Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 24 dicembre 2019 |
Attuazione del piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR Programma nazionale infrastrutture di ricerca» per individuare le risorse del piano utili ai fini del sostegno al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, i cui progetti sono stati selezionati, con decreto direttoriale del 14 marzo 2019, n. 461. (Decreto n. 2595/2019) |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo FOE) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito anche solo MIUR) il cui ammontare e' ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' (di seguito anche solo FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilita' del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualita' 2019; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonche' l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016; Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano stralcio "Ricerca e Innovazione 2015-2017" integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014)»; Vista la delibera n. 25, approvata dal CIPE il 10 agosto 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014», che al punto 2 prevede le «Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione»; Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti FSC 2014 - 2020 di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla governance, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie; Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e Innovazione» 2015 - 2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019; Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (di seguito anche solo SNSI) e il citato PNR 2015-2020; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 final e modificato con decisione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018; Vista la decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il «Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD); Vista la decisione della CE C (2018) 8840 del 12 dicembre 2018, che modifica il «Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020); Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della Roadmap europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018; Viste le conclusioni del Consiglio di competitivita' del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di priorita' nazionali compatibili con le priorita' e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilita' a lungo termine; Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca; Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la Condizionalita' ex ante 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la ricerca e l'innovazione e' soddisfatta»; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg 1-127; Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-20, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461; Considerato che l'elevata qualita' delle Infrastrutture di ricerca e' condizionata dalla disponibilita' di professionalita' con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitivita' dei territori su cui insistono; Considerato che in tale ambito puo' essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca; Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (Centro/Nord); Considerate le risorse assegnate all'asse PNIR - Programma nazionale infrastrutture, Linea di azione «Cofinanziamento infrastrutture di ricerca» nell'ambito del Piano stralcio «Ricerca e Innovazione» approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019, pari ad euro 61.075.000,00 per interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Molise, e Sardegna) e ad euro 7.925.000,00 per interventi da realizzare nel resto d'Italia (Centro/Nord); Considerate le disponibilita' di risorse dell'asse PNIR - Programma nazionale infrastrutture nell'ambito del Piano stralcio, Linea di azione «Cofinanziamento infrastrutture di ricerca» pari a 25.575.000,00 euro per le regioni del Mezzogiorno e di 7.925.000,00 euro per interventi da realizzare nel resto d'Italia (Centro/Nord); Vista la nota prot. n. 225630 del 19 dicembre 2019 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca; Visto il verbale prot. n. 22612 del 20 dicembre 2019, attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale e' stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR); Considerato che l'ambito del presente avviso e' da considerarsi sinergico all'intervento gia' operato con d.d. n. 424 del 28 febbraio 2018; Considerato che i progetti di cui al succitato avviso sono stati tutti finanziati e in corso di esecuzione;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle definizioni si applica per relationem l'art. 1 dell'avviso di cui al d.d. 28 febbraio 2018, n. 424. |
| Art. 2
Oggetto e finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto e' emanato in attuazione del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». 2. Il presente decreto finanzia progetti di rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca, in sinergia con gli interventi gia' operati con d.d. n 424 del 28 febbraio 2018. 3. Al presente decreto si applicano i principi del decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999. |
| Art. 3
Soggetti ammissibili
