Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2020, n. 4 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare, l'articolo 1, comma 7; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile; Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 15 gennaio 2020; Vista la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, presentata su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile»; b) al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» sono inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo: Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 2018, n. 17.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Note all'art. 1:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Attivita' di protezione civile). - 1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento. 2. La previsione consiste nell'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attivita' di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'art. 18; c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale; d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla pianificazione di protezione civile; g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attivita' addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile; h) le attivita' di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti. 5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro attuazione; b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa attuazione; c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio, in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile di cui all'art. 22. 6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita' di informazione alla popolazione. 7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.». |
| Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4,».
Note all'art. 2:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile). - 1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorita' di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile e in base alla potesta' legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorita' di cui al comma 1: a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo; b) Le Regioni titolari della potesta' legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potesta' legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le citta' metropolitane e le Province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate. 3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, e costituiti da uno o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. ». |
| Art. 3
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), dopo le parole «di protezione civile», sono inserite le seguenti: «di propria competenza»; b) alla lettera e), le parole «all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7».
Note all'art. 3:
Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Attribuzioni delle autorita' territoriali di protezione civile). - 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attivita' da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorita' territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attivita' di cui all'art. 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attivita' di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettivita' delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'art. 18; d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalita', anche con riferimento alle attivita' di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonche' allo svolgimento delle attivita' dei presidi territoriali; e) della disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7.». |
| Art. 4
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e): 1) le parole «interforze operante con continuita'» sono sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con continuita' presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto coordinamento e' garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»; b) alla lettera h), le parole «l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»; c) alla lettera l), le parole «dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni».
Note all'art. 4:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, hanno rilievo nazionale: a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile; b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'art. 15; d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuita' presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento e' garantito, in raccordo con le amministrazioni interessate, anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'art. 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'art. 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri; f) gli indirizzi generali per le attivita' di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo; h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'art. 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'art. 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalita' di cui all'art. 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunita' internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale; n) il coordinamento del supporto in qualita' di nazione ospitante conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE. 2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile e' integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attivita', sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorita' competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.». |
| Art. 5
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo le parole «i Comuni,» sono inserite le seguenti: «le Province ove delegate,».
Note all'art. 5:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale: a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'art. 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformita' agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalita' di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale; e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali. 2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'art. 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'art. 18, comma 4. 3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.». |
| Art. 6
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera b), dopo le parole «dalla lettera o),» sono inserite le seguenti: «di ambito»; 2) alla lettera d), dopo le parole «le Prefetture» sono aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»; 3) alla lettera f), dopo le parole «dello stato di emergenza», sono inserite le seguenti: «per i casi»; 4) al punto 2) della lettera o), dopo le parole «piani provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito». b) al comma 3: 1) le parole «comunale o di ambito» sono soppresse; 2) dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali».
Note all'art. 6:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta' metropolitane e delle province in qualita' di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potesta' legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 e, in particolare: a) le modalita' di predisposizione ed attuazione delle attivita' volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonche' delle attivita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalita' di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'art. 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi; b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonche' per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; c) le modalita' per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attivita' di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale; d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni; e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonche' dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalita' di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni; f) le modalita' per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attivita', ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11; g) le modalita' di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'art. 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'art. 7; i) le modalita' di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'art. 29; m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformita' a quanto previsto, in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177; n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonche' delle relative forme di rappresentanza su base democratica; o) l'attribuzione, con le modalita' previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualita' di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze. p) le modalita' per favorire le attivita' formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza. 3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettivita' delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuita' sull'intero territorio, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b), nonche' l'organizzazione di modalita' di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali. 4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'art. 15.». |
| Art. 7
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera a), le parole «di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, in particolare, per quanto attiene alle attivita' di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali»; 2) alla lettera e), le parole «o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,» sono soppresse; 3) alla lettera f), dopo le parole «le emergenze», sono aggiunte, in fine, le parole «a livello comunale»; 4) alla lettera h), le parole «o di ambito» sono sostituite dalle seguenti: «e di ambito»; b) al comma 4, le parole «o di ambito» sono soppresse.
