequentatori: a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e' conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. 3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. 4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.». «Art. 49 (Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). - 1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44: a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica; b) se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto; c) se provenienti dal ruolo "appuntati e finanzieri", mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza; d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza. 2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b): a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento; b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego. 3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita' morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale. 4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui e' in forza il militare. 5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze l'ispettore di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento, di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati scelti qualifica speciale dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. 6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e' collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato servizio prestato in ferma volontaria. 7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa. 8. L'ispettore che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato, congedo obbligatorio per maternita' o perche' imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma. 9. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per l'ispettore temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa; a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'art. 16 o dell'art. 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) per l'ispettore imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, non puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso. 10. L'ispettore che abbia riacquistato l'idoneita' psico-fisica incondizionata, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternita' e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare. 11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato. 12. L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio. 13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla Guardia di finanza per il reclutamento di personale del ruolo "ispettori" o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento. 14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza. 15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.». «Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato. 2. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi. 3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o del sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero della cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive. 7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.». «Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, puo' transitare a domanda: a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a); b) dal contingente di mare a quello ordinario: 1) se dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo; 2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito. 1-bis. Con determinazioni del Comandante generale: a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare puo' essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda; b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, e' disposto il transito di contingente. 2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo. 3. (Abrogato).». «Art. 80-ter (Ripartizione dei corsi di formazione su piu' cicli). - 1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data. 1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'art. 8, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto art. 8.». |
| Art. 27 Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall'articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.»; b) all'articolo 5: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»; 1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»; 1.3) alla lettera e): 1.3.1) dopo le parole: «presso una pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,»; 1.3.2) dopo le parole: «Forze armate e di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre»; 1.4) alla lettera f), le parole: «delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; 1.5) dopo la lettera g-sexies) e' aggiunta la seguente: «g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.». Conseguentemente, alla lettera g-sexies), il punto fermo «.» e' sostituito dal punto e virgola «;»; 2) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»; 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano gia' componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; b) il non essere stati rinviati d'autorita' o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»; 4) al comma 4: 4.1) dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»; 4.2) dopo le parole: «un dodicesimo della durata del corso stesso.» e' aggiunto il seguente periodo: «Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validita'.»; 5) al comma 6, dopo le parole: «nomina ad ufficiale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente effettivo»; c) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2; b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo; c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»; d) all'articolo 6-bis: 1) al comma 2, le parole: «gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari»; 2) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.»; 3) al comma 11, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le seguenti: «o l'espulsione»; e) all'articolo 6-ter, comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»; f) all'articolo 9: 1) al comma 1: 1.1) dopo le parole: «titoli di studio specialistici o abilitativi,» sono aggiunte le seguenti: «individuati dal bando di concorso tra quelli»; 1.2) le parole: «35° anno» sono sostituite dalle seguenti: «32° anno»; 2) comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»; 3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facolta' del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»; g) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ne' eccedere, comunque,» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun comparto,»; h) all'articolo 11, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: «6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. 6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.»; i) dopo l'articolo 11 inserire il seguente: «Art. 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi. 2. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialita' di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialita' di appartenenza.»; l) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «con propria determinazione» sono aggiunte le seguenti: «e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale»; m) all'articolo 21: 1) al comma 7-bis, lettera b): 1.1) al numero 1), le parole: «seconda aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione»; 1.2) al numero 2), dopo la parola: «prima» sono aggiunte le seguenti: «aliquota - 1^ valutazione, seconda»; 2) al comma 7-ter, le parole: «risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali»; 3) dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente: «7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione: a) alla specialita', fino al grado di colonnello; b) al comparto, per il grado di generale di brigata.»; n) all'articolo 22: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento)»; 2) i commi 4 e 5 sono abrogati; o) all'articolo 23: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.»; 3) al comma 3: 3.1) le parole: «iscritti nel quadro di avanzamento a scelta» sono sostituite dalla seguente: «promossi»; 3.2) le parole: «22, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «30, comma 2-bis, lettera a)»; p) all'articolo 24: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Annullamento della valutazione)»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 e' annullata.»; 3) al comma 2, le parole: «sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1»; 4) il comma 3 e' abrogato; 5) al comma 4, le parole: «della sospensione della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annullamento della valutazione»; 6) al comma 5, le parole: «di sospensione della promozione e» sono soppresse e la virgola dopo le parole: «comma 1» e' soppressa; q) all'articolo 25: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Perdita dei requisiti per la promozione)»; 2) al comma 1: 2.1) le parole: «iscritto nel quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «, valutato per l'avanzamento al grado superiore,»; 2.2) le parole: «decreto per l'avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «decreto per la promozione»; 2.3) le parole: «cancellazione dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione»; 3) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»; 4) il comma 3 e' abrogato; 5) al comma 4, le parole: «cancellato dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 nei cui confronti e' annullata la valutazione»; 6) al comma 5, le parole: «avvenuta cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione» e la parola: «determinata» e' sostituita dalla seguente: «determinato»; r) all'articolo 26: 1) alla rubrica, le parole: «Formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Promozioni»; 2) al comma 1: 2.1) le parole: «Il Comandante generale forma i quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono conferite le promozioni»; 2.2) le parole da: «. In tal caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno.»; 3) al comma 2: 3.1) le parole: «Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione»; 3.2) le parole: da «subentra nel quadro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.»; s) all'articolo 28: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «la formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avanzamento al grado superiore»; 1.2) alla lettera b), le parole: «non iscritti in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e non promossi»; 1.3) alla lettera c): 1.3.1) le parole: «da valutare o» sono sostituite dalle seguenti: «nei cui confronti e' stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da»; 1.3.2) le parole: «la sospensione della valutazione o della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «l'annullamento della valutazione»; 2) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) gli ufficiali nei cui confronti e' cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualita'.». Conseguentemente, alla lettera c-bis), il punto fermo «.» e' sostituito dal punto e virgola «;»; 3) al comma 3, le parole: «costituisce elemento preminente» sono sostituite dalle seguenti: «assume particolare rilevanza»; 4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi. 3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda meta' della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi. 3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda meta' della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.»; 5) al comma 5: 5.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento»; 5.2) le parole: «la formazione del quadro normale di avanzamento» sono sostituite dalla seguente: «l'avanzamento»; 5.3) le parole: «e, qualora idonei ed iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,»; 6) al comma 6: 6.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento»; 6.2) le parole: «iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono»; t) all'articolo 29, il comma 3 e' abrogato; u) all'articolo 30: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta e' fissata al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione della promozione: a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire; b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo.»; v) all'articolo 31: 1) alla rubrica, la parola: «ulteriori» e' sostituita dalla parola: «le»; 2) al comma 1: 2.1) la parola: «ulteriori» e' soppressa; 2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.»; z) all'articolo 32: 1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «per infermita' dipendente da causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio»; 2) al comma 2, lettera b), le parole: «sospesa la promozione» sono sostituite dalle seguenti: «annullata la valutazione» e le parole: «comma 2» sono soppresse; aa) all'articolo 33, comma 1: 1) le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa» sono soppresse; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La posizione dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame l'anno successivo.»; bb) all'articolo 34, comma 6, le parole: «dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno»; cc) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore.»; dd) all'articolo 64, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituita: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al medesimo decreto; b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al presente decreto legislativo. 3. La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11.3 allegata al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore.».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 9, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 62 e 64, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Ruoli degli ufficiali). - 1. I ruoli, con carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti: a. ruolo normale, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale; d. ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo normale-comparto speciale. 3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall'art. 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.». «Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea c) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente; c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre; f) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in aspettativa; g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed eventuali ulteriori requisiti. 2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabilite: a. le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre; b. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione. 3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano gia' componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; b) il non essere stati rinviati d'autorita' o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico. 3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa. 4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validita'. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 5. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi. 6. Nel caso di ammissione all'Accademia o conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo per effetto delle disposizioni del presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.». «Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso: a) pubblico; b) interno. 