Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2020, n. 4
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile;
Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 15 gennaio 2020;
Vista la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, presentata su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile»;
b) al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» sono inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Nota al titolo:
Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 22 gennaio 2018, n. 17.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.

Note all'art. 1:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Attivita' di protezione civile). - 1. Sono
attivita' di protezione civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle
attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati
di competenza scientifica, tecnica e amministrativa,
dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico,
degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di
allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di
pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle
attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte
anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la
possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi
calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per
effetto delle attivita' di previsione.
4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) l'allertamento del Servizio nazionale,
articolato in attivita' di preannuncio in termini
probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze
disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo
reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli
scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come
disciplinata dall'art. 18;
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori
competenze professionali degli operatori del Servizio
nazionale;
d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa
tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura
della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la
resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti
consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;
f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla
pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l'organizzazione di
esercitazioni ed altre attivita' addestrative e formative,
anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio
nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e
partecipato della funzione di protezione civile, che
possono prevedere scambi di personale delle componenti
territoriali e centrali per fini di aggiornamento,
formazione e qualificazione del personale addetto ai
servizi di protezione civile;
h) le attivita' di cui al presente comma svolte
all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della
partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad
organizzazioni internazionali, al fine di promuovere
l'esercizio integrato e partecipato della funzione di
protezione civile;
i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra
la pianificazione di protezione civile e la pianificazione
territoriale e le procedure amministrative di gestione del
territorio per gli aspetti di competenza delle diverse
componenti.
5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione delle linee
di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o
derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro
attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli
interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali
o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa
attuazione;
c) l'esecuzione di interventi strutturali di
mitigazione del rischio, in occasione di eventi calamitosi,
in coerenza con gli strumenti di programmazione e
pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e
non strutturale per finalita' di protezione civile di cui
all'art. 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme,
integrato e coordinato, delle misure e degli interventi
diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali
e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il
ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita'
di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste
nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per
ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture
pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio
dell'attuazione delle conseguenti prime misure per
fronteggiarli.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4,».

Note all'art. 2:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile).
- 1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorita' di
protezione civile che, secondo il principio di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza,
garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in
relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di
indirizzo politico in materia di protezione civile e che
sono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in
qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e
titolare delle politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di autorita'
territoriali di protezione civile e in base alla potesta'
legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni
appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita'
di autorita' territoriali di protezione civile
limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti
dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti,
strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti
concorrenti di cui all'art. 13, comma 2. In coerenza con i
rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito
dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti
di governo delle rispettive autorita' di cui al comma 1:
a) il Dipartimento della protezione civile, di cui
si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri
nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento
del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria
rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli
organismi internazionali in materia di protezione civile,
ferme restando le competenze del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, nonche' le
Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;
b) Le Regioni titolari della potesta' legislativa
concorrente in materia di protezione civile e le Province
autonome di Trento e di Bolzano titolari della potesta'
legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione;
c) i Comuni, anche in forma aggregata, le citta'
metropolitane e le Province in qualita' di enti di area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le
modalita' organizzative ivi disciplinate.
3. L'articolazione di base dell'esercizio della
funzione di protezione civile a livello territoriale e'
organizzata nell'ambito della pianificazione di cui
all'art. 18, che, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce
gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali
individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali
fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, e costituiti da uno
o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 2, anche in deroga alle
previsioni di cui all'art. 14, commi 27 e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni. ».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole «di protezione civile», sono inserite le seguenti: «di propria competenza»;
b) alla lettera e), le parole «all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7».

Note all'art. 3:

Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Attribuzioni delle autorita' territoriali di
protezione civile). - 1. Nel rispetto delle direttive
adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla
legislazione regionale, i Sindaci, in conformita' di quanto
previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i
Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in
qualita' di autorita' territoriali di protezione civile,
esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento
integrato e coordinato delle medesime attivita' da parte
delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.
Le autorita' territoriali di protezione civile sono
responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle
funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti
normative in materia:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in
materia di protezione civile;
b) della promozione, dell'attuazione e del
coordinamento delle attivita' di cui all'art. 2 esercitate
dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie
finalizzate allo svolgimento delle attivita' di protezione
civile, in coerenza con le esigenze di effettivita' delle
funzioni da esercitare, come disciplinate nella
pianificazione di cui all'art. 18;
d) dell'articolazione delle strutture organizzative
preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile
di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime
strutture, di personale adeguato e munito di specifiche
professionalita', anche con riferimento alle attivita' di
presidio delle sale operative, della rete dei centri
funzionali nonche' allo svolgimento delle attivita' dei
presidi territoriali;
e) della disciplina di procedure e modalita' di
organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e
degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni,
peculiari e semplificate al fine di assicurarne la
prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista
degli eventi di cui all'art. 7.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e):
1) le parole «interforze operante con continuita'» sono sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con continuita' presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto coordinamento e' garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»;
b) alla lettera h), le parole «l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»;
c) alla lettera l), le parole «dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni».

