Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 gennaio 2020 |
Impiego dell'isotiocianato di allile nel trattamento dei vini e dei mosti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e che stabilisce, tra l'altro, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli e che, dal 7 dicembre 2019, sara' applicato in sostituzione del regolamento (CE) n. 606/2009; Vista in particolare la tabella 1 della parte A dell'Allegato I del regolamento (UE) 2019/934 che autorizza la pratica enologica del trattamento con isotiocianato di allile in Italia «purche' conforme alla legislazione nazionale» laddove l'allegato IA del regolamento (CE) n. 606/2009 prevede che tale pratica e' consentita soltanto in Italia «finche' non venga vietata dalla legislazione nazionale»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante, tra l'altro, le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e il metodo di analisi per la determinazione dell'isotiocianato di allile; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il parere favorevole della filiera produttiva; Ritenuto necessario assicurare la continuita' di uso del trattamento con isotiocianato di allile; Vista la nota della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute del 21 novembre 2019, prot. n. 66237, con la quale si comunica che non vi sono osservazioni in merito; Vista la PEC del 7 gennaio 2020 (Identificativo:433A14F0-3063-BF9A-E11C-2712E1D121A1) dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, con cui si comunica che non vi sono specifici riferimenti normativi che richiedano la necessita' di adottare di concerto il presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1
E' consentito l'impiego di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per il trattamento del vino e del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, in concentrazione non superiore a: mg 5/g per i supporti di circa 1 grammo; mg 17/g per i supporti di circa 7 grammi; mg 20/g per i supporti di circa 20 grammi. Nel vino non deve essere presente alcuna traccia di isotiocianato di allile. Detto trattamento non dovra' comunque lasciare nel vino alcun odore e sapore di isotiocianato di allile. |
| Art. 2
L'impiego dell'isotiocianato di allile in supporti di paraffina, secondo le misure indicate nell'art. 1, e' consentito solo in recipienti di capacita' superiore a 20 litri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 2020
Il Ministro: Bellanova |
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