Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2020 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del «Partito Autonomista Trentino Tirolese», iscritto nel Registro dei partiti politici il 17 ottobre 2014 |
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STATUTO DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE in sigla PATT
Art. 1. Costituzione
1. E' costituito il PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE, in sigla PATT. Il PATT trae le sue origini fondative dall'ultimo Congresso dell'ASAR - Associazione Studi Autonomistici Regionali (Trento - Sala della Filarmonica, 25 luglio 1948) in cui la maggioranza assoluta dei congressisti decise la trasformazione del movimento nel Partito del Popolo Trentino Tirolese - PPTT. 2. Il Partito ha per simbolo «un cerchio con sfondo e bordo nero e bianco, all'interno due stelle alpine bianche incrociate e nella parte inferiore del cerchio nero una fascia bianca orizzontale all'interno della quale sono scritte le lettere "P" "A" "T" "T", P (nero), A (rosso), T (nero), T (nero); sotto la scritta PATT e' collocata la parte conclusiva del cerchio con sfondo nero», che si allega in forma grafica (Allegato 1 - simbolo del partito). 3. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non piu' utilizzati, modificati, o sostituiti, costituiscono parte integrante del patrimonio del PATT e come tali debbono intendersi. 4. Il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati esclusivamente per espressa deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio Provinciale del Partito e successiva ratifica del Congresso a maggioranza semplice. |
| Allegato 1
SIMBOLO DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE IN SIGLA PATT
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2. Sede
1. La sede del Partito e' a Trento in Via della Malvasia n. 22. La sede puo' essere trasferita all'interno del territorio provinciale con delibera della Giunta Esecutiva. |
| Art. 3. Principi ideologici
1. Il Partito si ispira: ai principi fondamentali del diritto naturale e alle sue leggi morali, al patrimonio religioso delle genti locali, all'amore e al rispetto della terra dei nostri padri; all'eguaglianza di tutti gli uomini, riconoscendo ad ognuno nella societa' uguali diritti e doveri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali e alla totale opposizione ad ogni forma di nazionalismo, razzismo, totalitarismo e colonialismo; ai principi della politica economica libera, non determinata da monopoli, da dirigismi di gruppo o da altre forme contrarie allo sviluppo sociale della collettivita'; al diritto di occupazione dei lavoratori residenti nella propria terra con precedenza su quelli provenienti da altre regioni, anche allo scopo di favorire il rientro nella propria terra di coloro che furono costretti alla emigrazione; alla radicata esigenza della popolazione locale di utilizzare le competenze autonomistiche che sono strumento di buon governo per la crescita della nostra comunita'. |
| Art. 4. Finalita' del Partito
1. Scopo del Partito e' quello di raggiungere la piena autonomia nell'ambito provinciale e regionale e di amministrarla secondo i fondamentali principi della giustizia sociale onde attuare le profonde aspirazioni delle locali popolazioni verso l'autogoverno, nel rispetto delle loro peculiari caratteristiche etniche, storiche, culturali e linguistiche, oltre che delle loro necessita' di un sempre maggiore progresso politico e di uno sviluppo sociale ed economico. 2. Ispirandosi alla concezione del Federalismo inteso come strumento di garanzia delle autonomie locali e come fattore di coagulo per realizzare entita' sovranazionali, il Partito favorisce la crescita culturale delle popolazioni locali per un loro efficace inserimento nel contesto di un'Europa politicamente ed economicamente unita. 3. E' compito del Partito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. |
| Art. 5. Indirizzi politici
1. L'azione politica del Partito e' indirizzata nei suoi aspetti generali: all'impegno per l'evoluzione materiale delle istituzioni autonomistiche sulla base della Storia politica, economica, sociale e culturale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, cosi' come sono nate e si sono sviluppate dal 1945-1948 in poi; all'impegno nel promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere fra il popolo trentino la conoscenza della storia, della cultura, dell'identita' trentina a partire dalle istituzioni scolastiche; all'azione politica che ha il suo fondamento saldo ed irrinunciabile nella difesa della tutela e nello sviluppo dei diritti e delle prerogative delle minoranze tedesche, ladine, mochene e cimbre presenti sull'intero territorio regionale; a perseguire concretamente la realizzazione del progetto politico dell'Euregio Trentino Tirolese, anche nella prospettiva politico-istituzionale, nel quadro dell'evoluzione dell'Europa delle Regioni e dei Territori, della Confederazione fra le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, il Land Tirolo e il Vorarlberg; a valorizzare e sostenere gli emigrati trentini, in ogni paese del mondo, affermando che essi fanno parte integrante della Comunita' Trentina e della sua storia e promuovendo in ogni sede istituzionale e politica il riconoscimento giuridico della cittadinanza e del loro diritto ad ottenere gli aiuti anche finanziari necessari per l'avvio e lo sviluppo di iniziative atte a determinare la crescita sociale ed economica delle Comunita' trentine all'estero. 