Note all'art. 4:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti
compiti che, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2,
hanno rilievo nazionale:
a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento
delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali
e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative
forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni,
delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente
sul territorio nazionale in materia di protezione civile,
anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone
pratiche nelle attivita' di protezione civile;
b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati
alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo
nazionale previste o in atto;
c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di
cui all'art. 15;
d) l'elaborazione e il coordinamento
dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici
scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi
nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento
per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in
vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
e) il coordinamento dell'intervento del Servizio
nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo
nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite
una sala operativa nazionale e interforze operante con
continuita' presso il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di
assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni
colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste,
in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento e'
garantito, in raccordo con le amministrazioni interessate,
anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale
degli enti e delle strutture di cui all'art. 4, comma 1,
fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento
e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei
bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui
all'art. 24, nel limite delle risorse stanziate con
delibera del Consiglio dei ministri;
f) gli indirizzi generali per le attivita' di
formazione in materia di protezione civile, in raccordo con
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
g) la promozione di studi e ricerche sulla
previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi
con l'attivita' dell'uomo;
h) la programmazione e lo svolgimento, per
verificare i piani nazionali, di esercitazioni di
protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti
locali interessati;
i) la definizione dei criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al
processo di elaborazione delle norme tecniche per le
costruzioni nelle medesime zone di cui all'art. 93, comma
1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
l) il coordinamento della partecipazione del
Servizio nazionale alle politiche di protezione civile
dell'Unione europea in qualita' di autorita' competente ai
sensi dell'art. 29 della decisione n. 1313/2013/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed
il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in
occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel
quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi
internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso
alle popolazioni colpite, con le modalita' di cui all'art.
29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
m) la formulazione delle richieste di assistenza
internazionale all'Unione europea o alla comunita'
internazionale per integrare l'intervento del Servizio
nazionale;
n) il coordinamento del supporto in qualita' di
nazione ospitante conformemente alla decisione n.
1313/2013/UE.
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa
all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la
definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei
rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per
la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del
Dipartimento della protezione civile e' integrata nelle
commissioni, comitati od organismi competenti, comunque
denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla
programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali
attivita', sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura
delle autorita' competenti entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento
della protezione civile esprime pareri e proposte sugli
atti e i documenti prodotti, in materia, dalle
Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della
medesima Amministrazione.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo le parole «i Comuni,» sono inserite le seguenti: «le Province ove delegate,».

Note all'art. 5:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 9 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Funzioni del Prefetto nell'ambito del
Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In
occasione degli eventi emergenziali di cui all'art. 7,
comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel
caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato
con le modalita' di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), il
Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:
a) assicura un costante flusso e scambio
informativo con il Dipartimento della protezione civile, la
Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto
previsto nella pianificazione di cui all'art. 18, e il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno;
b) assume, nell'immediatezza dell'evento in
raccordo con il Presidente della giunta regionale e
coordinandosi con la struttura regionale di protezione
civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale, curando
l'attuazione del piano provinciale di protezione civile,
redatto in conformita' agli articoli 11, comma 1, lettera
b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai
comuni interessati, sulla base del relativo piano di
protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata
attivazione degli interventi di primo soccorso alla
popolazione;
c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti
necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello
Stato presenti sul territorio provinciale;
d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando,
con le modalita' di cui alla lettera a), eventuali esigenze
di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale;
e) attiva gli enti e le amministrazioni dello
Stato, anche ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato
anche mediante idonee rappresentanze presso i centri
operativi comunali.
2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti
di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di
emergenza a livello provinciale, adotta tutti i
provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare
i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di
ambito ai sensi dell'art. 3, comma 3, nel quadro degli
organismi di coordinamento provvisorio previsti nella
direttiva di cui all'art. 18, comma 4.
3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna,
della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole «dalla lettera o),» sono inserite le seguenti: «di ambito»;
2) alla lettera d), dopo le parole «le Prefetture» sono aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»;
3) alla lettera f), dopo le parole «dello stato di emergenza», sono inserite le seguenti: «per i casi»;
4) al punto 2) della lettera o), dopo le parole «piani provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito».
b) al comma 3:
1) le parole «comunale o di ambito» sono soppresse;
2) dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali».

