Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2020 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 13 febbraio 2020
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», indetto per il giorno 29 marzo 2020. (Delibera n. 52/20/CONS).


L'AUTORITA'
per le garanzie nelle comunicazioni

Nella riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito denominato testo unico;
Vista la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante «Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo»;
Visto il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019;
Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale e' stata dichiarata conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum presentata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 352/1970 sul testo della citata legge costituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2020 assunta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970;
Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970, e' indetto il referendum su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale e' stato indetto il referendum popolare confermativo i cui comizi sono convocati per il giorno 29 marzo 2020;
Vista la delibera n. 30/20/CONS del 27 gennaio 2020, recante «Atto di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia di tutela del pluralismo e correttezza dell'informazione con riferimento al referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019»;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», ai sensi del quale «All'art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre il 31 marzo 2020"»;
Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 relativa al testo di legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e si applicano nei confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna referendaria di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, si applicano le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
 
Art. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici:
a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari delle richieste di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
b) le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche, diverse dalle precedenti, che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche, prive di propri rappresentanti fra i delegati di cui alla lettera a) e diverse da quelle di cui alle lettera b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;
e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alle lettera a), b), c), d). Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico per i temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresi' contenere una esplicita indicazione di voto.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono autocertificare la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico sui temi oggetto della richiesta referendaria. Al fine di accertare la ricorrenza di tale requisito, l'Autorita' puo' procedere, sentita ove necessario la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla verifica dei soci e/o degli iscritti e delle sedi dislocate sul territorio nazionale sulla base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo, questi ultimi in relazione all'interesse specifico e qualificato vantato rispetto al quesito referendario. L'esito dell'accertamento viene comunicato al soggetto interessato entro i cinque giorni non festivi successivi alla scadenza del termine di cui al seguente comma 3.
3. Gli organismi di cui al comma 1, lettera e), devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario. L'Autorita' pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 cosi' individuati.
4. I soggetti politici di cui al comma 1, lettera b), c), d) indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.
5. La partecipazione alle trasmissioni dei soggetti cosi' individuati e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento.
 
Art. 3

Ripartizione degli spazi di comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sul tema referendario nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in due parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari al quesito referendario.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento per ogni ciclo di due settimane e curando altresi' un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Qualora alle trasmissioni di cui al presente articolo prenda parte piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, almeno una persona per ciascuna opzione di voto deve essere scelta tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. L'eventuale rinuncia a partecipare di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorita'. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'.
6. Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso delle trasmissioni medesime, alcun riferimento.
7. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del testo unico.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.
 
Art. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria al quesito referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, fra i soggetti politici di cui all'art. 2, tra i favorevoli ed i contrari al quesito referendario;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 9,00-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti piu' numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle successive lettera e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.
 
Art. 5

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede e' depositato un documento, che e' reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefono e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/RN, reso disponibile nel sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile nel sito web dell'Autorita'.
2. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 3 i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo comma 3, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo posta elettronica certificata, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per il referendum popolare e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, puo' anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile nel sito web dell'Autorita'.
 
Art. 6

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorita', alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
 
Art. 7

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle modalita' di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:
a) quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
b) fatto salvo il criterio di cui alla precedente lettera a), nei programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del referendum, dovra' essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.
4. I direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinche' gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata.
 
Art. 8

Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione

1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.
2. Correttezza, equilibrio ed imparzialita' devono essere assicurati nella diffusione delle prese di posizione assunte da qualunque soggetto in relazione al quesito referendario. Nei notiziari, la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili ad una delle due opzioni di voto deve essere limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione.
3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorita', che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, e comunque entro la settimana in corso, eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella settimana precedente.
4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parita' di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, l'Autorita' verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nei telegiornali diffusi da ciascuna testata. L'Autorita' puo' tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia.
5. L'Autorita' effettua le proprie valutazioni anche tenendo conto del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario da ciascuna testata.
6. Alle medesime scadenze indicate al comma 4 e secondo le stesse modalita', l'Autorita' accerta il rispetto dei principi a tutela del pluralismo nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicita' di ciascun programma.
7. Fatte salve le verifiche di cui ai commi 4, 5 e 6, l'Autorita' puo' altresi' esaminare, alle medesime scadenze di cui al comma 4, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico e istituzionale nei notiziari diffusi da ciascuna testata nonche' nei programmi di approfondimento informativo, potendosi avvalere, relativamente ai notiziari, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto.
8. Qualora le verifiche effettuate secondo i criteri enunciati nei commi 4, 5, 6 e 7 evidenzino uno squilibrio in violazione del principio della parita' di trattamento, l'Autorita' adotta i provvedimenti necessari affinche' l'emittente proceda al riequilibrio sostanziale a tutela della posizione favorevole o contraria al quesito che risulti essere stata pretermessa, nei termini e con le modalita' specificate nel provvedimento medesimo.
9. Le verifiche di cui ai commi 4, 5 e 6 sono effettuate dall'Autorita' con cadenza settimanale a far tempo dalla terza settimana che precede il voto. A far tempo da tale settimana, possono essere effettuate con la medesima cadenza anche le verifiche di cui al comma 7.
10. I dati di monitoraggio di cui ai commi 4, 5 e 6 sono resi pubblici ogni quattordici giorni sul sito internet dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.
 
