Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 ottobre 2019, n. 175
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del contributo a valere sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'articolo 1, comma 338, che istituisce per il triennio 2018-2020 un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attivita' di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, demandando ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della disciplina concernente l'utilizzo del fondo medesimo, nei limiti di spesa sopra indicati;
Rilevato che in attuazione della disposizione di cui al capoverso precedente le risorse del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica sono allocate, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma di spesa «Terzo settore e responsabilita' sociale delle imprese» imputato al centro di responsabilita' amministrativa Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 maggio 2019, n. 1606;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 7462 del 10 luglio 2019;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento
ordinario.
- Si riporta l'art. 1, comma 338 della legge 27
dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario:
«388. Per le finalita' di cui ai commi da 375 a 387 e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli
anni 2018 e 2019.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 1, comma 388 della citata
legge n. 205 del 2017, si veda nota alle premesse.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle risorse del fondo di cui all'articolo 1 tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformita' alle proprie finalita' statutarie, attivita' di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
2. Ai fini del presente decreto, per bambini si intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Note all'art. 2:

- Si riporta l'art. 1, della legge 27 maggio 1991, n.
176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989):
«Art. 1. - Ai sensi della presente Convenzione si
intende per fanciullo ogni essere umano avente un'eta'
inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturita' in virtu' della legislazione applicabile.».
 
Art. 3

Utilizzo del fondo

1. Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e' destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, attraverso progetti promossi dalle associazioni di cui al medesimo articolo 2, anche in partenariato fra loro.
2. In caso di realizzazione dei progetti in partenariato, l'associazione individuata quale soggetto capofila dagli altri componenti e' considerata soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti pubblici o privati diversi da quelli individuati all'articolo 2, che non possono essere beneficiari delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.
 
Art. 4

Azioni ammissibili al finanziamento

1. I progetti finanziabili con il fondo di cui all'articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o piu' delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attivita' strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attivita' di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attivita' ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
 
Art. 5

Durata dei progetti finanziati

1. I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.
 
Art. 6

Disciplina delle spese

1. La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruita' dei costi e dell'ammissibilita' delle spese, nonche' dei massimali di costo, e' regolata dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009.
2. Nell'ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio delle attivita' non possono superare globalmente il 10 per cento del costo complessivo del progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attivita' di progetto non possono eccedere il 10 per cento del costo complessivo del progetto.
3. Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non puo' essere inferiore al 5 per cento ne' superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul fondo.
4. Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell'associazione proponente.
5. La quota di finanziamento statale non puo' eccedere l'80 per cento del costo totale del progetto presentato.
 
Art. 7

Requisiti di partecipazione

1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di ammissione al finanziamento del fondo:
a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) l'idoneita' dei poteri del legale rappresentante dell'associazione proponente il progetto a sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di ammissione al finanziamento;
c) l'assenza di altri finanziamenti pubblici del progetto, nazionali o europei, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'associazione, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) l'insussistenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'associazione;
f) la posizione di regolarita' dell'associazione in relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
g) la posizione di regolarita' dell'associazione rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.
2. In caso di partenariato, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soggetti partner.

Note all'art. 7:

- Si riporta l'art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati
di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), del codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico, e all'art. 640-bis del codice penale.».
 
Art. 8

Avvio del procedimento

1. Annualmente, con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, sono individuati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di finanziamento, ed e' predisposta la relativa modulistica.
2. Al provvedimento di cui al comma 1 e' data pubblicita' nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it
3. La domanda di finanziamento e' accompagnata dai seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7;
b) scheda anagrafica dell'associazione proponente e degli eventuali partner;
c) scheda descrittiva del progetto;
d) piano finanziario;
e) copia dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari o, in alternativa, indicazione delle pagine del sito internet dell'associazione ove i medesimi documenti sono pubblicati;
f) eventuali dichiarazioni di partecipazione al partenariato di cui all'articolo 3, comma 2;
g) eventuali dichiarazioni di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Ogni associazione, in qualita' di proponente o capofila, puo' presentare al massimo una proposta progettuale, ferma restando la possibilita' di partecipare, in qualita' di partner, ad un'ulteriore proposta. Le associazioni che non risultano proponenti o capofila possono prendere parte, in qualita' di partner, ad un massimo di due proposte progettuali.