Note all'art. 6:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle
funzioni delle citta' metropolitane e delle province in
qualita' di enti di area vasta nell'ambito del Servizio
nazionale della protezione civile). - 1. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
delle rispettive potesta' legislative ed amministrative,
disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione
civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo
svolgimento delle attivita' di protezione civile di cui
all'art. 2 e, in particolare:
a) le modalita' di predisposizione ed attuazione
delle attivita' volte alla previsione e prevenzione dei
rischi, articolate come previsto all'art. 2, commi 2, 3, 4
e 5, nonche' delle attivita' di cui ai commi 6 e 7 del
medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate
all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione
civile, che prevede criteri e modalita' di intervento da
seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto
dei criteri generali definiti ai sensi dell'art. 18, comma
4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri
organizzativi;
b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera
o), di ambito e comunali di protezione civile, nonche' per
la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
c) le modalita' per assicurare il concorso dei
rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle
attivita' di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti
convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno
funzionale;
d) la gestione della sala operativa regionale,
volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e
scambio delle informazioni con il Dipartimento della
protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate
e i Comuni;
e) l'ordinamento e l'organizzazione anche
territoriale della propria struttura, nonche' dei propri
uffici al fine dell'esercizio delle attivita' di cui al
comma 2 e la disciplina di procedure e modalita' di
organizzazione delle azioni tecniche, operative e
amministrative peculiari e semplificate per provvedere
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per
l'espletamento delle relative attivita', al fine di
assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
f) le modalita' per la deliberazione dello stato di
emergenza per i casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b)
e per lo svolgimento delle conseguenti attivita', ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma
11;
g) le modalita' di coordinamento, ferme restando le
competenze del Prefetto di cui all'art. 9 e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 10,
dell'attuazione degli interventi urgenti e dello
svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), assicurandone
l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni,
sulla base del relativo piano di protezione civile;
h) la preparazione, gestione ed attivazione della
colonna mobile regionale, composta anche dalle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 34, comma 3,
lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione
degli eventi di cui all'art. 7;
i) le modalita' di organizzazione per realizzare
gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite
da eventi calamitosi;
l) il concorso agli interventi all'estero mediante
l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli
europei con le procedure previste dall'art. 29;
m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte
salve le competenze statali in materia, in conformita' a
quanto previsto, in conformita' a quanto previsto dalla
legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni
e dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177;
n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del
volontariato organizzato di protezione civile a livello
territoriale, nonche' delle relative forme di
rappresentanza su base democratica;
o) l'attribuzione, con le modalita' previste dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualita' di
enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione
civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare
riguardo a quelle relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite
nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti
relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei
relativi dati sul territorio provinciale;
2) alla predisposizione dei piani provinciali e
di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi
regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le
Prefetture;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
emergenze.
p) le modalita' per favorire le attivita' formative
in materia di previsione, prevenzione e gestione di
situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione
della materia di protezione civile con particolare
riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli
enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione
civile.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del
piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a)
del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo,
iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli
interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi
territoriali cui i Comuni fanno riferimento per
fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali
fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, favoriscono
l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di
strutture di protezione civile a livello territoriale al
fine di garantire l'effettivita' delle funzioni di
protezione civile, individuando le forme, anche aggregate,
per assicurarne la continuita' sull'intero territorio, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera
b), nonche' l'organizzazione di modalita' di supporto per
gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) ivi inclusa
l'organizzazione dei presidi territoriali.
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate
dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza
generale con le direttive adottate ai sensi dell'art. 15.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, in particolare, per quanto attiene alle attivita' di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali»;
2) alla lettera e), le parole «o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,» sono soppresse;
3) alla lettera f), dopo le parole «le emergenze», sono aggiunte, in fine, le parole «a livello comunale»;
4) alla lettera h), le parole «o di ambito» sono sostituite dalle seguenti: «e di ambito»;
b) al comma 4, le parole «o di ambito» sono soppresse.

