Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2019, n. 178
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, 27, 28 e 29;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, di seguito denominato: «decreto-legge n. 104 del 2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, sono stabiliti termini e modalita' di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cento unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e sette unita' di personale dirigenziale non generale a tempo indeterminato del Ministero dello sviluppo economico, assegnate alla data del 4 settembre 2019 alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;
Tenuto conto che il comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, stabilisce che entro il 15 dicembre 2019 sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle suddette disposizioni con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Informate le Organizzazioni sindacali nell'incontro tenuto in data 11 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera d) e' soppressa;
b) all'articolo 3, comma 3, alla lettera t), dopo le parole «seguenti enti:» sono inserite le seguenti: «per quanto di competenza del Ministero»;
c) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:
«bb-bis) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le direzioni generali competenti, per le attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
bb-ter) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le Direzioni generali competenti per materia, per le attivita' del Ministero negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui e' titolare il Ministero;
bb-quater) assicura il coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione per la partecipazione del Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.»;
d) all'articolo 3, comma 5, le parole «e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «generale e non generale, attraverso l'attribuzione di incarichi ispettivi di studio, consulenza e ricerca, in possesso di titoli ed esperienze adeguati»;
e) all'articolo 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero, e' membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.»;
f) all'articolo 6, comma 1, lettera n), le parole «in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di competenza»;
g) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera n), e' inserita la seguente:
«n-bis) politiche e attivita' per l'attrazione degli investimenti esteri, attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attivita' connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;»;
h) all'articolo 6, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2) Presso la Direzione generale operano il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»;
i) l'articolo 7 e' abrogato;
l) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
«q-bis) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere.»;
m) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera bb), e' aggiunta la seguente:
«bb-bis) attivita' conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2019.»;
n) all'articolo 17, comma 1, le parole «fino a cinque incarichi ispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei incarichi ispettivi»;
o) all'articolo 18, comma 1, le parole «centotrenta posti di funzione, si provvede», sono sostituite dalle seguenti: «centoventitre' posti di funzione, si provvede»;
p) la Tabella A e' sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis).
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riportano gli articoli 4, 27, 28 e 29 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del
Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
settore e facendo salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e).
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che
siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, Agenzie o Autorita', perche' concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
«Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; politiche
per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle
imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
mutualita';
b);
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari
esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni;
attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza
del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di
idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la
parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta
tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del
commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di
definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle
assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.».
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di undici direzioni generali, alla cui
individuazione e organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato
il coordinamento delle aree funzionali previste all'art.
28.
2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale
degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base
di apposite convenzioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
- Si riporta l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132:
«Art. 2 (Attribuzione al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale delle competenze in
materia di commercio internazionale e di
internazionalizzazione del sistema Paese). - 1. Al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal
Ministero dello sviluppo economico in materia di
definizione delle strategie della politica commerciale e
promozionale con l'estero e di sviluppo
dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le
risorse umane, strumentali, compresa la sede, e
finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione
generale per il commercio internazionale del Ministero
dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, la Direzione generale per il commercio
internazionale del Ministero dello sviluppo economico e'
soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti
funzione di sette dirigenti di livello non generale sono
trasferiti al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di
sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la
stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono altresi'
istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici
di livello dirigenziale non generale da assegnare in via
esclusiva al personale della carriera diplomatica in
servizio. Con le modalita' di cui all'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo,
dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione
organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo
economico resta confermata nel numero massimo di diciannove
posizioni di livello generale ed e' rideterminata in
centoventitre posizioni di livello non generale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la
pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla
puntuale individuazione di un contingente di cento unita'
di personale non dirigenziale e di sette unita' di
personale dirigenziale non generale assegnato alle
direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle
risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente
articolo e alla definizione della disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la
dotazione organica del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e' incrementata con
corrispondente riduzione della dotazione organica del
Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui
al primo periodo e' redatta una graduatoria, distinta tra
personale dirigenziale e non, secondo il criterio
prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di
interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in
caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto,
secondo il criterio del trasferimento del personale con
maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita',
del personale con minore eta' anagrafica, entro venticinque
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio, ove piu'
favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza
al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale
trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il personale transitato nei
ruoli del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale che, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'art. 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e' mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza
dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che
puo' essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi
restando il limite complessivo di otto anni di cui al
quinto comma del suddetto art. 168 e il numero massimo di
posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo.