2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza. 3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'art. 5, comma 2; b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo; c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.». «Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di 22 anni e' elevato a 28 anni per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza. 3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'art. 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'art. 5, comma 3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in: a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualita' di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente; b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente. 5. I vincitori del concorso di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti. 6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che: a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso. 8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari. 9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. 11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di finanza. 12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.». «Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali). - 1. Al concorso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che: a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso; b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. 2. I vincitori del concorso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso. 3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6-bis, commi 6, 7, 8, 11 e 13. Con il decreto di cui all'art. 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale -comparto speciale. 5. ». «Art. 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, individuati dal bando di concorso tra quelli previsti dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non abbiano superato il 32° anno di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45 anni. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'art. 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6-bis, commi 6, 7, 8, 11 e 13. 4. Con il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facolta' del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalita' previste dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.». «Art. 10 (Alimentazione dei ruoli). - 1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione: a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del predetto organico; b) nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.». «Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 6-bis hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. 2-bis. Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi dell'art. 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale. 3. Per gli ufficiali di cui all'art. 2161 del decreto legislativo, n. 66/2010, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1. 4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data: a. di conclusione dei corsi stessi o da quella di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero; b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso. 5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto. 6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'art. 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'art. 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. 6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.». «Art. 15 (Norme procedurali). - 1. Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'art. 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale. 2. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo. 3. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.». «Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascun degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo. 3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. 4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche. b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione. 5. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale: a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione; b) del comparto speciale: 1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione; 2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima aliquota - 1^ valutazione, seconda e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario. 7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risultino iscritti in ruolo con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali dello stesso comparto. 7-quater. I tenenti colonnelli "a disposizione" del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'art. 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito. 7-quinques. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione: a) alla specialita', fino al grado di colonnello; b) al comparto, per il grado di generale di brigata. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri applicativi di cui al presente articolo.». «Art. 22 (Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale. 2. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello. 3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento. 4. abrogato. 5. abrogato. 6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.». «Art. 23 (Promozioni). - 1. (abrogato). 2. Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta. 3. I tenenti colonnelli sono promossi a partire dalla prima delle aliquote di cui all'art. 28, comma 3, e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui all'art. 30, comma 2-bis, lettera a). 4. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata. Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale. 5. La morte dell'ufficiale o la permanente idoneita' fisica derivante da ferite, lesione o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.». «Art. 24 (Annullamento della valutazione). - 1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'art. 18, e' annullata. 2. Il Comandante generale ha facolta' di annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1 nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'. 3. abrogato. 4. All'ufficiale e' data comunicazione dell'annullamento della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 5. Il provvedimento di annullamento della valutazione di cui al comma 1 e' disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.». «Art. 25 (Perdita dei requisiti per la promozione). - 1. L'autorita' che ritiene che un dipendente ufficiale, valutato per l'avanzamento al grado superiore, abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente decreto per la promozione deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di annullamento della valutazione. 2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Comandante Generale, sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado. 3. (abrogato). 4. L'ufficiale di cui al comma 1 nei cui confronti e' annullata la valutazione e' non idoneo all'avanzamento. 5. All'ufficiale e' data comunicazione dell'annullamento della valutazione e dei motivi che l'hanno determinato.». «Art. 26 (Promozioni non annuali. Promozioni a seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. 2. Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.». «Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). - 1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con propria determinazione, indica gli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'art. 27; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non promossi, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto; c) gli ufficiali nei cui confronti e' stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato l'annullamento della valutazione e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi, altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 2; c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale; c-ter) gli ufficiali nei cui confronti e' cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualita'. 2. Per gli avanzamenti ad anzianita' alla data del 30 settembre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il requisito della permanenza minima nel grado richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'art. 27. 3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota assume particolare rilevanza ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. 3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi. 3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda meta' della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi. 3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda meta' della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo. 4. 5. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da valutare per l'avanzamento per l'anno successivo. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 6. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 7. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo. 8. Il Comandante Generale con propria determinazione indica gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 27, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.». «Art. 29 (Vacanze organiche). - 1. Determinano vacanze organiche. a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso. 3. (abrogato). 4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero.». «Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta e' fissata al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione. 2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto. 2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione della promozione: a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire; b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo. 3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'art. 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano. 4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.». «Art. 31 (Modalita' per colmare le vacanze). - 1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale -comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1° luglio vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita'. Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale -comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale. 2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo. 3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.» «Art. 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione). - 1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato; c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva. 2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano: a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato; b) all'ufficiale per il quale sia stata annullata la valutazione a norma dell'art. 24; c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio; c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita' pregresse.». «Art. 33 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento). - 1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione. La posizione dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame l'anno successivo. 2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma1, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.». «Art. 34 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento). - 1. Nei casi di rinnovazione di un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita' se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. ---2. La promozione di cui al comma 1, non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 27. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento. 5. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le rinnovazioni di giudizi di avanzamento successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dall'anno di riferimento.». «Art. 62 (Norme applicabili). - 1. Agli ufficiali dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. 1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore. 2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.». «Art. 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza). - 1. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura; b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' sono prese in esame pratiche relative al personale del Corpo della Guardia di finanza. c) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono altresi' preposti alle attivita' di sorveglianza e vigilanza nonche' a quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa; d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avanti alle commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte. 1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all'art. 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'art. 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo': a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio; b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di reciprocita', delle strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia. 2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.». |
| Art. 28 Altre modifiche normative
1. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.» sono sostituite dalle seguenti: «a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonche' per lo sviluppo di attivita' di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.»; 2. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887: a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque». 3. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79: a) all'articolo 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Il personale della banda musicale e' esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attivita' esterne cui e' chiamata la banda medesima.»; b) all'articolo 32, comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo»; c) all'articolo 33, comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo». 4. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68: a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; b) all'articolo 8-bis: 1) comma 1, le parole: «Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter. 1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.»; 3) comma 5, dopo le parole: «gli ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»; 4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza: a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico; b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado. 6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.». 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2136, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «l'articolo 911» sono aggiunte le seguenti: «e 911-bis»; b) all'articolo 2138, comma 3, le parole: «regolamento per il Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza»; c) all'articolo 2139, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione agli accertamenti per l'idoneita' al servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneita' al servizio nelle specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate. 1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione, sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita' relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.»; d) all'articolo 2144, comma 1, la parola: «subalterni» e' sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»; e) all'articolo 2145, comma 5, le parole: «che devono essere» sono soppresse; f) all'articolo 2149: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione»; 2) al comma 2, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione»; 3) al comma 3, lettera a), le parole: «ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «generali di corpo d'armata e generali di divisione»; 4) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.».