2. In particolare il Partito si impegna ad operare: per la fattiva convivenza delle minoranze etnico linguistiche; per l'effettiva apertura alla cultura e alla civilta' mitteleuropea; per l'insegnamento concreto del tedesco e di una lingua straniera fin dalla scuola elementare; per la valorizzazione delle municipalita' e delle autonomie comunali; per un progetto economico che tenga conto delle esigenze ambientali e che garantisca l'occupazione delle entita' lavorative locali, privilegiando la piccola e media imprenditoria industriale, artigianale e turistica; per uno sviluppo coordinato ed intelligente delle attivita' terziarie del commercio e del turismo che valorizzi le potenzialita' locali; per una programmazione agricola lungimirante proficuamente integrata con il turismo e l'artigianato; per un sindacato libero da sudditanze partitiche, il quale tenda alla pace e alla giustizia sociale; per una politica della casa rivolta al recupero del patrimonio edilizio esistente e che soddisfi i legittimi bisogni della popolazione locale; per la valorizzazione e la gestione delle risorse naturali locali nel rispetto degli equilibri e di uno sviluppo eco-compatibile; per la difesa del risparmio locale e del suo investimento in loco; per l'incremento della democrazia diretta con l'iniziativa popolare ed il referendum; per una valida assistenza sociale e sanitaria e previdenziale a livello locale; per una trasformazione istituzionale dello Stato Italiano in Stato Federale costituito da Regioni autonome; per la realizzazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea. |
| Art. 6. Appartenenza al Partito
1. L'appartenenza al Partito e' libera a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di eta', che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto. 2. L'adesione e' annuale e puo' essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento con lettera raccomandata. 3. La domanda e' presentata alla Sezione e l'accettazione e' demandata al direttivo di Sezione ove presente il quale puo', con suo provvedimento motivato, opporre diniego all'accettazione. In mancanza di Sezione la domanda e' presentata alla sede del Partito. L'adesione e' in ogni caso deliberata definitivamente dalla Giunta Esecutiva del Partito. In caso di diniego di iscrizione da parte delle sezioni, la Giunta Esecutiva del Partito con sua delibera motivata decide, su istanza dell'interessato. 4. L'adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro Partito politico. Non e' ammessa l'adesione ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti lista a consultazioni elettorali. Ugualmente non sono ammesse attivita' a favore di un altro Partito ne' la candidatura o la prestazione di firma per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o autorizzata dal Partito. 5. I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. n. 196/03, cosiddetto Codice della Privacy, successive modifiche e relative delibere. |
| Art. 7. Diritti degli iscritti
1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attivita' del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli Organi statutari. Gli iscritti possono inoltre essere consultati, nelle forme che il Consiglio provinciale del Partito decidera' di volta in volta, per la eventuale scelta di candidati a cariche istituzionali; possono essere informati, mediante strumenti informatici o posta ordinaria, sugli aspetti della vita interna al Partito; possono avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali. Per l'esercizio dell'elettorato passivo alle cariche provinciali del Partito di Presidente, Vicepresidente, Segretario politico e Vicesegretario politico l'iscritto deve avere maturato un'anzianita' di iscrizione di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi 2 anni. Questa si computa dal giorno dell'accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente l'elezione. Il diritto di elettorato attivo e passivo, l'iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale entro i termini previsti e fissati dalla Giunta Esecutiva. |
| Art. 8. Doveri degli iscritti
1. Ogni iscritto e' tenuto alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari. 2. In particolare deve: partecipare attivamente alla vita del Partito e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico; tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno; concorrere secondo le proprie possibilita' a sostenere economicamente il Partito; versare la quota annuale di iscritto entro i termini stabiliti dalla Giunta Esecutiva del Partito; accettare e rispettare le deliberazioni prese a maggioranza dal Partito ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso; 3. Ogni iscritto deve inoltre garantire l'unita' operativa del Partito ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva e' da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari. |
