Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2020 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO |
COMUNICATO |
Modifiche al regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). |
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Con delibera del 18 dicembre 2019, il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL adottato con deliberazione dell'assemblea del 17 luglio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019, e' modificato come segue: a) al titolo I, art. 2, Assemblea, aggiungere alla fine del comma 7: Ciascun Consigliere puo' presentare, di regola prima dell'inizio della discussione generale in assemblea, ordini del giorno. La votazione ha luogo secondo le procedure definite nei commi seguenti. b) al titolo I, art. 6, Consiglio di Presidenza, aggiungere dopo il comma 5, il comma 6: Il Consigliere, membro del Consiglio di Presidenza, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, puo' delegare, ad ogni effetto, altro membro del Consiglio di Presidenza, previa comunicazione scritta al Presidente. c) al titolo I, art. 8, Commissioni e altri organismi, aggiungere dopo il comma 11, il comma 12: Il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, puo' convocare due o piu' Commissioni in seduta congiunta, per l'istruttoria di provvedimenti di competenza, per materia, di piu' Commissioni. d) al titolo I, art. 15, Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini, inserire alla fine del comma 2: In caso di audizione, la convocazione viene effettuata nell'ambito del calendario programmato delle attivita' istruttorie a cura dell'Ufficio del Segretariato Generale competente e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno dell'audizione, della modalita' di accreditamento dei partecipanti, del luogo, sede ed ora dell'audizione stessa. Prima della riunione, viene formulata ed inviata al soggetto invitato in audizione una nota che espliciti sommariamente gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento nel corso della riunione presso il CNEL. Dell'audizione viene redatto resoconto sommario a cura dell'Ufficio del Segretariato Generale competente o, qualora sia stato previsto un ciclo di audizioni, un documento analitico e conclusivo delle posizioni espresse, quale ausilio istruttorio ai lavori delle Commissioni o Organismi del CNEL. e) al titolo II, dopo l'art. 24, Consiglio di Presidenza in seda consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, inserire l'art. 24-bis, Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni alle Istituzioni pubbliche. 1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Commissione speciale dell'informazione, istituita presso il CNEL, richiede alle Istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi. 2. A tal fine la Commissione speciale dell'informazione provvede ad individuare i dati da acquisire e l'Istituzione a cui formulare la richiesta, ai sensi del citato art. 16, lettera a), e 15, comma 2, del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 3. Il Presidente del CNEL ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in assemblea l'oggetto e le finalita' della richiesta, conformemente a quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lettera a). 4. L'assemblea delibera sulla richiesta con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio. 5. Il CNEL puo' sottoscrivere uno specifico protocollo di intesa con l'Istituzione a cui viene formulata la richiesta di cui ai commi precedenti, sia in merito alle modalita' di utilizzazione e diffusione dei dati e delle informazioni acquisite sia in merito alla realizzazione d'intesa dell'attivita' istituzionale a cui e' finalizzata la medesima raccolta di dati. f) al titolo II, dopo l'art. 24-bis, Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni alle Istituzioni pubbliche, inserire l'art. 24-ter, Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni ai datori di lavoro. 1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Commissione speciale dell'informazione istituita presso il CNEL richiede ai datori di lavoro, dati ed informazioni nell'ambito delle indagini, anche di natura campionaria, che effettua sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. 2. A tal fine la Commissione speciale dell'informazione provvede ad individuare i dati e le informazioni da acquisire e i datori di lavoro a cui formulare la richiesta, ai sensi del citato art. 16, comma 2, lettera b) e 15, comma 2, del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 3. Il Presidente del CNEL ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in assemblea l'oggetto e le finalita' della stessa richiesta, conformemente a quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lettera b). 4. L'assemblea delibera sulla richiesta con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 5. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 6. I dati e le informazioni comunicate ai sensi del precedente comma, non possono essere pubblicate ne' comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso. 7. Il CNEL puo' sottoscrivere uno specifico protocollo di intesa con i datori di lavoro a cui viene formulata la richiesta di cui ai commi precedenti in merito alle modalita' di utilizzazione e diffusione dei dati e delle informazioni acquisite. g) al titolo II, dopo l'art. 24-ter, Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni ai datori di lavoro, inserire l'art. 24-quater, Riservatezza dei dati. 1. Il CNEL si impegna a tutelare la riservatezza dei dati acquisiti in relazione alle richieste effettuate ai sensi dell'art. 1 e 2 del presente regolamento, allegando alla richiesta una specifica dichiarazione di impegno ed osserva tutte le disposizioni vigenti in materia, e in particolare il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 2. Il personale del Segretariato del CNEL che per motivi di lavoro abbia accesso ai dati trattati per gli scopi di cui ai commi precedenti, conforma il proprio comportamento all'obbligo di riservatezza. I dati richiesti possono essere utilizzati solo per gli scopi definiti all'atto della richiesta e non possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui; gli eventuali dati personali acquisiti devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla normativa vigente in materia di tutela della privacy. 3. Il CNEL al fine di garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni nomina un «responsabile della Protezione dei dati» ed assicura l'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. h) al titolo II, dopo l'art. 24-quater, Riservatezza dei dati, inserire l'art. 24-quinquies, Banca dati sul mercato del lavoro. 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 gli enti pubblici che compiono rilevazioni in materia del mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro conferiscono - anche sulla base di una specifica richiesta del CNEL - i risultati di dette rilevazioni alla banca dati del CNEL, di cui al citato art. 17. Il Presidente del CNEL ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolari urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in assemblea l'oggetto e le finalita' della richiesta. i) al titolo II, art. 27, Formazione dei documenti, aggiungere dopo il comma 11, il comma 12: in coerenza con il calendario degli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, il CNEL trasmette al Governo, entro il 10 marzo di ogni anno, corredati dalle osservazioni delle organizzazioni produttive e sociali rappresentante nel Consiglio i seguenti documenti: a) gli esiti delle sessioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986; b) il documento riassuntivo degli scostamenti delle performances rilevati nella relazione di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 10-bis della legge n. 936 del 1986 rispetto al Programma nazionale di riforma approvato; c) il documento riassuntivo di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis della legge n. 936 del 1986 con specifico riferimento allo stato della contrattazione collettiva di lavoro nazionale decentrata ed integrativa. A tal fine le Commissioni istruttorie competenti si riuniscono in apposite sessioni di lavoro nei mesi di febbraio e marzo e dopo la pubblicazione della Raccomandazione del Consiglio dell'UE sul Programma nazionale di riforma e sul piano di stabilita', nonche' nei mesi di luglio e settembre prima della deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. |
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