Note all'art. 8:

- Si riporta l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far
data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La
pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di
eguaglianza e di non discriminazione, applicando i
requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'art. 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione
nei termini di cui al periodo precedente e' altresi'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli
elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o
approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle
loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle
amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione
in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici
tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o
i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono
altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo
modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro
associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e
gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui
al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC
alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici,
nonche' nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel
sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.».
- Si riportano gli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 9

Cause di inammissibilita'

1. Sono escluse dalla fase di valutazione di cui all'articolo 10 le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o piu' delle seguenti cause di inammissibilita':
a) mancanza di uno o piu' requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7;
b) redazione mediante modulistica diversa da quella citata all'articolo 8, comma 1;
c) mancanza della firma del legale rappresentante;
d) ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione procedente oltre il termine fissato nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero senza il rispetto delle modalita' in esso indicate;
e) mancanza di uno o piu' documenti fra quelli elencati all'articolo 8, comma 3;
f) mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di durata dei progetti previsti dall'articolo 5;
g) mancato rispetto di uno o piu' dei limiti finanziari previsti dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;
h) superamento da parte del medesimo soggetto, in qualita' di proponente o partner, del numero massimo di progetti previsto dall'articolo 8, comma 4.
2. L'esclusione e' comunicata al soggetto proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di cui al successivo articolo 10.
 
Art. 10

Esame e valutazione delle domande di finanziamento

1. La verifica dei requisiti di partecipazione, delle condizioni di ammissibilita' delle domande di finanziamento e della relativa documentazione allegata, nonche' la successiva valutazione delle proposte progettuali e' demandata ad una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta, nel rispetto del principio di rotazione, da personale interno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Possono altresi' far parte della commissione soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata esperienza nella materia. Ai componenti della commissione si applica quanto previsto dagli articoli 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 51 del codice di procedura civile, nonche' 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La partecipazione alla commissione e' gratuita e ai suoi componenti non e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese o emolumento comunque denominato.
3. Superata la fase di ammissibilita', la commissione procede alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:
===================================================================== | Criteri | Punteggi | +================================+==================================+ |A. Requisiti soggettivi | +--------------------------------+----------------------------------+ |A1. Esperienza pregressa e | | | specifica dell'associazione | | | proponente e degli eventuali | | | partner nelle aree di | 0-20 | | attivita' di cui all'articolo | | | 2, comma 1. | | +--------------------------------+----------------------------------+ | Totale A| 20 | +--------------------------------+----------------------------------+ |B. Caratteristiche del progetto | +--------------------------------+----------------------------------+ |B1. Congruita', coerenza e | | | completezza del progetto | 0-15 | +--------------------------------+----------------------------------+ | | 0-5 | |B2. Collaborazioni con enti | 1 punto per ciascuna | | pubblici o privati | collaborazione documentata, | | | fino ad un massimo di 5 | +--------------------------------+----------------------------------+ |B3. Ricaduta sociale e | | | replicabilita' del progetto | 0-15 | +--------------------------------+----------------------------------+ |B4. Caratteristiche di | | | innovazione sociale del | 0-15 | | progetto | | +--------------------------------+----------------------------------+ | Totale B| 50 | +--------------------------------+----------------------------------+ |C. Elementi finanziari | +--------------------------------+----------------------------------+ | | 0-10 | |C1. Ammontare del | 1 punto per ogni punto | | cofinanziamento del | percentuale di cofinanziamento | | proponente e degli | aggiuntivo rispetto al minimo | | eventuali partner | previsto, fino a un massimo | | | di 10 punti | +--------------------------------+----------------------------------+ |C2. Capacita' realizzativa del | | | progetto (rapporto tra costo | | | totale del progetto e volume | 0-10 | | complessivo delle entrate | Fino al 50%: 10 punti | | totali dell'associazione |Oltre il 50% fino al 55%: 8 punti | | proponente. In caso di |Oltre il 55% fino al 60%: 6 punti | | partenariato il calcolo viene |Oltre il 60% fino al 65%: 4 punti | | effettuato sulla somma dei |Oltre il 65% fino al 70%: 2 punti | | totali delle entrate di tutti | Oltre il 70%: 0 punti | | i soggetti partecipanti al | | | partenariato). | | +--------------------------------+----------------------------------+ |C3. Minore incidenza delle | | | spese di coordinamento e | 0-10 | | funzionamento (di cui | 1 punto per ogni punto | | all'articolo 6, comma 2) sul | percentuale inferiore al 20% | | totale delle spese del | fino ad un massimo di 10 punti | | progetto | | +--------------------------------+----------------------------------+ | Totale C| 30 | +--------------------------------+----------------------------------+ | Totale generale (A+B+C)| 100 | +--------------------------------+----------------------------------+