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. - E' istituita una Scuola di polizia economico-finanziaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonche' per lo sviluppo di attivita' di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274), recante:«Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», come modificato dal presente decreto: «Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.». - Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 33, decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza», pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n. 62, come modificato dal presente decreto: «Art. 31 (Norme comuni a tutto il personale della banda). - 1. Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non e' consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo. 2. Il personale della banda musicale e' esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attivita' esterne cui e' chiamata la banda medesima. 3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale della banda musicale, riconosciuto inidoneo fisicamente, puo' essere destinato esclusivamente ad attivita' di supporto del complesso musicale.». «Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianita', al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello. 2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non e' computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.». «Art. 33 (Avanzamento per il maestro vice direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', fino al grado di maggiore. 2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista della tabella G annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora giudicato idoneo, viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' del grado rivestito. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.». - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Concorso alla difesa militare). - 1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalita' generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Nell'espletamento delle attivita' di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa. 2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1. 3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.». «Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter. 1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria. 2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali del ruolo normale e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unita' navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare. 6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti. 6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza: a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico; b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado. 6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'art. 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.». - Si riporta il testo degli articoli 2136, comma 1, 2138, 2139, 2144, 2145, comma 5 e 2149, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare: a) - l) (omissis); m) l'art. 911 e 911-bis; m-bis) - gg) (omissis).». «Art. 2138 (Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza). - 1. Le disposizioni del Capo III, del Titolo VI, del Libro IV del presente codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione. 3. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonche' quant'altro occorra per la esecuzione del presente articolo, sono stabiliti in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.». «Art. 2139 (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza). - 1. Il reclutamento del personale militare femminile nel Corpo della Guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio dalle norme contenute nel regolamento di cui al comma 3 e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi del comma 2. 1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione agli accertamenti per l'idoneita' al servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneita' al servizio nelle specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate. 1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione, sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita' relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso. 2. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalita' di specifici ruoli, categorie, specialita' e specializzazioni del Corpo, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il Ministro delle pari opportunita', il quale acquisisce il parere della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.». «Art. 2144 (Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.». «Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 5. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.». «Art. 2149 (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate: a) dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione; b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale. 2. La potesta' sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete: a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione; b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale. 3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita': a) al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di generali di corpo d'armata e dei generali di divisione; b) al Comandante generale per i restanti ufficiali. 4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo' in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma. 5. In caso di corresponsabilita' tra: a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorita' competente ai sensi del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti; b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. 6. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa: a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'art. 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate al comma 2; b) qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'art. 1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. 7. Le facolta' previste dall'art. 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale. 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e' disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale. 8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'art. 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.». |
| Art. 29 Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395
1. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.». b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole «all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti di appello.»; 2) al comma 3, le parole «non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto». c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: a) alla lettera a) le parole «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»; b) alla lettera b) le parole «per la grazia e la giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «per la giustizia»; c) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: «e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' limitatamente al contingente assegnato»; d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»; d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, le parole «istituti di prevenzione e di pena» sono sostituite dalle seguenti: «istituti penitenziari» 2) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 9 e 19 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio. 3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.». «Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'art. 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti di appello. 3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto. 4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato. 5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.». «Art. 9 (Doveri di subordinazione). - 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro della giustizia; b) dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' limitatamente al contingente assegnato; d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; e) del provveditore regionale; f) del direttore dell'istituto; g) dei superiori gerarchici.». «Art. 19 (Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali). - 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali. 2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialita'. 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato. 4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attivita' politica all'interno delle carceri. 5. Il personale degli istituti penitenziari puo' tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio: a) in locali dell'Amministrazione che, ne stabilisce le modalita' d'uso; b) in locali aperti al pubblico. 6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali e' corrisposta la normale retribuzione. 7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto. 8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto. 9. La partecipazione del personale alle riunioni e' in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio. 10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali. 11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali. 12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonche' quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14. 13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali. 14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie: a) il trattamento economico; b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative; c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti; e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale; g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche; h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41. 15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario delegato e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalita' ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14. |
| Art. 30 Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»; b) all'articolo 4, comma 4, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente «cinque»; c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti parole: «efficienza e»; d) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei sovrintendenti» e dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti «anche qualificate e complesse»; 2) al comma 5-bis la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole «infermita' contratta durante il corso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»; f) all'articolo 20, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente «quattro»; g) all'articolo 23 , comma 2, le parole «direttore dell'area sicurezza» sono soppresse; h) all'articolo 24, comma 3, prima delle parole «idoneita' fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»; i) all'articolo 27, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16»; l) all'articolo 30 la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»; m) all'articolo 30-bis la parola «nove» e' sostituita dalla seguente: «otto»; n) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile e di comunita' e dell'esecuzione penale esterna). - 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e servizi dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', e' compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende»; o ) l'articolo 47-bis e' abrogato; p) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: «Art. 48 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni). - 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni e' compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore.»; q) l'articolo 48-bis e' abrogato; r) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono soppresse e le parole «fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti «fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 3, le parole «dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale» sono sostituite dalle seguenti «del Corpo di polizia penitenziaria»; s) all'articolo 56, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore.»; t) all'articolo 76, comma 7, le parole «Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» le parole «due funzionari appartenenti all'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»; u) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, dopo le parole «Visite mediche» sono aggiunte le seguenti: «Prove di efficienza fisica»; 2) al comma 1, dopo le parole «alla visita medica» sono aggiunte le seguenti: «alle prove di efficienza fisica»; 3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione e' individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse»; v) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria» e le parole «tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti «tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 2 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»; 3) al comma 3 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari»; 4) al comma 4 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»; 5) al comma 6 le parole «con decreto del Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse»; 6) al comma 9 le parole «con ordinanza del direttore dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; 7) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»; z) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 7 le parole «tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 2) al comma 8 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»; 3) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»; aa) all'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4 le parole «da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari»; 2) al comma 6 le parole «da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; 3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.»; bb) all'articolo 108, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati»; cc) all'articolo 123, comma 1, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.» dd) la tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria e' sostituita dalla tabella A di cui alla tabella 12 allegata al presente decreto legislativo;
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 15, 18, 20, 23, 24, 27, 30, 50, 56, 76, 86, 87, 103, 106, 108, e 123 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificati dal presente decreto: «Art. 1. (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e degli assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; c-bis) carriera dei funzionari. 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente. 3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» «Art. 4. (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici. 3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attivita' del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio. 5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art. 5. (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio. 4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria. 4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV. 6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4° dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.» «Art. 15. (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde. 3. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. 4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unita' operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari. 5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui al comma 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unita' operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio. 5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis: a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art.18. (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.» «Art. 20. (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 23. (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonche' specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresi' attribuite funzioni di coordinamento di una o piu' unita' operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonche' la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita'. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria. 3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto gia' specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attivita' del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o piu' unita' operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attivita' sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata. 5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art. 24. (Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria). - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante: a) concorso pubblico; b) concorso interno per titoli di servizio ed esami; 2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28. 3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici; eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; efficienza e idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. 4. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti. 5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. 6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.» «Art. 27. (Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di centoventi giorni, anche non consecutivi, e centocinquanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. 2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre centoventi giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria. 5-bis. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16.» «Art. 30. (Promozione ad ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.» «Art. 30-bis. (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 2. Per gli orchestrali il titolo di studio e' quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.» «Art. 50. (Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 2. [Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti sindacali del personale di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395]. 3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. 4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento. 5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.» «Art. 56. (Accertamenti medico-legali). - 1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia. 1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. 2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094. 3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.» «Art. 76. (Modalita' di trasferimento). - 1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. 3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera c), testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneita' del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria. 5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, puo' avvalersi del centro di reclutamento previsto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2. 6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. 7. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. 8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. 9. Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente. 10. L'amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo 75 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. 11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 12. Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.» «Art. 86. (Visite mediche. Prove di efficienza fisica. Accertamenti delle qualita' attitudinali. Presentazione alle prove scritte). - 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84, sono invitati a sottoporsi, salvo il personale gia' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica alle prove di efficienza fisica e all'accertamento delle qualita' attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II. 1-bis. Le modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione e' individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse. 2. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.» «Art. 87. (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza). - 1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Le Commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 6. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse. 7. Alle Commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze, o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' Commissioni esaminatrici. 10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.» «Art. 103. (Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame). - 1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 24. 2. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno di eta' e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non piu' di due volte purche' siano in possesso degli altri requisiti. 4. Possono altresi' partecipare al concorso, per non piu' di due volte, i sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, anche se non in possesso del titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e non abbiano riportato nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare piu' grave. 5. Ai candidati di cui al comma 4 e' riservato un terzo dei posti messi a concorso. 6. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al comma 4 debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi del trattamento penitenziario, nonche' una prova orale vertente su nozioni di diritto penale, limitatamente alla parte generale del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attivita' della polizia giudiziaria. 7. All'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 6 provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 8. Svolge le funzioni di segretario un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 9. Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 88. 10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. 11. La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. 11-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.» «Art. 106. (Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali). - 1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. 2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte. 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 121. 4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni. 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 6-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.» «Art. 108. (Accertamento dei requisiti attitudinali). - 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse. 4.(Abrogato) 5. (Abrogato) 6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.» «Art. 123. (Cause di non idoneita'). - 1. Costituiscono cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermita': a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilita'; b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena; c) le infermita' e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria; d) le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordita' unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; e) le infermita' del collo: ipertrofia tiroidea; f) le infermita' del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche; g) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esisti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; h) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose; i) le infermita' ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie; l) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalita' articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione; m) le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita' psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia; n) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria; o) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entita', comprese quelle congenite; p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; q) le neoplasie di qualunque sede o natura; r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.» |
| Art. 31 Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede»; b) alla lettera b) le parole «che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse» sono soppresse; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione»; 3) al comma 3 la lettera c) e' soppressa; b) all'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole «il direttore dell'istituto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente».
