Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 febbraio 2020
Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
Visto il proprio decreto del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, e' stato differito al 31 marzo 2020;
Considerata la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine, formulata il 27 febbraio 2020, in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, in relazione alle esigenze rappresentate, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2020/2022;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio corrente anno, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2020.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2020

Il Ministro: Lamorgese