Note all'art. 7:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 12 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della
funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della
protezione civile). - 1. Lo svolgimento, in ambito
comunale, delle attivita' di pianificazione di protezione
civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle
strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei
Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma
1, i Comuni, anche in forma associata, nonche' in
attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, assicurano l'attuazione delle attivita' di
protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto
stabilito dalla pianificazione di cui all'art. 18, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto,
delle attribuzioni di cui all'art. 3, delle leggi regionali
in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto
previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con
continuita':
a) all'attuazione, in ambito comunale delle
attivita' di prevenzione dei rischi, in particolare, per
quanto attiene alle attivita' di presidio territoriale,
sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui
all'art. 18, comma 4 come recepiti dai diversi ordinamenti
regionali;
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla
disciplina di procedure e modalita' di organizzazione
dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per
provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi
necessari per l'espletamento delle relative attivita', al
fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7;
d) alla disciplina della modalita' di impiego di
personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi
che si verificano nel territorio di altri comuni, a
supporto delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali di
protezione civile, anche nelle forme associative e di
cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di
cui all'art. 7, all'attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle
strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione
civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'art.
3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.
3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2
nel territorio comunale e' articolata secondo quanto
previsto nella pianificazione di protezione civile di cui
all'art. 18 e negli indirizzi regionali, ove sono
disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio del comune, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere
b) e c).
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il
piano di protezione civile comunale redatto secondo criteri
e modalita' da definire con direttive adottate ai sensi
dell'art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'art.
11, comma 1, lettera b). La deliberazione disciplina,
altresi', meccanismi e procedure per la revisione periodica
e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad
atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura
amministrativa, nonche' le modalita' di diffusione ai
cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, per finalita' di protezione civile e'
responsabile, altresi':
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed
urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle
valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile
costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della
pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b);
b) dello svolgimento, a cura del Comune,
dell'attivita' di informazione alla popolazione sugli
scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione
civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai
rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo;
c) del coordinamento delle attivita' di assistenza
alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da'
attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di
protezione civile, assicurando il costante aggiornamento
del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente
della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza
di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c).
6. Quando la calamita' naturale o l'evento non
possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del
comune o di quanto previsto nell'ambito della
pianificazione di cui all'art. 18, il Sindaco chiede
l'intervento di altre forze e strutture operative regionali
alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al
Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a
tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento
del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente
della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza,
curando altresi' l'attivita' di informazione alla
popolazione.
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite
a Roma capitale di cui all'art. 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi
decreti legislativi di attuazione.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali.»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «e alle infrastrutture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorita' di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.».

Note all'art. 8:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile, sono
strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo
nazionale con finalita' di protezione civile, anche
organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile
iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di
protezione civile, l'Associazione della Croce rossa
italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale;
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo appositamente organizzate per la gestione delle
attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da
calamita' naturali.
2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione
civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi
Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di
collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra
i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree
omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali
che svolgono funzioni in materia di protezione civile e
aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o
private che svolgono funzioni utili per le finalita' di
protezione civile.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i
commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, possono porre in essere attivita'
connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento
dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e
private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome
di Trento e Bolzano in occasione degli eventi emergenziali
di protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante
accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al
comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle
forme associative o di collaborazione o di cooperazione di
cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
ad essi afferenti.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti
territoriali, e nei limiti delle competenze loro
attribuite, possono individuare proprie strutture operative
regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi
diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al
comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali
svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze
istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le
attivita' previste dal presente decreto. Con le direttive
di cui all'art. 15, si provvede a disciplinare specifiche
forme di partecipazione, integrazione e collaborazione
delle strutture operative nel Servizio nazionale della
protezione civile.
5. Le modalita' e le procedure relative al concorso
delle Forze armate alle attivita' previste dal presente
decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in
materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del
Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto
con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il
medesimo decreto si provvede alla definizione delle
modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui, su
richiesta delle autorita' di protezione civile, in
occasione di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
limitatamente alla durata delle relative esigenze
emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e
realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle
deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero
titoli e abilitazioni eventualmente previste con le
ordinanze di cui all'art. 25.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Note all'art. 9:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 14 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Comitato operativo nazionale della
protezione civile). - 1. Al verificarsi delle emergenze di
rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo ovvero nella
loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento
degli interventi delle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della
protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale
della protezione civile, che opera nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso
il medesimo Dipartimento. Il Comitato puo' essere
convocato, altresi', anche in occasione di esercitazioni di
rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie
operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di
protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di
primo soccorso all'estero ai sensi dell'art. 29.
2. (Abrogato).
3. Le modalita' di funzionamento del Comitato
operativo nazionale della protezione civile sono
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Il Comitato operativo nazionale della protezione
civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della
protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del
Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle
componenti di cui all'art. 4, designati, per le Regioni e
gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle
strutture operative con valenza nazionale di cui all'art.
13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma
3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche
componente, al Comitato operativo partecipa un
rappresentante della componente di cui all'art. 4. Tra i
componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o
delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono
designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi
ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza
e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni
controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in
ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile,
rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la
struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni
del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e
locali di protezione civile interessate a specifiche
situazioni di emergenza, nonche' soggetti concorrenti di
cui al comma 2 dell'art. 13 e rappresentanti di altri enti
o amministrazioni.
6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato
operativo nazionale della protezione civile sono nominati
un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun
componente individuato.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola «boschivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353».