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 15 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, cosi' come modificati dal presente decreto: «Art. 13. (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina). - 1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' costituito il consiglio centrale di disciplina, cosi' composto: a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede; b) da un dirigente penitenziario; c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria; d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario. 2. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. 2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione. 3. Con decreto del provveditore regionale e' costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da: a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato; b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato; c) Soppressa; d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario. 4. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3. 5. Il consiglio regionale di disciplina e' competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale. 6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo. 7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio. 8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.» «Art. 15. (Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione). - 1. L'istruttoria per irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: a) il direttore dell'istituto ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente, il capo dell'ufficio o del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione piu' grave della censura, informa il provveditore regionale competente per la sede in cui lo stesso presta servizio, qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorita' centrale competente, qualora l'infrazione comporti la sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione. 2. Le predette autorita', ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purche' avente qualifica superiore a quella dell'incolpato. 3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina. 4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito. 5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore. 6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascuno foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorita' che ha disposto l'inchiesta. 7. Detta autorita', esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere una sanzione minore. 8. Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6.» |
| Art. 32 Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alle lettere a), b) e c) ove ricorre la parola «penitenziario» e' sostituita dalle parole: «di Polizia penitenziaria»; 2) alla lettera d), le parole «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria»; 3) alla lettera e), le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di Polizia penitenziaria»; 4) alla lettera f) dopo le parole «primo dirigente» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»; 5) alla lettera g) dopo le parole «dirigente superiore» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»; 6) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria»; b) dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente: «Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). - 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies.»; c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilita' decisionale e apporto professionale. 2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunita'. 3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'. 4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'. 5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' non sede di incarico superiore; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunita'. 6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunita'; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita'. 7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. 9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita' di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento. 11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale e' preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione. 12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresi', compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.»; d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, dopo le parole «dell'idoneita' fisica e psichica», sono aggiunte le seguenti: «nonche' a prove di efficienza fisica»; 2) al comma 8, dopo le parole «modalita' di formazione delle graduatorie», sono aggiunte le seguenti: «nonche' le prove di efficienza fisica»; e) all'articolo 9, comma 4, le parole «e' effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «e' fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale e' stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7»; f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»; 2) al comma 3, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»; g) all'articolo 13-bis: 1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: « dirigente»; 2) al comma 1: a) le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalla seguente: «dirigente»; b) le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»; h) all'articolo 13-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «dei posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»; i) all'articolo 13-quater sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili al» sono aggiunte le seguenti: «30 giugno e al» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»; l) all'articolo 13-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.»; 2) dopo il comma, 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo puo' essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque»; m) dopo l'articolo 13-quinquies e' inserito il seguente: «Art. 13-sexies (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria). - 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria sono nominati tra i dirigenti superiori. 2. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dai direttori generali dell'amministrazione penitenziaria. 3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.»; n) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «dell'impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «del dipendente»; 2) al comma 2, le parole «dovra' tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene» e dopo le parole «sede di servizio», sono aggiunte le seguenti: «attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari»; 3) al comma 4, le parole «Non e' ammesso a scrutinio il personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano»; 4) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.»; 5) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: «4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.»; 6) il comma 4-quinquies, e' sostituito dal seguente: «4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo»; o) all'articolo 15, comma 1, le parole «commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti aggiunti e dirigenti»; p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari). - 1. L'attivita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e' esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignita' della loro posizione nel Corpo. 2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. La relazione e' trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile. 3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione. 4. Il giudizio valutativo finale e' espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l'interessato, entro il successivo 30 ottobre. 5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale. 6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo. 7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2020. 10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo e' compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo e' espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.»; q) la «tabella D» allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' sostituita dalla tabella D di cui alla «tabella 13» allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 9, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 15 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 5. (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: a) vice commissario di Polizia penitenziaria; b) commissario di Polizia penitenziaria; c) commissario capo di Polizia penitenziaria; d) dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria; e) dirigente di Polizia penitenziaria; f) primo dirigente di Polizia penitenziaria; g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria; g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria. 2. La dotazione organica della carriera dei funzionari e' fissata nella tabella D allegata al presente decreto.» «Art. 7. (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene: a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale; b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale. 2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) laurea magistrale o specialistica. 3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di eta', che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresi' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica nonche' a prove di efficienza fisica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato. 6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «distinto». Il venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori e' riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 117, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonche' le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le modalita' di formazione delle graduatorie nonche' le prove di efficienza fisica.» «Art. 9. (Corsi di formazione). - 1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonche' anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale. 4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria e' espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo e' fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale e' stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7. 5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto al comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 7. Le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.» «Art. 13. (Promozione a dirigente aggiunto). - 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale e' ammesso: a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4; b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed e' in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e). 2. Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 3. La promozione a dirigente aggiunto decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.» «Art. 13-bis. (Promozione a dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di dirigente aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 13-ter. (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» «Art. 13-quater. (Promozione a dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» «Art. 13-quinquies. (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. 1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo puo' essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.» «Art. 14. (Norme relative agli scrutini). - 1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalita' del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. 2. Negli scrutini per merito comparativo si tiene conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari. 3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 4. Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi. 4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo' delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento. 4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento. 4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia. 4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo.» «Art. 15. (Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, commissari, commissari capo, dirigenti aggiunti e dirigenti ed ai primi dirigenti i quali abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale con qualifica di dirigente superiore, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale. 3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del capo del Dipartimento, su proposta della commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo parere del consiglio di amministrazione. 3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.» |
| Art. 33 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276
1. La «tabella F» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, e' sostituita dalla tabella F di cui alla «tabella 14» allegata al presente decreto legislativo. |
