Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxytill»


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 28 del 10 febbraio 2020

Procedura europea n. DE/H/5502/002/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OXYTILL, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Creative Pharma Solutions.
Confezioni:
«5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046560013 (in base 10) 1DDWSF (in base 32);
«5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046560025 (in base 10) 1DDWST (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse.
Validita' prodotto chiuso: due anni.
Validita' prodotto dopo l'apertura: utilizzare entro cinquanta giorni.
Condizioni particolari di conservazione: nessuna particolare condizione di conservazione.
Composizione: ciascuna compressa contiene:
principio attivo: 5 mg di oxibutinina cloridrato;
eccipienti: crospovidone tipo A, cellulosa microcristallina, indigotina (E 132), lattosio monoidrato, magnesio stearato.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
Emcure Pharma UK Limited, Basepoint Business Centre, 110 Butterfield, Great Marlings, Luton LU2 8DL, Regno Unito;
Tillomed Pharma GmbH, Mittelstraße 5/5a, Schonefeld , 12529 Germania;
Tillomed Laboratories Limited, 220 Butterfield, Great Marlings, Luton LU2 8DL, Regno Unito.
Indicazioni terapeutiche:
adulti:
trattamento sintomatico dell'iperattivita' del muscolo detrusore (muscoli della vescica, iperattivita' neurogenica o idiopatica del muscolo detrusore) associata a sintomi di pollachiuria, nicturia, urgenza e incontinenza da urgenza.
bambini e adolescenti:
oxibutinina cloridrato e' indicata nei bambini di eta' superiore a cinque anni, per trattare:
incontinenza urinaria, urgenza e pollachiuria in condizioni di vescica instabile a causa dell'iperattivita' neurogenica o idiopatica del muscolo detrusore;
enuresi notturna associata a iperattivita' del muscolo detrusore, in combinazione con terapia senza medicinale, quando non si e' avuta risposta ad altro trattamento.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.