| Art. 9. La Donna
1. Il Partito riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo nella moderna societa'. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli Organi direttivi del Partito e nei posti di responsabilita' nelle cariche pubbliche, come pure la costituzione del Movimento Femminile del Partito, onde garantire il pieno rispetto e dignita' della donna. 2. Il PATT promuove la partecipazione politica delle donne. Favorisce la parita' fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e favorisce la parita' nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove inoltre la partecipazione attiva delle donne alla politica con il sostegno al Movimento Femminile. |
| Art. 10. I Giovani
1. Il Partito favorisce e segue con particolare interesse ed attenzione l'organizzazione dei gruppi giovanili, nell'ambito del Partito stesso, affinche' in essi si sviluppi la coscienza e la fede autonomista accompagnate dal piu' alto senso di responsabilita' per la difesa degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della liberta' e della democrazia nell'ambito di una ordinata e progredita civilta' europea. 2. Il Partito promuove la costituzione di un Movimento giovanile composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di eta'. |
| Art. 11. Organizzazione territoriale
1. Il Partito promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo come strumenti per la crescita dialettica interna. A questo scopo per garantire e promuovere in particolare l'articolazione e la rappresentanza territoriale, i delegati al congresso ed i membri elettivi del Consiglio provinciale del Partito vengono eletti direttamente dalle assemblee degli ambiti territoriali, in un numero agli stessi spettanti e che verra' determinato nella delibera di convocazione del congresso elettivo. 2. Il numero dei delegati e dei Consiglieri di Partito spettante a ciascun ambito e' stabilito su base proporzionale in ragione sia del numero dei tesserati dell'ambito sia in ragione dei voti raccolti dal Partito nell'ambito nell'ultima consultazione per l'elezione del Consiglio provinciale. La ripartizione tra il peso dei tesserati ed il peso dei voti viene di volta in volta stabilita dal Consiglio provinciale del Partito. 3. I criteri di cui al presente articolo non si applicano all'elezione degli Organi monocratici. |
| Art. 12. Organi del Partito
1. Sono Organi del Partito di livello provinciale: il Congresso; il Consiglio Provinciale del Partito; il Presidente del Partito; il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico; il Vicesegretario politico; il Tesoriere; la Giunta Esecutiva; l'Ufficio Politico; il Collegio dei Probiviri; il Collegio di Disciplina. 2. Sono organi di Partito di livello locale: le Sezioni; le Assemblee di ambito; i Coordinamenti di Valle; i Coordinatori di Valle. 3. Tutti gli organi del Partito di livello provinciale rimangono in carica fino alla celebrazione del primo congresso elettivo successivo alla loro elezione, mentre gli organi delle sezioni rimangono in carica per il periodo previsto dai rispettivi regolamenti. |
| Art. 13. Il Congresso
1. Il Congresso e' l'Organo plenario e sovrano rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti per tutti. 2. Il Congresso e' composto dal Presidente del Partito, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico, dal Segretario organizzativo, dai Consiglieri del Partito, dal Presidente Onorario, dai Parlamentari e dai Consiglieri Regionali, dai delegati degli ambiti, in rappresentanza proporzionale dei tesserati e dei voti ottenuti dal Partito nell'ultima tornata elettorale provinciale. 3. La determinazione della percentuale, che dovra' essere uguale sull'intero territorio provinciale, sara' stabilita dal Consiglio provinciale del Partito. 4. Il Congresso e' convocato dal Presidente del Partito sentita la Giunta Esecutiva o, qualora ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei direttivi di ambito o per delibera del Consiglio provinciale del Partito. 5. Il Congresso ordinario e' di norma convocato ogni due anni e provvede al rinnovo di tutte le cariche. 6. Il Congresso straordinario, sentito il parere del Consiglio provinciale del Partito, puo' essere convocato con gli stessi delegati del Congresso immediatamente precedente ed e' convocato qualora vi sia richiesta specifica e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza. 7. Il congresso e' validamente costituito, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera validamente quando sia presente almeno la meta' piu' uno dei componenti; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando e' presente un terzo dei suoi membri. 8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto puo' essere palese o segreto. Sara' segreto qualora lo richieda un quinto dei presenti. |
| Art. 14. Attivita' e norme per le procedure pre congressuali
