Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 gennaio 2020
Disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonche' di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice della proprieta' industriale;
Visto l'art. 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto l'art. 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che disciplina, al comma 1, il marchio storico di interesse nazionale e, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne sia istituito il relativo logo nonche' i criteri per il suo utilizzo;
Visto l'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera b) della legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che ha istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 243, di ratifica dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272, recante regolamento per l'individuazione dei termini procedimentali superiori a novanta giorni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice di proprieta' industriale;
Ritenuto necessario dare attuazione al predetto art. 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, adottando il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Iscrizione al registro speciale dei marchi storici
di interesse nazionale

1. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' effettuata attraverso istanza recante le seguenti indicazioni:
a) i dati anagrafici del richiedente;
b) la qualifica dell'istante, precisando se si tratta del titolare del marchio o del licenziatario esclusivo;
c) gli estremi della prima registrazione nonche' dei rinnovi successivi, ove si tratti di un marchio registrato, oppure la documentazione di cui all'art. 178, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e all'art. 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, ove si tratti di un marchio non registrato, a dimostrazione del suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui lo stesso si riferisce secondo la classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza; detta documentazione puo' consistere nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari;
d) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che il marchio di impresa di cui si chiede l'iscrizione nel registro speciale sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
2. L'istanza puo' essere depositata anche a mezzo di un rappresentante secondo quanto previsto dall'art. 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Contraddittorio

1. Qualora l'istanza di cui all'art. 1 sia presentata dal solo licenziatario esclusivo e non vi sia evidenza dell'assenso del titolare del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima di decidere sull'iscrizione, acquisisce elementi da entrambi i soggetti, assicurando in ogni caso prevalenza all'orientamento del titolare.
 
Art. 3

Tempi di esame delle domande di iscrizione

1. L'esame delle istanze di iscrizione al registro speciale si conclude entro sessanta giorni, nel caso di marchio registrato, o entro centottanta giorni, nel caso di marchio non registrato.
 
Art. 4

Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata illimitata, non e' soggetta a rinnovo e puo' essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposta istanza di rinuncia, da depositare con le medesime modalita' di deposito dell'istanza di iscrizione.
 
Art. 5

Logo «Marchio storico di interesse nazionale»

1. Con l'iscrizione al registro speciale si acquisisce la facolta' di utilizzare, per finalita' commerciali e promozionali, il logo «Marchio storico di interesse nazionale», di cui all'art. 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il cui esemplare e' raffigurato nell'allegato A al presente decreto.
 
Art. 6

Criteri di utilizzo del logo «Marchio storico
di interesse nazionale»

1. Il logo «Marchio storico di interesse nazionale», che non costituisce un titolo di proprieta' industriale, puo', per le finalita' indicate dall'art. 5, essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione.
2. Il logo puo' essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale e deve essere esattamente riprodotto secondo il manuale d'uso riportato nell'allegato A al presente decreto.
 
Art. 7

Modalita' applicative

1. Specifiche disposizioni aventi ad oggetto ulteriori criteri applicativi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli aspetti procedurali nonche' il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro speciale sono definite con provvedimento del direttore generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 72