Note all'art. 10:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile).
- 1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in
particolare, in relazione alle seguenti tipologie di
rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico,
idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da
deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le
competenze organizzative e di coordinamento previste dalla
legge 21 novembre 2000, n. 353.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti
ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa
di settore e le conseguenti attivita', l'azione del
Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi',
per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare,
radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti,
ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato
di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli
interventi e le opere per eventi programmati o
programmabili in tempo utile che possono determinare
criticita' organizzative, in occasione dei quali le
articolazioni territoriali delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale possono assicurare il
proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura
organizzativa e di assistenza alla popolazione, su
richiesta delle autorita' di protezione civile competenti,
anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni
in termini di tutela dei cittadini. ».
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 pubblicata sulla
Gazzetta della Repubblica Italiana del 30 novembre 2000, n.
280. ».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole «monitoraggio e sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;
c) al comma 3, dopo le parole «dell'attivita' di allertamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,».

Note all'art. 11:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Sistemi di allertamento). - 1.
L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile
e' articolato in un sistema statale e regionale costituito
dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per
sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le
valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al
preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e
alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della
conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di
attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai
diversi livelli territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta
sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e
dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che
ne garantiscono il funzionamento e l'attivita' utilizzando:
a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da
fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri
funzionali gia' disciplinata dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti
strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonche' i
Centri di competenza di cui all'art. 21;
b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti
della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se
utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di
monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti
elaborati e forniti, previa stipula di apposite
convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,
nonche' i Centri di competenza di cui all'art. 21.
2-bis L'allertamento da parte del servizio nazionale di
protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di
allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee
bis), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
3. Le modalita' di organizzazione e svolgimento
dell'attivita' di allertamento, ivi comprese quelle di cui
al comma 2-bis, sono disciplinate con direttiva da
adottarsi ai sensi dell'art. 15, al fine di garantire un
quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e
l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei
diversi territori, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma
provvede, in particolare:
a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle
terminologie e dei codici convenzionali adottati per
gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del
Servizio nazionale;
b) alla disciplina degli aspetti relativi alla
comunicazione del rischio, anche in relazione alla
redazione dei piani di protezione civile di cui all'art.
18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in
essi contenute;
c) alla definizione di modelli organizzativi che
consentano di assicurare la necessaria continuita' nello
svolgimento delle diverse fasi di attivita'.
4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza
soluzione di continuita', dell'efficiente supporto
dell'attivita' delle reti strumentali di monitoraggio al
Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli
Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle
relative competenze sono esentate, a far data dal relativo
trasferimento delle funzioni di cui al preesistente
servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per
la concessione del diritto individuale d'uso delle
frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle
funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio
dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di
monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e
le relative modalita' di concessione. Il Ministero dello
sviluppo economico e il Dipartimento della protezione
civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali
competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze
effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento
delle attivita' di cui al presente comma. Dall'applicazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni
necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di
monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di
allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti
giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni
si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei
diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica
quanto previsto dall'art. 107, comma 3, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. ».
- Si riporta di seguito l'articolo, comma 1, lettera
ee-bis) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
«ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di
diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali
interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in
corso, che puo' utilizzare servizi mobili di comunicazione
interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione
radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano
trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo
periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in
termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti
finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella
zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili
da ricevere per gli utenti finali;».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalita' di raccordo delle attivita' connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.».

Note all'art. 12:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Pianificazione di protezione civile). - 1.
La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli
territoriali e' l'attivita' di prevenzione non strutturale,
basata sulle attivita' di previsione e, in particolare, di
identificazione degli scenari di cui all'art. 2, comma 2,
finalizzata:
a) alla definizione delle strategie operative e del
modello di intervento contenente l'organizzazione delle
strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle
attivita' di protezione civile e della risposta operativa
per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto,
garantendo l'effettivita' delle funzioni da svolgere con
particolare riguardo alle persone in condizioni di
fragilita' sociale e con disabilita', in relazione agli
ambiti ottimali di cui all'art. 11, comma 3, definiti su
base provinciale;
b) ad assicurare il necessario raccordo informativo
con le strutture preposte all'allertamento del Servizio
nazionale;
c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra
le componenti e strutture operative del Servizio nazionale
interessate;
d) alla definizione dei meccanismi e delle
procedure per la revisione e l'aggiornamento della
pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per
la relativa informazione alla popolazione, da assicurare
anche in corso di evento;
2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, al processo di elaborazione della
pianificazione di protezione civile, secondo forme e
modalita' individuate con la direttiva di cui al comma 4
che garantiscano, in particolare, la necessaria
trasparenza.
3. I piani e i programmi di gestione e tutela e
risanamento del territorio e gli altri ambiti di
pianificazione strategica territoriale devono essere
coordinati con i piani di protezione civile al fine di
assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le
strategie operative ivi contenuti.
4. Le modalita' di organizzazione e svolgimento
dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e
del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione,
sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi
dell'art. 15 al fine di garantire un quadro coordinato in
tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i
sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel
rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche
le modalita' di raccordo, delle attivita' connesse
all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza
delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei
diversi livelli territoriali.».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «direttiva» e' sostituita dalla seguente: «direttive»;
b) le parole «degli effetti» sono soppresse;
c) dopo le parole «di previsione e prevenzione», sono inserite le seguenti: «e dei loro effetti».