| Art. 34 Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) carriera dei funzionari;»; b) all'articolo 4, comma 4-bis, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse»; 2) al comma 4-bis, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; d) all'articolo 13 la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente «quattro»; e) all'articolo 21 la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»; f) all'articolo 22 la parola «nove» e' sostituita dalla seguente «otto»; g) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole «i ruoli dei direttori tecnici si distinguono» sono sostituite dalle seguenti: «la carriera dei funzionari tecnici si distingue»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico»; h) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA.»; i) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «ai ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera»; 2) al comma 1 le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera»; l) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera»; 2) al comma 1 le parole «dall'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale»; m) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»; 2) al comma 1 le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e le parole «commissario tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»; n) all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»; 2) al comma 1 le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente aggiunto tecnico»; o) dopo l'articolo 30-bis e' inserito il seguente: «Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi»; p) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; 2) al comma 4 le parole «dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; q) la «tabella A», allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, e' sostituita dalla tabella A di cui alla «tabella 15» allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 10, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 30-bis e 32 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come modificati dal presente decreto: «Art. 1. (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) carriera dei funzionari. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I. 2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento e' trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. 3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.» «Art. 4. (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art. 10. (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive anche qualificate e complesse richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. 4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» «Art. 13. (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 21. (Promozione a ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. Art. 22. (Promozione a ispettore superiore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.» «Art. 24. (Ruolo dei funzionari tecnici). - 1. La carriera dei funzionari tecnici si distingue come segue: a) ruolo dei biologi; b) ruolo degli informatici. 2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico. 3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.» «Art. 25. (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 2. L'attivita' comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso. 3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA. 4. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalita' posseduta.» «Art. 26. (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 3. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 4. A parita' di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso di cui al comma 2, conserva ai fini economici l'anzianita' maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.» «Art. 27. (Corso di formazione per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati funzionari tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalita' che saranno individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale. Durante la frequenza del corso i funzionari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. 3. Al termine del corso, i funzionari tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario tecnico capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.» «Art. 30. (Promozione a dirigente aggiunto tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente aggiunto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo tecnico che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 30-bis. (Promozione a dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente tecnico si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di dirigente aggiunto tecnico che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 32. (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 2. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 3. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. 4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e alla carriera dei funzionari tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.» |
| Art. 35 Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportati al regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 della citata Legge 15 dicembre 1990, n. 395: «Art. 29. (Regolamento di servizio). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19. 2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa: a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4, nonche' quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e successive modificazioni; b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. 3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.» |
| Art. 36 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «di ciascun anno, dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017» e le parole «il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo,»; b) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti: «a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a: 1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 3) 750 al 31 dicembre 2025; 4) 0 al 31 dicembre 2026; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»; c) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole «i vincitori dei concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure» e le parole «di cui alle lettere a) e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e», al secondo periodo le parole «Ai concorsi di cui alla lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter)» e le parole «ai concorsi gia' banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse»; d) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter) resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»; e) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto, riservati: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalita' ivi previste. Per il primo concorso la percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento; f) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del presente comma si provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unita' utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste; c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c-bis); c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonche' l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalita' e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio; c-quinquies): al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualita', del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualita' giunta per ultima a conclusione. I candidati beneficiari dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso; g) alla lettera d), le parole «nonche' di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis)», le parole «il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).» sono sostituite dalle seguenti: «il primo concorso di cui alla lettera c-bis).» e dopo le parole «capo della polizia-direttore generale di pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «. A decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno 250 unita' per ogni concorso successivo; h) alla lettera d-ter), le parole «i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter)»; i) alla lettera e), le parole «lettere a), b) e c), n. 1),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente ai concorsi per titoli,»; l) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) la facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualita' immediatamente successiva; e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione;»; m) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A; g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 24-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A;»; n) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; o) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»; p) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»; q) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;» r) dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;» s) dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: «q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;» t) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: «r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 1.200 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso di una delle lauree di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, gia' frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; r-quater) nell'anno 2020 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027;»; u) alla lettera t): 1) le parole «ad esaurimento» ovunque ricorrano sono soppresse; 2) al secondo periodo, dopo le parole «All'istituzione del predetto ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unita',»; v) alla lettera u), le parole «ivi previsto e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «ivi previsto, il dieci», le parole «in attuazione dell'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 2,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il personale gia' frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;»; z) alla lettera bb), le parole «entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette anni» e dopo le parole «Forze di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente»; aa) alla lettera cc), le parole «31 dicembre 2017; Il 107°» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017. Il 107°»; bb) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente: «ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll), primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella misura di punti sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio;»; cc) alla lettera hh), le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»; dd) alla lettera ii): 1) l'alinea e' sostituita dalla seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni»; 2) il n. 3) e' sostituito dal seguente: «3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004 unita' - risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e , per il resto, dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unita' individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - un corrispondente numero massimo complessivo di posti e' reso gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno;»; 3) al n. 5), dopo le parole «studio universitario» sono aggiunte le seguenti: «, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,»; 4) al n. 7), dopo le parole «dalla lettera t)» sono aggiunte le seguenti: «, con cui e' altresi' fissato, entro l'anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale»; ee) alla lettera ll), dopo le parole «mantenimento della sede di servizio» sono aggiunte le seguenti: «. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»; ff) dopo la lettera ll), e' aggiunta la seguente: «ll-bis) resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»; gg) alla lettera nn): 1) le parole «ad esaurimento» sono soppresse ovunque ricorrano; 2) al secondo periodo, dopo le parole «predetto ruolo» sono inserite le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unita',»; 3) il periodo «La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico.» e' sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico.»; hh) dopo la lettera qq), e' aggiunta la seguente: «qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;»; qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui all'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B; qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B;»; ii) dopo la lettera rr), e' aggiunta la seguente: «rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»; ll) dopo la lettera ss), e' aggiunta la seguente: «ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»; mm) dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: «tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»; nn) dopo la lettera zz), e' aggiunta la seguente: «zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»; oo) dopo la lettera aaa), e' aggiunta la seguente: «aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»; pp) dopo la lettera bbb) e' aggiunta la seguente: «bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;»; qq) dopo la lettera ddd), e' aggiunta la seguente: «ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza demerito una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianita' previste dalla predetta tabella G;»; rr) alla lettera eee), al numero 1), dopo le parole «mm),» sono aggiunte le seguenti: «mm-bis), mm-ter)» e al numero 2), dopo le parole «mm),» sono aggiunte le seguenti: «, mm-bis), mm-ter)»; ss) alla lettera iii), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni», dopo le parole «il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh),» sono aggiunte le seguenti: «primo periodo» e dopo le parole «gia' frequentato» sono aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;»; tt) dopo la lettera lll), e' aggiunta la seguente: «lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;»; uu) dopo la lettera mmm), e' aggiunta la seguente: «mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»; vv) alla lettera qqq), dopo le parole «decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle vacanze»; zz) dopo la lettera qqq) e' aggiunta la seguente: «qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali gia' frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali gia' frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;»; aaa) alla lettera rrr), le parole «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni», le parole «il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq),» sono sostituite dalle seguenti: «il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo,» e dopo le parole «gia' frequentato» sono aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico;»; bbb) dopo la lettera sss), e' aggiunta la seguente: «sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;»; ccc) la lettera ttt-bis) e' sostituita dalle seguenti: «ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette posti, il limite di eta' previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, ne' al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni; «ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»; ddd) alla lettera aaaa-bis), il primo periodo e' sostituito dal seguente: «negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'eta' non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, puo' rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.»; eee) alla lettera aaaa-ter), il primo periodo e' sostituito dal seguente: «entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, puo' rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo.»; fff) alla lettera aaaa-quater), al primo periodo, le parole «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2020», dopo le parole «Polizia di Stato,» sono aggiunte le seguenti: «anche se», dopo le parole «professione sanitaria,» e' aggiunta la seguente: «purche'» e, al secondo periodo, dopo le parole «indisponibilita' di posti» sono aggiunte le seguenti: «riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore»; ggg) alla lettera aaaa-quinquies), le parole «dei concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure», le parole «e aaaa-quinquies)» sono soppresse e dopo le parole «titoli ammessi a valutazione» sono aggiunte le seguenti: «, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,»; hhh) alla lettera aaaa-sexies), le parole «lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), c-bis), c-ter), d), mm), mm-bis), zzz)». 2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.». 1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per gia' ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianita' senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.».
