Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 6 febbraio 2020 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 632). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con la quale e' stato dichiarato per 12 mesi dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 557 del 5 novembre 2018, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova»; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, con la quale lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova e' stato prorogato per 12 mesi; Viste le note n. 146 del 9 ottobre 2019 e n. 179 del 12 novembre 2019 del Commissario delegato con le quali vengono richieste ulteriori risorse e ulteriori misure per fronteggiare lo stato di emergenza; Viste le note n. 20940 del 14 ottobre 2019 e n. 22340 del 31 ottobre 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le quali il Dicastero comunica di voler destinare ulteriori risorse per il completamento degli interventi emergenziali e per l'effettuazione di ulteriori interventi integrativi; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Veneto; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, una quota di risorse finanziarie pari a 23.200.000 euro, di cui 20.000.000 euro riferite all'annualita' 2019 e 3.200.000 euro riferite all'annualita' 2020, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rifacimento della rete idrica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera b) «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» con il quale e' stato ripartito il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, allocate sul capitolo 7648/2 dello stato di previsione del medesimo Ministero, e' finalizzata al completamento degli interventi emergenziali in atto e all'effettuazione degli ulteriori interventi integrativi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza. Conseguentemente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale n. 6096, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza 519 del 2018, le risorse di cui al periodo precedente sulla base di un cronoprogramma degli interventi e dei relativi pagamenti predisposto dal commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza 519 del 2018. 2. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 519 del 2018, tenuto conto delle risorse di cui al comma 1, provvede, in conformita' al cronoprogramma di cui al comma 1, alla rimodulazione del Piano degli interventi emergenziali di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 519 del 28 maggio 2018, secondo le modalita' e i criteri previsti nella medesima ordinanza. Il Piano degli interventi emergenziali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 3. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nel limite delle risorse complessivamente stanziate, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
| Art. 2
Straordinario
1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' previste per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' autorizzare, entro e non oltre la scadenza dello stato di emergenza, l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario da parte delle unita' di personale di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 557 del 2018, entro il limite di spesa ivi previsto, e fino a un massimo di 45 ore pro-capite. Le spese sono soggette a rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |
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