Note all'art. 13:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 22 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale
e non strutturale per finalita' di protezione civile). - 1.
Il Dipartimento della protezione civile assicura il
coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di
prevenzione strutturale, limitate alle strutture e
infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale
per finalita' di protezione civile, previsti da apposite
norme di legge, volti al complessivo miglioramento della
gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla
riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono
provvedere le componenti e strutture operative del Servizio
nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 18-bis,
comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45.
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile
assicura, secondo forme e modalita' da definire con
direttive da adottarsi ai sensi dell'art. 15, opportune
forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di
previsione e prevenzione e dei loro effetti, per
individuare le priorita' d'azione in relazione alle
differenti tipologie di rischio.
3. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il
coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di
prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di
protezione civile in relazione alle diverse tipologie di
rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la parola «attesti» e' sostituita dalla seguente: «dichiara», la parola «nonche'» e' soppressa e dopo le parole «all'articolo 13, comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti».

Note all'art. 14:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 23 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione
del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. In
occasione o in vista di eventi di cui all'art. 7 che, per
l'eccezionalita' della situazione, possono manifestarsi con
intensita' tale da compromettere la vita, l'integrita'
fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
su richiesta del Presidente della Regione o Provincia
autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento
delle risorse territoriali disponibili, dispone la
mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a
supporto dei sistemi regionali interessati mediante il
coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre
Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato
di protezione civile di cui all'art. 32, delle strutture
operative nazionali di cui all'art. 13, comma 1, nonche'
dei Comuni o loro forme associative per il supporto agli
Enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione
dell'evento e delle relative necessita', con ulteriore
decreto viene disposta la cessazione dello stato di
mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda
alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale ai sensi dell'art. 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di
mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il
Dipartimento della protezione civile assicura il
coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a
supporto delle autorita' regionali di protezione civile,
allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il
soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con
quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera d), ovvero,
sulla base dell'intensita' dell'evento, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, lettera e), nonche', alla
cessazione delle esigenze qualora non intervenga la
deliberazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, cura la ricognizione delle attivita' di natura
straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture
operative interessate nel periodo di vigenza della
dichiarazione medesima, secondo procedure di
rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai
sensi dell'art. 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello
stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle
ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione
civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla
copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti
e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate,
ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati,
a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44.
4. Le Regioni possono definire, con propria legge,
provvedimenti con analoga finalita' in relazione ad eventi
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico
dei propri bilanci.».
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con una o piu' deliberazioni».

Note all'art. 15:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo criteri
omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le
prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle
attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli
interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma 2,
lettere a) e b) nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'art. 25,
comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44. Ove, in seguito, si
verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le
risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a)
risultino o siano in procinto di risultare insufficienti,
il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile, individua,
con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie
necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art. 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'art. 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del
codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'art. 25, comma 7. Le disposizioni di
cui al presente comma trovano applicazione nelle sole
ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 25,
comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli
enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi
designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15
sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1,
lettera b).».
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole da «, successivamente alla quale» a «in regime ordinario» sono soppresse;
b) al comma 10, le parole «e delle ispezioni» e le parole «e la periodicita' delle ispezioni» sono soppresse.

Note all'art. 16:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per
il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'art. 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'art. 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il
compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata
dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito
dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il
primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15,
si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e
di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto
finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di
protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in
attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente
comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di
monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di
protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'art. 24, comma 7.».
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «e disposizioni finalizzate» a «risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilita' speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita' per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via ordinaria.».

Note all'art. 17:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 26 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati. Con la medesima
ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine
della scadenza della contabilita' speciale e nel limite
delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'art. 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. Il medesimo soggetto
puo' revocare gli interventi del piano di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita' fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati
e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
le disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'art. 27, comma 5.».
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza»;
b) al comma 3, dopo le parole «eventualmente provenienti» sono inserite le seguenti: «da donazioni, da altre amministrazioni, nonche'»;
c) al comma 5, le parole da «e comunque» a «dell'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il limite di cui al comma 1»;
d) al comma 6, le parole «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente codice» e dopo le parole «ai sensi dell'articolo 25» sono inserite le seguenti: «e sono utilizzate secondo le modalita' e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza».

