Gazzetta n. 51 del 29 febbraio 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, gia' inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta unita' di personale non dirigenziale con professionalita' tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute e' corrispondentemente incrementata di 13 unita' con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista.
7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonche' ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 3, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.
7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.
7-ter. Non e' comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.
7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».
7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati adoperare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» e le parole: «del contratto di locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle societa' di locazione a lungo termine.
3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.
9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, gia' in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica gia' costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane.
10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo puo' essere presentata fino al 30 settembre»;
b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo».
10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 e' differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-octies. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilita' adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validita' delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre societa' controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate.
3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati».
10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino gia' posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente:
«147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali».
10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».
10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati.
10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e' incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 22 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Disposizioni di coordinamento e
transitorie). - 1. - 14. Omissis
15. Per il triennio 2020-2022, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti
facolta' assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti
per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali
procedure selettive riservate non puo' superare il 30 per
cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area o
categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure
selettive riservate determina, in relazione al numero di
posti individuati, la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti destinata al personale
interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive
prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei
candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno
tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti,
nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini
dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso
all'area superiore.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 497 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
«497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni
interessate provvedono a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al
fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30
aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', le
regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse
a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.».
Si riporta il testo dei commi 2 e 6-quater
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). -
1. (Omissis)
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2020 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2020.
3. - 6-ter. (Omissis)
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma
2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo
temporaneo del contingente di personale in servizio presso
il Dipartimento della funzione pubblica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo
articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2023.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni). - 1. - 4. (Omissis)
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 227 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi
1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
tecnologi restano ferme le percentuali di turn over
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la
continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare
ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di
idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni centrali.»
Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. (Omissis)
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017 e
2018, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2020 e le relative autorizzazioni
ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
31 dicembre 2020.
3. (Omissis)
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre
2020.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 1148 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso
le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti
proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla
data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e'
prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza
delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della
graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018
»;
c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018
»;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014
e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013,
2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
e) il termine per procedere alle assunzioni
autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
prorogato al 31 dicembre 2020;
f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017
» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
h) all'articolo 22, comma 8, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 147 dell'articolo 1 della
citata legge n. 160 del 2019:
«147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono
utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle
graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e
utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente,
e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto
a verificarne la perdurante idoneita';
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al
2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019
sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
Omissis.»
Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
«Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione
dei fabbisogni di personale). - 1. Con decreti di natura
non regolamentare adottati dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
linee di indirizzo per orientare le amministrazioni
pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei
fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti
di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono
definite anche sulla base delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti
di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di
cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del
personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine
implementate per consentire l'acquisizione delle
informazioni riguardanti le professioni e relative
competenze professionali, nonche' i dati correlati ai
fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
le modalita' definite dall'articolo 60 le predette
informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il
sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di
spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le necessarie misure correttive delle linee di
indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni,
agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le
modalita' di cui al comma 3.»
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'):
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente."
Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. - 14. (Omissis)
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
La sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio
2019, n. 20 e' pubblicata nella G. U. - prima serie
speciale- n. 9 del 27/02/2019.
Si riporta il testo degli articoli 14, 2-bis, comma 2,
41, comma 2, 46 e 47, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni):
«Art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali). - 1. Con riferimento ai titolari di
incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di
livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e
gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed
informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della
legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima
legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente
al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni
caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni
di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi
dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e
per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione
presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale
l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun
dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli
obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati
pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il
cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio
sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei
suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale
ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di
successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al
comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni
organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi
dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per
gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato
il solo curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui
ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei
soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,
che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o
del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e
documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.»
«Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.
(Omissis)
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in
quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le
societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le
societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime
siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto privato comunque denominati, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
designata da pubbliche amministrazioni.
(Omissis).»
«Art. 41 (Trasparenza del servizio sanitario
nazionale). - 1.- 1-bis. (Omissis)
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano
tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di
conferimento degli incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche'
degli incarichi di responsabile di dipartimento e di
strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli
avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
(Omissis).»
«Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione
e di accesso civico). - 1. L'inadempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della
responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di
cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine
dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.»
«Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi
di trasparenza per casi specifici). - 1. La mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
nei confronti del dirigente che non effettua la
comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico
della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile
della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo si applica una sanzione amministrativa consistente
nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita'
di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per
cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile
della trasparenza, ed il relativo provvedimento e'
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o
dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica
nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa in carico al responsabile della
pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60
per cento dell'indennita' di risultato ovvero nella
decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La
stessa sanzione si applica agli amministratori societari
che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni
dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione.
L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
«Art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti).
- 1. - 2. (Omissis)
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e
gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge
e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado,
coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano
coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti
all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali
dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche previste dalla legge.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 144 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di
scioglimento di cui all'articolo 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale
utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e
di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono determinate le modalita' di
organizzazione e funzionamento della commissione
straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti
adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di
organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma
2.»
Si riporta il testo del comma 216 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«216. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori
esigenze dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza connesse all'adempimento, anche in sede
locale, dei compiti in materia di minori stranieri non
accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7
aprile 2017, n. 47, la stessa Autorita' garante e'
autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unita' di
personale, collocate in posizione di comando obbligatorio
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della
legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023.»
Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 65 del
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 65 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis)
2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82
del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
decorre dal 30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i
pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a
integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di
servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso
articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso
gia' abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato
adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo
rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). -
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione
della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione
finanziaria o in locazione a lungo termine senza
conducente, le singole regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le
modalita' con le quali le imprese concedenti possono
provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei
singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per
i periodi di tassazione compresi nella durata dei
rispettivi contratti.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto
di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si
intende il contratto di durata pari o superiore a dodici
mesi. Se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di
locazione consecutivi di durata inferiore a un anno
conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli
stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di
quelle dei singoli contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i
proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria».
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza
del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine
senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del
presente articolo, sono tenuti in via esclusiva al
pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza
del medesimo; e' configurabile la responsabilita' solidale
della societa' di leasing e della societa' di locazione a
lungo termine senza conducente solo nella particolare
ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute
per i periodi compresi nella durata del contratto.
3. La competenza ed il gettito della tassa
automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione
al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a
lungo termine del veicolo senza conducente.
3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in
scadenza nel primo semestre 2020, per i veicoli concessi in
locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute
a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31
luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i
dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al
pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a
titolo non oneroso, secondo le modalita' di cui al comma
3-quater, al sistema informativo di cui all'articolo 51,
comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia
delle entrate, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto
svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa
automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30
aprile 2020, sentito il gestore del sistema informativo di
cui all' articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le modalita' operative per
l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter, anche
attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle
associazioni rappresentative delle societa' di locazione a
lungo termine.
3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
Si riporta il testo dei commi 5 e 14-ter dell'articolo
30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - 1. - 4. (Omissis)
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al
comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di
cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019.
6. - 14-bis. (Omissis)
14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', a
decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di un
programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le
effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite, con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un
contributo di pari importo. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di
parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al
periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto
ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al
periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei
lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i
commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del
comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento,
sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono
destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7
luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di
fronteggiare le criticita' dei collegamenti viari tra la
Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di
programmare immediati interventi di riqualificazione,
miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria,
diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale
della Lombardia e con il presidente della provincia di
Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in
particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada
statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la
ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in
gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', i tempi,
l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla
realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del
Commissario straordinario con oneri a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare,
nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni
interessate nonche' di societa' controllate dalle medesime
amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si
applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357»;
b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di editoria e di
durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli
regionali dell'Ordine dei giornalisti). - 1. - 4. (Omissis)
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per una durata pari a quella
dell'affidamento del servizio postale universale al fine di
permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle
attivita' necessarie per fornire il servizio, provvede al
rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei
limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili
a legislazione vigente.
(Omissis).»
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE n. C 326 del 26 ottobre 2012.
Si riporta il testo dell'articolo 177 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici
o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi
pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata
in vigore del presente codice, non affidate con la formula
della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad
evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea,
sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per
cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
alle concessioni di importo di importo pari o superiore a
150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura
ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per
la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia
delle professionalita'. La restante parte puo' essere
realizzata da societa' in house di cui all'articolo 5 per i
soggetti pubblici, ovvero da societa' direttamente o
indirettamente controllate o collegate per i soggetti
privati, ovvero tramite operatori individuati mediante
procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando
le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui
al primo periodo e' pari al sessanta per cento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si
adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre
2021. Le concessioni di cui al comma 1, ultimo periodo,
gia' in essere si adeguano alle predette disposizioni entro
il 31 dicembre 2020.
3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al
comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene
effettuata annualmente, secondo le modalita' indicate
dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio
rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate
entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di
squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il
concedente applica una penale in misura pari al 10 per
cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o
forniture che avrebbero dovuto essere affidati con
procedura ad evidenza pubblica.»
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'):
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo
scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi
indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita', di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio
sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel
rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita' in numero pari a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e'
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per la medesima durata.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale
e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di
attuazione delle politiche sulla disabilita', di cui
all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche
che possano contribuire ad individuare aree prioritarie
verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
dei diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato
uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal
2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno"
sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
aprile".»
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518
(Disposizioni concernenti il riconoscimento delle
qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di
ricompensa):
«Art. 12. - Le domande per il riconoscimento delle
qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di
ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di
decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per coloro che si trovano all'estero, il termine
decorre dal giorno del ritorno in Patria.»
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 28
marzo 1968, n. 341 (Riapertura dei termini per il
riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per
l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare):
«Art. 4. - Ferme restando le attribuzioni della
commissione di secondo grado, di cui all'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le
attribuzioni delle commissioni indicate dall'art. 3 della
presente legge sono demandate ad una commissione unica
nazionale di primo grado, avente sede in Roma.
La commissione unica e' costituita con decreto del
Ministro per la difesa. Di essa fanno parte: un presidente
e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal
Ministro per la difesa, e sei altri componenti designati
dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP.
Tutti i componenti, compreso il presidente, debbono
essere in possesso della qualifica di partigiano
combattente.
Il segretario sara' scelto tra i componenti stessi
della commissione.»
Si riporta il testo degli articoli da 7 a 10 del citato
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518:
«Art. 7. - E' riconosciuta la qualifica di partigiano
combattente:
1) ai decorati al valore per attivita' partigiana;
2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in
combattimento o feriti in dipendenza della loro attivita'
partigiana;
3) - a) a coloro che a nord della linea Gotica,
hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata
partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze
riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano
partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;
b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno
militato per almeno tre mesi in una formazione armata
partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze
riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano
partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
4) - a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P.
che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo
di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver
partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
b) agli appartenenti a sud della linea Gotica, alle
Formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che
abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e
possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni
di guerra o di sabotaggio;
c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non
avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N.,
hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni
partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono
documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di
guerra o di sabotaggio;
5) - a) coloro che hanno fatto parte a nord della
linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di
un servizio di comando (informazioni, avio-lanci,
intendenza, ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.V.L.;
b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della
linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di
un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, in
tendenza, ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.L.N.;
c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non
avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N.,
possono documentare di avere appartenuto per un periodo di
tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando
(informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni
partigiane o squadre cittadine indipendenti;
6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino
od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito
a cattura da parte di nazi-fascisti per attivita'
partigiana;
7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica
hanno svolto attivita' od azioni di particolare importanza
a giudizio delle Commissioni.»
«Art. 8. - E' riconosciuta la qualifica di caduto per
la lotta di liberazione:
1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite
contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in
servizio partigiano;
2) agli assassinati dai nazi-fascisti perche'
prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia;
3) ai prigionieri politici morti per i
maltrattamenti subiti in carcere od in campo di
concentramento.»
«Art. 9. - E' riconosciuta la qualifica di mutilato o
invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che,
nei casi di cui all'articolo precedente, abbiano riportato
mutilazioni od invalidita'.»
«Art. 10. - E' riconosciuta la qualifica di patriota
a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui
ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o
contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia
militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore
di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto
alle formazioni partigiane.»
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 30-ter
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30-ter (Agevolazioni per la promozione
dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento
di attivita' commerciali, artigianali e di servizi). - 1. -
8. (Omissis)
9. I soggetti che intendono usufruire delle
agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare
al comune nel quale e' situato l'esercizio di cui ai commi
1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la
richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonche'
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
attestante il possesso dei requisiti prescritti. Per l'anno
2020 la richiesta di cui al primo periodo puo' essere
presentata fino al 30 settembre. Il comune, dopo aver
effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al primo
periodo, determina la misura del contributo spettante,
previo riscontro del regolare avvio e mantenimento
dell'attivita'. I contributi sono concessi, nell'ordine di
presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle
risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma
6. L'importo di ciascun contributo e' determinato dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi
in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura
dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non puo'
comunque essere inferiore a sei mesi.
(Omissis).»
Si riporta il testo dei commi 52 e 53 dell'articolo 1
della citata legge n. 160 del 2019:
«52. Gli enti locali comunicano le richieste di
contributo al Ministero dell'interno, entro il termine
perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del
contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni
riferite al livello progettuale per il quale si chiede il
contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido
dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni
necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio dell'ente locale, nonche' per investimenti di
messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale puo'
inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo
per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi,
nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un
intervento compreso negli strumenti programmatori del
medesimo ente locale o in altro strumento di
programmazione.
53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente locale e' determinato entro il 28 febbraio
dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente
ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico
degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e
di altre strutture di proprieta' dell'ente.»
Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Si riporta il testo del comma 61 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e
di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed
enti pubblici). - 1. - 60. (Omissis)
61. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto
delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 34-bis del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
del personale). -
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e
le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del personale
assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. - 7.
(Omissis)
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla
societa' della funzione sia stato trasferito anche il
personale corrispondente alla funzione medesima, con le
correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
(Omissis).»
Si riporta il testo degli articoli 31 e 114 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio
possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a
cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione
e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le
aziende speciali.»
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente
locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Bando di concorso e commissioni). - 1. - 5.
(Omissis)
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri
di composizione delle commissioni giudicatrici e i
requisiti che devono essere posseduti dai relativi
componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi
ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la
tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali
valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per
cento del punteggio complessivo, tra i quali sono
particolarmente valorizzati il titolo di dottore di
ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita
attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento
delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli
ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso
di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; le modalita' di gestione delle
procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici
regionali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e'
costituita una commissione nazionale di esperti per la
definizione delle prove scritte e delle relative griglie di
valutazione.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria). - 1. - 9. (Omissis)
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono
superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo
di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed
esami, per la scuola secondaria.
(Omissis)»
Si riporta il testo del comma 394 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«394. In previsione di una revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che
tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione
dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini
di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono differiti di ventiquattro mesi. Sono
conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla
contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70.»
Si riporta il testo del comma 810 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«810. Nelle more di una revisione organica della
normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove
modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei
cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
a) a decorrere dal 31 gennaio 2020:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata;
2) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: « , nonche' alle imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa
editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in
deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e' ridotto
progressivamente con le seguenti modalita':
1) per l'annualita' 2019, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
2) per l'annualita' 2020, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
3) per l'annualita' 2021, l'importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo
spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono
accedere al contributo le imprese editrici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70;
d) al fine di perseguire obiettivi di
valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo
dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale
e della liberta' di stampa, con uno o piu' decreti della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalita' per il sostegno e la valorizzazione di progetti,
da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati
a diffondere la cultura della libera informazione plurale,
della comunicazione partecipata e dal basso,
dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media,
nonche' progetti volti a sostenere il settore della
distribuzione editoriale anche avviando processi di
innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo
di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione
della disciplina dei contributi diretti alle imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198):
«Art. 3 (Soggetti non ammessi ai contributi). - 1.
Non possono accedere al contributo:
a) le imprese editrici di organi di informazione
dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi
incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250;
b) le imprese editrici di periodici specialistici a
carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico
che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei
settori di riferimento;
c) le imprese editrici di quotidiani e periodici
facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da
societa' quotate in mercati regolamentati.»
Si riporta il testo dei commi 453 e 454 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«453. In considerazione dell'accresciuta aspettativa
di vita della popolazione e delle conseguenti ed
ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre
significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi
e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della
salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecita' (IAPB) la
gestione di un progetto di screening straordinario mobile
che solleciti l'attenzione alle problematiche delle
minorazioni visive, con particolare riferimento alle
patologie retiniche.
454. Per le finalita' di cui al comma 453 e'
attribuito un contributo straordinario alla sezione
italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021.»
Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
 
