Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 febbraio 2020
Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante le «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante il «Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015, recante l'«Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2015;
Considerato che l'art. 2 e l'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 prevedono un adeguamento progressivo, rispettivamente, delle strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, e delle strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 metri quadrati;
Considerate le difficolta' segnalate da diverse Regioni connesse all'impiego nei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di rivedere, alla luce delle esigenze in tal senso rappresentate, le scadenze programmate per gli adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture sanitarie di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini previsti dal decreto
del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini di cui:
a) all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
d) all'art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attivita' in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, lettere a) e b).
2. Per le strutture sanitarie di cui e' prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata gia' stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.
 
Art. 2

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri