Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 febbraio 2020
Designazione di una Zona speciale di conservazione della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2019/17TUE);
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. n. 33538 del 12 dicembre 2019 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Considerato che il SIC IT1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso insiste sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e su quello della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale del Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'» e successive modificazioni ed integrazioni che da' applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;
Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 maggio 2007, n. 8, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007»;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso del 17 dicembre 2018, n. 33, concernente l'approvazione del piano del parco, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge n. 394/1991, integrato con il piano di gestione del sito di importanza comunitaria IT1201000;
Vista la deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 32-8597 del 22 marzo 2019 con cui e' stato approvato il Piano del Parco nazionale del Gran Paradiso integrato con il piano di gestione del sito di importanza comunitaria IT1201000;
Vista la deliberazione della giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019 con cui e' stato approvato il Piano del Parco nazionale del Gran Paradiso integrato con il piano di gestione del sito di importanza comunitaria IT1201000;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerata la necessita' di assicurare, l'allineamento fra dette misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte delle regioni entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerata inoltre la necessita' di dare evidenza alla correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» del SIC IT1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso della regione biogeografica alpina insistente nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma Valle d' Aosta con delibera della giunta regionale n. 1404 del 18 ottobre 2019;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte con delibera della giunta regionale n. 4-685 del 17 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1

Designazione della Zona speciale di conservazione

1. E' designata quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina il sito di tipo C IT1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso con estensione pari a 71.042 ettari, insistente nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte, gia' proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 e' designata sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC con lettera prot. 33538 del 12 dicembre 2019. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.
 
Art. 2

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle approvate con deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso n. 33 del 17 dicembre 2018, con deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 32-8597 del 22 marzo 2019 e con deliberazione della giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019, gia' operative.
2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine le regioni provvedono ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Tale allineamento sara' assicurato in accordo con l'ente gestore. L'ente gestore provvede altresi' ad assicurare l'evidenza della correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate.
4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dall'ente gestore secondo l'iter amministrativo previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La gestione della ZSC rimane affidata all'ente gestore del Parco nazionale del Gran Paradiso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2020

Il Ministro: Costa