Allegato

(articolo 39, comma 14-novies)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per
la protezione dei dati personali

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. Il Presidente e i componenti del
Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019,
continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente
agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli
indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo
Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 marzo 2020.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107 (Misure
urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del
Collegio del Garante per la protezione dei dati personali),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Presidente e i componenti del
Collegio del Garante per la protezione dei dati personali,
di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle
rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a
esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di
ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e
urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e,
comunque, entro il 31 marzo 2020.»
 
Art. 3

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».
3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo 17
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati). - 1. - 4-ter. (Omissis)
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2020.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 594 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«594. I termini di presentazione della domanda
previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre
2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da
corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6
della stessa legge, nonche' i termini di presentazione
della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della
legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione
dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione
personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo
comma, del codice penale e di deformazione dell'aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi
dell'articolo 583-quinquies del codice penale, sono
riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31
dicembre 2020. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai
quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano ancora
sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli
articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il
termine per la presentazione della domanda di accesso
all'indennizzo e' quello di cui al comma 2 del predetto
articolo 13.»
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa). - 1. - 2. (Omissis)
2-bis. Fino al 31 gennaio 2021, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla
pirateria). - 1. - 4. (Omissis)
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 30 giugno 2020 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 1122 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«1122. Nelle materie di interesse del Ministero
dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di
termini:
a) all'articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia
di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il
Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di
500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e
di 1.500.000 euro per il 2020;
c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in
materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di
previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005
» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »;
e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle
risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle
province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno
2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca
dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data
della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle
seguenti: « il 31 dicembre 2018 »;
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui
all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , e la graduatoria vigente del concorso a 814
posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del
Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18
novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;
i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile
1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano
straordinario di adeguamento antincendio, approvato con
decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,
completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa
presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco,
entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il
rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei
materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e
montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad
uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la
reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso
promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la
reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Per le strutture ricettive turistico-alberghiere
localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal 2
ottobre 2018, cosi' come individuati dalla deliberazione
dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei
ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei
territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia
nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei
comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio
dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il
completamento dell'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della
presente lettera, e' prorogato al 30 giugno 2022, previa
presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale
dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2020.
(Omissis).»
 