All'esito del trasferimento del personale interessato, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo nell'ambito delle risorse umane
disponibili a legislazione vigente.
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 12, comma 1, dopo le parole «trattati
sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di
definizione delle strategie e degli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero e di
sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e
delle regioni»;
b) all'art. 27, comma 2-bis, la lettera e) e'
abrogata;
c) all'art. 28:
1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione
di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la
definizione delle politiche di internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano; analisi di problemi
concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse
esigenze di politica commerciale;».
5. Sono abrogati:
a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e
57, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
6. All'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello
sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque
ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
«degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e
«dello sviluppo economico»;
b) al comma 19 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il
fondo e' trasferito allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a
«previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il
medesimo decreto e' individuato, su proposta del direttore
generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale
all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al
comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»;
d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE e'
modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con
il Ministero dello sviluppo economico.
8. All'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui
al presente comma e' trasferito allo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
9. All'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma
sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali con riferimento
alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f),
rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche'
alle iniziative da adottare per la realizzazione delle
suddette azioni»;
a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la
seguente:
«l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per
la partecipazione ai bandi europei ed internazionali»;
b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale»;
c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico
d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico e».
10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24
aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo
economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale»;
b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con
l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
10-ter. All'art. 18-quater, commi 3 e 5, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le
parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
10-quater. All'art. 46, comma 1, della legge 12
dicembre 2002, n. 273, le parole: «Ministero delle
attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
10-quinquies. All'art. 5 della legge 21 marzo 2001, n.
84, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» e
«Ministro del commercio con l'estero», ovunque ricorrono,
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e
«Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
10-sexies. All'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Ministro dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le
caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello
sviluppo economico relative al fondo rotativo per
operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
11. All'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli
affari esteri e della cooperazione internazionale» sono
rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle
seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale» e «dello sviluppo economico».
11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e
«Ministero del commercio con l'estero», ovunque ricorrono,
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e
«Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale».
12. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico,
di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e».
13. Restano in ogni caso salve le competenze del
Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge
1° luglio 1970, n. 518.
13-bis. All'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304,
le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 2, le parole «dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Ministero del
commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti
«dello sviluppo economico e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale»;
b) all'art. 3, comma 3, le parole «dell'industria,
del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle
seguenti «dello sviluppo economico»;
c) all'art. 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale rilascia le prescritte
autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'art.
5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e
successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme
ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato
ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione
presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di
esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.»;
d) all'art. 4, le parole «del commercio con l'estero»
sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, le parole «dello sviluppo
economico - Direzione generale per la politica commerciale
internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli
affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) all'art. 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale ed e'
composto dal direttore dell'unita' di cui all'arti. 7-bis
della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni
di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da
un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.»;
c) all'art. 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale».
16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del
presente articolo con le modalita' di cui all'art. 4-bis
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla
data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale si avvale delle
competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero
dello sviluppo economico.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93
(Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2019, n. 195,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle
attribuzioni di cui all'art. 1, e' articolato in dodici
Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un
Segretario generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui
al comma 1, sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale,
l'innovazione e le piccole e medie imprese;
b) Direzione generale per la tutela della proprieta'
industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
d) (soppressa);
e) Direzione generale per l'approvvigionamento,
l'efficienza e la competitivita' energetica;
f) Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
g) Direzione generale per le tecnologie delle
comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione;
h) Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali;
i) Direzione generale per le attivita' territoriali;
l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
m) Direzione generale per la vigilanza sugli enti
cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale;
n) Direzione generale per le risorse,
l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste
dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione ad
esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente
normativa, anche con riferimento all'attuazione di norme
europee nel settore di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Segretario generale). - 1. Il Segretario
generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in
conformita' a quanto disposto dall'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette
dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento
dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di
competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita'
del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e
ne riferisce periodicamente al Ministro.
