Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 gennaio 2020
Criteri e modalita' per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA), sono individuati criteri e modalita' volti a favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia;
Considerato che la norma richiamata si presta a favorire contestualmente la diffusione dei veicoli elettrici e l'incremento delle risorse di flessibilita' di cui il sistema elettrico necessita per consentire adeguata integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, il cui apporto dovra' crescere nel tempo per assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2020 e al 2030;
Considerato che alle esigenze di flessibilita' del sistema elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado di fornire servizi di regolazione e bilanciamento, quali la generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10 MVA, la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la domanda;
Considerato che, nel vigente assetto del sistema elettrico, l'acquirente di risorse in grado di erogare servizi di flessibilita' e' il soggetto Gestore del sistema di trasmissione e responsabile della sicurezza del sistema elettrico, di seguito TERNA, e che in prospettiva anche i gestori dei sistemi di distribuzione potrebbero acquisire servizi di flessibilita' dalle risorse connesse alle proprie reti, per risolvere congestioni locali o per regolare la tensione nei diversi punti della rete;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in particolare l'art. 11, con il quale si da' mandato all'ARERA di provvedere, tra l'altro, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacita' di gestione della domanda e degli aggregati;
Considerato che il citato art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che la regolazione di ARERA sia adottata nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi di medio e lungo termine in materia di energia e clima, contemperando costi e benefici, anche sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico relativamente ad alcuni temi, tra cui l'ampliamento della partecipazione ai mercati dei servizi;
Considerato che i predetti mercati di bilanciamento, riserva ed altri servizi di sistema sono oggi riconducibili al Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD);
Vista la deliberazione dell'ARERA n. 300/2017/R/eel e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche: deliberazione n. 300/2017/R/eel) con la quale, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stati definiti i criteri per consentire alla domanda, alle unita' di produzione non gia' abilitate (quali quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, la generazione distribuita) ed ai sistemi di accumulo di partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento nell'ambito di progetti pilota;
Considerato che la suddetta deliberazione n. 300/2017/R/eel evidenzia anche i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilita' dei progetti pilota relativi alla partecipazione delle unita' di consumo e delle unita' di produzione oggetto di abilitazione;
Considerato, in particolare, che le condizioni e le modalita' di partecipazione dei veicoli elettrici sono individuate nella regolazione delle Unita' virtuali abilitate miste (UVAM), ovvero unita' caratterizzate dalla presenza di unita' di produzione non rilevanti (programmabili o non programmabili), unita' di consumo, sistemi di accumulo e anche di veicoli elettrici collegati alla rete tramite infrastrutture di ricarica (di seguito individuate semplicemente con la dizione: infrastrutture di ricarica);
Considerato che le UVAM, per le dimensioni minime di potenza modulabile da rendere disponibile, potrebbero richiedere caratteristiche non necessariamente coincidenti con quelle della mobilita' dei veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica;
Sentita l'ARERA, che si e' espressa con parere n. 394/2019/I/EEL del 26 settembre 2019;
Ritenuto in particolare condivisibili le osservazioni di ARERA in merito a:
revisione delle modalita' di sostegno alla tecnologia vehicle to grid, da attuarsi mediante rimozione delle barriere ed abilitazione alla partecipazione al mercato dei servizi in luogo di agevolazioni sugli oneri di sistema, anche con il riconoscimento regolato dei costi di infrastrutturazione conseguentemente necessari;
opportunita' che la stessa ARERA aggiorni la propria regolazione affinche' i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificita' delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonche' delle esigenze dei veicoli per la mobilita', prevedendo in particolare che, almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale;
eliminazione delle disposizioni specifiche per le isole minori;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri e modalita' per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, in coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata da ARERA in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al presente articolo.
2. «Vehicle to grid»: e' l'interazione tra veicoli elettrici e sistema elettrico, che consente ai predetti veicoli di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi:
a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle modalita' «a salire» ed «a scendere», nonche' di risoluzione delle congestioni;
b) ulteriori servizi tra i quali la regolazione primaria e secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove tecnicamente fattibile.
In particolare, qualora i servizi predetti comportino anche iniezioni di potenza dalla batteria del veicolo verso la rete, essi sono denominati «V2G»; in casi diversi, tali servizi sono denominati «V1G».
3. «Infrastruttura di ricarica»: infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici, anche bidirezionale, collegata alla rete, esistente o di nuova realizzazione. Il collegamento alla rete di una infrastruttura di ricarica puo' avvenire anche per il tramite di punti di connessione non dedicati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici.
4. «Unita' virtuali abilitate miste (UVAM)»: unita' virtuali abilitate di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, caratterizzate dalla presenza di unita' di produzione non rilevanti (programmabili o non programmabili), unita' di consumo, sistemi di accumulo, compresi veicoli elettrici collegati alla rete tramite infrastrutture di ricarica.
5. «Detentore del veicolo elettrico»: e' il titolare della garanzia sul veicolo, comprese le batterie, o, alla scadenza, il soggetto responsabile della gestione, che puo' essere il proprietario o l'affidatario del veicolo.
 