Note all'art. 7:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita' di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'art. 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuita': a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attivita' di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'art. 18, comma 4 come recepiti dai diversi ordinamenti regionali; b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7; d) alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'art. 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2 nel territorio comunale e' articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'art. 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c). 4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale redatto secondo criteri e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'art. 11, comma 1, lettera b). La deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai cittadini. 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi': a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita' di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo; c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c). 6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresi' l'attivita' di informazione alla popolazione. 7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.». |
| Art. 8
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali.»; b) al comma 2-bis, dopo le parole «e alle infrastrutture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano»; c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorita' di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.».
Note all'art. 8:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali. 2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalita' di protezione civile. 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attivita' connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti. 3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1. 4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attivita' previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'art. 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile. 5. Le modalita' e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attivita' previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorita' di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di cui all'art. 25.». |
| Art. 9
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Note all'art. 9:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Comitato operativo nazionale della protezione civile). - 1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato puo' essere convocato, altresi', anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'art. 29. 2. (Abrogato). 3. Le modalita' di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle componenti di cui all'art. 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'art. 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'art. 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonche' soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni. 6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.». |
| Art. 10
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola «boschivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353».
Note all'art. 10:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile). - 1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. 2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attivita', l'azione del Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi', per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. 3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorita' di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini. ». - la legge 21 novembre 2000, n. 353 pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana del 30 novembre 2000, n. 280. ». |
| Art. 11
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), dopo le parole «monitoraggio e sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»; c) al comma 3, dopo le parole «dell'attivita' di allertamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,».
Note all'art. 11:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Sistemi di allertamento). - 1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile e' articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attivita' utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali gia' disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonche' i Centri di competenza di cui all'art. 21; b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonche' i Centri di competenza di cui all'art. 21. 2-bis L'allertamento da parte del servizio nazionale di protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee bis), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. 3. Le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'art. 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuita' nello svolgimento delle diverse fasi di attivita'. 4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'efficiente supporto dell'attivita' delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalita' di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attivita' di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. ». - Si riporta di seguito l'articolo, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 «ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;». |
| Art. 12
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole «e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata» sono soppresse; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalita' di raccordo delle attivita' connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.».
Note all'art. 12:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Pianificazione di protezione civile). - 1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali e' l'attivita' di prevenzione non strutturale, basata sulle attivita' di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'art. 2, comma 2, finalizzata: a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettivita' delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', in relazione agli ambiti ottimali di cui all'art. 11, comma 3, definiti su base provinciale; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento; 2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalita' individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza. 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. 4. Le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalita' di raccordo, delle attivita' connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.». |
| Art. 13
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola «direttiva» e' sostituita dalla seguente: «direttive»; b) le parole «degli effetti» sono soppresse; c) dopo le parole «di previsione e prevenzione», sono inserite le seguenti: «e dei loro effetti».
Note all'art. 13:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile). - 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale per finalita' di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell'art. 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio. 3. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.». |
| Art. 14
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la parola «attesti» e' sostituita dalla seguente: «dichiara», la parola «nonche'» e' soppressa e dopo le parole «all'articolo 13, comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti».
Note all'art. 14:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'art. 7 che, per l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi con intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita' fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'art. 32, delle strutture operative nazionali di cui all'art. 13, comma 1, nonche' dei Comuni o loro forme associative per il supporto agli Enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessita', con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24. 2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorita' regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera e), nonche', alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attivita' di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15. 3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.». |
| Art. 15
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con una o piu' deliberazioni».
Note all'art. 15:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu' di ulteriori 12 mesi. 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).». |
| Art. 16
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole da «, successivamente alla quale» a «in regime ordinario» sono soppresse; b) al comma 10, le parole «e delle ispezioni» e le parole «e la periodicita' delle ispezioni» sono soppresse.
Note all'art. 16:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'art. 28. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. 8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'art. 24, comma 7.». |
| Art. 17
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da «e disposizioni finalizzate» a «risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilita' speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita' per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via ordinaria.».