2. Il Segretario generale puo' avvalersi di un vice
Segretario generale, al quale e' attribuito, nei limiti
della dotazione organica di cui alla Tabella A del presente
decreto, un incarico dirigenziale di livello generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi 5-bis o 6,
del medesimo art. 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche
ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il
vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in
caso di assenza o impedimento del Segretario generale,
nonche' le altre funzioni eventualmente stabilite dal
provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera
presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e
del personale del Segretariato stesso, ferma restando
l'esclusivita' dell'attivita' di coordinamento affidata al
Segretario generale per garantire l'unitarieta' dell'azione
amministrativa del Ministero.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il
Segretario generale:
a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni
generali, le attivita' del Ministero in tutte le materie di
competenza, con particolare riferimento alla programmazione
economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di
gestione, nonche' all'attivazione di sinergie con gli enti
vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale
delle attivita' del Ministero, anche in materia di
promozione delle buone prassi e delle pari opportunita' sia
all'interno che nei confronti delle categorie nei confronti
dei quali ricadono le politiche del Ministero;
b) coordina le Direzioni generali competenti, ai fini
dell'assunzione delle determinazioni sugli interventi di
carattere trasversale anche attraverso la convocazione
periodica della conferenza dei direttori generali;
c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon
andamento complessivo dell'Amministrazione, e degli Enti
vigilati, partecipati o controllati;
d) coordina le attivita' di programmazione e verifica
dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso
il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le
direzioni generali e con l'organismo indipendente di
valutazione;
e) coordina le attivita' istruttorie funzionali
all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro di
vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance,
anche avvalendosi della Direzione generale per le risorse,
l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;
f) sviluppa la programmazione delle attivita' e dei
processi, l'integrazione funzionale tra le Direzioni
generali, la circolazione delle informazioni e delle
esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro
interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la
gestione di progetti di particolare rilievo o di processi
che richiedono il contributo di piu' strutture operative;
g) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a
stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle
Direzioni generali, fermo quanto previsto dall'art. 16,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e le Direzioni generali
competenti per materia, i rapporti del Ministero con
soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed
internazionale e con gli organi dell'Unione europea;
i) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e le Direzioni generali
competenti per materia, le attivita' del Ministero che
abbiano rilievo internazionale ed europeo;
l) coordina, in raccordo con le Direzioni generali
competenti, le azioni del Ministero in materia statistica;
m) assicura il collegamento funzionale con
l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e con il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
n) predispone e cura gli atti del Ministro
finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di
livello generale;
o) propone al Ministro, nelle more del
perfezionamento degli incarichi di conferimento della
titolarita' dei centri di responsabilita' amministrativa,
l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza
ad interim dei medesimi centri di responsabilita', al fine
di garantire la necessaria continuita' dell'azione
amministrativa delle Direzioni generali;
p) coordina, in raccordo con le Direzioni generali
competenti la predisposizione, l'attuazione e il
monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei
programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi
comunitari di cui e' titolare il Ministero;
q) promuove e assicura il monitoraggio e la verifica
dei risultati degli enti e societa' vigilati e partecipati
dal Ministero con modalita' che consentano la piena
conoscenza delle attivita' svolte dagli enti e dalle
societa' stesse;
r) promuove e assicura, coordinando le Direzioni
generali competenti per materia, le attivita' di vigilanza,
nei confronti della societa' Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. e connessi adempimenti, ai sensi dell'art. 1, commi
da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del
Gestore servizi energetici - GSE S.p.a. energetici;
s) promuove e assicura, coordinando le Direzioni
generali competenti per materia, le attivita' di vigilanza
sull'Ente nazionale per il microcredito, sul Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali, su Fondazione Valore Italia fino
alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
t) promuove e assicura, coordinando le Direzioni
generali competenti per materia, funzioni di vigilanza sui
seguenti enti per quanto di competenza del Ministero:
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE,
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, Fondazione Ugo
Bordoni;
u) promuove e coordina le attivita' di vigilanza,
delle Direzioni generali competenti, sull'Ente italiano di
accreditamento (ACCREDIA) su Unioncamere, sul Consorzio
Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione
disposta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 25 ottobre 2016;
v) assicura il funzionamento della struttura di
supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione
e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190;
z) assicura il funzionamento della struttura di
supporto al Responsabile della protezione dei dati ai sensi
del regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati) in coordinamento con la
competente Direzione generale di cui all'art. 15;
aa) assicura la risoluzione di conflitti positivi e
negativi di competenza fra le Direzioni generali; in caso
di inerzia o ritardo, anche nell'avvio dei procedimenti
d'ufficio, da parte dei direttori generali ne sollecita
l'attivita' e propone al Ministro, tra i direttori generali
del Ministero, la nomina del titolare del potere
sostitutivo;