Art. 4
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
b) al comma 3, la parola «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a)offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB puo' adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».
3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021.
3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed e' dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.
3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa"».
3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Assunzioni di personale presso l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli). - 1. Al fine di preservare la
capacita' ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di
Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e
logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo
indeterminato, nel corso dell'anno 2020, 40 unita' di
personale da inquadrare nella prima fascia retributiva
della terza area e 20 unita' di personale da inquadrare
nella terza fascia retributiva della seconda area, da
adibire ad attivita' di controllo, anche per consentire,
ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli
uffici doganali ai sensi del comma 4.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate
attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per
profili professionali compatibili con le esigenze
dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie
non risulti individuabile personale compatibile con tali
esigenze, l'Agenzia puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche
semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle
ordinarie capacita' assunzionali connesse alle cessazioni
registrate nell'anno 2019. L'Agenzia, entro trenta giorni
dall'assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la
spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
4. Per lo svolgimento dei controlli e delle
formalita' inerenti alle merci che circolano nel bacino
portuale e aeroportuale genovese, e' consentita, su
richiesta dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale, previa approvazione del competente direttore
regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione
dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. In
considerazione dell'eccezionalita' della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, l'aggiornamento
relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Riforma dei controlli di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. (Omissis)
2. In sede di prima applicazione della disposizione
prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal
presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa
all'anno 2017 e' presentata entro il 31 dicembre 2019 e il
relativo termine di controllo e' fissato al 30 giugno 2020.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 13
del citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 5. (Omissis)
5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui
all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi
prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo'
essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 32-ter.1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 32-ter.1 (Fondo per la tutela stragiudiziale
dei risparmiatori e degli investitori). - 1. Al fine di
agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori
alla piu' ampia tutela nell'ambito delle procedure di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio
bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato
"Fondo". Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori
e agli investitori, diversi dai clienti professionali di
cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del
presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo
medesimo, la gratuita' dell'accesso alla procedura di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante esonero
dal versamento della relativa quota concernente le spese
amministrative per l'avvio della procedura, nonche', per
l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di
ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli
investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla
tematica dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo e' finanziato con il versamento della
meta' degli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che
disciplinano le attivita' di cui alla parte II del presente
decreto, nonche', nel limite di 250.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti
effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme
affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla
violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui
alla parte II del presente decreto, e' condizionato
all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con
lodo arbitrale non piu' impugnabile, della violazione
sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del
presente decreto. La Consob adotta le occorrenti misure
affinche' gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella
misura spettante, contestualmente al versamento da parte
del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della
Consob, per essere destinate al Fondo.»
Si riporta il testo del comma 2-terdecies dell'articolo
36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. - 2-duodecies. (Omissis)
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.»
Si riporta il testo dell'articolo 7-quater del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 7-quater (Poteri ingiuntivi nei confronti di
intermediari UE). - 1. In caso di violazione da parte di
imprese di investimento UE con succursale in Italia, di
societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati
in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE con
succursale in Italia e di societa' finanziarie previste
dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi
derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e
dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del
presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare
alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone
comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato
membro in cui l'intermediario ha sede legale per i
provvedimenti eventualmente necessari.
2. L'autorita' di vigilanza che procede adotta i
provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante
singole tipologie di operazioni, singoli servizi o
attivita' anche limitatamente a singole succursali o
dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura
della succursale, quando:
a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' competente dello Stato in cui
l'intermediario ha sede legale;
b) risultano violazioni delle norme di
comportamento;
c) le irregolarita' commesse possono pregiudicare
gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale
elencati nell'articolo 5, comma 1;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono
comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita'
competente dello Stato UE in cui l'intermediario ha sede
legale.
4. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di
investimento UE o una banca UE, operanti in regime di
libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano
agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione
europea, la Banca d'Italia o la Consob informano
l'autorita' competente dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti
necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo
tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il
buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la
Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello
Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale,
adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra
autorita', e informano la Commissione europea delle misure
adottate.
5. Il comma 4 si applica anche nel caso di
violazioni, da parte di imprese di investimento UE o banche
UE, con succursale in Italia, ovvero societa' di gestione
UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni
dell'Unione europea per le quali e' competente lo Stato
membro in cui l'intermediario ha sede legale.
6. Se la violazione riguarda disposizioni relative
alla liquidita' dell'impresa d'investimento UE o in ogni
altro caso di deterioramento della situazione di liquidita'
della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure
necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela
delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i
servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello
Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure
da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello
Stato d'origine.»
Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE
assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di
euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente
attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con
elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo
sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema
giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici
progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In
caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento
dei lavori entro trentasei mesi dalla pubblicazione della
delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In
caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro
mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il
finanziamento e' revocato.»
Si riporta il testo del comma 847 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«847. Sono abrogati i capi I e II del decreto
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra
disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito
ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda
elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del
1993 rimane come riferimento per la determinazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68.»
Si riporta il testo del comma 1061 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«1061. I dividendi di pertinenza del Ministero
dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci
dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono destinati al fondo
speciale per la concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.»
Si riporta il testo del comma 659 dell'articolo 1 della
citata legge n. 160 del 2019:
«659. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro
30» sono sostituite dalle seguenti: « euro 35», alla
lettera b), le parole: « euro 32» sono sostituite dalle
seguenti: « euro 37» e, alla lettera c), le parole: « euro
125» sono sostituite dalle seguenti: « euro 130»;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «
95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 96,22
per cento»;
b) all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati» e'
sostituita dalla seguente:
« Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 24 per cento;
c) sigarette 59,8 per cento;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 59 per cento;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per
cento».
(Omissis).»
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca
per contratti a canone concordato). - 1. Per gli anni dal
2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2,
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento.
2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata
anche per le unita' immobiliari abitative locate nei
confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti
senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del
codice civile, purche' sublocate a studenti universitari e
date a disposizione dei comuni con rinuncia
all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».
2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2,
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati
nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi
cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della
presente disposizione, lo stato di emergenza a seguito del
verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo
7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per
l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai
contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al
periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2,
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui
sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona
rossa".
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e
2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e
in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53
milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.»
 
