Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 24 dicembre 2019, n. 177
Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015;
Visto l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e' assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta»;
Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;
Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni gia' realizzate negli anni 2016, 2017 e 2018 e, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalita' di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione;
Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la Carta elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle precedenti analoghe misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, con la sola integrazione dei prodotti dell'editoria audiovisiva tra i beni acquistabili;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore continuita' delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'amministrazione ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata, di continuare ad utilizzare tale strumento;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 19 dicembre 2019;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sotto ordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 2007, n. 300.
- Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.
179.
- Il testo degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' il seguente:
«Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia
digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'agenzia opera sulla base di principi di
autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
Art. 20.
Art. 21 (Organi e statuto). - 1. Sono organi
dell'agenzia:
a) il direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di
elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il direttore generale e' il legale rappresentante
dell'agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in
carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento
della funzione pubblica e' approvato lo statuto
dell'agenzia entro quarantacinque giorni dalla nomina del
direttore generale, in conformita' ai principi e criteri
direttivi previsti dall'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili
con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato
di indirizzo sia composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti
delle Amministrazioni centrali la cui spesa corrente di
previsione per ciascun ministero in materia di informatica
e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla
legge annuale di stabilita', non sia inferiore al trenta
per cento della previsione annuale complessiva per le
Amministrazioni centrali, affinche' siano rappresentate
sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della
spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del
Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni,
emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di
spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di
funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di
nomina del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive
risorse umane e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono
soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture
soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla
nomina del direttore generale e deliberano altresi' i
bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di
cessazione degli enti stessi, che sono corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il direttore generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti
soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2,
in qualita' di commissario straordinario, fino alla nomina
degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia digitale
il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'art.
20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli
enti e delle strutture di cui al medesimo art. 20, comma 2,
compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi,
senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale. Le risorse finanziarie trasferite
all'agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono destinate alle finalita' di cui all'art.
20 e utilizzate dalla stessa agenzia per l'attuazione dei
compiti ad essa assegnati. Sono fatti salvi le risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere,
nonche' le risorse finanziarie a valere sul Progetto
operativo di assistenza tecnica «Societa'
dell'informazione» che permangono nella disponibilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo'
avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di
missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive
modificazioni. E' fatto salvo il diritto di opzione per il
personale in servizio a tempo indeterminato presso il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e per il personale
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di
lavoro l'agenzia subentra nella titolarita' del rapporto
fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione
di comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20,
comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze
dell'agenzia. Il personale comandato non transitato
all'agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di
appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di
contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al personale dell'agenzia si applica il
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale
dell'agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse
umane dell'agenzia, fissata entro il limite massimo di
centotrenta unita', con corrispondente riduzione delle
dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza,
nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e
strumentali necessarie al funzionamento dell'agenzia
stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente
e funzioni dell'agenzia, in un'ottica di ottimizzazione
delle risorse e di riduzione delle spese per il
funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo
stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione del
personale trasferito con quello appartenente al comparto
Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in
cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
del comparto Ministeri, il personale percepisce per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici.
7.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'agenzia si applicano le disposizioni sul
patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'art. 1
del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
10. Il comma 1 dell'art. 68 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono
programmi informatici o parti di essi a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso
sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti
soluzioni.
Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a
soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.».
- Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' il seguente:
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita' i
quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
980. Per le finalita' di cui al comma 979 e'
autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno
2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017,
n. 302, Supplemento ordinario; per l'art. 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda la nota
precedente.
- Il testo dell'art. 1, comma 604, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' il seguente:
«604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i
quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240
milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per
acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica
registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di
accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per
sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o
di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non
rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti gli importi nominali da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri
e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.».
- Il testo dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge
28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2019, n. 81, e' il seguente:
«Art. 3 (Misure urgenti di semplificazione e sostegno
per il settore cinema e audiovisivo). - (Omissis).
4-bis. Al comma 604 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata,"
sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria
audiovisiva"; per l'art. 1, comma 604, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si veda la nota precedente.».
- La legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2019,
n. 272.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4
settembre 2018, n. 205.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle
modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2014, n. 285.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e
le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta
elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n.
243.

Note all'art. 1:

- Per l'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, si vedano le note precedenti.
 
Art. 2

Carta elettronica

1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro.
2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 
Art. 3

Beneficiari della Carta

1. La Carta e' concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2019.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il medesimo sistema SPID, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari, che l'amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica.