bb) coordina le attivita' delle Direzioni generali
competenti per le comunicazioni in materia di
antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni
concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto
legislativo del 21 novembre 2007, n. 231;
bb-bis) assicura il coordinamento, in raccordo con
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le
direzioni generali competenti, per le attivita' di
competenza del Ministero in ambito internazionale e nei
rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con
il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
bb-ter) assicura il coordinamento, in raccordo con
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le
Direzioni generali competenti per materia, per le attivita'
del Ministero negli adempimenti connessi all'attuazione
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il
monitoraggio dei fondi europei di cui e' titolare il
Ministero;
bb-quater) assicura il coordinamento delle Direzioni
generali competenti per materia, in raccordo con gli Uffici
di diretta collaborazione per la partecipazione del
Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo, di cui all'art. 15 della legge 11 agosto
2014, n. 125.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di
responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'art. 3, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e si articola in
sei uffici dirigenziali di livello non generale.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario
generale puo' disporre accertamenti ispettivi avvalendosi
di personale dirigenziale generale e non generale,
attraverso l'attribuzione di incarichi ispettivi di studio,
consulenza e ricerca, in possesso di titoli ed esperienze
adeguati.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Direzione generale per la politica
industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese). -
1. La Direzione generale per la politica industriale,
l'innovazione e le piccole e medie imprese si articola in
uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le
seguenti funzioni:
a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo
sviluppo della competitivita' del sistema imprenditoriale,
attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione,
la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove
tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilita'
ambientale;
b) elaborazione e attuazione delle politiche per la
finanza d'impresa;
c) analisi e studio del sistema produttivo nazionale
e internazionale; banca dati per il monitoraggio del
sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema
internazionale; valutazione degli impatti delle politiche
industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle
attivita' dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali in
collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche
competenti in materia;
d) azioni di raccordo con gli altri soggetti
istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi
per lo sviluppo della competitivita' delle imprese anche in
coordinamento con le politiche territoriali;
e) attuazione delle politiche europee volte alla
promozione delle catene del valore strategiche e delle
misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con
la Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
gestione dei dossier di politica industriale, ricerca ed
innovazione all'esame del Consiglio Competitivita' della
UE; Aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed
attivita' relative al sistema di notifica elettronica;
individuazione e aggiornamento delle specializzazioni
intelligenti e coordinamento con i livelli regionali;
f) partecipazione ai processi e attuazione delle
politiche industriali internazionali bilaterali e
multilaterali extra UE, al Patto Atlantico, in sede
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) e altri organismi internazionali;
g) attivita' del Punto di contatto nazionale (P.C.N.)
per l'attuazione della Dichiarazione OCSE sugli
investimenti internazionali e le multinazionali in materia
di condotta d'impresa responsabile e attivita' connesse in
materia di responsabilita' sociale d'impresa;
h) definizione delle politiche industriali relative
allo spazio, all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale;
cura della partecipazione del Ministero in organismi
nazionali, europei ed internazionali competenti in materia;
i) attuazione delle politiche e dei programmi per la
reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei
settori industriali colpiti da crisi; azioni per
l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di
sistemi di certificazione ambientale;
l) elaborazione e attuazione delle politiche per la
nascita e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e
medie imprese innovative; gestione finanziaria dell'Ente
nazionale per il microcredito, salvo quanto previsto
all'art. 3, comma 3, lettera s); supporto al Garante per le
micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 17 della
legge 11 novembre 2011, n. 180:
m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori
industriali strategici per l'economia nazionale;
n) attuazione delle politiche e interventi per le
industrie alimentari, per il made in Italy, per le imprese
creative, per la mobilita' sostenibile, per i settori di
base e per i settori ad alto contenuto tecnologico;
o) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in
materia di etichettatura alimentare in sede nazionale,
dell'Unione europea e internazionale;
p) attuazione delle politiche per la promozione e lo
sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli
Organismi europei ed internazionali, tra cui
l'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) per
quanto attiene alla promozione cooperativa, in
collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza
sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema
camerale;
q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficolta';
r) funzioni relative alla Struttura per le crisi di
impresa di cui all'art. 1, comma 852, legge 27 dicembre
2006, n. 296;
s) gestione delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
t) gestione degli interventi relativi alle politiche
industriali in materia di difesa nazionale, materiali di
armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia
e dell'industria aerospaziale;
u) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri
sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili
e per le munizioni commerciali inerenti i regolamenti
interni e le delibere concernenti le tariffe per le prove
delle armi salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3,
lettera s).