Art. 4 bis
Disposizioni in materia di cartolarizzazioni

1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».
2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonche' i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato puo' utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita' alla societa' di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla societa' di cartolarizzazione stessa.
3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,».
4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' inserito il seguente:
«1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge».
5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalita' rotative»;
b) al comma 4-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalita' rotative»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi» sono inserite le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;
3) al quinto periodo, dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le seguenti: «, e, nel loro interesse, dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 1,» e dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facolta' di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1089 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«1089. Con uno o piu' decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
dicembre 2020, sono definiti i beni e i diritti che sono
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei
titoli e delle controparti dei contratti derivati con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei
titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera
a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130,
come modificata dal comma 1088, lettera a), numero 1), del
presente articolo, nonche' le modalita' con cui tali beni e
diritti possono costituire patrimonio separato e gli
effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al
periodo precedente sono altresi' definiti le modalita' e le
finalita' con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies
dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal
comma 1088, lettera b), del presente articolo, effettua la
destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti
dell'eventuale segregazione, le modalita' di costituzione
delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti
segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia
soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale
conferimento alla societa' di cartolarizzazione per
l'amministrazione e la gestione dei crediti
cartolarizzati.»
Si riporta il testo dei commi 1 e 2-octies
dell'articolo 7 della citata legge n. 130 del 1999:
«Art. 7 (Altre operazioni). - 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al
soggetto cedente da parte della societa' per la
cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente
per effetto il trasferimento del rischio inerente ai
crediti nella misura e alle condizioni concordate;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento,
aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla titolarita', in capo alla societa'
di cui all'articolo 7.2 di beni immobili, beni mobili
registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i
medesimi beni.
2. - 2 - septies. Omissis
2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti
oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma
1, lettera a), puo' destinare i crediti stessi, nonche' i
diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la
garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento
dei diritti della societa' di cartolarizzazione o ad altre
finalita', anche effettuando la segregazione dei medesimi
crediti, diritti e beni, con facolta' di costituire un
pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei
crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla societa'
di cartolarizzazione
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 2436 del codice
civile:
«Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione
delle modificazioni) . - Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta
giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle
condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico
ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese
con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.»
Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge
30 aprile 1999, n. 130, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista
dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
dei costi dell'operazione.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' di
cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate
mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
debitori ceduti si intendono riferiti alla societa'
emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla
societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una
societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche
in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice
civile e il requisito della quotazione previsto
dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera
soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di
quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di
cartolarizzazione.
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta
alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi
1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7,
comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei confronti
di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese
che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni
di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o
di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati
da una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i
quali possono svolgere altresi' i compiti indicati
all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare
l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad
investitori qualificati come definiti ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui
alla lettera a) trattenga un significativo interesse
economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita'
stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca
d'Italia.
1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al
comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti, ai relativi
in-cassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal
realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo
costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si
applica altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della
presente legge.
2. Nella presente legge si intende per «testo unico
bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia."
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Modalita' ed efficacia della cessione). -
1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto
crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente
articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga
l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di
cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi' applicarsi,
su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo
5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla
data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del
corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e
sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra
disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori
ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla
societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori
nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui
titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i
terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano
pignorato il credito prima della pubblicazione della
cessione.
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da
aperture di credito o da altre forme di concessione di
credito con modalita' rotative, anche regolate in conto
corrente, l'espletamento delle formalita' di opponibilita'
previste dal presente articolo produce gli effetti ivi
indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri
nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti
siano stipulati prima della data di espletamento di tali
formalita'.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla
societa' cessionaria non si applicano l'articolo 65 e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo
decreto legislativo.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione
disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e
di un anno previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero,
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo
166 del medesimo decreto legislativo sono ridotti,
rispettivamente, a sei ed a tre mesi.
4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano
formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a
soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche'
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da
aperture di credito in qualunque forma o da altre forme di
concessione di credito con modalita' rotative, anche
regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile
il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in
mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche
di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca
cedente puo', altresi', trasferire ad una banca o
intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi
dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385
del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti
dal relativo contratto di apertura di credito o
affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di
credito e' collegata e mantenendo la domiciliazione del
conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi
registrati su tale conto continuano a essere imputati ai
debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di
affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione,
secondo le modalita' contrattualmente previste. Gli incassi
e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei
beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la
garanzia del rimborso di tali crediti costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo
ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai
portatori dei titoli, e, nel loro interesse, dalla societa'
di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero dalla banca o dalla
societa' finanziaria di cui al citato articolo 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli
impegni o delle facolta' di erogazione, se non per
l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.»
 
Art. 5
Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020».
5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».
5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonche' ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse gia' previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 67-bis dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente
legge:
«67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019 e per l'anno 2020, in via transitoria, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il
riparto della quota premiale di cui al presente comma,
tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al
citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e' pari all'1,75 per cento.»

