Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 febbraio 2020
Casi di esclusione dal divieto di circolazione dei veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 232, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, nonche' che con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari;
Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;
Visto il comma 1-bis dell'art. 47 della legge n. 157 richiamata che dispone: «Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'art. 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali gia' adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori»;
Considerata la necessita' di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 232, della legge n. 190 del 2014, cosi' come modificato;

Decreta:

Art. 1

1. Fino alla data del 31 dicembre 2020, i veicoli di categoria internazionale M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche di antinquinamento Euro 0, con dimensioni fino a 2,20 metri di larghezza ed inferiori a 6,50 metri di lunghezza, gia' adibiti al trasporto pubblico di linea nelle isole minori, sono esclusi dal divieto di circolazione nell'ambito del medesimo territorio.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2020

Il Ministro: De Micheli