Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Scandonest».



Estratto determina AAM/PPA n. 88 del 4 febbraio 2020

Codice pratica: C1A/2018/1970.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SCANDONEST anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata.
Confezione: «3% soluzione iniettabile» 50 cartucce da 2,2 ml - A.I.C. n. 028527036 (base 10) 0V6LFW (base 32).
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.
Principio attivo: mepivacaina cloridrato.
Titolare A.I.C.: Laboratoires Septodont, con sede legale e domicilio fiscale in 94100 Saint Maur Des Fosse's, 58 Rue Du Pont De Creteil, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per la confezione di cui sopra e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: USPL: medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista (odontoiatra).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.