Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin»


Estratto determina IP n. 61 del 22 gennaio 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAKTARIN 2% crema tubo 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 8533/6-2-2007, intestato alla societa' Johnson & Johnson Hellas Consumer (S.a.) Aigialeias & Epidavrou 4, Amarousio, 15125 Athens, Greece e prodotto da Famar S.a. 49th km National Rd Athens-Lamia 19011 Avlonas Greece, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.
Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano MI.
Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g crema» 1 tubo da 30 g.
Codice A.I.C. n. 048031013 (in base 10) 1FTT95 (in base 32).
Forma farmaceutica: crema.
Composizione: 100 g di crema contengono:
principio attivo: 2 g di miconazolo nitrato;
eccipienti: tefose 63, labrafil m 1944 cs, paraffina liquida, butilidrossianisolo, acido benzoico, acqua purificata.
Officine di confezionamento secondario:
Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20090 Settala (MI);
S.c.f. S.r.l. - via Federico Barbarossa n. 7 - Cavenago D'Adda (LO);
De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g crema» 1 tubo da 30 g.
Codice A.I.C. n. 048031013.
Classe di rimborsabilita': «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g crema» 1 tubo da 30 g.
Codice A.I.C. n. 048031013.
OTC- medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.