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-duodecies (Organizzazione e funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. (Omissis)
2. Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore
e piu' ampia valorizzazione della professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per
l'assorbimento del personale in esubero dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti
disponibili nella propria dotazione organica, procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale, con una riserva di posti non
superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo
che, alla data di pubblicazione del bando di concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,
presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in
modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018
e 2019, di non piu' di 80 unita' per ciascun anno, e
comunque nei limiti della dotazione organica di cui al
comma 1. Le assunzioni di cui al presente comma possono
essere effettuate anche nell'anno 2020. L'Agenzia puo'
prorogare, fino al completamento delle procedure
concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre
il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo
determinato in essere alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Omissis.»
Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici), come modificato dal presente articolo e
dall'articolo 25 della presente legge:
«Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed
e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2021; la disposizione di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31
dicembre 2016.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio
del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2,
effettua entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla
effettiva disponibilita' di metodi alternativi.
2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della
salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle
procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche
sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le
tipologie di sostanze che possono essere oggetto di
programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della
sperimentazione animale.
3. Il presente decreto non si applica ai progetti
gia' autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore
dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai
progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla
loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al
comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono
abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
nonche' la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata
dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.»
Si riporta il testo del comma 522 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«522. Al fine di garantire l'attuazione della legge
15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali
di assistenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65
del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare
presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate
alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui
al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile
2013, e che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in
possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla
regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche
non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita
nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture
residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di
unita' per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate
per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio
sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di
attivita' professionale esercitata, corrispondente ad
almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto
di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c)
acquisizione di una specifica formazione in cure palliative
conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua
in medicina, ovvero tramite master universitari in cure
palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni
per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza
per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al
presente comma deve essere presentata alla regione
competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma.»

Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 4
della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in
materia di professioni sanitarie), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa
anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni). - 1. - 4. Omissis
4-bis. Ferma restando la possibilita' di avvalersi
delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei
titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle
professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006,
n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo,
per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a
svolgere le attivita' professionali previste dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, purche' si
iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali
ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.»

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Finanziamento di specifici obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza). - 1. Al fine di consentire la
realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'
di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai
sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2017,
2018, 2019 e 2020, la somma di 32,5 milioni di euro, previa
sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La somma di
cui al periodo precedente e' cosi' ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale
ed internazionale per le caratteristiche di specificita' e
innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche
con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, centri di riferimento nazionale
per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche
neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni
carbonio;
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle
strutture, anche private accreditate, riconosciute di
rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze,
eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa,
di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle
prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica
traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 1-novies dell'articolo 38
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Debiti enti locali). - 1. - 1-octies.
(Omissis)
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per
l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017,
2018 e 2019». Per gli anni 2019 e 2020, la somma
accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente
comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere
a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli
importi definiti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.»
Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«200. Al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni,
secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27,
lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere
effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.»
Si riporta il testo dei commi 3-bis e 12 dell'articolo
12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. - 3. Omissis
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
province autonome, anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020
fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare
ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. - 11. (Omissis)
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'):
«Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il
contrasto alla poverta'). - 1. - 5. (Omissis)
7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, concorrono altresi' le risorse
afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e
regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta
alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le
regioni e le province autonome individuano le modalita'
attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i
servizi di cui al presente decreto, includendo, ove
opportuno e compatibile, i beneficiari del Rdc tra i
destinatari degli interventi, anche con riferimento
all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione
sostenibile e di qualita'.
(Omissis).»
 
Art. 5 bis

Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici
del Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;
b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, puo' autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 547 e 548-bis
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«547. A partire dal terzo anno del corso di
formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata.
548. (Omissis)
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti
dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale
in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che
sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma
547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al
possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il
contratto non puo' avere durata superiore alla durata
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi
i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5
e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo di formazione medica specialistica
e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'interruzione definitiva del percorso di formazione
specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari
specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono
inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento
economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e
commisurato alle attivita' assistenziali svolte, si
applicano le disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono
attivita' assistenziali coerenti con il livello di
competenze e di autonomia raggiunto e correlato
all'ordinamento didattico di corso, alle attivita'
professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito
e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi,
per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato,
restano iscritti alla scuola di specializzazione
universitaria e la formazione specialistica e' a tempo
parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22
della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra
le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e
le universita' interessate sono definite, sulla base
dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di
svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale
e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste
dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di
specializzazione universitaria. La formazione teorica
compete alle universita'. La formazione pratica e' svolta
presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento,
purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto
periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro
che sono assunti ai sensi del presente comma sono
inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli
della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi
del comma 548.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15-nonies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 15-nonies (Limite massimo di eta' per il
personale della dirigenza medica e per la cessazione dei
rapporti convenzionali). - 1. Il limite massimo di eta' per
il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i
responsabili di struttura complessa, e' stabilito al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ovvero, su
istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno
di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e
la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento
del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19 febbraio
1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio
per coloro i quali hanno gia' ottenuto il beneficio.»
 