1. Possono presentare proposte di progetti di rafforzamento del capitale umano, i beneficiari dei progetti di potenziamento infrastrutturale di cui al d.d. n. 424 del 28 febbraio 2018, come riportato nella seguente tabella. Nella quarta colonna della tabella, in particolare, sono indicati per ciascun progetto, eventuali interventi realizzati al di fuori dell'area del Mezzogiorno.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4
Risorse finanziarie disponibili, misure agevolative
1. Per il finanziamento delle proposte di cui al presente avviso, il MIUR mette a disposizione risorse, a carico del FSC, per un importo complessivo pari a euro 33.500.000,00. 2. Tale importo e' determinato nel rispetto del quadro finanziario del Piano stralcio «Ricerca e Innovazione 2015-2017» approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019, secondo cui all'asse PNIR - Programma nazionale infrastrutture, Linea di azione «Cofinanziamento Infrastrutture di ricerca» sono assegnati euro 61.075.000,00 per interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno ed euro 7.925.000,00 per interventi da realizzare nel resto d'Italia (Centro/Nord). 3. In considerazione delle disponibilita' finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» e nel rispetto della loro destinazione alle regioni del Mezzogiorno e alle altre regioni del territorio italiano, il contributo a carico del FSC sara' concesso come segue: a. le risorse disponibili per le regioni del Mezzogiorno, per un importo complessivo pari a 25.575.000,00 euro, sono ripartite tra le diciotto infrastrutture potenziate, di cui all'art. 3, prevedendo per ciascuna propoposta un contributo a carico del FSC fino a concorrenza di 1.420.833,00 euro ciascuno; b. le risorse disponibili per le altre regioni del territorio italiano, per un importo complessivo pari a 7.925.000,00 euro, sono ripartite tra le quattordici infrastrutture, di cui all'art. 3, che si sono avvalse dell'opzione prevista dall'art. 70 del regolamento n. 1303/2013, realizzando attivita' in regioni fuori area Mezzogiorno fino a concorrenza di 566.071,00 euro ciascuno. |
| Art. 5
Caratteristiche delle proposte
1. I soggetti di cui all'art. 3, per il tramite del soggetto proponente, presentano una proposta di progetto di rafforzamento del capitale umano, unitaria, che tenga conto delle esigenze del proponente e dei co-proponenti. 2. La proposta deve indicare puntualmente, per ciascun soggetto della compagine, gli interventi di propria competenza, nonche' il relativo fabbisogno finanziario. La compagine dovra' essere fomalizzata con un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Successivamente alla ammissione a finanziamento del progetto, ciascun soggetto della compagine diventera' beneficiario del finanziamento per quanto di propria competenza. 4. Il sostegno finanziario concesso e' finalizzato al: a. conferimento di assegni di ricerca secondo quanto disposto con legge n. 240/2010 per i profili di cui all'art. 22; b. conferimento di borse di ricerca per soggetti titolari di diploma di laurea o con titoli equivalenti per attivita' di ricerca nell'ambito dei progetti attivati dalle Infrastrutture di ricerca. 5. Ogni proposta deve illustrare il Piano operativo per le attivita' di rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca, redatto secondo il format reso disponibile nella piattaforma attivata per i soggetti che hanno beneficiato del finanziamento per il potenziamento di Infrastrutture di cui all'art. 3 (https://sirio-miur.cineca.it). 6. Il Piano operativo della proposta e' unico per ciascuna Infrastruttura di cui all'art. 3 e comprende sia gli interventi di potenziamento del capitale umano da attuarsi nelle «Unita' operative» ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, sia gli interventi da realizzarsi nelle «Unita' operative» ubicate fuori area Mezzogiorno (Centro/Nord). 7. La durata di ciascun assegno e di ciascuna borsa di ricerca deve rispettare i seguenti limiti: a. assegno di ricerca: dodici mesi, rinnovabile fino a trentasei mesi; b. borse di ricerca: non inferiore a dodici mesi e comunque nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di organizzazione e di funzionamento dei singoli beneficiari. 8. Per entrambi i profili si dovra' prevedere la partecipazione a una o piu' delle seguenti tipologie di attivita': a. gestione e sviluppo della governance; b. partecipazione alle attivita' tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca, anche nell'ottica di favorire l'addestramento al funzionamento e all'utilizzo di sistemi «open access» e di gestione aperta dei dati (open data); c. promozione di reti di collaborazione. 9. Per ciascuna proposta, il conferimento di borse di ricerca non dovra' superare una quota pari al 20% del totale dei costi della proposta stessa. 10. Ciascun piano operativo presentato dovra' riportare le finalita' da conseguire in coerenza con quanto indicato nei progetti di potenziamento delle Infrastrutture di cui al d.d. n. 461 del 14 marzo 2019, nonche' con quanto stabilito al successivo comma 11. Dovra', inoltre, dare evidenza del numero dei soggetti che intende utilizzare, specificando per ciascuna unita' di personale la qualifica, il profilo professionale e il titolo del progetto che verra' utilizzato per bandire la procedura di selezione del personale. 11. Il Piano operativo deve prevedere una attivita' scientifica valorizzata dall'utilizzo dell'Infrastruttura di ricerca di afferenza e coerente con le iniziative nazionali ed internazionali entro cui detta infrastruttura si colloca. 12. Tutte le attivita' previste nel Piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024. |