Note all'art. 17:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilita' speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'art. 27, comma 5, e' autorizzata alla gestione della contabilita' speciale. Il medesimo soggetto puo' revocare gli interventi del piano di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita' per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita' fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via ordinaria. 3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 5.». |
| Art. 18
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza»; b) al comma 3, dopo le parole «eventualmente provenienti» sono inserite le seguenti: «da donazioni, da altre amministrazioni, nonche'»; c) al comma 5, le parole da «e comunque» a «dell'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il limite di cui al comma 1»; d) al comma 6, le parole «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente codice» e dopo le parole «ai sensi dell'articolo 25» sono inserite le seguenti: «e sono utilizzate secondo le modalita' e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza».
Note all'art. 18:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 27. (Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale). - 1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. 2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'art. 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'art. 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati. 3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilita' possono, altresi', confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea. 4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresi', l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali. 5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attivita' da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attivita' di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'art. 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'art. 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 7. Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali. 9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze di cui all'art. 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. 10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, sono nulli. 11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attivita' derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.». |
| Art. 19
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole «agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»; c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.» e, al secondo periodo, le parole da «ritirare tali risorse» a «8, della decisione 1313/2013/UE» sono sostituite dalle seguenti: «stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione»; d) al comma 4, le parole «all'EERC» sono sostituite dalle seguenti: «al Pool europeo di protezione civile e a rescEU».
Note all'art. 19:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 29. (Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile). - 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformita' a quanto disposto dall'art. 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e' disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'art. 23 e la deliberazione di cui all'art. 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale, al "Pool europeo di protezione civile" e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'art. 11 e dall'art. 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi. 3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) anche nelle more del decreto di dichiarazione di cui all'art. 23, comma 1, o della deliberazione di cui all'art. 24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'art. 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/ UE e di ritirarle nei casi indicati all'art. 11, paragrafo 8 della medesima decisione. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.». |
| Art. 20
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In occasione della partecipazione ad attivita' di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.»; b) al comma 3, dopo le parole «dell'intervento o dell'attivita'» sono inserite le seguenti: «e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attivita' svolta in occasione dell'evento emergenziale»; c) al comma 5, le parole da «, dal paragrafo 2» a «del 1° febbraio 2013» sono soppresse.
Note all'art. 20:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 40. (Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile). - 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonche', da parte del volontariato organizzato di cui all'art. 32, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. In occasione della partecipazione ad attivita' di lunga durata o a interventi all'estero i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'art. 25. 2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5. 3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro, devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attivita' e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attivita' svolta in occasione dell'evento emergenziale. 4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attivita' di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle piu' urgenti esigenze. 5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'art. 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 42, sono definite le modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.». - Si riporta di seguito l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». |
| Art. 21
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attivita' della singola Commissione.».
Note all'art. 21:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 42. (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile). - 1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale e' realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da due commissioni: a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'art. 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate. 3. Il Comitato, si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, che adottano i gli specifici regolamenti di funzionamento, e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attivita' della singola Commissione. 4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.». |
| Art. 22
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».
Note all'art. 22:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 47 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 47. (Coordinamento dei riferimenti normativi). - 1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: a) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto legislativo; b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto; c) l'art. 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'art. 17 del presente decreto; d) l'art. 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'art. 12 del presente decreto; e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto; f) l'art. 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'art. 7 del presente decreto; g) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, deve intendersi riferito all'art. 27 del presente decreto; h) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 92, comma 1, e nell'art. 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto; i) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'art. 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; l) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'art. 25 del presente decreto; m) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 67, commi 2 e 3, e nell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto; n) l'art. 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'art. 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'art. 18, comma 3, del presente decreto; o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 1, comma 2, nell'art. 3, comma 1, e nell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto; p) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'art. 25 del presente decreto; q) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto; r) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto; t) l'art. 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'art. 7 del presente decreto; u) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto; v) l'art. 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'art. 14 del presente decreto; z) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto. 1-bis. All'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 205, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti "29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".». - Si riporta di seguito il testo dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125: «Art. 10. (Interventi internazionali di emergenza umanitaria). - 1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'art. 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza. 2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'art. 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.». - Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazione dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 luglio 2005, n. 176. |
| Art. 23
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Guerini, Ministro della difesa
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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