L'elezione dei delegati al congresso e dei Consiglieri del Partito avviene nelle assemblee di ambito con le seguenti modalita': 1. L'elezione dei candidati delegati e dei candidati alla carica di Consigliere di Partito avverra' su schede separate. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al Partito, ove presenti, l'elezione dei delegati e dei membri proposti per la carica di consigliere avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore potra' esprimere la sua preferenza per un numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli assegnati all'ambito arrotondati per eccesso. Quanto contenuto nel presente articolo non si applica per l'elezione degli Organi monocratici. Risulteranno eletti delegati e Consiglieri del Partito i candidati che otterranno nelle assemblee di ambito un maggior numero di voti. 3. Al fine di promuovere la parita' di genere verranno in ogni caso dichiarati eletti a delegato e a Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30%, con un arrotondamento per eccesso, fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se piu' votato, e che lo precede in graduatoria. 4. Non sussiste incompatibilita' fra la carica di delegato e quella di Consigliere di Partito. 5. Le candidature alla carica di Presidente e di Vicepresidente del Partito dovranno pervenire presso la sede del Partito nel termine tassativo del terzo giorno antecedente alla celebrazione del congresso. 6. Le candidature alla carica di Segretario e di Vicesegretario politico del Partito dovranno essere presentate nei tempi e nei modi che saranno determinati nella delibera con la quale viene convocato il congresso e comunque dovranno essere depositate presso la sede del Partito in una data antecedente l'inizio delle assemblee di ambito e, ai fini della loro validita', dovranno essere sempre accompagnate dal deposito di una tesi congressuale. |
| Art. 15. Attribuzioni e compiti del congresso
1. Al Congresso spetta: approvare o comunque determinare il programma e la linea politica; eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Partito, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico del Partito; ratificare le modifiche dello statuto approvate dal Consiglio provinciale del Partito. 2. Il Congresso decide a maggioranza dei voti espressi. Le votazioni potranno essere a voto palese o segreto. 3. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario politico dovranno svolgersi in tempi successivi partendo dall'elezione del Presidente, del Vicepresidente ed infine del Segretario politico e Vicesegretario politico. 4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico saranno eletti con la meta' piu' uno dei voti espressi dai presenti. Qualora nel primo scrutinio per ciascuna carica vi siano piu' di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procedera' al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parita' di voti prevale il piu' anziano di iscrizione. |
| Art. 16. Il Consiglio provinciale
1. Il Consiglio provinciale del Partito e' l'Organo che stabilisce l'azione generale del Partito in applicazione del programma e della linea politica approvata dal Congresso. E' convocato e presieduto dal Presidente del Partito e si riunisce di norma almeno ogni 4 mesi. 2. Il Consiglio provinciale del Partito e' composto da: il Presidente, il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico e il Vicesegretario politico; il Segretario organizzativo; i Consiglieri regionali; i Deputati e i Senatori tesserati del Partito; i Coordinatori di valle; il primo dei non eletti alla carica di Segretario Politico del partito; un rappresentante nominato da ciascuna sezione dei comuni di Pedemonte e Valvestino/Magasa; due rappresentanti ciascuno per il Movimento Giovanile e Femminile e da questi designati; un rappresentante per ognuna delle minoranze etniche presenti in provincia che sara' indicato dai rispettivi ambiti di appartenenza; n. 62 Consiglieri eletti negli ambiti. 3. Al fine di promuovere la parita' di genere, verranno in ogni caso dichiarati eletti Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30% - con un arrotondamento per eccesso - fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se piu' votato, e che lo precede in graduatoria. |
| Art. 17. Attribuzioni e funzioni del Consiglio provinciale
1. Spetta al Consiglio provinciale del Partito: eleggere 9 membri della Giunta Esecutiva del Partito; eleggere il Collegio dei Probiviri; eleggere il Collegio di Disciplina previsto dall'art. 25; eleggere il Tesoriere; esaminare ed approvare il rendiconto annuale d'esercizio approvato dalla Giunta Esecutiva; vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Congresso e delle sue direttive per l'attivita' politica, organizzativa e amministrativa del Partito. Periodicamente convoca gli organi eletti dallo stesso Consiglio provinciale affinche' questi relazionino sulla loro attivita'; discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Segretario politico. In tal caso il Presidente del Partito entro 30 giorni deve convocare il Congresso straordinario che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione; deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate statutariamente al Congresso, compresa l'emanazione di Regolamenti in attuazione dello Statuto; nominare la Commissione elettorale per la presentazione delle liste dei candidati che dovra' portare al Consiglio provinciale le sue proposte per la ratifica. Il Presidente ed i membri della Commissione elettorale durante il mandato e fino al termine dei lavori non possono proporsi o accettare la candidatura. 