4. La commissione di valutazione, nella sua prima seduta e, comunque, prima dell'apertura delle buste contenenti la domanda di finanziamento e la documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, puo' declinare uno o piu' criteri di valutazione in eventuali sub-criteri.
5. Ai fini dell'idoneita' al finanziamento, ciascun progetto deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.
6. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stila la graduatoria finale, contenente l'elenco delle domande di finanziamento in ordine decrescente di punteggio, che e' approvata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese.
7. I progetti utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di riferimento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
8. In caso di parita' di punteggio fra due o piu' progetti, e' ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C3 di cui al comma 3. In caso di ulteriore parita' e' ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C1 di cui al medesimo comma 3. In caso di ulteriore parita', l'individuazione del progetto da ammettere al finanziamento avviene mediante pubblico sorteggio.
9. Al provvedimento di cui al comma 6 e' data pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it Esso e' altresi' pubblicato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Note all'art. 10:

- Si riporta l'art. 35-bis citato decreto legislativo
n. 165 del 2001:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
e la nomina dei relativi segretari.».
- Si riporta l'art. 51 del codice di procedura civile:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
- Si riporta l'art. 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.».
- Si riporta l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni):
«Art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e
le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241 del
1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi
gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.».
 
Art. 11

Convenzione regolativa del finanziamento

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive con le associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento apposita convenzione, nella quale sono disciplinati i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto beneficiario, le modalita' di realizzazione del progetto e di pubblicita' del finanziamento ricevuto.
 
Art. 12

Erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento statale e' erogato in due distinte quote:
a) una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attivita' progettuali e previa presentazione della fideiussione di cui all'articolo 13;
b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, a seguito dell'esito della verifica amministrativo-contabile di cui all'articolo 14.
 
Art. 13

Fideiussione

1. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto stipulano apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo da percepire ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), pari all'80% del finanziamento stesso. Detta fideiussione e' rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.
2. La fideiussione di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente.

Note all'art. 13:

- Si riporta l'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
«Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia
iscrive in un apposito albo le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.».
- Si riporta l'art. 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento.».
- Si riportano gli articoli 1944 e 1957 del codice
civile:
«Art. 1944 (Obbligazione del fideiussore). - Il
fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale
al pagamento del debito.
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non
sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore
principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto
dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad
anticipare le spese necessarie.».
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.».
 
Art. 14

Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati

1. I progetti ammessi a finanziamento sono oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, di una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni beneficiarie trasmettono relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei progetti entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre di attivita'. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita', esse trasmettono la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attivita' previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonche' il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute. Detti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono conservati in originale presso la sede dell'associazione beneficiaria, ai fini della successiva verifica amministrativo contabile.

Note all'art. 14:

- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita'
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al
fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato
nazionale del lavoro", di seguito "Ispettorato", che
integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia'
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare
omogeneita' operative di tutto il personale che svolge
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale,
ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono
attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi
compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime
condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile
ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli
obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un
massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la
sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un
immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali o un immobile
dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte
dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.».
 
Art. 15

Revoca del finanziamento

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre la revoca del finanziamento qualora l'associazione beneficiaria o, in caso di partenariato, uno dei soggetti partner:
a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti dall'articolo 2;
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari impiegati nelle attivita' progettuali;
c) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'esecuzione del progetto finanziato;
d) compia gravi inadempienze relativamente agli obblighi di relazione di cui all'articolo 14;
e) compia gravi irregolarita' contabili, rilevate in sede di verifica amministrativo-contabile prevista dall'articolo 14, o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
f) svolga le attivita' a favore di destinatari diversi da quelli indicati dall'articolo 2;
g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di cui all'articolo 11;
h) non rispetti le regole di pubblicita' disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 11.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2019

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3156