Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 novembre 2019
Disposizioni attuative in materia di privativa di nuova varieta' vegetale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e in particolare il Capo II, Sezione VIII, relativo a «Nuove varieta' vegetali»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 86 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 che aggiunge all'art. 170 del codice il comma 3-nonies che prevede che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative del codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varieta' vegetali»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»;
Visto, altresi', il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge n. 43 del 31 marzo 2005 e in particolare l'allegato 2-ter;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 3 agosto 2012, che ha definito le disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, in materia di privative per nuove varieta' vegetali;
Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2015 inerente la disciplina del deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande;
Considerata la necessita' di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 16 maggio 2012, tenendo conto anche del nuovo sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
Considerata, altresi', la necessita' di rendere piu' snelle ed efficienti le procedure di valutazione delle domande di privativa, stabilendo nuove modalita' di pagamento dei compensi dovuti per le prove varietali;

Decreta:

Art. 1

Domanda di privativa per nuova varieta' vegetale

1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione di una domanda di privativa per nuova varieta' vegetale, di cui all'art. 164, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato «Codice», avvengono nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 147 del codice, e al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale» e al decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del 29 ottobre 2015.
2. I documenti indicati all'art. 164, comma 2, lettere a), b), c) e d) devono essere depositati in duplice copia nel caso si effettui il deposito della domanda in modalita' cartacea.
3. Ove la varieta' e' da considerarsi un organismo geneticamente modificato, come definito dall'art. 2, comma 2, della direttiva CE 2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto legislativo n. 224 del 2003, e successive modifiche, il richiedente specifica nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento;
4. Ove la varieta' e' destinata a essere impiegata come alimento rientrante nel campo d'applicazione del regolamento CE n. 1829/2003, il richiedente specifica nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.
 
Art. 2

Pubblicazione dell'avviso nell'albo

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi da' notizia dell'avvenuto deposito delle domande di privativa per novita' vegetali mediante avviso pubblicato nel proprio albo online per sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 164, comma 3, del codice.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, l'ufficio mette a disposizione del pubblico la documentazione ed entro il termine di cui al comma 1 i terzi possono presentare osservazioni ai sensi dell'art. 173, comma 2, del codice.
 
Art. 3
Trasmissione degli atti al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali

1. Decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la ricevibilita' della domanda ai sensi dell'art. 148, comma 2, lettera b) del codice nonche' la sua regolarita' formale, ai sensi degli articoli 164 e 165 del codice, nei trenta giorni successivi, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero, una copia della domanda con la relativa documentazione allegata, informando anche il richiedente.
 
Art. 4

Pagamento del compenso per i controlli tecnici

1. Ricevuta la domanda, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali invita il richiedente a versare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, il compenso dovuto per i controlli tecnici, nella misura prevista dalle tariffe come definite ai commi 6 e 7 del presente articolo.
2. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera rifiutata. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informa l'UIBM il quale provvedera' ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice della proprieta' industriale.
3. I compensi di cui al comma 1 sono versati dai costitutori di nuove varieta' vegetali sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3582 - Capo XVII - Entrate derivanti dal versamento dei compensi dovuti dai Costitutori di varieta' vegetali»; il versamento dovra' essere effettuato utilizzando il seguente codice IBAN IT/37/I/0100003245/244/0/17358200 a favore di Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato e con l'imputazione «Capo XVII - cap. 3582 compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali»;
4. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano gia' effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia e in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle Nuove varieta' vegetali (UPOV). Il titolare della domanda deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.
5. Sul registro delle domande e' annotata la data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2 e sono effettuate le trascrizioni e annotazioni previste dalle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzione industriale.
6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, saranno individuati gli enti che effettuano le prove di campo e definite le tariffe dovute per specie e ciclo di prova, nonche' i quantitativi, lo status fitosanitario del materiale di riproduzione e le scadenze entro le quali il richiedente dovra' consegnare il materiale di moltiplicazione agli enti che effettuano le prove di campo.
7. Sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 6 valgono le tariffe e le disposizioni tecniche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012.
 
