Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 6 febbraio 2020
Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento crowdfunding), per l'adeguamento alle novita' introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165. (Delibera n. 21259).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali on-line (di seguito «legge di bilancio 2019»);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di ulteriormente adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della MiFID II (di seguito «Correttivo MiFID»);
Visto in particolare l'art. 2, comma 10, del Correttivo MiFID, che ha modificato l'art. 50-quinquies del TUF, eliminando, tra i requisiti patrimoniali per l'iscrizione nel registro di gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, il vincolo dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori e mantenendo il solo obbligo della copertura assicurativa sulla responsabilita' professionale;
Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (di seguito, «Regolamento crowdfunding»);
Vista la delibera del 5 luglio 2019, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Considerato che e' necessario, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 10, del Correttivo MiFID all'art. 50-quinquies del TUF, procedere tempestivamente ad un adeguamento alla nuova disposizione normativa del regolamento crowdfunding;
Considerato che e' necessario disporre un periodo transitorio per l'applicazione del nuovo art. 7-bis del regolamento, concernente i requisiti patrimoniali dei gestori, per consentire ai gestori gia' autorizzati che aderiscono ad un sistema di indennizzo di adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari;
Considerato che e' necessario, alla luce delle modifiche apportate al TUF che hanno esteso le attivita' esercitabili da parte dei gestori di portale, integrare le informazioni contenute nel registro previsto dall'art. 5 del regolamento crowdfunding;

Delibera:

Art. 1
Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592
del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, concernente la
disciplina per la raccolta di capitali tramite portali on-line
1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella Parte II, Titolo I, all'art. 5, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente lettera «g) la tipologia di attivita' svolta» e, al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente lettera «d) la tipologia di attivita' svolta»;
2) nella Parte II, Titolo II, l'art. 7-bis e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 7-bis (Requisiti patrimoniali dei gestori). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilita' per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, che preveda:
a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e
b) per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all'anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, e di almeno cinquecentomila euro all'anno per gli altri gestori.
2. Il venir meno del requisito patrimoniale indicato al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione del requisito prescritto»;
3) nella Parte II, Titolo III, all'art. 14, comma 1, lettera a), sono eliminate le seguenti parole: «al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o».
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. I gestori gia' autorizzati che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, aderiscono ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del testo unico si adeguano alla nuova disposizione regolamentare entro il 1° luglio 2020.
2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2020

Il presidente: Savona