2. Presso la Direzione generale operano:
a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985,
n. 808;
b) il Comitato di sorveglianza del Piano space
economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 2 agosto 2017, emanato ai sensi della
direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia
nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10
maggio 2017;
c) la Commissione per il rilascio o la revoca delle
autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui
all'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
d) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'art. 4
della legge 9 luglio 1990, n. 188;
e) il Nucleo degli esperti di politica industriale,
di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;
f) il Comitato di cui all'art. 26-bis, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) il Punto di contatto nazionale per l'attuazione
della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di
cui all'art. 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273.
2-bis. Il Direttore generale, in rappresentanza del
Ministero, e' membro del Comitato consultivo per
l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il
transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al
regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto
di misure restrittive unionali, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Direzione generale per gli incentivi alle
imprese). - 1. La Direzione generale per gli incentivi alle
imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire
l'accesso al credito;
c) gestione di programmi e interventi per la ricerca
e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti
pre-commerciali, nonche' di programmi connessi alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda
digitale italiana;
d) gestione delle agevolazioni nella forma del
credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e
l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la
competitivita' delle imprese;
e) gestione degli interventi di agevolazione del
Fondo nazionale per l'innovazione;
f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito
delle politiche di sviluppo e coesione, volti al
superamento degli squilibri di sviluppo
economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche
industriali, all'accrescimento della competitivita' ed al
rilancio di aree che versano in situazione di crisi
complessa e non complessa di rilevanza nazionale;
g) gestione di programmi e interventi per favorire la
nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle
imprese innovative;
h) gestione degli interventi di agevolazione in
favore delle piccole e micro imprese localizzate
all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);
i) gestione di programmi e interventi volti alla
crescita della produttivita' delle imprese tramite
l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi
energetici;
l) attivita' inerenti agli strumenti della
programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle
misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;
m) gestione di programmi e interventi volti al
sostegno finanziario delle societa' cooperative e dei loro
consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del
Ministero in societa' di promozione e sviluppo delle
societa' cooperative in collaborazione con la Direzione
generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle
societa' e sistema camerale;
n) gestione degli interventi di incentivazione alle
imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della
promozione della loro presenza sui mercati esteri, in
coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, per quanto di competenza;
n-bis) politiche e attivita' per l'attrazione degli
investimenti esteri, attivita' di competenza del Ministero
in ambito internazionale per la promozione della politica
industriale, e attivita' connesse alla presidenza del
Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia di
attrazione degli investimenti esteri di cui all'art. 30,
comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164;
o) predisposizione delle direttive, vigilanza e
controllo sulle attivita' di gestione di interventi
agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle
competenze della Direzione generale, affidati a soggetti
pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni,
compresa l'attivita' relativa al contenzioso ed agli affari
giuridici;
p) esercizio delle funzioni di autorita' di gestione
dei programmi operativi nazionali finanziati con il
contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei
nella titolarita' del Ministero;
q) supporto, nelle materie di competenza, alle
attivita' inerenti alla programmazione, attuazione e
verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e
per la coesione economica e sociale;
r) attivita' finalizzate alla verifica del rispetto
del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla
normativa nazionale ed europea per le misure di competenza
e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
s) attivita' di valutazione e controllo
sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e
dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di
sostegno alle attivita' economiche e produttive;
t) predisposizione della relazione del Governo alle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati di cui all'art. 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, e coordinamento per la ricognizione e la
raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto
di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale
degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
u) predisposizione, nelle materie di competenza,
delle basi informative finalizzate alla elaborazione della
relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo
di sviluppo di cui all'art. 10, comma 7, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
v) progettazione e implementazione dei sistemi
informativi e gestione delle banche dati in coordinamento
con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione,
i sistemi informativi e il bilancio;
z) gestione dei restanti programmi e interventi di
incentivazione alle imprese;
aa) controlli e ispezioni sulla realizzazione di
programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche
avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in
coordinamento con la Direzione generale per le attivita'
territoriali.