2. Spetta inoltre al Consiglio provinciale ratificare le liste dei candidati alle elezioni europee, nazionali e regionali. 3. Il Consiglio provinciale delibera validamente in presenza della meta' piu' uno dei Consiglieri; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando e' presente un terzo dei suoi membri. 4. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto puo' essere palese o segreto. Sara' segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti. 5. I membri che saranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati automaticamente decaduti e sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza. 6. I membri che, eventualmente, rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a partecipare per cause indipendenti dalla loro volonta' saranno sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza. 7. Spetta al Consiglio affidare il controllo contabile ad una societa' di revisione regolarmente iscritta nell'albo speciale. 8. Al fine di favorire la partecipazione degli iscritti nella formulazione delle politiche del Partito, il Consiglio provinciale puo' indire fra gli iscritti referendum consultivi, forum tematici e gruppi consultivi di lavoro. 9. Spetta inoltre al Consiglio provinciale del Partito deliberare l'istituzione di programmi di formazione politica e determinarne le modalita' esecutive. 10. Il Consiglio provinciale del Partito puo' adeguare il presente statuto alle norme imperative di legge senza necessita' di ratifica del Congresso. 11. Tutte le elezioni e le nomine di competenza del Consiglio provinciale del Partito dovranno svolgersi con la stessa modalita' di cui all'art. 16-terzo comma. |
| Art. 18. Il Presidente del Partito
1. Il Presidente del Partito e' il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilita' politiche presenti nel Partito. Convoca e presiede il Consiglio provinciale del Partito e ne fissa l'ordine dei lavori su indicazione del Segretario politico con facolta' di inserire punti propri. Partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva del Partito con diritto di voto e concorre a formarne il numero legale. Convoca il Congresso alla scadenza naturale dello stesso. In caso di impedimento, assenza o indisponibilita' lo sostituisce il Vicepresidente. Convoca il Congresso straordinario con le norme stabilite. 2. Il Presidente e' il legale rappresentante del Partito, sia in giudizio sia verso terzi che nella materia elettorale, salvo la possibilita' di conferire deleghe nei casi previsti dalla legge. In caso di divergenze tra il Presidente e il Segretario politico per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali, la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito. 3. Il Presidente del Partito viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procedera' alla votazione di ballottaggio risultando eletto il candidato piu' votato e a parita' di voti il piu' anziano di iscrizione. Qualora vi sia una sola candidatura la votazione puo' essere effettuata con voto palese o per acclamazione. 4. Il Presidente del Partito puo' altresi' essere delegato dal Consiglio provinciale del Partito a particolari compiti di rappresentanza. 5. Il Presidente del Partito dura in carica per la intera durata del mandato del Congresso. 6. Il mandato puo' cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso o incompatibilita' sopravvenute ai sensi del presente statuto. In tali casi lo sostituisce il Vicepresidente del Partito che, entro 30 giorni dal fatto, provvede alla convocazione del Congresso per l'elezione del nuovo Presidente. 7. Il Presidente e' responsabile della corretta trattazione e protezione dei dati personali ai fini della privacy e dell'adozione e dell'implementazione delle iniziative finalizzate a garantire la tutela dei dati e la trasparenza nell'operato del Partito. |
| Art. 19. Il Presidente Onorario
1. Il Congresso puo' riservare ad uno o piu' iscritti particolarmente meritevoli il titolo di Presidente Onorario. 2. Questi potranno partecipare al Consiglio provinciale del Partito con diritto di parola. |
| Art. 20. Il Tesoriere
1. Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio provinciale del Partito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. 2. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito. E' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Partito e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. 3. Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito. 4. Spetta al Tesoriere la responsabilita' di predisporre il rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito. 5. Copia del rendiconto annuale di esercizio e' resa pubblica secondo le modalita' previste dalla normativa in materia di bilancio di partiti politici. 6. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Presidente del Partito. |
| Art. 21. Il Segretario politico
