Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 dicembre 2019, n. 176
Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
Visto l'articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge che prevede che il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento;
Visto l'articolo 42, comma 3, del citato decreto-legge secondo cui le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cosi' come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»;
Visto l'articolo 18, comma 2, seconda alinea del citato decreto, che fissa a diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 93 del 2017 il termine ultimo entro cui le camere di commercio e gli organismi abilitati possono effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del decreto n. 93 del 2017; recante «Disposizioni transitorie e finali»;
Considerata l'ampiezza del campo di applicazione del decreto ministeriale n. 93 del 2017 in forza della definizione di «funzione di misura legale»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 20060 del 18 settembre 2019;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento».
2. All'articolo 18 dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni abrogate dall'articolo 17, che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, in conformita' ad una delle norme tecniche previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono continuare a svolgere le attivita' di verificazione periodica, senza soluzione di continuita' fino al 30 giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto di tutti i requisiti previsti per gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione periodica e degli obblighi di comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente decreto. Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall'articolo 18, comma 2, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite di essa alle Camere di commercio l'elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, di cui al precedente periodo, ai fini dell'aggiornamento dei correlati elenchi pubblici».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 2019

Il Ministro: Patuanelli

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg.ne prev. n. 50

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione stabilisce, tra l'altro, che lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: pesi, misure
e determinazione del tempo.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva,permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande perle iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio
e di camere di commercio):
«4. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della
verificazione periodica dei pesi e delle misure sono
adottate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti
criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di
misura da assoggettare alla verificazione periodica ai
principi desumibili dalla normativa comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione
periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle
caratteristiche di affidabilita' metrologica degli
strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalita' per la formazione
dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei
dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni
avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature
informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della
verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento
di laboratori autorizzati che offrano garanzie di
indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.».
- Si riporta Il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e
50, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e
dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e
alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
comma 1.».
«Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e
standard di qualita' per prodotti e servizi, di
caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni
generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni,
ivi comprese le strutture ricettive.».
«Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture
amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
- 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici
periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione
dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere
dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
stralcio.
2.
3.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici
metrici provinciali e degli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.».
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 29 (Ordinamento). - 2. Il Ministero delle
attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali
del Governo, nonche', sulla base di apposita convenzione,
degli uffici delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede,entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma
dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99):
«Art. 1 (Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n.
580). - 2. Le camere di commercio italiane, le unioni
regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonche'
i loro organismi strumentali costituiscono il sistema
camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema
camerale italiano le camere di commercio italiane
all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo
Stato italiano.».
- Si riporta il testo dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi)
«Art. 42. (Controllo degli strumenti di misura in
servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
conformi alla normativa nazionale ed europea). - 1. Il
periodo transitorio previsto all'art. 18, comma 2, secondo
periodo del decreto del Ministro delle sviluppo economico
21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per
gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni
periodiche in conformita' alle disposizioni abrogate
dall'art. 17 del predetto decreto, che, alla data del 18
marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale
dell'offerta economica di accreditamento.
2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di
accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad
operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della
domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre
2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale
dell'offerta economica relativa all'accreditamento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate
fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del
Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia
disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico n. 93 del 2017.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, dell'art.
10, commi 1 e 2, del decreto 21 aprile 2017, n. 93:
«Art. 4. (Verificazione periodica) - 1. La
verificazione periodica degli strumenti di misura e'
eseguita dagli organismi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera q) , in possesso dei requisiti dell'allegato I,
dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
(Omissis);».
«Art. 10 (Presupposti) - 1. La verificazione periodica
degli strumenti di misura di cui all'art. 1 e' effettuata
dagli organismi in possesso dei requisiti riportati
all'allegato I.
2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno
presentato apposita Scia per lo svolgimento di attivita' di
verificazione periodica ai sensi del presente decreto. Tale
elenco e' reso pubblico, e' consultabile anche per via
informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale
dell'organismo;
b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di
verificazione periodica;
c) indirizzo completo della sede legale e delle
eventuali sedi operative dell'organismo;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i
sigilli utilizzati;
e) tipi di strumenti dei quali si esegue la
verificazione periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta
elettronica certificata;
g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione;
h) pubblicazione delle eventuali violazioni
accertate.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera q)
e dell'art. 18, comma 2, del decreto 21 aprile 2017, n. 93:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(Omissis);
q) «organismo», l'organismo che effettua la
verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito
della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere
stato accreditato in conformita' ad una delle seguenti
norme o successive revisioni:
1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il
funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono
ispezioni;
2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali
per la competenza dei laboratori di prova e di taratura -
come laboratorio di taratura;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012 - Requisiti per
organismi che certificano prodotti, processi o servizi e
future revisioni;
(Omissis);».
«Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 2. Gli
organismi gia' abilitati ad effettuare verificazioni
periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti
abrogati ai sensi dell'art. 17, comma 1, riprodotte o
comunque non in contrasto con disposizioni del presente
decreto, continuano a svolgere tali attivita' senza
soluzione di continuita', a semplice richiesta e senza
oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti
sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le
condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi
identificativi assegnati da Unioncamere per la
verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla
normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi
abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in
conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che non
trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente
decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un
periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento, applicando, in quanto compatibili,
tutte le procedure di verifica, gli obblighi di
comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla
tenuta del libretto metrologico previsti dal presente
regolamento.».