Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 dicembre 2019
Modifica dell'articolo 10.3 del Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 e relativo alla «Domanda di pagamento intermedia».


L'AUTORITA' DI GESTIONE
del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare gli articoli 45 e 63;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la quale e' stato approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale ed in particolare, in tema di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;
Visto il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto n. 31990 del 30 dicembre 2016 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017 al foglio 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, anche detto bando;
Visto il decreto ministeriale n. 15180 del 28 marzo 2019 che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari dei finanziamenti possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articoli 45 e 63), successivamente al decreto di concessione del finanziamento (art. 1)».
Visto l'art. 10.3 del suddetto bando «Domanda di pagamento intermedia» che prevede che «i beneficiari possono chiedere pagamenti intermedi correlati alla spesa effettivamente sostenuta solo a seguito della rimodulazione del quadro economico» e che le «domande di pagamento intermedie devono essere presentate per importi, percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a quanto riportato nel seguente schema:
prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;
seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;
terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato.»
Visto il decreto ministeriale n. 14873 del 26 marzo 2019 con il quale l'Autorita' di gestione ha approvato la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue»;
Visto l'art. 38 del reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 recante il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, ai sensi del quale la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'art. 36, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 20 novembre 2019, con la quale e' stata approvata la modifica del PSRN - notificata alla Commissione europea tramite il sistema informativo SFC 2014 in data 18 settembre 2019 - che consente di scorrere la graduatoria di merito della misura 4.3 del PSRN ammettendo al sostegno domande idonee al sostegno per ulteriori 97 milioni di euro;
Considerato che l'attuale disposizione relativa alle domande di pagamento intermedie, potendo essere presentate per importi percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a scaglioni per lo meno pari o superiori al 20%, comporta che nel corso del 2020, la misura 4.3 del Programma di sviluppo rurale nazionale con ogni probabilita' non potra' contribuire a raggiungere gli obiettivi di spesa, atteso che i decreti di concessione del sostegno sono stati adottati nel mese di maggio 2019, ad eccezione di uno adottato nel mese di giugno 2019 e che le procedure di gara, a termini di bando di selezione delle proposte progettuali, devono concludersi entro un anno dal decreto di concessione del finanziamento;
Considerato che le domande ammesse a finanziamento in seguito allo scorrimento della graduatoria, concorreranno presumibilmente alla spesa per il 2020, solo per l'importo dell'anticipo di concessione;
Evidenziato che occorre incrementare il flusso della spesa pubblica al fine di partecipare al conseguimento degli obiettivi complessivi di spesa del Programma nazionale di sviluppo rurale per ciascuno degli anni del programma, contribuendo senza soluzione di continuita' ad evitare il disimpegno automatico dei fondi;
Ritenuto che si debba modificare l'art. 10.3 del bando, laddove dispone che:
«le domande di pagamento intermedie devono essere presentate per importi, percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a quanto riportato nel seguente schema:
prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;
seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;
terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato.»;
Ritenuto altresi', in base ai dati storici della spesa su programmi nazionali analoghi, che possa essere consentito ai beneficiari di presentare domande di pagamento intermedio nel numero massimo di sei all'anno;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

L'art. 10.3 del bando di selezione «Domanda di pagamento intermedia» nella parte in cui recita «Le domande di pagamento intermedio devono essere presentate per importi, percentualmente riferiti al contributo concesso rimodulato, non inferiori a quanto riportato nello schema seguente:
prima domanda intermedia: 20% del contributo concesso come rimodulato;
seconda domanda intermedia: 40% del contributo concesso come rimodulato;
terza domanda intermedia: 60% del contributo concesso come rimodulato.»; e' cosi' modificato «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno.»
 
Art. 2

Per effetto della modifica di cui all'art. 1, laddove nel bando o negli allegati, in relazione ai pagamenti intermedi, vengono indicati importi, percentualmente riferiti, al contributo concesso rimodulato, detti importi sono da ritenersi liberi da limiti percentuali, salvo quanto stabilito con riferimento al saldo finale, che non puo' essere, in ogni caso, inferiore al 10% dell'importo del contributo concesso come rimodulato.
Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.

Roma, 9 dicembre 2019

L'Autorita' di gestione: Gatto
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 17