Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 gennaio 2020
Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea gallina).



IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima
e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;
Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonche' dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;
Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di Piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp. - (Chamelea gallina);
Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 15, paragrafo 2;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione del 28 agosto 2019 che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017, registrato dalla Corte dei conti al protocollon. 212del29 marzo 2017, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale didirettore della direzione generale della pesca marittima e acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105»;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2012, recante il «rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione gia' istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998»;
Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27 giugno 2019 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto direttoriale n. 21946 del 27 dicembre 2016 recante «Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamela gallina)»;
Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con il quale a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo e' inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - Sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto direttoriale n. 9913 del 17 giugno 2019, recante l'adozione del Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, cosi' come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB);
Visto il decreto direttoriale n. 20778 del 23 dicembre 2019 recante «proroga del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea gallina) fino al 31 gennaio 2020»;
Considerata la nuova raccomandazione comune presentata dall'Italia ed esaminata nella sessione plenaria del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP);
Ritenuto, alla luce dei citati provvedimenti di adottare un nuovo Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea gallina);

Decreta:

Art. 1
Adozione del Piano di gestione

E' adottato il Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina) sin d'ora vongola, redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
 
Art. 2
Misure di gestione

Le misure riguardanti la riduzione dello sforzo di pesca in materia di molluschi bivalvi - vongola, sono le seguenti:
a) il numero delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - vongola, mediante l'utilizzo delle draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti (HMD), rimane quello stabilito nel decreto ministeriale 28 settembre 2009 e confermato con decreto ministeriale 29 dicembre 2014 (come da elenco di cui all'allegato A). Tale numero di autorizzazioni non puo' essere aumentato;
b) le unita' autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - vongole, osservano il fermo dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonche' per un ulteriore giorno fissato da ciascun consorzio di gestione su base compartimentale, al fine di non superare quattro giorni settimanali di pesca;
c) per la risorsa vongola il pescato massimo giornaliero per unita' e' stabilito in kg. 400;
d) i punti di sbarco sono riportati a pagina 46 del Piano di gestione allegato e possono essere integrati dai consorzi;
 
Art. 3
Vagliatura e certificazione

a) Il prodotto sottoposto a prima vagliatura e tenuto a bordo e' confezionato in sacchi e sbarcato nei punti di sbarco autorizzati dai consorzi di gestione dove e' stato installato un setaccio di dimensioni adeguate adibito alla seconda vagliatura;
b) il prodotto che soddisfa i criteri di conformita' e' certificato dai consorzi. Tutte le navi che non appartengono ai consorzi sono, inoltre, tenute a certificare la conformita' alla taglia minima richiesta, tramite gli stessi consorzi di gestione;
c) il prodotto certificato e con taglia superiore a quella minima di riferimento per la conservazione e' restituito alla nave da pesca, rilasciando alla stessa unita' un certificato di avvenuta seconda vagliatura con rispetto della taglia minima di riferimento per la quantita' di vongole selezionate;
d) le imbarcazioni che non fanno parte dei consorzi sono comunque tenute alla certificazione della taglia attraverso i consorzi di gestione;
e) le procedure stabilite dai consorzi di gestione per il riposizionamento in mare del prodotto sotto taglia, vagliato a terra, dovranno essere preventivamente indicate dagli stessi consorzi all'autorita' marittima competente per territorio, la quale provvedera' ad emanare apposite ordinanze di divieto di pesca;
f) il prodotto inferiore alla taglia minima, derivante dalla seconda vagliatura, e' trasferito dai consorzi alle aree di ripopolamento designate, che sono identificate in base alla quantita' e alla densita' di semina definite nei singoli piani di gestione e produzione dei consorzi;
 
Art. 4
Controllo

a) Tutte le unita' abilitate alla cattura delle vongole, sono dotate di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (VMS - AIS - GPS);
b) sono rese operative presso i luoghi destinati allo sbarco, le attrezzature per la selezione del prodotto, utilizzando strutture fisse o mobili sia a terra che galleggianti;
c) la conformita' del prodotto alla taglia minima di riferimento e' attestata dai consorzi di gestione.
d) le autorita' di controllo hanno il compito di far rispettare le misure adottate;
 
Art. 5
Sopravvivenza della risorsa

a) Sono individuate le aree di restocking, al fine di ricollocare il prodotto sotto taglia catturato in precedenza. In tali aree saranno adottate le opportune misure di limitazione e regolazione di pesca delle vongole, nonche' di rotazione delle aree per il ripopolamento della specie. Le aree di restocking sono individuate a pagina 48 del Piano di gestione allegato al presente decreto;
b) e' adottato un sistema di monitoraggio scientifico continuo nei confronti delle zone di ripopolamento (restocking), per controllare la sopravvivenza e l'accrescimento degli individui trasferiti. Le valutazioni scientifiche dovranno avere luogo a cadenza regolare ed in ogni caso nei tre mesi successivi al periodo di ripopolamento degli individui sotto taglia;
c) e' attuato il piano di controllo in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).
 
Art. 6
Selettivita' della vagliatura

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola, ai fini di ulteriori misure tecniche, verra' attuato un progetto pilota allo scopo di incrementare la selettivita' delle attrezzature di vagliatura da effettuare in due compartimenti marittimi all'uopo designati.
 
Art. 7
Valutazione di efficacia delle misure

A cadenza annuale, ai fini della valutazione del Piano, sara' attuato il programma di monitoraggio finalizzato alla valutazione dello stato della risorsa vongola, della efficacia delle misure tecniche adottate e dello stato di attuazione del programma nazionale di controllo.
 
Art. 8
Deroga alla taglia minima

1. In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 2019/1241, la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 (della CGPM) e' pari a 22 mm di lunghezza totale.
2. La misurazione della taglia delle vongole e' effettuata conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1241.
3. La deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica fino al 31 dicembre 2020.
 
Art. 9
Esenzione allo sbarco

1. L'esenzione allo sbarco legata al tasso di sopravvivenza delle vongole di cui all'art. 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque territoriali italiane, nelle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 (della CGPM), alle catture con draghe idrauliche di vongole di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
2. Le vongole catturate in conformita' al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica fino al 31 dicembre 2022.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2020

Il direttore generale: Rigillo

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Avvertenza:

Gli allegati del presente decreto:
- Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus ssp (Chamelea gallina)
- Elenco draghe
sono consultabili sul link istituzionale del Ministero: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/14969