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) in deroga a quanto previsto dall' articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro l'anno successivo, con modalita', procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a: 1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 3) 750 al 31 dicembre 2025; 4) 0 al 31 dicembre 2026; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; b-ter) resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera; c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto, riservati: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalita' ivi previste. Per il primo concorso la percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento; c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del presente comma si provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unita' utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste; c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c-bis); c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonche' l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalita' e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio; c-quinquies): al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualita', del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualita' giunta per ultima a conclusione. I candidati beneficiari dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso; d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all' articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, nonche' alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis) si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalita' di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il primo concorso di cui alla lettera c-bis). Le modalita' attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a modalita' telematiche per svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. A decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno 250 unita' per ogni concorso successivo; d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalita' telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell' articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 . Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine: 1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017; 2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d); 3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera; 4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 2); d-ter) i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalita' di quello di cui alla lettera d-bis); d-quater) le modalita' attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione; e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente ai concorsi per titoli, e' assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonche' ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma; e-bis) la facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualita' immediatamente successiva; e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione; f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A; g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 24-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A; h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore; i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario; m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»; n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020; p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all' articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020; q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all' articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data; r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31- bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalita' di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 1.200 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso di una delle lauree di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, gia' frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; r-quater) nell'anno 2020 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027; s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto; t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unita', si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale: 1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati ad incremento del contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2); 2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', nonche' di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; 3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto, il dieci per cento dei posti e' riservato al personale del ruolo degli ispettori, gia' frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e per il personale gia' frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa); z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; bb) entro sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all' articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, nonche' dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente; cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017. Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il 108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell' articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo; dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica; ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll), primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella misura di punti sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio; gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022; ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni: 1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004 unita' - risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e, per il resto, dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unita' individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - un corrispondente numero massimo complessivo di posti e' reso gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno; 4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non puo' superare il cinquanta per cento, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari; 5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ; 6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, e' bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello gia' destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalita' stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista; 7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e' ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a 3.700 unita'. Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t), con cui e' altresi' fissato, entro l'anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale. Con il medesimo decreto e' gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto nonche' la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale; ll-bis) resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera; mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all' articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono»; mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all' articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonche', per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che gia' presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all' articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalita' telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; mm-quater) le modalita' attuative di cui alle lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera oo); nn) in sostituzione del ruolo speciale dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unita', articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unita', si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui: 1) 40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario; 2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria. I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico con la qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalita' attuative, con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilita'; oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza; pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo; qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico; qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;»; qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui all'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B; qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B; rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo; rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico; ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico; tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025; uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies, 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020; aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all' articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020; bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all' articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data; ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo; ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica; ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza demerito una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, 240, come modificata dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianita' previste dalla predetta tabella G; eee) con decorrenza 1° gennaio 2017: 1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza piu' le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo; 2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non piu' previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente ruolo; fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unita' e da 1.838 a 852 unita'. Le unita' da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno; ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all' articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico; lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici superiori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni; mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto; mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto; ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq); ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferma restando la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle vacanze; qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali gia' frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali gia' frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi; rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all' articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico; sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici superiori con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei medici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni; ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto; ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette posti, il limite di eta' previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, ne' al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni; ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo; vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo; vvv-bis) gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello; zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso; aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio; aaaa-bis) negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'eta' non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, puo' rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito e' disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilita' di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio; aaaa-ter) entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, puo' rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo. Il personale e' posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilita' di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio; aaaa-quater) entro il 30 giugno 2020, e' bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all' articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purche' in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale e' posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilita' di posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative delle procedure di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalita' telematiche, nonche' la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis); aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalita' determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), d), mm), mm-bis), zzz) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.». 1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per gia' ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianita' senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale." - Per il testo vigente degli articoli 5, 24-ter, 24-quater, 27, 31 e 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 3. - Per il testo vigente dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 37. - Per l'argomento della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 3. - Per il testo vigente degli articoli 3, 5-bis, 31, 46 e 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 59 bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), introdotto dal presente decreto, v. all'art. 7. - Per il testo vigente degli articoli 4, 20-ter, 31 e 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 4. - Per l'argomento della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 3. - Per l'argomento della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 4. - La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), riguarda la carriera dei medici e la carriera dei medici veterinari. - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 1 dicembre 2018, n. 132 v. nelle note al titolo. |
| Art. 37
Modifiche all'articolo 3 e inserimento dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente «a) con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le lauree di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato: a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.»; c) al comma 7 dopo le parole «articolo 6, comma 1, lettera d),» sono aggiunte le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,»; d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. 7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso. 7-quater. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso. Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato la cui durata e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso. 7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori e' consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del prescritto corso di formazione.»; e) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianita' di qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione di "sostituto commissario" o di "sostituto direttore tecnico".»; f) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»; g) al comma 13-bis, le parole «dello stesso concorso interno» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualita'»; h) dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: «13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio.». i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo", e le parole "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo tecnico". 15-ter. I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni e' utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.». 2. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' inserito il seguente articolo: «Art. 3-bis (Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato). ─ 1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, puo' fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in servizio". 2. Il personale della Polizia di Stato che, una o piu' volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 puo' essere autorizzato a fregiarsi di uno o piu' speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato. 3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalita' mediante le quali e' possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato). - 1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unita', attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le lauree di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell' articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177. 5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato: a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. 7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. 7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso. 7-quater. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso. Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato la cui durata e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso. 7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori e' consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del prescritto corso di formazione. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 . 9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: «sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.». 10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente. 11. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono determinate le modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali; b) previsione che i gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato; d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro». 11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» o di perito superiore tecnico «sostituto direttore tecnico», se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianita' di qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione di «sostituto commissario» o di «sostituto direttore tecnico». 12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l' articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . 13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilita' previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualita' presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio. 14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 15. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico. 15-bis. Ovunque ricorrano, le parole «ruolo direttivo ad esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo direttivo», e le parole «ruolo direttivo tecnico ad esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo direttivo tecnico». 15-ter. I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni e' utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.» - Per il testo vigente degli articoli 5 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 4. - Per il testo vigente degli articoli 6 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 3. - Per il testo vigente degli articoli 3, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 7. |
| Art. 38 Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. 6-ter. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020. 6-quater. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.»; b) al comma 9: 1) all'alinea, dopo le parole: «di cui ai commi 2» sono aggiunte le seguenti: «, 6-ter»; 2) alla lettera d), le parole: «1º gennaio e il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011»; 3) alla lettera e), le parole: «2011.» sono sostituite dalle seguenti: «2012;»; 4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019; e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»; c) al comma 10, lettera b), le parole da: «per gli anni 2025 e 2026» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione e' effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.»; d) al comma 11, dopo le parole: «in servizio al 1º gennaio 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio,»; e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: «15-bis. I marescialli ordinari con anzianita' compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995. 15-ter. I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 15-quater. I marescialli capo con anzianita' compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995. 15-quinquies. Per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' pari a sei anni. 15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, e' incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 15-septies. I marescialli aiutanti con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonche' il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 15-octies. I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche' i marescialli aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado. 15-nonies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni. 15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a: a) sei anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) sette anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. 15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito indicato: a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017; b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018; c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, i parigrado promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma. 15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.»; f) dopo il comma 16, e' inserito il seguente: «16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.»; g) al comma 17: 1) dopo le parole: «comma 16 e» sono aggiunte le seguenti: «16-bis e»; 2) le parole «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»; h) al comma 19: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per l'anno 2020, i brigadieri capo: 1) con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2011; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012. Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale e' attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020, nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;»; 2) alla lettera e), le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2013»; 3) alla lettera f), la parola «2011» e' sostituita dalla seguente: «2014»; 4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) per l'anno 2023, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018;»; 5) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) per l'anno 2024, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019;»; 6) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: «h-bis) per l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010.»; i) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti: «21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", e' formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019. Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica di "cariche speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze: a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016; g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma 15-duodecies.»; l) al comma 23: 1) alla lettera a): 1.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»; 1.2) le parole: «nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;» sono soppresse; 2) alla lettera b): 2.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»; 2.2) le parole: «; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento» sono soppresse; 2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza puo' bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'eta' anagrafica non inferiore a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, puo' essere ridotta fino alla meta'.»; m) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: «24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di «perito selettore", conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di appartenenza.»; n) al comma 29: 1) la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «tre»; 2) le parole da: «, che hanno frequentato specifici corsi» fino a «nella predetta specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio»; o) il comma 34 e' abrogato; p) dopo il comma 35 e' inserito il seguente: «35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35: a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianita' di grado pari o superiore a 12 anni; b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianita' nel grado: - 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni; - 2ª aliquota: 9 e 10 anni; - 3ª aliquota: 13 o piu' anni.»; q) il comma 37 e' abrogato; r) al comma 38, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l'anno 2021, gli ufficiali»; s) al comma 40, la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente: «2024»; t) al comma 42 la parola: «quarta» e' sostituita dalla seguente: «seconda»; u) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti: «42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima meta' della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualita' immediatamente successive. 42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno 2021.»; v) il comma 43 e' abrogato; z) al comma 47, la lettera e) e' abrogata; aa) al comma 52: 1) alla lettera d), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 2) alla lettera e), la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020»; 3) alla lettera f), la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2021» e la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»; 4) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019; f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.»; bb) al comma 53: 1) le parole: «Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a» sono sostituite dalla seguente: «A»; 2) dopo le parole: «per l'avanzamento» sono aggiunte le seguenti: «al grado di colonnello»; 3) dopo le parole: «biennio di formazione» sono aggiunte le seguenti: «, sempreche' la frequenza del corso sia effettiva all'atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo»; cc) dopo il comma 56 sono inseriti i seguenti: «56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale: a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni e' formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale; b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante generale puo' conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo. 56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento. 56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza puo' disporre, fino all'anno 2025, una o piu' procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilita' del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma. 56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo: a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facolta' di non applicare la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario - specialita' psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 e' colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialita' nell'anno 2032.»; dd) al comma 60-ter, le parole: «per il ruolo esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «per dodici unita' del ruolo esecutori»; ee) dopo il comma 60 sono inseriti i seguenti: «60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita' per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato: a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita'; b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita'; c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita'; d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'. Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalita' di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, puo' essere ridotta fino alla meta'. 60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta dalla data di avvio del predetto corso.».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto. 2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017. 4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017. 5. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017. 6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. 6-ter. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020. 6-quater. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 . 8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2. 9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2, 6-ter e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011; e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019; e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. 10. Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea: a) nel triennio 2018-2020, e' autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto. Le unita' da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b); b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.702 unita', assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, puo' essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione e' effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio, assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. 12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017. 13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati: a) idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017; b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028. 15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato: a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012; b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013; c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014. Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami e' pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58 . I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi secondo il presente comma. 15-bis. I marescialli ordinari con anzianita' compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995. 15-ter. I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 15-quater. I marescialli capo con anzianita' compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995. 15-quinquies. Per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' pari a sei anni. 15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, e' incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 15-septies. I marescialli aiutanti con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonche' il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 15-octies. I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche' i marescialli aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado. 15-nonies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni. 15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a: a) sei anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) sette anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. 15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito indicato: a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017; b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018; c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, i parigrado promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma. 15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una "selezione per titoli» straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale. 16. Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall' articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui agli articoli 55- bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado. 16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° gennaio 2020. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 17. Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 4 anni di permanenza nel grado. 18. Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017. 19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013; b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; d) per l'anno 2020, i brigadieri capo: 1) con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2011; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012. Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale e' attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020, nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza; e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2013; f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; g) per l'anno 2023, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018; h) per l'anno 2024, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019; h-bis) per l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010. 20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, e' attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017. 21. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente: a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di «cariche speciali», e' formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019. Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica di «cariche speciali» a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di «cariche speciali», riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze: a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016; g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla «selezione per titoli» di cui al comma 15-duodecies.»; 22. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante: a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 60 per cento; b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella misura del 40 per cento. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza puo' bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'eta' anagrafica non inferiore a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, puo' essere ridotta fino alla meta'. 24. In deroga a quanto previsto dall' articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi. 24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di «perito selettore», conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di appartenenza. 25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si applica agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione. 26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94 . 27. Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' riservato: a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . 28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . 29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza puo' bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalita' e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con tre anni di anzianita' nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente» o equivalente. Nel bando puo' essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo meccanismo opera in caso contrario. 30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi, se in servizio permanente, alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita' formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001 . 32. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali. 33. Con decorrenza dal 2 luglio 2017, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza: a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono iscritti nel comparto ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita; b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita; c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita. 34. (Abrogato) 35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto. Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione. 35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35: a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianita' di grado pari o superiore a 12 anni; b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianita' nel grado: - 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni; - 2ª aliquota: 9 e 10 anni; - 3ª aliquota: 13 o piu' anni. 36. Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonche' nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . 37. (Abrogato) 38. Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l'anno 2021, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi. 39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data. 40. La promozione di cui all' articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita a partire dall'anno 2024. 41. Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo. 42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la seconda valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni e' stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento. 42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima meta' della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualita' immediatamente successive. 42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno 2021 43. (Abrogato) 44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianita' di grado 2011 e antecedente. 45. Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale e' considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale. 46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni. 47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno: a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'; b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, e' incrementato di n. 1 unita'; c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012; d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014; e) (Abrogata) 48. I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. 49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' per i quali abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. 51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo. A tal fine, i predetti ufficiali devono: a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni: 1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unita' navale; 2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero; 3) specialista di elicottero o di aeroplano; b) essere stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalita' di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza. 52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi: a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017; e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2020 e i maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 2017; f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2021 e i maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 2018. Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso; f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019; f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024. 53. A parita' di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento al grado di colonnello, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione, sempreche' la frequenza del corso sia effettiva all'atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo. 54. Il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come modificata dal presente decreto. 55. I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate. 56. Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario e' fissato in otto unita'. 56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale: a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni e' formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale; b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante generale puo' conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo. 56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento. 56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza puo' disporre, fino all'anno 2025, una o piu' procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilita' del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma. 56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo: a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facolta' di non applicare la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario - specialita' psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 e' colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialita' nell'anno 2032. 57. L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente. 58. I marescialli aiutanti luogotenenti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente conservando l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. Gli stessi, se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quella prevista dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017 per il conferimento della qualifica di cariche speciali. L'attribuzione della citata qualifica ha decorrenza 1° ottobre 2017. 59. I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio alla data del 1° gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota straordinaria formata alla medesima data e, se in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quella stabilita' dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianita' 1° gennaio 2017. Per la successiva attribuzione della qualifica di cariche speciali, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta un'anzianita' uguale o superiore a quanto previsto dalla richiamata tabella G, detto personale e' inserito in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di cariche speciali ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i luogotenenti cariche speciali di cui al comma 58. 60. Ai fini dell'inserimento nelle aliquote richiamate ai commi 58 e 59, non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 . 60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove e' stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione. 60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 e' bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per dodici unita' del ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso e' consentito, senza limiti di eta', ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall' articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 . Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 . I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario. 60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell' articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita' per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato: a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita'; b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita'; c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita'; d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'. Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalita' di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, puo' essere ridotta fino alla meta'. 60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta dalla data di avvio del predetto corso.» - Per il testo vigente degli articoli 4, 28, 36, 48 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 26. - Le tabelle D/1 e D/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), modificate dal presente decreto, riguardano, rispettivamente, la progressione di carriera per il personale appartenente al ruolo «sovrintendenti» e la progressione di carriera degli appartenenti al ruolo «ispettori». - Il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58, reca: «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.». - Per il testo vigente degli articoli 26, 28, 31 e 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 27. - Per il testo vigente delle tabelle 1 e 4 allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle tabelle allegate al presente decreto. |
| Art. 39 Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: «a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalita' di cui al comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo le modalita' previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300 unita' soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2030, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni sovrannumerarie sia pari a: 1) 1190 al 31 dicembre 2024; 2) 1072 al 31 dicembre 2025; 3) 825 al 31 dicembre 2026; 4) 595 al 31 dicembre 2027; 5) 230 al 31 dicembre 2028; 6) 60 al 31 dicembre 2029; 7) 0 al 31 dicembre 2030; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443»; 2) la lettera b) e' soppressa; 3) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: «b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1, e a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) e, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti»; 4) la lettera b-ter) e' soppressa; b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi: «14-bis. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia. 14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi. 14-quinquies. In fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale e' fissata in tre anni. 14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. 14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-septies del presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianita', maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 14-nonies. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o di ispettore superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;». 14-decies. I vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente. 14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e articolo 14 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti. 14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 15, comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni. 14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che al 1 gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e 14-nonies del presente articolo, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa data. 14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria in possesso almeno della laurea triennale, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 14-septiesdecies. Nell'anno 2020 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell'anno 2003. I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027».
