Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 5 febbraio 2020, n. 30711
Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013.


Alle imprese interessate
Alla Regione Sardegna
Ai comuni della Regione Sardegna
interessati
Al commissario delegato per
l'emergenza alluvione 2013
nella Regione Sardegna
Alle Camere di commercio interes-
sate
Alle Prefetture - Uffici territo-
riali del Governo interessati
All'Agenzia delle entrate
1. Premessa.
L'art. 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (nel seguito, decreto-legge n. 78/2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito una zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna (nel seguito, regione) colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 novembre 2013, n. 274 (nel seguito, zona franca) destinando 5 milioni di euro per la concessione di agevolazioni alle imprese ivi localizzate.
Il medesimo art. 13-bis del decreto-legge n. 78/2015 ha demandato la definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni da concedere alle imprese localizzate all'interno della medesima a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione e il CIPE.
In attuazione del richiamato art. 13-bis e' stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 maggio 2018, n. 116 (nel seguito, decreto), con il quale e' stata definita la perimetrazione della zona franca e la tipologia delle agevolazioni da concedere alle imprese ivi localizzate.
Il decreto, all'art. 4, ha riconosciuto alla regione la facolta' di destinare tutto o parte delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 78/2015 in favore delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, censite nella relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attivita' produttive dell'Ufficio del commissario delegato, allegato n. 4, redatta in attuazione della ordinanza n. 122 del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 novembre 2013.
Con ultima nota del 29 novembre 2018, la regione si e' avvalsa della predetta facolta', destinando l'intero ammontare delle risorse disponibili in favore delle imprese censite nell'allegato n. 4 della citata relazione dell'Ufficio del commissario delegato.
Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti e alle modalita' di concessione e di fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, nonche' stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, le modalita' e i termini di presentazione da parte delle imprese delle istanze di agevolazione.
2. Perimetrazione della zona franca.
La zona franca, cosi' come perimetrata dall'art. 3 del decreto, comprende l'intero territorio dei comuni della regione colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, individuati nella tabella A allegata all'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013, cosi' come integrata dalle ordinanze del medesimo commissario numeri 17 e 18 del 12 dicembre 2013, n. 22 del 23 gennaio 2014 e n. 25 del 25 febbraio 2014 e successive modificazioni e integrazioni.
Di seguito, l'elenco dei comuni compresi nella zona franca.