| Art. 6
Contributo finanziario
1. I contributi finanziari sono calcolati, nei limiti degli importi complessivi di cui all'art. 4, comma 3, sulla base della spesa ammissibile determinata al termine delle procedure di valutazione. 2. Le spese ammissibili sono costituite: a. dalle spese relative agli assegni e alle borse di ricerca; b. dagli altri costi ammissibili (oneri amministrativi e costi indiretti) calcolati applicando un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti riferibili al conferimento di assegni e borse di ricerca. 3. Un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento spettante e' riconosciuto a ciascuno dei soggetti beneficiari costituenti la compagine del proponente. |
| Art. 7
Procedure di valutazione
1. Il MIUR, avvalendosi dell'opera del panel di esperti tecnico scientifici, provvedera' alla valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle Infrastrutture di ricerca. 2. I criteri per l'esame dei Piani operativi, cosi' come proposti dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) riunitosi in data 20 dicembre 2019, sono: a. valore aggiunto del Piano operativo con riguardo al sistema delle Infrastrutture di ricerca e alla partecipazione a bandi competitivi nell'ambito nazionale ed internazionale; b. contributo al perseguimento dei principi orizzontali comunitari (sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non discriminazione e parita' tra uomini e donne); c. coerenza del Piano operativo con riferimento all'Infrastruttura, alla qualifica, al profilo scientifico del capitale umano coinvolto; d. congruita' del profilo e del numero dei ricercatori previsti con il programma e il cronoprogramma del Piano operativo proposto dall'Infrastruttura; e. potenzialita' di avvio e/o di sviluppo di collaborazioni con istituzioni e/o infrastrutture scientifiche nazionali o internazionali. 3. Il MIUR, acquisiti tutti gli atti della valutazione, stila l'elenco dei progetti ammessi e l'elenco dei progetti non ammessi, nel rispetto delle attivita' da realizzare nel Mezzogiorno e nel resto d'Italia (Centro/Nord). 4. Con proprio decreto, il MIUR approva l'elenco dei progetti ammessi e non ammessi, che avra' cura di pubblicare sul proprio sito. 5. Il MIUR adotta il conseguente decreto di concessione del finanziamento del progetto ammesso che, opportunamente registrato presso i competenti organi di controllo, e' trasmesso tramite PEC al soggetto proponente, il quale dovra' formalmente accettarlo entro venti giorni mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo. La mancata sottoscrizione del predetto atto d'obbligo comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione. 6. A seguito della ammissione a finanziamento della proposta progettuale da parte dell'Amministrazione, ciascun soggetto beneficiario individuato procede alla selezione delle unita' di personale secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dagli specifici regolamenti di organizzazione e di funzionamento in tema di reclutamento del personale. Sara' cura dei soggetti beneficiari assicurare il rispetto anche dei seguenti criteri: titolo di studio e conoscenze/competenze specialistiche possedute e rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi che l'Infrastruttura di ricerca intende conseguire; attinenza dell'attivita' svolta negli ultimi due anni con le aree prioritarie individuate nell'ambito della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) e della programmazione ministeriale per la ricerca nel periodo 2014-2020; pregresse collaborazioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private. 7. In fase di valutazione gli esperti incaricati potranno richiedere variazioni, laddove sia ritenuto opportuno un piu' rispondente collegamento tra obiettivi da conseguire ed elementi contenuti nella proposta (numero, qualifica, competenze ed esperienze del personale da selezionare). |
| Art. 8
Modalita' di presentazione delle proposte
1. Le domande devono essere presentate tramite i servizi della piattaforma attivata per i soggetti che hanno beneficiato del finanziamento per il potenziamento di Infrastrutture di cui all'art. 3 (https://sirio-miur.cineca.it), dalle ore 12,00 dell'11 febbraio 2020 fino alle ore 12,00 del 16 marzo 2020, sulla base della modulistica presente sul sito. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalita' diversa. 2. Tutto il materiale trasmesso e' utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto in accordo con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 9
Informazioni
1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso e' il dott. Gianluigi Consoli in qualita' di dirigente pro tempore dell'Ufficio VIII «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale» della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Il presente avviso, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' reso disponibile sul sito www.miur.it e sul sito www.ponricerca.gov.it
Roma, 24 dicembre 2019
Il direttore generale: Di Felice
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 166
---------- Avvertenza: Il decreto direttoriale n. 2595 del 24 dicembre 2019, corredato dei relativi allegati, e' reperibile sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al link: http://www.ponricerca.gov.it/assi-e-azioni/altre-fonti-di-finan ziamento-fondi-nazionali/piano-stralcio-ricerca-e-innovazione-2015-20 17 |
|
|
|