Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 febbraio 2020
Gestione commissariale della «Legione Prima societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi,
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Legione Prima societa' cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale n. 03515371007, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 24 dicembre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, risulta non aver sanato le seguenti irregolarita' riscontrate in sede ispettiva: 1) mancata nomina dell'organo amministrativo collegiale e mancata previsione della durata in carica dei suoi componenti, in conformita' con quanto stabilito dall'art. 1, comma 936, lettera b, della legge n. 205/2017, nonche' mancata deliberazione in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero alla gratuita' delle cariche; 2) omesso versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, rispettivamente inoltrate con nota prot. n. 0158266 del 18 giugno 2019 alla casella di posta certificata del sodalizio, mai consegnata, e con successiva raccomandata a/r prot. n. 163375, in data 25 giugno 2019, respinta al mittente perche' all'indirizzo della sede legale indicato nel registro imprese l'ente e' risultato sconosciuto;
Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
Preso atto che l'ente non ha provveduto ad attivare la casella di posta elettronica certificata ne' ha comunicato al competente registro imprese la variazione della propria sede legale;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto di prassi per un periodo di sei mesi salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte del professionista incaricato ai fini di una rapida regolarizzazione dell'ente;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 dicembre 2019 in merito all'adozione del predetto provvedimento;
Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Legione Prima societa' cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale n. 03515371007, costituita in data 4 dicembre 1988, e' revocato.
 
Art. 2

L'avv. Maria Grazia Franco, nata a Reggio Calabria il 1° maggio 1975 - codice fiscale FRNMGR75E41H224W, domiciliata in via Vespasiano n. 49 - Roma, e' nominata commissario governativo della predetta societa' cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2020

Il direttore generale: Scarponi