Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 20 dicembre 2019 |
Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale essenziali per la sicurezza nazionale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico»; Visto l'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare il comma 1, lettera b); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014 riguardante la disciplina per l'invocazione dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; Ritenuto necessario definire una specifica disciplina, nel quadro degli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985, per i progetti funzionali a esigenze di sicurezza nazionale, da sviluppare in aree tecnologiche in grado di valorizzare le eccellenze tecnologiche del sistema produttivo nazionale;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale essenziali per la sicurezza nazionale ai sensi dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comma 1, lettera b). |
| Art. 2 Imprese ammissibili
Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 5 le imprese che svolgono prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attivita' di costruzione e trasformazione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere una stabile organizzazione in Italia; b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; e) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1 del 31 luglio 2014. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e' demandata al Ministero dello sviluppo economico. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'art. 4 anche congiuntamente fra loro, a condizione che le imprese associate non siano superiori a sette e che almeno il 50 per cento di esse sia costituito da PMI. In tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente con l'articolazione e gli obiettivi del progetto; deve essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza delle imprese partecipanti. |
| Art. 3 Aree tecnologiche di intervento
Per le finalita' del presente decreto e ai fini della presentazione e valutazione dei progetti, sono individuate le seguenti aree tecnologiche con riferimento al settore aerospaziale: velivoli a pilotaggio remoto per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione, compresi quelli idonei a operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE) e per combattimento (UCAV); sistemi di addestramento aeronautico militare intermedio e avanzato; velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni; sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione; materiali Radar assorbenti (RAM); materiali per radome FSS, materiali ad alto grado termico per motori aeronautici e spaziali, materiali per l'abbattimento della traccia infrarosso ed acustica; sistemi AESA e di rivelazione ad onde millimetriche con relative tecnologie e componenti elettronici integrati; sistemi con o senza equipaggio idonei a contrastare le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED); tecnologie di riduzione della segnatura radar, nanotecnologie, tecnologie dei materiali compositi ad alto grado termico, tecnologie per la progettazione e fabbricazione dei meta materiali e delle Superfici a selezione di frequenza (FSS); sensori acustici attivi e passivi, sensori integrati elettroottici e radar multi spettrali a scansione elettronica; capacita' C4ISR operative complesse e di difesa cibernetica; sistemi di guerra elettronica, acustica e contrasto alle minacce IR (DIRCM); sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione e disseminazione dei prodotti dell'attivita' informativa tecnico-militare; sistemi crittografici di nuova generazione e relativi algoritmi di cifratura; dispositivi di guida e sensori per sistemi ISR e d'armamento con o senza equipaggio, con particolare riferimento a quelli stand-off. In relazione alle risorse finanziarie disponibili, saranno attivati i bandi di cui all'art. 6 per il finanziamento dei progetti in uno o piu' delle aree tecnologiche sopra indicate. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico potranno essere aggiornate le aree tecnologiche sopra indicate. |
| Art. 4 Progetti e costi/spese ammissibili
Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 5 i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto ed essenziali per le esigenze di sicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 346, comma 1, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono ammissibili al finanziamento anche gli eventuali studi di fattibilita' tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, purche' coerenti e congrui con le caratteristiche e le dimensioni del progetto. Per i progetti di cui al comma 1 sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro realizzazione: a) costi di personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' del progetto di ricerca e sviluppo; b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto; c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto. Non sono ammessi al finanziamento progetti comportanti costi/spese, riconosciuti ammissibili, inferiori a 5 milioni di euro se presentati da singole imprese o a 7 milioni di euro se presentati da imprese associate. I progetti devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a ventiquattro mesi. |
| Art. 5 Finanziamenti agevolati
Per i progetti di cui all'art. 4 sono concessi finanziamenti a tasso zero nella misura massima del 90% dei costi/spese sostenuti. Nel caso di progetti realizzati da piu' imprese in forma associata, tale percentuale e' aumentata del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' dell'80% dei costi/spese complessivi del progetto. I finanziamenti concessi in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, per i medesimi costi/spese. |
| Art. 6 Bandi
Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche definiti criteri e modalita' di calcolo dei costi/spese ammissibili di cui all'art. 4, nonche' le percentuali di finanziamento dei costi/spese del progetto nei limiti di cui all'art. 5, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. |
| Art. 7 Valutazione dei progetti
Ai fini della valutazione dei progetti si terra' conto dei seguenti elementi: a) capacita' tecnica dell'impresa proponente; b) fattibilita' tecnica del progetto; c) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto; d) qualita' tecnica e innovativita' del progetto; e) prossimita' del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati; f) funzionalita' delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sicurezza nazionale; g) piano delle vendite dei prodotti derivanti dalle tecnologie sviluppate con il progetto finanziato. I progetti sono sottoposti alla valutazione e al parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985, ai fini della concessione del finanziamento. |
| Art. 8 Concessione ed erogazione dei finanziamenti
I finanziamenti sono concessi con decreto ministeriale, sulla base del parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e subordinatamente all'esito della procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014 riguardante la disciplina per l'invocazione dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I finanziamenti possono essere concessi anche in relazione a fasi dei progetti correlate a obiettivi o risultati intermedi, qualora le risorse non siano sufficienti per finanziare i progetti completamente, per tutta la loro durata, fermo restando che la prosecuzione del finanziamento delle ulteriori fasi di progetto, fino alla conclusione, e' subordinata alla disponibilita' di ulteriori risorse finanziarie. Su richiesta dell'impresa beneficiaria puo' essere concessa un'anticipazione nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, escutibile a prima richiesta. Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie, e' determinato a consuntivo l'importo del finanziamento effettivo che e' erogato, coerentemente con il piano indicato nel decreto di concessione, in una o piu' quote annuali in relazione alle disponibilita' pluriennali delle risorse sul bilancio del Ministero. |
| Art. 9 Restituzione finanziamenti
I finanziamenti di cui all'art. 5 devono essere restituiti, senza interessi, dalle imprese beneficiarie nella misura del 60% dell'importo erogato per le grandi imprese e del 50% per le PMI. Il piano di restituzione e' determinato sulla base del piano previsionale delle vendite dei prodotti che utilizzano i risultati del progetto finanziato e ha una durata complessiva non superiore a quindici anni, a decorrere dall'anno successivo all'erogazione a saldo del finanziamento. Con decreto del direttore generale della politica industriale, competitivita' e PMI, saranno definite le modalita' di calcolo per la restituzione. Su richiesta delle imprese beneficiarie, il piano di restituzione dei finanziamenti, nelle misure di cui al comma 1, puo' essere definito in quote annuali costanti in quindici anni, a decorrere dall'anno successivo all'erogazione a saldo del finanziamento. In tal caso, l'importo del finanziamento da rimborsare puo' essere ridotto, su richiesta dell'impresa beneficiaria, nella misura del 3% per ogni anno di riduzione del periodo di restituzione, e comunque nel limite massimo del 15% per le grandi imprese e nella misura del 4% per ogni anno di restituzione e comunque nel limite massimo del 20% per le piccole e medie imprese. Il piano di rimborso del finanziamento, riportato nel decreto di concessione e definito con i successivi decreti di liquidazione non puo' essere modificato se non per straordinari motivi connessi ad eventuali situazioni di difficolta' economica e finanziaria dell'impresa beneficiaria. |
| Art. 10 Variazioni
Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico e accompagnate da idonea documentazione e relazione tecnica. Il Ministero, qualora le variazioni siano tali da compromettere la realizzazione o modificare sostanzialmente il progetto approvato, si riserva di sottoporle all'esame del Comitato e di adottare i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca, anche parziale, del finanziamento. |
| Art. 11 Accertamenti e monitoraggio
Il Ministero puo' disporre, anche a campione, in qualsiasi momento, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i cinque anni successivi al completamento del progetto finanziato. Ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati e dei risultati conseguiti, il Ministero puo' comunque chiedere alle imprese beneficiarie, in qualunque momento, dati e informazioni sullo stato di attuazione, sull'impatto e sui risultati della loro realizzazione. Le imprese beneficiarie sono tenute a riportare nella relazione degli amministratori al bilancio dati e informazioni sullo stato di attuazione del progetto e sull'andamento delle vendite dei prodotti che utilizzano le tecnologie sviluppate attraverso di esso. |
| Art. 12 Revoche
Il Ministero puo' disporre la revoca del finanziamento concesso nel caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque non prevedibili; c) sopravvenute modifiche societarie o riguardanti la situazione economica e finanziaria dell'impresa tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso. Il Ministero puo' disporre altresi' la revoca nei casi in cui, nel periodo di restituzione del finanziamento, vengano meno le condizioni e il requisito della stabile organizzazione in Italia dell'impresa beneficiaria. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2019
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 58 |
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