Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 febbraio 2020
Gestione commissariale della «Colomba societa' cooperativa», in Giffoni Sei Casali.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Colomba societa' cooperativa» con sede in Giffoni Sei Casali (SA) - codice fiscale n. 03872740653, conclusa in data 27 giugno 2017, nella quale emergevano numerose irregolarita' oggetto di diffida a trenta giorni;
Viste le risultanze del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 29 settembre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile in quanto l'ente non aveva dato prova dell'effettivo superamento delle irregolarita' riscontrate, soprattutto con riferimento alla mancata esibizione della documentazione comprovante la formazione del credito relativo ai finanziamenti effettuati dai soci;
Tenuto conto che con controdeduzioni inoltrate in data 12 ottobre 2017 il presidente della cooperativa contestava quanto riportato nel verbale ispettivo, allegando, oltre alla delibera assembleare di ratifica di tutte le operazioni effettuate, la documentazione a conforto di quanto dichiarato al fine di scongiurare l'adozione del provvedimento proposto;
Tenuto conto, altresi', che gli ulteriori supplementi ispettivi disposti dagli uffici di questa direzione generale, rispettivamente conclusi il 16 novembre 2018 e il 27 giugno 2019, hanno confermato la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, avendo riscontrato il persistere di un irregolare funzionamento dell'organo amministrativo, nonche' una mancata trasparenza nella gestione finanziaria dell'ente;
Rilevato in particolare che, come evidenziato in sede ispettiva, la cooperativa, pur avendo deliberato (con verbale di assemblea straordinaria del 24 ottobre 2017) di rinunziare alla qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente, con soppressione delle relative clausole statutarie e modifica della denominazione societaria, ed avendo provveduto alla redazione del bilancio straordinario al 24 ottobre 2017 - approvando la congruita' e la correttezza delle poste in esso riportate come da relazione del revisore interno -, non risulta avere ottemperato a quanto prescritto dall'art. 2545-octies del codice civile relativamente alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente;
Vista la nota protocollo n. 197091 del 29 luglio 2019, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, si trasmetteva all'ente in oggetto la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata del sodalizio, in ordine alla quale non pervenivano osservazioni e controdeduzioni;
Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che l'autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;
Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare protocollo n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile, tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Colomba societa' cooperativa», con sede in Giffoni Sei Casali (SA) - codice fiscale n. 03872740653, costituita in data 1° febbraio 2002, e' revocato.
 
Art. 2

Il dott. Elia Coppola, nato a Napoli il 7 ottobre 1966 - codice fiscale CPPLEI66R07F839P, residente in Atrani (SA) in Vicoletto Carmine, n. 5 e con domicilio professionale in Napoli, Calata San Marco, n. 13, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario a Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: Scarponi