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 29 maggio 2010, n. 95, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 44 (Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A e' sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7. 2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al presente decreto. 3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto. 5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 e' a valere sulle facolta' assunzionali non esercitate, dell'anno 2016. 7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalita' e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote: 1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione. I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto; a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalita' di cui al comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo le modalita' previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300 unita' soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2030, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni sovrannumerarie sia pari a: 1) 1190 al 31 dicembre 2024; 2) 1072 al 31 dicembre 2025; 3) 825 al 31 dicembre 2026; 4) 595 al 31 dicembre 2027; 5) 230 al 31 dicembre 2028; 6) 60 al 31 dicembre 2029; 7) 0 al 31 dicembre 2030; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; b) (Soppressa) b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1, e a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) e, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; b-ter) (Soppressa) 9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa. 10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento e' riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi e' salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; b) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti. 13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026. 14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria: a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione; commissario penitenziario; commissario capo penitenziario; b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per 80 posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione ne' un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti e' riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta'; d) con decreto del capo del Dipartimento sono individuate le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria di fine corso; e) ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unita' operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessita' e rilevanza; f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilita' al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'. 14-bis. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia. 14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi. 14-quinquies. In fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale e' fissata in tre anni. 14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. 14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-septies del presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianita', maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 14-nonies. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o di ispettore superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025. 14-decies. I vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente. 14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e articolo 14 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti. 14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 15, comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni. 14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che al 1 gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'art. 4, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e 14-nonies del presente articolo, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa data. 14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria in possesso almeno della laurea triennale, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 14-septiesdecies. Nell'anno 2020 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell'anno 2003. I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027. 15. Con decorrenza 1° gennaio 2017: a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; d) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, e' ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo; e) il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianita' eccedente quella minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due; f) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera e), del presente decreto, mantenendo l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione; g) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianita' nella stessa pari o superiore ad otto anni e' promosso, nei limiti della disponibilita' dei posti, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario; h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici; i) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici; l) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici; m) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici; n) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e' computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; o) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e' computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; p) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica; q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; r) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata nella qualifica; s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 11, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 10, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; v) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari. 16. Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 18. Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari. 20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata al 31 dicembre 2000. 22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari. 22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtu' della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996. 25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017 al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. 26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione penitenziaria. 28. Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato. 29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. 30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita' dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni. 32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terra' conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo. 33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso. 34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016: a) con qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di ruolo e con una anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione. Agli stessi, se in possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, e' attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la denominazione di «coordinatore»; b) con qualifica di ispettore superiore, se in possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del medesimo decreto presidenziale, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18, comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a); c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore, e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica. 34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.». |
| Art. 40 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
1. All'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; b) al comma 2, «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure: a) 48.050 euro per l'anno 2019; b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; d) 5.476.172 euro per l'anno 2022; e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023.»; c) al comma 3, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il medesimo emolumento e' altresi' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.»; d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianita' di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a 400 euro. 3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro.»; e) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, e' attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l'assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.»; f) al comma 7, le parole: «, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianita' nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e a decorrere da tale data»; g) al comma 8, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere da tale data»; h) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui, ripartiti come segue: a) Polizia di Stato: 294.815 euro; b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro; c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro.»; i) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: «17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito. 17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, puo' presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e' riammesso, a valere sulle previste facolta' assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.»; l) al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «al grado superiore» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti,» dopo le parole «o per decesso» sono aggiunte le seguenti: «anche non» e, al secondo periodo, le parole «dell'articolo 1084» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1084 e 1084-bis»; m) dopo il comma 29 e' aggiunto il seguente: «29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalita' previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.»; n) al comma 30, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.». Conseguentemente, alla lettera d), il punto fermo «.» e' sostituito dal punto e virgola «;»; o) dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti: «30-bis. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura e' incrementata di ulteriori 30 euro annui. 30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementato: a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria; b) per l'anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia di Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria; c) per l'anno 2025, di 4.709.197,71 euro per la Polizia di Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria; d) per l'anno 2026, di 7.116.912,47 euro per la Polizia di Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria; e) per l'anno 2027, di 1.902.837,44 euro per la Polizia di Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria; f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria; g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria. 30-quater. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' incrementato: a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di finanza; b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza; c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l'Arma dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di finanza; d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l'Arma dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di finanza; e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di finanza; f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di finanza; g) a decorrere dall'anno 2029, di 7.185.125,72 euro per l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza. 30-quinquies. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificita' del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.»; p) al comma 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; q) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti: «31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalita' delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego e' consentito per motivate esigenze organiche o di servizio. 31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui e' stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva. 31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non piu' idonei al servizio puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.»; r) la «tabella F» allegata al decreto 29 maggio 2017, n. 95, e' sostituita dalla «tabella F» di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario: a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo; c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con piu' di ventitre' anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno. 1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure: a) 48.050 euro per l'anno 2019; b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; d) 5.476.172 euro per l'anno 2022; e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023. 3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, e' corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianita' nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata al presente decreto. Il medesimo emolumento e' altresi' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017. 3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianita' di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a 400 euro. 3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico e' rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 . L'indennita' perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1810-bis, 1810-ter, 1811, con riferimento agli anni indicati per gli ufficiali dell'Esercito, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianita' di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all' articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale. 5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, e' attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. 6. Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale e indennita' dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa. 6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, e' attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l'assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti. 7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data e' attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 . Quest'ultimo assegno e' cumulabile con l'assegno di cui al comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al compimento del tredicesimo anno. 8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e' attribuito, dal compimento di 15 anni di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 . 9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di commissario capo e' attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. 10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, e' istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalita' applicative. Il fondo di cui al presente comma e' alimentato con le seguenti somme: a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro. 11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui, ripartiti come segue: a) Polizia di Stato: 294.815 euro; b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro; c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro. 12. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti e' reinquadrato, alla data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti del periodi di cui all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita', al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche: a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05; b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro 1.267,52; c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro 1.164,95; d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19; f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitre' anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19; h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19; j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.». 14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, e' riportata nella tabella G allegata al presente decreto. 15. Le detrazioni di anzianita', operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche. 16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianita' giuridica valida ai fini della progressione in carriera. 17. La tabella di corrispondenza H, allegata al presente decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente. 17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito. 17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, puo' presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e' riammesso, a valere sulle previste facolta' assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione. 18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianita' effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo. 19. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonche' di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto. 21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore, ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti, a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermita' o per decesso anche non dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile, sempre che l'infermita' risulti dipendente da causa di servizio. La promozione e' esclusa per il personale destinatario dell'applicazione degli articoli 1084 e 1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' per il personale che riveste il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo. 22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneita' al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facolta' assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente. 23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle bande musicali». 24. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente. 25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni sugli avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto, ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono attribuite le promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto. 26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 881 del medesimo codice. 27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022. 27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell' articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione. 28. Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali e' prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nella medesima forza di polizia, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, e' conferita la promozione: a) fino al grado di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza; b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza. Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale e' collocato nella posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di provenienza. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti in costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il periodo di servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore progressione in carriera. 29. In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge n. 124 del 2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge. 29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalita' previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione. 30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni: a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 ; b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. 30-bis. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura e' incrementata di ulteriori 30 euro annui. 30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementato: a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria; b) per l'anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia di Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria; c) per l'anno 2025, di 4.709.197,71 euro per la Polizia di Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria; d) per l'anno 2026, di 7.116.912,47 euro per la Polizia di Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria; e) per l'anno 2027, di 1.902.837,44 euro per la Polizia di Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria; f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria; g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria. 30-quater. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' incrementato: a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di finanza; b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza; c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l'Arma dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di finanza; d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l'Arma dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di finanza; e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di finanza; f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di finanza; g) a decorrere dall'anno 2029, di 7.185.125,72 euro per l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza. 30-quinquies. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificita' del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria. 31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalita' delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima. Il diniego e' consentito per motivate esigenze organiche o di servizio. 31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui e' stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva. 31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non piu' idonei al servizio puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.». La tabella F allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), sostituita dal presente decreto, riguarda l'attribuzione di assegni una tantum al personale con qualifica o grado apicale. |
| Art. 41 Disposizioni finali e finanziarie
1. Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 315 euro per assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 430 euro per sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 540 euro per sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera p), del presente decreto legislativo.
Note all'art. 41:
- Per il testo vigente dell'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 40. |
| Art. 42 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati: a) l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429.
Note all'art. 42:
- Per il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vedasi note all'articolo 26. - Per l'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vedasi note all'articolo 28. - Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vedasi note all'articolo 27. - L'articolo 38 (documentazione caratteristica) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' abrogato dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza», e' abrogato dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. |
| Art. 43 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legislativo, valutati in 49.892.616 euro per l'anno 2019, in 121.283.626 euro per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno 2021, in 105.576.540 euro per l'anno 2022, in 129.915.352 euro per l'anno 2023, in 127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro per l'anno 2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in 120.728.587 euro per l'anno 2027, in 123.759.995 euro per l'anno 2028 e in 124.860.733 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede: a) quanto a 44.978.408 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 4.914.208 euro per l'anno 2019, in 121.283.626 euro per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno 2021, in 105.576.540 euro per l'anno 2022, in 129.915.352 euro per l'anno 2023, in 127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro per l'anno 2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in 120.728.587 euro per l'anno 2027, in 123.759.995 per l'anno 2028, ed euro 124.860.733 annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato e incrementato ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro annui a decorrere dall'anno 2020, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Lamorgese, Ministro dell'interno
Guerini, Ministro della difesa
Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 43:
- Per il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 v. nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 3 e 3 bis del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, v. nelle note all'articolo 40. |
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