Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 dicembre 2019
Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualita' 2019 (euro 46.100.000,00).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che, conseguentemente, non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;
Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce che le risorse del fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale la dotazione iniziale del fondo risulta essere per l'anno 2019 di 46,1 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al fondo per l'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il riparto della disponibilita' del fondo medesimo nonche' quelli per la definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ripartite;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2016, n. 172 con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al fondo per l'anno 2016, nonche' rivisti i criteri, le procedure, e le modalita' di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il fondo inquilini morosi incolpevoli riveste;
Visto, altresi', il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2018, n. 166, di riparto dell'annualita' 2018;
Considerato che dai dati del monitoraggio comunicati dalle regioni e dalle province autonome, si e' rilevata la presenza di risorse non utilizzate, relativamente alle annualita' dal 2014 al 2018;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del fondo inquilini morosi incolpevoli all'incremento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019, n. 201, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 al n. 1-2465 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2019, n, 166 con il quale e' stato stabilito, tra l'altro, che le risorse non utilizzate alla data del 30 giugno 2020, verranno scomputate nel riparto della annualita' 2020;
Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre i decreti di riparto alla Conferenza unificata anziche' alla Conferenza Stato-regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 102 del 2013;
Acquisiti i dati dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti registrati nel territorio nazionale nel periodo gennaio-dicembre 2018;
Valutata l'opportunita' di procedere alla ripartizione delle risorse in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi al 31 dicembre 2018, per il 30 per cento tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70 per cento, tra tutte le regioni e le province autonome;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2019 sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2019

1. Le risorse per l'anno 2019 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all' art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari ad euro 46.100.000,00, sono ripartite sulla base della tabella allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le regioni individuano i comuni cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 1 unitamente ad eventuali stanziamenti regionali anche in deroga all'elenco dei comuni a tensione abitativa approvato con delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87;
3. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che sugli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2019

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 125
 
Allegato A

LEGGE 28.10.2013, n. 124 (articolo 6, comma 5)
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Parte di provvedimento in formato grafico