1. Il Segretario Politico e' il responsabile della linea politica del Partito definita dal Congresso, della sua interpretazione ed attuazione, in conformita' ai deliberati del Congresso e del Consiglio provinciale del Partito. 2. Il Segretario politico: ha la rappresentanza politica del Partito; convoca e presiede la Giunta Esecutiva del Partito; partecipa alle riunioni di tutti gli Organi provinciali del Partito; puo' promuovere e procedere alla convocazione degli organi territoriali di Ambito e di Sezione alle quali partecipa senza diritto di voto; dirige e coordina l'attivita' politica del Partito; propone al Consiglio provinciale del Partito la nomina del Segretario organizzativo il quale partecipa di diritto sia alla Giunta Esecutiva che al Consiglio provinciale del Partito; promuove presso la Giunta Esecutiva del Partito l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti; e' responsabile dell'attuazione dell'esecuzione dei deliberati degli Organi provinciali del Partito; presenta ai Gruppi consiliari regionali e provinciali la linea politica e programmatica del Partito; puo' nominare e incaricare membri del Partito a costituire e presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse provinciale e chiamare gli stessi a relazionare negli organismi del Partito; cura direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue funzioni politiche. 3. In caso di divergenze tra il Segretario politico e il Presidente del Partito per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito. 4. Il Segretario politico viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Qualora ci fosse un'unica candidatura si puo' votare con voto palese. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procedera' alla votazione di ballottaggio, risultando eletto il candidato piu' votato e a parita' di voti il piu' anziano di iscrizione. 5. Il Segretario politico dura in carica per l'intera durata del mandato congressuale, salvo revoca del mandato stesso promossa con mozione di sfiducia, motivata, proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio provinciale del Partito e votata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali non siano in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari. 6. Il mandato inoltre puo' cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente, decesso o incompatibilita' sopravvenute disposte dall'art. 28. In tali casi lo sostituisce il Vicesegretario politico fino a convocazione del Congresso. |
| Art. 22. La Giunta Esecutiva
1. La Giunta Esecutiva del Partito e' composta dal Segretario politico del Partito, che la convoca e ne presiede i lavori, e da 9 membri eletti dal Consiglio provinciale al suo interno; ne sono, inoltre, membri di diritto a pieno titolo il Presidente ed il Vicepresidente del Partito, il Vicesegretario politico, il Segretario organizzativo con diritto di voto, i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali in carica. Possono partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva i rappresentanti del Movimento giovanile e del Movimento femminile, quando all'uopo nominati, con diritto di parola ma non di voto. 2. La Giunta Esecutiva deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta entro 90 giorni dall'ultima convocazione. Puo' essere convocata ogniqualvolta il Segretario politico del Partito lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano almeno 3 membri. 3. Spetta alla Giunta Esecutiva del Partito: assumere iniziative e deliberare su qualsiasi aspetto dell'attivita' politica, organizzativa ed amministrativa del Partito con la sola eccezione di quanto statutariamente attribuito al Congresso o al Consiglio provinciale del Partito; deliberare l'ammissione o l'esclusione dei iscritti; autorizzare le spese del Partito di importo superiore a euro 4.000,00; deliberare su tutte le materie di competenza demandate alla Giunta Esecutiva dal presente Statuto; commissariare con provvedimento motivato le Sezioni, qualora venga meno il rispetto delle regole del presente statuto, dei rispettivi regolamenti o statuti, e in tutti i casi in cui venga meno la possibilita' di un loro regolare e democratico funzionamento; con il medesimo provvedimento la Giunta Esecutiva nomina un commissario il quale assume tutte le funzioni spettanti alla sezione e che dovra' provvedere ad indire nuove elezioni della sezione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina. 4. La Giunta Esecutiva delibera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parita' di voti l'argomento trattato viene rinviato ad una nuova riunione di Giunta Esecutiva da convocarsi entro 15 giorni; in caso vi sia ancora parita' di voti prevale il voto del Segretario politico del Partito. 5. In casi urgenti, e con l'esplicito assenso del Presidente del Partito, puo' deliberare anche su materie normalmente riservate al Consiglio provinciale; in tal caso il Consiglio provinciale dovra' provvedere alla loro ratifica nella prima riunione successiva alla deliberazione assunta dalla Giunta Esecutiva. 6. Per la decadenza e la sostituzione valgono le norme previste per il Consiglio provinciale del Partito. |
| Art. 23. L'Ufficio Politico