Note all'art. 18:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 27 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 27. (Contabilita' speciali per la gestione
delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni
in materia amministrativa e procedimentale). - 1. Per
l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 44-ter, comma 8, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali, le quali
possono essere mantenute per un periodo massimo di
quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi
stati di emergenza.
2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui alla delibera prevista dall'art. 24, comma
1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del
commissario delegato sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla
delibera di cui all'art. 24, comma 2, vengono corrisposte
nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione
della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento
all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi
finanziati.
3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente
articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento
dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle
stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli
enti locali interessati, da individuarsi con apposite
ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime
contabilita' possono, altresi', confluire le risorse
finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da
altre amministrazioni, nonche' dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art.
333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla
chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione
o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Dipartimento della protezione civile, che
contenga, altresi', l'indicazione dei crediti e dei debiti
e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente
affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli
obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei
rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 42
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli
interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze
adottate ai sensi dell'art. 25 ove non ultimati o conclusi
alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale
la durata della contabilita' speciale puo' essere prorogata
per un periodo di tempo determinato fermo restando il
limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed
attivita' da porre in essere secondo le ordinarie procedure
di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura
della contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti
possono essere trasferite alla regione ovvero, ove
esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento
della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori
competenti. Per gli interventi e le attivita' di cui al
presente comma di competenza di Amministrazioni dello
Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente codice sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi
dell'art. 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
termini previsti dalle ordinanze di cui all'art. 26. Le
eventuali somme residue sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le
procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto
dall'art. 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese
quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e
seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque
dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con
ordinanze di protezione civile; tali risorse sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla
definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di
interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze
di cui all'art. 25 o comprese in programmi di ricostruzione
di territori colpiti da calamita' naturali non possono
essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i
compromessi e le clausole compromissorie inserite nei
contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di
stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali emessi a seguito delle controversie
relative all'esecuzione di interventi ed attivita'
derivanti dal presente decreto, il termine previsto
dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.».
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.» e, al secondo periodo, le parole da «ritirare tali risorse» a «8, della decisione 1313/2013/UE» sono sostituite dalle seguenti: «stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione»;
d) al comma 4, le parole «all'EERC» sono sostituite dalle seguenti: «al Pool europeo di protezione civile e a rescEU».

Note all'art. 19:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 29 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 29. (Partecipazione del Servizio nazionale alle
operazioni di emergenza in ambito internazionale e al
meccanismo unionale di protezione civile). - 1. Ferme le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, in conformita' a quanto
disposto dall'art. 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125,
la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di
emergenza e di primo soccorso all'estero e' disciplinata
con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da
adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del
medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui
all'art. 23 e la deliberazione di cui all'art. 24 assumono
rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello
stato di mobilitazione del Servizio nazionale della
protezione civile per intervento all'estero» e
«deliberazione dello stato di emergenza per intervento
all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio
recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del
Servizio nazionale per intervento all'estero sono
individuate le risorse finanziarie nei limiti degli
stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di
cui all'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali
esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli
articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un
gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in
assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera l), per la
partecipazione del Servizio nazionale, al "Pool europeo di
protezione civile" e a rescEU, istituiti rispettivamente,
nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile,
dall'art. 11 e dall'art. 12 della decisione n. 1313/2013/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse di cui al
comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed
esperti qualificati, specificamente formati e registrati
nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso
di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso
di interventi in Paesi terzi.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) anche
nelle more del decreto di dichiarazione di cui all'art. 23,
comma 1, o della deliberazione di cui all'art. 24, comma 1,
puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio
nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa
informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche
al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione
civile puo' stabilire di non dispiegare le risorse del Pool
europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi
ostativi di cui all'art. 11, paragrafo 7, della decisione
n. 1313/2013/ UE e di ritirarle nei casi indicati all'art.
11, paragrafo 8 della medesima decisione.
4. Il Dipartimento della protezione civile
intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del
Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a
rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con
amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle
risorse finanziarie previste dalla decisione n.
1313/2013/UE.».
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In occasione della partecipazione ad attivita' di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.»;
b) al comma 3, dopo le parole «dell'intervento o dell'attivita'» sono inserite le seguenti: «e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attivita' svolta in occasione dell'evento emergenziale»;
c) al comma 5, le parole da «, dal paragrafo 2» a «del 1° febbraio 2013» sono soppresse.