Art. 9

Illustrazione delle modalita' di voto

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano, in modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti, i temi propri del quesito referendario, indicando le principali caratteristiche dell'elezione referendaria con particolare riferimento alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.
 
Art. 10

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 dedicati ai temi propri del quesito referendario, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici di cui all'art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione, garantendo anche un'equilibrata parita' di genere. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto.
2. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 4, l'eventuale rinuncia a partecipare dei sostenitori di una delle due indicazioni di voto o di uno o piu' partecipanti per una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quattordicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti di cui all'art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario, nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita'. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorita'. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.
 
Art. 11

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito fra i soggetti di cui all'art. 2 avendo cura di assicurare parita' di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «Messaggio referendario gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto da un annuncio in audio del medesimo tenore.
 
Art. 12
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che e' reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RN resi disponibili sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita', il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RN resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorita'.
2. Entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 3, i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo comma 3, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita', le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per il referendum popolare e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RN resi disponibili sul sito web dell'Autorita'.
 
Art. 13

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita' stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorita'.
2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.
3. A tal fine le emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente.
 
Art. 14
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 12, comma 2.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
 
Art. 15

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo fisico, il numero telefonico e di fax, e' depositato un documento consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse e reso disponibile, se possibile, anche sul sito web, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento durante il periodo referendario.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario in favore di singoli soggetti per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun soggetto politico.
 
Art. 16

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo II e nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
 
Art. 17
Programmi di informazione trasmessi dall'emittenza televisiva e
radiofonica locale

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza, la completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative relative al tema oggetto del referendum, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.
 
Art. 18

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 
Art. 19

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.
 
Art. 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
referendari su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici relativi al referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al successivo comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui e' depositato un documento analitico, del pari reso disponibile sul sito web, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione referendaria. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Art. 21
Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e
periodici

1. I messaggi politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, e devono recare la dicitura «Messaggio referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 22

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al referendum di cui all'art. 2, comma 1.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici e i soggetti politici interessati al referendum sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche' le stampe di soggetti politici interessati al referendum.
 
Art. 23

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum o comunque relativi al quesito referendario. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalita' di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.
3. L'Autorita' si riserva la facolta' di procedere ad una verifica campionaria in merito all'effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalita' di contatto e di risposta degli intervistati, nonche' della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilita'. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:
a) la popolazione di riferimento, la lista da cui e' stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unita' campionarie;
b) rappresentativita' del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore e del livello di confidenza;
c) qualora i risultati pubblicati derivino dall'integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovra' fornire le seguenti informazioni:
i) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;
ii) il metodo utilizzato per l'integrazione dei diversi risultati;
iii) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.
4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito web dell'Autorita'.
 
Art. 24

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.
 
Art. 25

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' puo' denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che concerne l'emittenza nazionale, la Guardia di Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l'Autorita'. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con priorita' le denunce immediatamente procedibili.
7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita' stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte del soggetto nei cui confronti si procede che deve darne tempestiva comunicazione all'Autorita'.
8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorita'.
10. Il comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso comitato trasmette la propria proposta all'Autorita', unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza. L'Autorita' provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.
11. In ogni caso, il comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
12. Gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente comitato regionale per le comunicazioni.
13. L'emittenza privata e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attivita' di programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga una misura ripristinatoria della parita' di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. Qualora il provvedimento dell'Autorita' riguardi il divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione e' necessaria anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.
16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta.
17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di Governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorita' procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
 
Art. 26

Tutela del pluralismo sulle piattaforme
di condivisione di video

1. Nell'ambito del tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali e' assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l'adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online.
2. L'Autorita' promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l'adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.
3. Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell'Autorita' www.agcom.it
La presente delibera e' altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Presidente: Cardani