Note all'art. 3:

- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 ottobre 2014, si vedano le note precedenti.
 
Art. 4

Soggetti responsabili
per la realizzazione della Carta

1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e' il seguente:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.».
 
Art. 5

Attivazione della Carta

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione e' consentita fino al 31 agosto 2020.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
d) musica registrata;
e) corsi di musica;
f) corsi di teatro;
g) corsi di lingua straniera;
h) prodotti dell'editoria audiovisiva.
 
Art. 6

Uso della Carta

1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, da parte dei beneficiari per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
 
Art. 7
Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed
accettazione dei buoni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/.
2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.
5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, nonche' l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta.

Note all'art. 7:

- Per l'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, si vedano le note precedenti.
 
Art. 8

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito e' registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
 
Art. 9

Controlli e sanzioni

1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e puo' provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonche' al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di cui al primo periodo, il MIBACT puo' disporre in via cautelare, con provvedimento motivato, la sospensione dell'erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.
 
Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIBACT, in qualita' di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIBACT provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le responsabilita' reciproche fra il Titolare e i Responsabili del trattamento.

Note all'art. 10:

- Per l'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, si vedano le note precedenti.
- Il testo dell'art. 28 del regolamento (UE) n.
2016/679, e' il seguente:
«Art. 28 (Responsabile del trattamento). - 1. Qualora
un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca
la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un
altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel
caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento di
eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la
sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando
cosi' al titolare del trattamento l'opportunita' di opporsi
a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del
trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro
atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli
Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia
disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalita' del trattamento, il tipo di dati personali e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del
titolare del trattamento. Il contratto o altro atto
giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del
trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione
documentata del titolare del trattamento, anche in caso di
trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o
un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il
diritto dell'Unione o nazionale cui e' soggetto il
responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile
del trattamento informa il titolare del trattamento circa
tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il
diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di
interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al
trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi
dell'art. 32;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4
per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento,
assista il titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui cio' sia
possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del
trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio
dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
f) assista il titolare del trattamento nel
garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli
da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e
delle informazioni a disposizione del responsabile del
trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli
o gli restituisca tutti i dati personali dopo che e'
terminata la prestazione dei servizi relativi al
trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il
diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la
conservazione dei dati; e
h) metta a disposizione del titolare del
trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare
il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e
consenta e contribuisca alle attivita' di revisione,
comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il
responsabile del trattamento informa immediatamente il
titolare del trattamento qualora, a suo parere,
un'istruzione violi il presente regolamento o altre
disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla
protezione dei dati.
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a
un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di
specifiche attivita' di trattamento per conto del titolare
del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento
sono imposti, mediante un contratto o un altro atto
giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati
membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei
dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra
il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in
particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di
adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei
dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del
titolare del trattamento l'intera responsabilita'
dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
5. L'adesione da parte del responsabile del
trattamento a un codice di condotta approvato di cui
all'art. 40 o a un meccanismo di certificazione approvato
di cui all'art. 42 puo' essere utilizzata come elemento per
dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e
4 del presente articolo.
6. Fatto salvo un contratto individuale tra il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento,
il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e
4 del presente articolo puo' basarsi, in tutto o in parte,
su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del
presente articolo, anche laddove siano parte di una
certificazione concessa al titolare del trattamento o al
responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e
43.
7. La Commissione puo' stabilire clausole
contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4
del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui
all'art. 93, paragrafo 2.
8. Un'autorita' di controllo puo' adottare clausole
contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4
del presente articolo in conformita' del meccanismo di
coerenza di cui all'art. 63.
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai
paragrafi 3 e 4 e' stipulato in forma scritta, anche in
formato elettronico.
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un
responsabile del trattamento viola il presente regolamento,
determinando le finalita' e i mezzi del trattamento, e'
considerato un titolare del trattamento in questione.».
 
Art. 11

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 11:

- Per l'art. 1, comma 980, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si vedano le note precedenti.
- Il testo dell'art. 1, comma 616, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' il seguente:
«616. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta
di 40 milioni di euro per l'anno 2019.».
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali gia' effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida ai fini del presente decreto. La continuazione dell'attivita' di tali soggetti sulla citata piattaforma equivale ad accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 dicembre 2019

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 223

Note all'art. 12:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e
le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta
elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n.
243.