2. Presso la Direzione generale operano il Comitato per
la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva
dell'industria della Difesa di cui all'art. 4 del
regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2
agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri di cui all'art. 30, comma 7, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
- L'art. 7 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, abrogato dal
presente decreto, recava «Direzione generale per il
commercio internazionale».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Direzione generale per la vigilanza sugli
enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale). -
1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti
cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale si
articola in uffici di livello dirigenziale non generale e
svolge le seguenti funzioni:
a) vigilanza sul sistema cooperativo;
b) elaborazione delle politiche per la promozione e
lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento la
Direzione generale per la politica industriale,
l'innovazione e le piccole e medie imprese;
c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo;
d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con
riferimento agli aspetti relativi alla mutualita';
e) vigilanza sulle associazioni nazionali
riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti
ai sensi dell'art. 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
f) vigilanza sulle societa' cooperative europee;
g) vigilanza sugli albi delle societa' cooperative;
h) vigilanza sulle gestioni commissariali,
scioglimenti e procedure di liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative e dei consorzi
agrari;
i) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di
revisione;
l) procedure di liquidazione coatta amministrativa
delle societa' fiduciarie e di revisione;
m) normativa sul registro imprese e sul repertorio
delle attivita' economiche e amministrative (REA) e
vigilanza sulle relative attivita' delle camere di
commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata di professionisti ed imprese
(INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;
n) normativa e provvedimenti amministrativi in
materia di fiere, borse merci e magazzini generali;
o) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e
aziende speciali;
p) vigilanza su Unioncamere, sul Consorzio
Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione
disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 25 ottobre 2016, salvo quanto previsto all'art. 3,
comma 3, lettera u);
q) accreditamento degli Sportelli unici per le
attivita' produttive e delle Agenzie per le imprese;
q-bis) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1°
luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
relativi alle camere di commercio italiane all'estero e
italo-straniere.
2. Presso la Direzione generale opera la Commissione
centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Direzione generale per le risorse,
l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio). -
1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione,
i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici
di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni:
a) attivita' di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure interne;
b) coordinamento dell'attivita' di formazione del
bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche
in fase di variazione ed assestamento;
c) attivita' di comunicazione, trasparenza e rapporti
con l'utenza;
d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
e) trattamento economico del personale in servizio e
in quiescenza;
f) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita'
di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della
definizione della dotazione organica;
g) coordinamento delle attivita' di formazione del
personale del Ministero;
h) relazioni sindacali e supporto
tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione
integrativa e decentrata;
i) controversie relative ai rapporti di lavoro e
procedimenti disciplinari;
l) politiche per le pari opportunita' e per il
benessere del personale;
m) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e
vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusivita' del
rapporto di lavoro;
n) gestione e valorizzazione del polo culturale;
o) attivita' stralcio inerente alla soppressione
dell'Istituto per la promozione industriale;
p) gestione unificata di spese a carattere
strumentale comuni a piu' centri di responsabilita'
amministrativa nell'ambito del Ministero;
q) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi di telecomunicazione e fonia di competenza, in
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
r) coordinamento strategico della progettazione e
dello sviluppo dei sistemi informativi e della gestione
delle banche dati, in coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni, in raccordo con le Direzioni
competenti;
s) allestimento, gestione e controllo del
funzionamento della rete informatica del Ministero e dei
sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle
iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi
delle altre pubbliche amministrazioni;
t) assicura il supporto informatico al Segretario
generale per le attivita' di cui all'art. 3, comma 3,
lettera z);
u) compiti attribuiti al responsabile per la
transizione digitale e difensore civico digitale, previsti
dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
v) gestione del patrimonio;
z) logistica e servizi tecnici;
aa) gestione dei servizi comuni e affari generali;
bb) attivita' di supporto al Responsabile per i
servizi di prevenzione e sicurezza;
bb-bis) attivita' conseguente al trasferimento delle
risorse e delle competenze in materia di commercio
internazionale ai sensi del decreto-legge n. 104 del
2019.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Funzioni ispettive, di consulenza, di studio
e ricerca). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di
livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A,
allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti
fino a sei incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e
ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' un incarico
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Uffici di livello dirigenziale non generale).
- 1. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale, nel numero complessivo
centoventitre' posti di funzione, si provvede, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, con uno o piu' decreti del Ministro,
di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei direttori generali interessati, sentite le
organizzazioni sindacali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede,
altresi', al riordino delle strutture territoriali del
Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei
criteri di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione,
semplificazione e unificazione nell'esercizio delle
funzioni nelle sedi periferiche.
3. Nell'ambito della dotazione organica di livello
dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono
essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro e uno presso
l'Organismo indipendente di valutazione della
performance.».
 
TABELLA A)
(art. l, comma l, lett. p)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli incarichi di direzione generale conferiti in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, ad esclusione di quello riferito alla direzione generale soppressa ai sensi del presente decreto, sono fatti salvi fino alla scadenza prevista.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 74