Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato».


Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 22 ottobre 2010, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Ruche' di Castagnole Monferrato»;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato»;
Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della regione Piemonte, dal Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede in Costigliole d'Asti (AT) intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del comitato nazionale vini DOP nella riunione del 30 gennaio 2020, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Ruche' di Castagnole Monferrato»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, nelle more dell'adozione del richiamato decreto procedurale e conformemente alle indicazioni di cui alla richiamata circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione, alla pubblicizzazione della proposta di modifica in questione per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.
 
Allegato
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruche'
di Castagnole Monferrato».

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruche' di Castagnole Monferrato», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 luglio 2014, e' modificato come di seguito indicato:
l'art. 1:
«La denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.»
e' sostituito con il seguente testo:
«La denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Ruche' di Castagnole Monferrato;
Ruche' di Castagnole Monferrato riserva.».
all'art. 2 la dicitura:
«Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:»
e' sostituita con la seguente:
«I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:»
all'art. 4, comma 3, i seguenti paragrafi:
«Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

=================================================================
| |Resa uva per |Titolo alcolometrico minimo|
| Vino | ettaro t/ha | naturale |
+=====================+=============+===========================+
|Ruche' di Castagnole | | |
|Monferrato |9,00 |11,50% |
+---------------------+-------------+---------------------------+

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" puo' essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purche' il relativo vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno tre anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. "Ruche' di Castagnole Monferrato" con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:».
sono sostituiti con i seguenti:
«3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:"

=================================================================
| |Resa uva per |Titolo alcolometrico minimo|
| Vini | ettaro t/ha | naturale |
+=====================+=============+===========================+
|Ruche' di Castagnole | | |
|Monferrato anche con | | |
|menzione Riserva |9,00 |11,50% |
+---------------------+-------------+---------------------------+

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruche' di Castagnole Monferrato" anche con menzione riserva puo' essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purche' il relativo vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno tre anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. "Ruche' di Castagnole Monferrato" con menzione vigna o Ruche' di Castagnole Monferrato riserva con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:»
all'art. 5, e' inserito il seguente comma 4:
«4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita Ruche' di Castagnole Monferrato Riserva anche con menzione "vigna" devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di ventiquattro mesi di cui almeno dodici mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.».
all'art. 6, di seguito alla descrizione della tipologia «Ruche' di Castagnole Monferrato», e' inserito il seguente paragrafo relativo alla descrizione della tipologia «Ruche' di Castagnole Monferrato riserva»:
«Il vino a DOCG "Ruche' di Castagnole Monferrato riserva" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente all'aranciato;
odore: intenso, persistente, leggermente aromatico e speziato;
sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, con sentori di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
con indicazione di "vigna" minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.».
all'art. 8, il comma 2:
«2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo sintetico (o in plastica).
Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato con la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.»,
e' modificato come segue:
«2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona.
Per il confezionamento del vino Ruche' di Castagnole Monferrato Riserva e' ammesso soltanto l'uso del tappo di sughero monopezzo.».