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle localita' ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».
5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al 1° settembre 2020.
5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresi' indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».
5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita' del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le universita' statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1145 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«1145. Le somme residue relative ai mutui che sono
stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concessi per interventi di edilizia universitaria dalla
Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di cui
all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, possono essere erogate anche successivamente alla
scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della
realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto
del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato
dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo
di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2020, su
domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 01. (Omissis)
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli
anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 fermi restando il limite
percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste
dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie
nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in
graduatorie nazionali a esaurimento, utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 della
legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni relative agli ex lettori di
lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). - 1.
(Omissis)
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la
definizione di contratti integrativi di sede, a livello di
singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al
comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei
relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro
il 30 giugno 2020 perfezionano i relativi contratti
integrativi.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'articolo
18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni). - 1. - 8- quater.
Omissis
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2020, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 43 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi
pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli
studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite
complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle
rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante
interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del
Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere
con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni
annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole
per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti
presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il
31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione
della delibera, i programmi di attivita'. Per il triennio
2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio
2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di
finanziamento, pubbliche e private, che si prevede
contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno
di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di
rendiconto sulle attivita' oggetto di finanziamento
realizzate nell'esercizio precedente.»
Si riporta il testo del comma 605 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma
43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il
triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º agosto 2014,
n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il
CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilita'
relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede
con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel
limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020.»
Si riporta il testo degli articoli 13, comma 2, e 14,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
(Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 13 (Ammissione dei candidati interni). - 1.
(Omissis)
2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E'
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo
studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso,
alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza
scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita',
siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione
all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una
disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di
classe puo' deliberare, con adeguata motivazione,
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella
relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di
religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e'
espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
il voto espresso dal docente per le attivita' alternative,
per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato
iscritto a verbale.
(Omissis).»
«Art. 14 (Ammissione dei candidati esterni). - 1. -
2. (Omissis)
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di
ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico
regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo
uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o
paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel
caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo,
nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa
valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico
regionale di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra
le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e
il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei
candidati interni, fermo restando il limite numerico di
trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli
esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai
candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro
assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali,
civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame
di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso
l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a
carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonche' allo
svolgimento di attivita' assimilabili all'alternanza
scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 21 del
citato decreto legislativo n. 62 del 2017, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 21 (Diploma finale e curriculum della
studentessa e dello studente). - 1. (Omissis)
2. Al diploma e' allegato il curriculum della
studentessa e dello studente, in cui sono riportate le
discipline ricomprese nel piano degli studi con
l'indicazione del monte ore complessivo destinato a
ciascuna di esse. In un'apposita sezione sono indicate le
competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali
acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di
pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in
ambito extra scolastico nonche' le attivita' di alternanza
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 401 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018:
«401. A valere sul Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono
autorizzate, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali:
a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le risorse
sono ripartite tra le universita';
b) progressione di carriera dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra
le universita'. Con riferimento alle risorse di cui alla
presente lettera le universita' statali sono autorizzate a
bandire procedure per la chiamata di professori
universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di
seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu' del 50 per cento dei posti, ed
entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma
6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»
Si riporta il testo dei commi 3 e 6 dell'articolo 24
della citata legge n. 240 del 2010:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1. - 2.
(Omissis)
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per
soli due anni, per una sola volta, previa positiva
valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,
effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri
definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti
possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in
sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della
presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
4. - 5. (Omissis)
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge
n. 240 del 2010:
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di
cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il
numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori
di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo
23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di
investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie
e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 240 dell'articolo 1 della
citata legge n. 160 del 2019:
«240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da
universita', enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da
iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il
funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al
comma 241.»
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
Si riporta il testo del comma 244 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«244. Per la promozione del progetto della Scuola
europea di industrial engineering and management e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019
per il finanziamento di progetti innovativi di formazione
in industrial engineering and management in Italia. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata
la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro
per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 20-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di
vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1. - 3.
(Omissis)
4. Entro il 31 dicembre 2021 ogni immobile adibito ad
uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico
classificate 1 e 2, con priorita' per quelli situati nei
comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilita' sismica.»
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 20 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. -
4. (Omissis)
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma
3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e
delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti
dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi
proprietari entro il 31 dicembre 2021 e riguardare in via
prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e
2.
(Omissis).»
 
Art. 6 bis

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - 1. All'articolo 29, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso
selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti:
«concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su
base regionale,» e le parole «sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al
corso-concorso» sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:
«Le prove scritte e la prova orale sono superate dai
candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione,
le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del
periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli
formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in
ruolo».
2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro
annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici.
2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a
dirigente scolastico indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della
vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da
gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche',
a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti
tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di
personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere
dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di
cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E'
altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e
di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui
al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro
nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando
la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I
contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo
periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31
dicembre 2020.
5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;
b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» e'
sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di
cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per
l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilita' di
cui ai successivi commi»;
c) al comma 5-ter, le parole: «per titoli e
colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263
posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati
secondo le modalita' previste per i concorsi provinciali
per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297», la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente:
«marzo», le parole: «non puo' partecipare» sono sostituite
dalle seguenti: «non possono partecipare: », dopo le
parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le
seguenti: «, il personale escluso dall'elettorato politico
attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti
per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui
all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori» e dopo le parole: «modalita' di svolgimento» sono
inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»;
d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo
la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche
a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo
di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter»;
e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo
di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono
avviate, una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria
a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque
anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dall'anno scolastico
2020/2021 e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria
della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari
a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e
a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento
all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e
a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107».
5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera
a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56
milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante
riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al
pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi
al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
indeterminato;
b) quanto a euro 60 milioni, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento
all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di
ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area
di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono
utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al 30
per cento dei posti messi a concorso per la singola
regione, con arrotondamento all'unita' superiore.»
 
Art. 7

Proroga di termini in materia di beni e attivita' culturali e di
turismo nonche' di personale scolastico