Art. 5

Osservazioni e rilievi

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei terzi, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del codice ed entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, ne trasmette copia al richiedente e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, deve presentare eventuali controdeduzioni all'Ufficio italiano brevetti e marchi e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 
Art. 6

Denominazione della varieta'

1. La varieta' per la quale e' stata depositata una domanda di privativa per nuova varieta' vegetale deve essere designata da una denominazione conforme a quanto previsto dall'art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e alle relative linee-guida esplicative elaborate dall'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO).
2. Qualora la denominazione proposta dal richiedente non sia conforme a quanto stabilito dal regolamento e dalle linee-guida di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del codice, invita il richiedente a proporre una nuova denominazione varietale, dandone comunicazione anche all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza che il richiedente abbia fornito una denominazione adeguata, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informa l'UIBM che provvedera' ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice.
 
Art. 7

Nomina dei componenti della commissione consultiva

1. La commissione consultiva di cui all'art. 170, comma 3-bis, del Codice ha sede presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. La commissione consultiva di cui al comma 1 e' nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di designazione dei componenti da parte delle amministrazioni di competenza.
3. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennita'.
 
Art. 8

Funzionamento della commissione consultiva

1. La commissione e' convocata a cura del Presidente e la relativa convocazione si effettua almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, corredata degli atti relativi agli argomenti da trattare.
2. Ciascun componente della commissione puo' richiedere, su istanza motivata indirizzata al presidente, di inserire all'ordine del giorno questioni di carattere generale.
3. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti il presidente, o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 170, comma 3-bis, lettera b) del codice, e la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti ed in caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.
5. Di ogni seduta della commissione e' redatta, a cura del segretario, apposito processo verbale nel quale sono riportati l'ordine del giorno, i nomi dei componenti presenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni adottate con i voti riportati.
6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 170, comma 3-bis, lettera b) del codice, e dal segretario ed e' trasmesso a tutti i componenti della commissione. In mancanza di osservazioni nei dieci giorni successivi alla data di trasmissione il verbale s'intende approvato.
7. Il segretario della commissione di cui all'art. 170, comma 3-quater, del codice provvede a tenere il libro dei processi verbali.
 
Art. 9

Relazione

1. La richiesta di parere alla commissione di cui all'art. 170, comma 3-bis del codice, e' accompagnata da una relazione, trasmessa dall'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contenente le necessarie informazioni relative alle sperimentazioni, alle metodologie seguite, ai controlli eventualmente eseguiti, nonche' ai risultati acquisiti e agli eventuali rilievi ed osservazioni formulate dal richiedente. La commissione, ove lo ritenga necessario, puo' acquisire informazioni dirette dai tecnici che hanno effettuato gli adempimenti citati in precedenza.
 
Art. 10

Pareri espressi da parte della commissione consultiva

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nei dieci giorni successivi all'approvazione del verbale, trasmette all'Ufficio italiano brevetti e marchi i pareri espressi nell'ambito della commissione consultiva sulla base dei risultati delle prove varietali;
2. Per le varieta' vegetali approvate in sede di Commissione consultiva l'Ufficio italiano brevetti e marchi concede i titoli di protezione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione del parere della commissione e ne da' comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Per le varieta' vegetali non approvate in sede di commissione consultiva l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvedera' ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla commissione dei ricorsi ai sensi dell'art. 135, comma 1 del Codice.
 
Art. 11

Tasse di mantenimento

1. Il pagamento annuale delle tasse per il mantenimento in vita delle privative per novita' vegetale, di cui dall'art. 38, comma 2, del «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale», viene effettuato sulla base di quanto stabilito nell'allegato 2-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Qualora il titolo di protezione della nuova varieta' vegetale decada per mancato pagamento delle tasse di mantenimento di cui al comma 1, l'UIBM ne da' comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 
Art. 12

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012 e' abrogato e sostituito dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della sua adozione verra' data notizia nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e in quello del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 26 novembre 2019

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 23