Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2019, n. 142
Testo del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 7 febbraio 2020, n. 5 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a. affinche' questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita' finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.
((1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti.))
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova societa', alla quale sono assegnatele attivita' e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della societa' sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175. ((Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.)) La nomina del consiglio di amministrazione della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu' necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230,
S.O.
 
Art. 2

Risorse finanziarie

((1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.))
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 170
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):
«170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il
contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei
Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per
l'ambiente.».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.