Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano».



Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nel sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOC «Vin Santo di Montepulciano»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana su istanza del Consorzio del vino Nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Vin Santo di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 gennaio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Vin Santo di Montepulciano»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, nelle more dell'adozione del richiamato decreto procedurale e conformemente alle indicazioni di cui alla richiamata circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione, alla pubblicizzazione della proposta di modifica in questione per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Vin Santo di Montepulciano»;
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VIN SANTO DI
MONTEPULCIANO».

L'articolo 7 - Etichettatura, designazione e presentazione - e' integrato, dopo il comma 7.1, con il seguente comma 7.2:
7.2 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vin Santo di Montepulciano» deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:
Vin Santo di Montepulciano;
Denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC);
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di Montepulciano».
Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vin Santo di Montepulciano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Vin Santo di Montepulciano». Nel caso in cui i termini che compongono il nome «Vin Santo di Montepulciano» abbiano altezze diverse, l'altezza del termine «Toscana» non deve essere superiore all'altezza del termine «Montepulciano».