1. L'Ufficio Politico e' organo consultivo della segreteria. E' composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico e dal Capogruppo in Consiglio provinciale. 2. E' convocato e presieduto dal Segretario Politico. |
| Art. 24. La Commissione Elettorale
1. La Commissione Elettorale e' eletta dal Consiglio provinciale ed e' composta da 7 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra gli iscritti del Partito. Essa viene rinnovata ad ogni scadenza elettorale che coinvolga l'intero elettorato provinciale. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale del Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche nazionali e regionali, almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Qualora l'Ambito non indichi il proprio candidato entro il termine di sei mesi, la Commissione elettorale ha la facolta' di indicare un candidato di sua scelta. La Commissione elettorale, nei sei mesi prima delle elezioni e' tenuta a concordare con i candidati la « strategia « da adottare in modo unitario in campagna elettorale. A tal fine promuovera' degli incontri con i Consiglieri Regionali del Partito in carica, Sindaci ed esperti, per illustrare ai candidati le tematiche rilevanti per la campagna elettorale stessa. La Commissione, od organo designato dalla stessa, coordinera' la pubblicita', i messaggi, gli slogan della campagna elettorale del Partito che dovra' essere univoca per tutti i canditati. |
| Art. 25. Organi territoriali del Partito. La Sezione. 1. I tesserati del Partito si costituiscono in Sezioni. Le Sezioni possono essere d'ambito, intercomunali, comunali. 2. Nei comuni articolati in circoscrizioni o frazioni, potranno essere costituite sottosezioni circoscrizionali o frazionali, purche' autorizzate e regolamentate dagli organi direttivi della Sezione comunale. 3. Per essere validamente costituita la Sezione deve contare almeno cinque iscritti. I tesserati di ogni Sezione, riuniti in assemblea, si danno un regolamento ed eleggono le cariche sezionali. 4. La Sezione e' validamente costituita dopo la ratifica della sua costituzione da parte della Giunta Esecutiva che ne sancisce ufficialmente la nascita e, successivamente, ne approva il regolamento. 5. La Sezione ha il compito di: organizzare il Partito in sede locale; esaminare, discutere, formulare proposte sulle problematiche locali; preparare le liste elettorali in occasione delle elezioni comunali; mantenere uno stretto collegamento con i rappresentanti comunali nella pubblica amministrazione; collaborare con gli ambiti territoriali per il raggiungimento di una migliore organizzazione periferica del Partito. Gli ambiti territoriali: 1. Gli ambiti territoriali del Partito coincidono con quelli delle Comunita' di Valle come definite dalla L.P. 3/2006. La citta' di Trento con Aldeno, Cimone e Garniga Terme, e' equiparata alle Comunita' di Valle. 2. Gli iscritti al Partito di ogni ambito si riuniscono e formano l'Assemblea di ambito del Partito. 3. L'Assemblea di ambito esamina e discute i problemi politici, economici, sociali ed organizzativi dell'ambito e delibera in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realta' territoriale. Spetta all'Assemblea di ambito eleggere i membri da proporre al congresso quali componenti del Consiglio Provinciale del partito. 4. L'Assemblea di ambito elegge fra gli iscritti appartenenti all'ambito un Coordinatore di Valle ed un Vice coordinatore di Valle che durano in carica due anni. Il Coordinatore di Valle convoca e presiede l'Assemblea di ambito e rappresenta il Partito nel territorio di riferimento. Nella sua azione politica il Coordinatore di Valle e' affiancato da un Coordinamento di Valle, formato dal Vice Coordinatore e dai Segretari delle sezioni appartenenti all'ambito. Il Coordinamento di Valle dovra' attenersi alle indicazioni ed agli orientamenti stabiliti dagli Organi provinciali del Partito. Il Coordinamento di Valle potra' formulare osservazioni e proposte politiche ed organizzative da inviare alla Giunta Esecutiva che dovra' esaminarle e darne notizia al proponente. Il Coordinatore di Valle e' membro di diritto del Consiglio Provinciale del Partito. |
| Art. 26. Organi di garanzia del Partito
1. Sono organi di garanzia del Partito il Collegio di Disciplina ed il Collegio dei Probiviri. L'assunzione della carica di membro del Collegio di Disciplina e del Collegio dei Probiviri e' incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altro incarico anche territoriale di Partito. I membri di entrambi i collegi rimangono in carica per tutta la durata del mandato congressuale e comunque sino alla nomina dei nuovi membri. Il Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina e' composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti ed e' eletto dal Consiglio provinciale del Partito. 2. Il Collegio di Disciplina nomina un Presidente e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente per indisponibilita' di un membro effettivo puo' avvalersi per singoli giudizi di un supplente. Questa facolta' non e' concessa qualora un procedimento sia gia' iniziato. 