Art. 3

Modalita' di partecipazione al mercato
per il servizio di dispacciamento

1. Le infrastrutture di ricarica partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento nonche' alla fornitura a termine di risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite le UVAM, alle condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' delle disposizioni del presente decreto.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ARERA adotta disposizioni per integrare la propria regolazione del dispacciamento, ivi inclusi i progetti pilota, affinche' i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificita' delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonche' delle esigenze dei veicoli per la mobilita'. A tali scopi, l'ARERA prevede, in particolare, che, almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale.
La medesima ARERA definisce, con successivi provvedimenti ed anche con valenza piu' generale, le modalita' con le quali i distributori utilizzano le UVAM per esigenze di esercizio della propria rete, stabilendo altresi' le modalita' di coordinamento con TERNA.
3. Nell'ambito della regolazione di cui al primo periodo del comma 2, sono definite possibili modalita' semplificate per i punti di ricarica domestici e, su richiesta, per i casi nei quali il gestore delle infrastrutture sia proprietario di tutti i veicoli che, per il loro tramite, concorrono alla fornitura di servizi.
In collaborazione con il Comitato elettrico italiano (CEI), sono inoltre individuate specifiche tecniche minime, perseguendo principi di semplicita' ed economicita', che i dispositivi ed i misuratori installati presso il punto di connessione, anche gia' integrati nelle infrastrutture di ricarica, devono possedere ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento e le eventuali apparecchiature di misura, ulteriori rispetto a quelle previste dalla regolazione generale ovvero a quelle gia' inserite nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili a tal fine, ferma restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica.
 
Art. 4

Disposizioni per favorire la partecipazione
dei veicoli elettrici al mercato dei servizi

1. Nell'ambito delle disposizioni attuative di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, l'ARERA provvede alla copertura, anche in via forfettaria, dei costi aggiuntivi connessi alla installazione dei dispositivi e dei sistemi di misura necessari ad assicurare, per entrambe le configurazioni V1G e V2G, l'interazione tra veicolo e rete elettrica, nonche' l'interlocuzione tra il gestore dell'infrastruttura di ricarica e il gestore dell'UVAM di cui fanno parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio.
2. Il meccanismo dello scambio sul posto continua ad applicarsi, con modalita' semplificate definite da ARERA, anche ai punti di connessione con presenza di infrastrutture di ricarica, con le seguenti modalita':
a) ferma restando la possibilita' di prelevare ed immettere energia attraverso il punto di connessione per la partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento, il contributo in conto scambio e' erogato esclusivamente in riferimento alla produzione dell'impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento;
b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati in riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono applicate le componenti tariffarie variabili.
 
Art. 5

Tutela dei soggetti che partecipano al mercato
per il servizio di dispacciamento

1. Al fine di tutelare i detentori di veicoli elettrici che, ai sensi del presente decreto, partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento in entrambe le modalita' «a salire» ed «a scendere» di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) mediante infrastrutture di ricarica, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a seguito di indagine sulle caratteristiche dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica presenti sul mercato e previo parere del Ministero dello sviluppo economico, pubblica una procedura con la quale sono delineate le informazioni che i gestori delle UVAM, di cui fanno parte le infrastrutture di ricarica, forniscono ai detentori dei veicoli circa l'utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli stessi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai detentori di veicoli elettrici in modo da consentire valutazioni degli effetti della fornitura dei servizi sulla vita utile dei sistemi di accumulo e sulla loro compatibilita' con le garanzie offerte dai produttori dei veicoli, nonche', nel caso di persone fisiche detentrici di veicoli, gli elementi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3.
3. In tutti i casi, i gestori delle UVAM di cui fanno parte infrastrutture di ricarica sono tenuti ad acquisire l'esplicito consenso del detentore del veicolo, fornendo preventivamente informazioni dettagliate sulle modalita' e sulle condizioni, anche economiche, in base alle quali il veicolo partecipa alla fornitura dei servizi.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. TERNA aggiorna con frequenza annuale il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA sullo stato di attuazione del presente provvedimento, sulla diffusione delle configurazioni di cui all'art. 3 e sul loro livello di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento. Per le finalita' di cui all'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero dello sviluppo economico estrae e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni eventualmente utili per la costituzione della mappa nazionale dei punti di ricarica.
2. Tenendo conto dei rapporti trasmessi da TERNA ai sensi del comma 1 nonche' delle modalita' di attuazione del presente decreto e dell'evoluzione del settore, il presente decreto puo' essere aggiornato in modo da conferire maggiore efficacia alla misura.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: Patuanelli