Parte di provvedimento in formato grafico
3. Risorse finanziarie disponibili.
Per la concessione delle agevolazioni sono complessivamente disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto, euro 4.900.000,00.
4. Riserva finanziaria di scopo in favore delle imprese che hanno
subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre
2013.
Con la citata nota del 29 novembre 2018, la regione, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del decreto, ha destinato l'intero ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, di cui al precedente paragrafo 3, in favore delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, censite nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attivita' produttive dell'Ufficio del commissario delegato.
5. Soggetti beneficiari delle agevolazioni.
Per effetto della scelta di cui al precedente paragrafo 4, possono beneficiarie dell'agevolazione prevista dal decreto-legge n. 78/2015 i soggetti censiti nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attivita' produttive dell'Ufficio del commissario delegato, limitatamente a quelli costituiti in forma di impresa e in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati. 5.1 Costituzione.
Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 7. Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di iscrizione al registro delle imprese per quelle non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa. 5.2 Dimensione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto, i soggetti istanti devono rispettare i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, anche tenuto conto delle indicazioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
Ai sensi di quanto previsto dal predetto allegato al regolamento (UE) n. 651/2014, tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:
a) «microimprese» le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;
b) «piccole imprese» le imprese che hanno meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita' di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal predetto allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal citato decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. 5.3 Attivita' economica.
Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano in tutti i settori di attivita' economica, ad eccezione del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 354/22 del 28 dicembre 2013, nonche' del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Ai fini di cui sopra, rileva il codice ATECO 2007 come risultante dal certificato camerale alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione.
Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca sono svolte, congiuntamente all'attivita' ammissibile alle agevolazioni, anche attivita' riconducibili al settore agricolo e/o della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attivita' ammissibile. In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (nel seguito, Regolamento de minimis), in merito all'obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un'adeguata separazione delle attivita' e/o la distinzione dei costi, che le attivita' escluse dall'ambito di applicazione del predetto regolamento non beneficino degli aiuti in oggetto.
A tal fine, si ritiene che un «criterio giuridico» idoneo possa essere quello della «contabilita' separata», mediante il quale e' agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell'ambito dell'attivita' ammissibile in relazione alla quale e' concesso.
Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7, deve essere «attiva». A tali fini, rileva la data di avvio attivita' comunicata alla competente Camera di commercio e risultante dal certificato camerale. 5.4 Svolgimento dell'attiva all'interno della zona franca.
Le imprese devono svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca. A tali fini, le imprese, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 7, devono:
a) avere la sede principale o un'unita' locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona franca. La disponibilita' della sede principale o dell'unita' locale deve risultare da idoneo titolo di disponibilita', regolarmente registrato;
b) essere in stato «attiva», come risultante dal certificato camerale. 5.5 Assenza di procedure concorsuali.
I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 7, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, cosi' come risultante dal certificato camerale. 5.6 Sanzioni interdittive.
Non possono essere ammesse alle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
6. Agevolazioni concedibili.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse disponibili di cui al paragrafo 3. Il contributo massimo spettante a ciascun beneficiario e' pari all'ammontare complessivo dei ricavi riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso alla data dell'istanza, fermi restando i limiti del Regolamento de minimis.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del «contributo in conto esercizio» e possono essere fruite dalle imprese beneficiarie entro cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto.
Con riferimento ai limiti relativi al Regolamento de minimis, ciascuna impresa puo' beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero, nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
Il predetto massimale di euro 200.000,00 e' riconosciuto anche per le imprese che, congiuntamente a una delle attivita' ammissibili alle agevolazioni di cui al paragrafo 5, svolgano altresi' attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi, a condizione che l'impresa assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che l'attivita' di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.
Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all'impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto Regolamento de minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».
Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7 l'impresa richiedente deve indicare:
a) l'ammontare complessivo dei ricavi riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
b) gli importi delle eventuali agevolazioni gia' ottenute a titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla data di presentazione dell'istanza, nel predetto triennio di riferimento.
A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere con quello di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai «dati identificativi dell'impresa richiedente». L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attivita', puo' non coincidere con l'anno solare.
7. Modalita' e termini di presentazione delle istanze.
Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalita' telematiche di seguito indicate, sulla base del modello riportato, a mero titolo informativo, nell'allegato n. 1 alla presente circolare.
Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, Ministero) www.mise.gov.it
L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ed e' riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima.
Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, puo' conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.
Per i soggetti istanti amministrati da una o piu' persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica puo' avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it La richiesta, che potra' essere inoltrata a partire dalle ore 12,00 del 9 marzo 2020 ed entro le ore 12,00 del 3 aprile 2020, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza.
In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica consente alle imprese di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilita' alle agevolazioni.
I citati accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica dal registro delle imprese.
L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, e' bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.
Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa proponente e' richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. La registrazione della pec nel registro delle imprese e' condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento e' effettuato in modalita' telematica dalla procedura informatica.
Si precisa che la domanda di accesso alle agevolazioni si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo all'imposta di bollo opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 17 marzo 2020 e sino alle ore 12,00 del 21 aprile 2020. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi' come le istanze presentate con modalita' difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio ne' penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.
8. Modalita' di concessione delle agevolazioni.
L'importo dell'agevolazione riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario e' calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 3 tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei ricavi riportati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'impresa alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento de minimis e al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall'«impresa unica» nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente spettante alle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procede al riparto delle stesse in proporzione al contributo massimo spettante a ciascun beneficiario.
Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).
9. Informazioni antimafia.
Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG, mediante banca dati nazionale unica antimafia, la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni e' sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, in attesa del rilascio dell'informazione antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.
10. Modalita' di fruizione delle agevolazioni.
Il contributo e' fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, mediante il modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 9, comma 5 del decreto.
Le agevolazioni sono fruibili dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo del contributo concesso, cosi' come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 8 e fino al termine di cui al paragrafo 6.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice da indicare nel modello F24 per la fruizione del contributo nonche' le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso.
11. Modalita' di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero.
In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
12. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario .
I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sulla presente circolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
13. Informazioni e contatti.
Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.

Roma, 5 febbraio 2020

Il direttore generale per gli
incentivi alle imprese
Aria
 
Allegato 1

MODULO DI ISTANZA
AGEVOLAZIONI PER LA ZONA FRANCA DELLA REGIONE SARDEGNA

Parte di provvedimento in formato grafico