3. Il Collegio di Disciplina puo' provvedere solo su deferimento scritto da depositarsi presso la sede del Partito, richiesto dagli organi del Partito provinciali o territoriali e da ogni singolo iscritto, nel quale devono essere puntualmente indicate con le contestazioni le norme di statuto che si ritengono violate. 4. Le procedure e i termini del procedimento, che potranno essere anche stabiliti in un separato regolamento, avverranno nel rispetto del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio e dovranno concludersi entro 90 giorni dal deposito. 5. Il procedimento si conclude con provvedimento motivato di: archiviazione; richiamo scritto; rimozione dagli incarichi di Partito; sospensione da uno a sei mesi, salvo i casi di cui all'art. 8, comma 3; espulsione. Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive. 6. Il Collegio di Disciplina nelle more del giudizio puo' deliberare la sospensione cautelare dell'iscritto; questa non potra' superare i 45 giorni di calendario. 7. Il Collegio di Disciplina non puo' non esaminare un deferimento. 8. Il Collegio di Disciplina e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 9. Il Collegio di Disciplina provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incarichera' della notifica agli interessati. 10. Le decisioni del Collegio di Disciplina sono sempre appellabili al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri 1. Il Collegio dei Probiviri e' composto da 5 membri effettivi scelti tra gli iscritti al Partito da almeno 5 anni ed e' eletto dal Consiglio provinciale del Partito. I suoi membri sono incompatibili con la carica di Consigliere. 2. Il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente e decide validamente a maggioranza. 3. E' attribuzione del Collegio dei Probiviri decidere in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del Collegio di Disciplina secondo quanto previsto dall'art. 25. 4. Il Collegio dei Probiviri provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incarichera' della notifica agli interessati. Il Collegio dei Probiviri provvede e delibera entro 40 giorni dalla data di deposito o dell'arrivo dell'istanza alla segreteria del Partito. Il Collegio dei Probiviri puo' deliberare anche in presenza di soli 3 membri. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. |
| Art. 27. Fonti di sostentamento del Partito e gestione economico finanziaria del Partito
1. Le entrate del Partito sono le seguenti: le quote ordinarie annuali degli iscritti; i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati; le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale; ogni altro contributo ricevuto a norma di legge. 2. Il sostegno dell' attivita' delle articolazioni territoriali del Partito viene deliberato dalla Giunta Esecutiva tenendo conto del numero degli iscritti delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dagli stesse versate, nonche' tenendo conto delle eventuali scadenze o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione. |
| Art. 28. Mandato politico-amministrativo
1. I rappresentanti del Partito all'interno del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol non possono cumulare piu' di tre mandati consiliari, anche non consecutivi, o periodo corrispondente. 2. I rappresentanti del Partito all'interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, nonche' del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che ricoprano incarichi istituzionali nei Governi europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei rispettivi organismi legislativi per il periodo del mandato politico - amministrativo non possono assumere l'incarico di Segretario politico in quanto incompatibili. 3. Ai fini del computo e del cumulo delle Legislature si considera conclusa, ai fini delle candidature per un'Istituzione diversa, la Legislatura in corso. 4. E' comunque possibile, in deroga alle precedenti disposizioni, che la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale del Partito approvi una candidatura. |
| Art. 29. Scioglimento
1. Lo scioglimento del Partito puo' avvenire con deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la destinazione del patrimonio del Partito, mediante provvedimento preso con almeno 2/3 dei votanti. |
| Art. 30. Norme interpretative ed attuative
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti eventuali si applicano le norme vigenti in materia di associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale. |
| Art. 31. Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali (Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) 1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 2. In caso di scioglimento del Partito, per qualunque causa, il patrimonio del Partito deve essere devoluto secondo le modalita' di cui al precedente art. 29, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 3. La redazione, esame ed approvazione annuali del rendiconto annuale di esercizio di cui al precedente art. 20, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di redazione del rendiconto annuale di esercizio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 4. Le quote o contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. |
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