Note all'art. 20:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 40 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 40. (Rimborso al volontariato organizzato di
protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di
pianificazione, emergenza, addestramento e formazione
teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza
della protezione civile). - 1. Le istanze volte ad ottenere
il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari,
per le spese sostenute in occasione di attivita' e di
interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati
ai propri dipendenti nonche', da parte del volontariato
organizzato di cui all'art. 32, per le spese sostenute in
occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come
elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto
che ha reso la comunicazione di attivazione, che,
effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad
effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive
disponibilita' di bilancio. In occasione della
partecipazione ad attivita' di lunga durata o a interventi
all'estero i rimborsi alle organizzazioni di volontariato
possono anche essere oggetto di anticipazione da parte
dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa, nei
limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di
cui all'art. 25.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale,
sulla base di idonea documentazione giustificativa
analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di
attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella
direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle
organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro,
devono pervenire entro i due anni successivi alla
conclusione dell'intervento o dell'attivita' e sono
presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo
periodo, mediante apposita autocertificazione ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese
sostenute con l'attivita' svolta in occasione dell'evento
emergenziale.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal
presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento
della protezione civile anche ad altri enti del Terzo
settore che non operano nel campo della protezione civile,
in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione
che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale
per la migliore riuscita delle attivita' di protezione
civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle
piu' urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'art. 15,
acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 42, sono
definite le modalita' e procedure per la presentazione
delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la
conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino
all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente
comma, restano in vigore le procedure definite dal
Dipartimento della protezione civile e, per quanto di
competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 194.».
- Si riporta di seguito l'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse
proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati,
qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le
eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e
i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui
la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di
rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualita' personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attivita' della singola Commissione.».

Note all'art. 21:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 42 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 42. (Comitato nazionale del volontariato di
protezione civile). - 1. La partecipazione del volontariato
organizzato di protezione civile al Servizio nazionale e'
realizzata anche attraverso la sua consultazione
nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di
protezione civile, costituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la
sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da due
commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un
volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti
iscritti nell'elenco centrale di cui all'art. 34, comma 3,
lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un
volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun
elenco territoriale di cui all'art. 34, comma 3, lettera
a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma
secondo le forme di rappresentanza e consultazione
rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato, si riunisce mediante incontri dei
rappresentanti delle due Commissioni, che adottano i gli
specifici regolamenti di funzionamento, e individuano,
ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo
direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri,
comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di
stimolare e promuovere l'attivita' della singola
Commissione.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma
1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione
definita con il decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 21 ottobre 2014.».
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

Note all'art. 22:

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 47 del
decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 47. (Coordinamento dei riferimenti normativi).
- 1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n.
225 e ai relativi articoli, contenuti in altre
disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e
ai corrispondenti articoli. In particolare:
a) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 97, deve intendersi riferito all'art. 13 del
presente decreto legislativo;
b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992,
citati nei commi 6 e 8 dell'art. 163 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi
rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente
decreto;
c) l'art. 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'art. 17
del presente decreto;
d) l'art. 15 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve
intendersi riferito all'art. 12 del presente decreto;
e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992,
citati nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2012, n. 61, devono intendersi rispettivamente
riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
f) l'art. 2 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, deve intendersi riferito all'art. 7 del presente
decreto;
g) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato
negli articoli 11, comma 1, e nell'art. 13, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, deve intendersi
riferito all'art. 27 del presente decreto;
h) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 92, comma 1, e nell'art. 137, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi
riferito all'art. 13 del presente decreto;
i) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato
negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'art. 135,
comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del
presente decreto;
l) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre
2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'art. 25
del presente decreto;
m) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 67, commi 2 e 3, e nell'art. 191, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi
riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
n) l'art. 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato
nell'art. 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, deve intendersi riferito all'art. 18, comma 3, del
presente decreto;
o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del
1992, citati nell'art. 1, comma 2, nell'art. 3, comma 1, e
nell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti
agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
p) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306,
deve intendersi riferito all'art. 25 del presente decreto;
q) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e
26 del presente decreto;
r) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve
intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente
decreto;
s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992,
citati nell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente
riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
t) l'art. 2 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'art. 7
del presente decreto;
u) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31
luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'art. 13
del presente decreto;
v) l'art. 10 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, deve intendersi riferito all'art. 14 del
presente decreto;
z) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato
nell'art. 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n.
353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del
presente decreto.
1-bis. All'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto
2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 205,
n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti "29 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".».
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 10 della
legge 11 agosto 2014, n. 125:
«Art. 10. (Interventi internazionali di emergenza
umanitaria). - 1. Gli interventi internazionali di
emergenza umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono
finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni
e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per
la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'art. 17,
anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che
abbiano specifica e comprovata esperienza in materia,
avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco
per gli interventi legati alla primissima emergenza.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, puo' affidare gli interventi di soccorso
nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza
umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi
incluso il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine,
agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa
e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati,
definendone la tipologia e la durata d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con l'Agenzia di cui all'art. 17. Resta
ferma la disciplina vigente in materia di interventi di
primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 152.».
- Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito,
con modificazione dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 30 luglio 2005, n. 176.
 
Art. 23

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Catalfo, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede