Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2019
Rifinanziamento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese relativamente al settore di spesa «f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, il quale ha rifinanziato il predetto fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, che riduce la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di 83 milioni di euro per l'anno 2018, di 195 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029;
Visto il citato art. 1, comma 1072 che, tra i settori di spesa nei quali assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevede alla lettera d) la ricerca e alla lettera f) l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
Vista la nota n. 660 dell'11 ottobre 2018, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), e rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visto l'allegato alla citata nota che, tra l'altro, alla lettera «f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» stabilisce l'attribuzione, al Ministero della salute, dell'importo complessivo di euro 295.130.000, ripartito in euro 43.050.000 per il 2018, euro 67.950.000 per il 2019, euro 57.740.000 per il 2020, euro 54.174.000 per il 2021, euro 25.848.000 per il 2022, euro 20.524.000 per il 2023 ed euro 25.844.000 per il 2024;
Vista la nota prot. n. 10143 del 30 ottobre 2018 con la quale il Ministero della salute ha chiesto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di acquisire, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Accordo sulla proposta di interventi e progetti, rispettivamente afferenti ai settori dell'edilizia e della ricerca sanitaria, da finanziare con il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della citata legge n. 205 del 2017;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 198/CSR) sulla proposta di interventi e progetti, rispettivamente afferenti ai settori dell'edilizia e della ricerca sanitaria, da finanziare con il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della citata legge n. 205 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019;
Visto l'Allegato 1 del citato decreto che, tra l'altro, alla lettera «f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» stabilisce l'attribuzione, al Ministero della salute, dell'importo complessivo di euro 295.130.000, ripartito in euro 43.050.000 per il 2018, euro 67.950.000 per il 2019, euro 57.740.000 per il 2020, euro 54.174.000 per il 2021, euro 25.848.000 per il 2022, euro 20.524.000 per il 2023 ed euro 25.844.000 per il 2024;
Visto il DMT n. 177410 del 18 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre 2017 Foglio n. 1347, con il quale viene istituito altresi', presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, il capitolo 7112 (Missione 20, Programma 3, Azione 2, Categoria economica 22), recante «somme da destinare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere»;
Ritenuto di indicare gli interventi e i progetti finanziati con le risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 alla lettera f) dell'Allegato 1 e le modalita' di utilizzo dei contributi;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono finanziati, a valere sulle risorse assegnate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, gli interventi ed i progetti, afferenti al settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» elencati rispettivamente all'Allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
INFRASTRUTTURALE DEL PAESE - L. 205/2017, ART. 1, C. 1072
SETTORE D'INTERVENTO: f) EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA
SCOLASTICA E SANITARIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di erogazione

1. Per i progetti afferenti al settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria», le modalita' di erogazione del contributo verranno regolamentate attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le attribuzioni stabilite nell'Allegato A, sulla base della ripartizione annuale di cui all'Allegato 1 lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018.
2. Nella convenzione di cui al comma 1 verranno esplicitate le modalita' di erogazione del finanziamento e le relative certificazioni necessarie.
 
Art. 3

Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Per i progetti del settore «edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria» il monitoraggio degli interventi avverra' anche attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita'.
Il presente decreto comprensivo dell'allegato A sara' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 7 agosto 2019

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3017