Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il ((30 aprile 2020))»;
2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal ((1° maggio 2020))».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Disposizione transitoria). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile
2020.
2. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° maggio
2020.
 
Art. 2
Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ((ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.))»;
b) all'articolo 242:
1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;
((«b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la seguente: "f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo" »;))
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;
c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: ((« e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 »));
d) all'articolo 267:
1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;
e) all'articolo 268:
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, ((salvo che risultino)) rilevanti ai fini delle indagini.»;
2) il comma 2-ter e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. ((Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso)) che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. ((Il giudice, con il consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.))
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»;
f) all'articolo 269:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. ((Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito l'accesso)) all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;
g) all'articolo 270:
((01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1» ;))
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: « 1-bis. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.»;))
2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;
(( h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: «conversazioni rilevanti,» sono inserite le seguenti: «e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,»;
 i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1»;))

l) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»;
m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di esaminare per via telematica gli atti ((depositati)) relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;
n) all'articolo 422, il comma 4-bis e' soppresso;
o) all'articolo 454, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore puo' depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. ((Il termine di cui al presente comma puo' essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore»;))
p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
q) gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis sono abrogati.
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 89 e' sostituito dal seguente:
«Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, ((devono essere impiegati)) programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
((3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite,)) dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione, ((esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica)). Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita' che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.
4. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da' atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;
b) l'articolo 89-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). - 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli ((articoli 268, 415-bis e 454)) del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»;
c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole «conservazione nell'archivio» e' soppressa la parola «riservato».
3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita' di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalita' dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalita' e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni e' eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «o degli incaricati di pubblico servizio».
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al ((30 aprile 2020)).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 114, 242, 266,
267, 268, 269, 270, 291, 293, 295, 415-bis, 422, 454 e 472
del Codice di procedura penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di
immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale
o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche
solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano
concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza
indicata dall'art. 292.
2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche
parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite
ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita
la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo
per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del
pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza
in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione
degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi
previsti dall'art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il
giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti
utilizzati per le contestazioni. Il divieto di
pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i
termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro
di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice,
sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o
il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di
persona privata della liberta' personale ripresa mentre la
stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi
ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la
persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del
contenuto di atti non coperti dal segreto.»
«Art. 242 (Traduzione di documenti. Trascrizione di
registrazioni). - 1. Quando e' acquisito un documento
redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne
dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se cio' e'
necessario alla sua comprensione.
2. Quando e' acquisita una registrazione, il giudice
ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma
dell'art. 268, comma 7.»
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del medesimo
codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473,
474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice
penale;
f-quater) delitto previsto dall'art. 612-bis del
codice penale;
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione
di comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita
anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su
un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora
queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del
codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi
e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra
presenti mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne
giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art.
614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali
o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica
amministrazione per i quali e' prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'art. 4.»
«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). -
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le
indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per
lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per
delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e
3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli
incaricati di pubblico servizio contro la pubblica
amministrazione per i quali e' prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'art. 4, i luoghi e il tempo, anche
indirettamente determinati, in relazione ai quali e'
consentita l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
applica l'art. 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone
l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non
puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono
essere utilizzati.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico
ministero puo' disporre, con decreto motivato,
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51,
commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'art. 4. A tal fine indica, oltre a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di
urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento
del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che decide
sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti
indicati al comma 2.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle
operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici
giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
5. In apposito registro riservato gestito, anche con
modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono
annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che
dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e
il termine delle operazioni.»
«Art. 268 (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le
comunicazioni intercettate sono registrate e delle
operazioni e' redatto verbale.
2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, il
contenuto delle comunicazioni intercettate.
2-bis. Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila
affinche' nei verbali non siano riportate espressioni
lesive della reputazione delle persone o quelle che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge,
salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.
2-ter. (Abrogato).
3. Le operazioni possono essere compiute
esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella
procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti
risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali
ragioni di urgenza, il pubblico ministero puo' disporre,
con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni
mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le
operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,
riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti,
l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di
persone idonee di cui all'art. 348, comma 4.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero per la conservazione
nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1. Entro cinque
giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
depositati presso l'archivio di cui all'art. 269, comma 1,
insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per
il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il
giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio
per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti
e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata
l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie
particolari di dati personali, sempre che non ne sia
dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i
difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di
formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi
dell'art. 431, dispone la trascrizione integrale delle
registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le
forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite
nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il
consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle
trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni
contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso
delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le
disposizioni di cui al primo periodo.
8. I difensori possono estrarre copia delle
trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della
registrazione su idoneo supporto. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo
supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7.»
«Art. 269 (Conservazione della documentazione). - 1.
I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse
relativo, sono conservati integralmente in apposito
archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio
che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono
coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle
comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui
all'art. 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso
delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini
preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al
deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o
nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis, per
l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito
l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate.
1-bis (Abrogato).
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271comma 3, le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu'
soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando
la documentazione non e' necessaria per il procedimento,
possono chiederne la distruzione, a tutela della
riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio
a norma dell'art. 127.
3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene
eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e'
redatto verbale.»
«Art. 270 (Utilizzazione in altri procedimenti). -
01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I risultati
delle intercettazioni non possono essere utilizzati in
procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati
disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili
per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio
l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266,
comma 1»
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i
risultati delle intercettazioni tra presenti operate con
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
possono essere utilizzati anche per la prova di reati
diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di
autorizzazione qualora risultino indispensabili per
l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma
2-bis.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1,
i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono
depositati presso l'autorita' competente per il diverso
procedimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 268,
commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti
hanno altresi' facolta' di esaminare i verbali e le
registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in
cui le intercettazioni furono autorizzate.»
«Art. 291 (Procedimento applicativo). - 1. Le misure
sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la
richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'art. 268,
comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni
rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui
all'art. 269, nonche' tutti gli elementi a favore
dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive
gia' depositate.
1-bis. (Abrogato).
1-ter. - Quando e' necessario, nella richiesta sono
riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni
e conversazioni intercettate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi
causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e
sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze
cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura
richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara
la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
disposizioni dell'art. 27.
2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico
ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della
persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
all'art. 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
la misura cautelare sia successivamente revocata.»
«Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato
di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia
cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento
unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma
chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la
lingua italiana, tradotta in una lingua a lui
comprensibile, con cui lo informa:
a) della facolta' di nominare un difensore di
fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorita' consolari
e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e'
quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che
dispone la misura cautelare e di richiederne la
sostituzione o la revoca.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite
oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
comunicazione scritta all'imputato.
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni
compiute, facendo menzione della consegna della
comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale
fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e'
immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso
l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la
loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella
cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia
dei verbali delle comunicazioni e conversazioni
intercettate di cui all'art. 291, comma 1. Ha in ogni caso
diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla
riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura
interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia
cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di
minore eta' e' comunicata al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione
della misura.»
«Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la
persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene
rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il
verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo
trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso
l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti,
dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di
latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli
268, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente
articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il
pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall'art. 51, comma 3-bis nonche' dell'art. 407,
comma 2, lettera a), n. 4).
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai
fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del
giudice provvede il presidente della Corte.»
«Art. 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari). - 1. Prima della scadenza del
termine previsto dal comma 2 dell'art. 405, anche se
prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare
richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e
411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e
al difensore nonche', quando si procede per i reati di cui
agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo,
alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del
fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si
assumono violate, della data e del luogo del fatto, con
l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico
ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno
facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.
2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'art.
268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre
l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno
facolta' di esaminare per via telematica gli atti
depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la
facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi
indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il
difensore puo', entro il termine di venti giorni,
depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute
rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il
pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative
alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo'
avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle
forme di cui all'art. 268, comma 6.
3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che
l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni,
di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di
indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle
richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste
devono essere compiute entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta. Il termine puo' essere
prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per
non piu' di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato,
l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine
del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono
utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal
comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla
legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione
penale o per la richiesta di archiviazione.»
«Art. 422 (Attivita' di integrazione probatoria del
giudice). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4
dell'art. 421, ovvero a norma dell'art. 421-bis, il giudice
puo' disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove
delle quali appare evidente la decisivita' ai fini della
sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non e' possibile procedere
immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data
della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni,
dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate
nell'art. 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o
l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone
indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico
ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del
giudice, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2.
Successivamente, il pubblico ministero e i difensori
formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato puo' chiedere di essere
sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte,
il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle
forme previste dagli articoli 498 e 499.
4-bis. (Abrogato).»
«Art. 454 (Presentazione della richiesta del pubblico
ministero). - 1. Entro novanta giorni dalla iscrizione
della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335,
il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio
immediato alla cancelleria del giudice per le indagini
preliminari.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo
del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'art.
268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero
deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici
giorni dalla notifica prevista dall'art. 456, comma 4, il
difensore puo' depositare l'elenco delle ulteriori
registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.
Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto
motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di
contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni
ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice
istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'art.
268, comma 6. Il termine di cui al presente comma puo'
essere prorogato di dieci giorni su richiesta del
difensore.»
«Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). -
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo'
nuocere al buon costume ovvero, se vi e' richiesta
dell'autorita' competente, quando la pubblicita' puo'
comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete
nell'interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone
che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che
possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
ovvero delle parti private in ordine a fatti che non
costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando
l'interessato e' assente o estraneo al processo, il giudice
provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o
alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la
pubblicita' puo' nuocere alla pubblica igiene, quando
avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e'
necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di
imputati.
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si
svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puo'
chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una
parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la
parte offesa e' minorenne. In tali procedimenti non sono
ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualita'
della persona offesa se non sono necessarie alla
ricostruzione del fatto.
4. Il giudice puo' disporre che avvenga a porte
chiuse l'esame dei minorenni.».
Si riporta il testo dell'art. 92 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 92 (Trasmissione dell'ordinanza che dispone la
misura cautelare). - 1. L'ordinanza che dispone la misura
cautelare e' immediatamente trasmessa, in duplice copia, a
cura della cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento, all'organo che deve provvedere
all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini
preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto
richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.
1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico
ministero, per la conservazione nell'archivio di cui
all'art. 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e
conversazioni intercettate ritenute dal giudice non
rilevanti o inutilizzabili.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni per la semplificazione delle
condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle
conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e
telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio
contro la pubblica amministrazione). - 1. Nei procedimenti
per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di
pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 del codice di
procedura penale, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203.
2.».
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.