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020». Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non puo' avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 percento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.
1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonche'» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
c) dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. E' assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».
4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei».
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020 e' altresi' autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.».
9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
10. Le modalita' di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
10-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti gia' inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e' autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma e' disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. E' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilita' grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:
a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unita', ridotte a 20 unita' in presenza di un alunno o studente con disabilita' grave certificata;
b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.
10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020».
10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno 2020.
10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».
10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilita' visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilita' digitale, corsi di formazione e attivita' di consulenza, e' prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento
delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del
sistema nazionale musicale di eccellenza). - 1. - 13.
(Omissis)
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta
amministrativa.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 24
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali e turistiche). - 1. - 3. (Omissis)
3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la
stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di
cui al comma 1, nonche' di prevenire il verificarsi di
ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel
settore, con uno o piu' regolamenti da adottare, entro il
30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Governo
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o
abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia,
secondo i seguenti criteri e principi:
a) individuazione di modelli organizzativi e
gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilita'
economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere
posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del
31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali enti,
alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o
"teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle
modalita' di organizzazione, gestione e funzionamento,
secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilita'
economica e valorizzazione della qualita';
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera
b), anche della dimostrazione del raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario, della capacita' di
autofinanziamento e di reperimento di risorse private a
sostegno dell'attivita', della realizzazione di un numero
adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di
internazionalizzazione, della specificita' nella storia e
nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalita' attraverso le quali
viene accertato il possesso dei requisiti e disposta
l'attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell'attuazione di quanto
previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della
partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e
nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con
riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003,
n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle
fondazioni lirico-sinfoniche.
(Omissis).»
Si riporta il testo dei commi 346 e 347 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di
«Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019,
al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre
2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto
di beni e di servizi nonche', fino al 31 dicembre 2020,
quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme
contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente
necessario allo svolgimento dell'evento. Fino al 31
dicembre 2020, il comune di Matera puo' autorizzare la
corresponsione al personale non dirigenziale direttamente
impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel
limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo
14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1º
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E'
altresi' consentita l'instaurazione di un rapporto di
lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga
alle percentuali ivi previste. Le spese di cui al presente
comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della
riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo
1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui
al presente comma, in favore del comune di Matera e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di
1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
Per l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel
limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle
proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
347. Per consentire il completamento del restauro
urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente
altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5
e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017, 2018 e 2019. Alle spese relative al personale assunto
con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione
del presente comma, fermo restando il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti
territoriali, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano i
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa di personale. Per
l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite
massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. E'
assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e
di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al
complesso conventuale di San Felice per il completamento
delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento
impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 355 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge:
«355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato
il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono
tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun
esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario, entro l'esercizio finanziario 2020, previa
integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, del piano di risanamento per
il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento e'
approvato con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata
presentazione dell'integrazione del piano nel termine di
cui al primo periodo del presente comma determina la
sospensione dell'erogazione alle fondazioni
lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei). - 1. Agli
affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto
Pompei, approvato dalla Commissione europea con la
Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano,
al fine di accelerare l'attuazione degli interventi
previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti
del protocollo di legalita' stipulato con la competente
prefettura-ufficio territoriale del Governo:
a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore
generale di progetto assicura che siano in ogni caso
osservate le seguenti disposizioni in materia di
affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e
forniture:
1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione
relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la
stazione appaltante intende affidare;
2) redazione, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base
delle richieste pervenute dalle imprese interessate
all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di
qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base
del criterio della data di ricezione delle domande
presentate dalle imprese aventi titolo;
3) formulazione, da parte della stazione
appaltante, degli inviti a presentare offerte di
assegnazione dei contratti alle imprese iscritte
nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di
iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei
lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione
appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in
via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa o della media;
5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2)
dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a
presentare offerte di assegnazione dei contratti;
6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa
inviti successivi al primo, solo dopo che sono state
invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui
al numero 2);
b) la soglia per il ricorso alla procedura
negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni
di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della
procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il
dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo
l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web
istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande
Progetto Pompei;
c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale
di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche
ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei
termini di legge, la prova del possesso dei requisiti
dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore
termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine
assegnatogli dal Direttore generale di progetto il
contratto di appalto e' risolto di diritto,
l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo
48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad
aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;
c-bis) la misura della garanzia a corredo
dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, e successive modificazioni, e' aumentata dal 2 per
cento al 5 per cento;
d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di
cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione
obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto
di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso
che la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga
alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la
consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula
del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di
legge;
e) il Direttore generale di progetto puo' revocare
in qualunque momento il responsabile unico del procedimento
al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di
superare difficolta' operative che siano insorte nel corso
della realizzazione degli stessi; puo' altresi' attribuire
le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai
componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;
f);
g);
h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche' alle disposizioni contenute nella
Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti
e' sostituita da un'attestazione di rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93,
commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della
loro conformita' alla normativa vigente, rilasciata dal
Direttore generale di progetto.
2. Il comando presso la struttura di supporto al
Direttore generale di progetto e presso l'Unita' «Grande
Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1,
commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad altri atti
autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato
di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di
progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per
lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di
cui al comma 4.»;
b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le
funzioni di «Conferenza di servizi permanente, ed», sono
soppresse;
c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato
di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro
adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione
o atto di assenso comunque denominato necessario per la
realizzazione degli interventi approvati.».
3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unita', su
proposta del direttore generale di progetto, approva un
piano strategico» sono sostituite dalle seguenti:
«L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano
strategico».
4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7,
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi
previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso
la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di
progettazione composta da non piu' di 20 unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di
spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle
attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto
Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal
Direttore generale di progetto d'intesa con il
Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia.
5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire
i procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire
l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche
preventivi, il Direttore generale di progetto, in
considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto
Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6
novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei
rischi e di prevenzione della corruzione e individua un
responsabile di comprovata esperienza e professionalita',
anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui
al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul
funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in
attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore
generale di progetto di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' dell'Unita'
"Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e
della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati
fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari
a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al
2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
5-quater. Il contingente di cinque esperti della
struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in
mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri
derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio
del Parco archeologico di Pompei.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno
2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio
della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di
500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17. A
decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000
euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul
bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano
e Stabia.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11-bis
del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
(Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le
amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica
contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione
del fondo scorta). - 1. (Omissis)
2. Considerata la necessita' di completare gli
interventi per la sicurezza del patrimonio culturale
realizzati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, le contabilita' speciali
intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31
dicembre 2020 limitatamente alla gestione delle risorse
finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a
disposizione dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse
dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali
al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita'
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi
previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato
ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero
da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle
contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione,
nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate
ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori
interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le
stesse possono essere riassegnate per le medesime
finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche
secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire
che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo
utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza
speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 343 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«343. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di
rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al
pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli
interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e
conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali in
gestione, e' consentita la proroga fino al 31 dicembre
2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, dei contratti a tempo determinato
stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, fermo restando il limite della durata massima
complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei
medesimi contratti.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 310 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«310. Per la realizzazione del Piano per l'arte
contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio
2001, n. 29, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2021 e 2022 e 6
milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020
e' altresi' autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro
annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo;
b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2020,mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 627 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«627. Nello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito
il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato
alla promozione di eventi, feste e attivita' nonche' alla
valorizzazione dei beni culturali attraverso la
rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.»
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 3 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero",
Distretti turistici, nautica da diporto). - 1. - 4.
(Omissis)
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2020,
dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi, che e'
obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Il
relativo procedimento si intende concluso favorevolmente
per gli interessati se l'amministrazione competente non
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 608 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018:
«608. Al fine di sostenere il settore dei festival,
cori e bande e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i
beni e le attivita' culturali sono stabiliti i termini, le
modalita' e la procedura per l'individuazione dei soggetti
e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il
riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo.»
Si riporta il testo del comma 371 dell'articolo 1 della
citata legge n. 160 del 2019:
«371. Per la promozione, il sostegno e la
valorizzazione delle bande musicali e' istituito un
apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro
annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. Con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di concerto con i Ministri interessati, si
provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.»
Si riporta il testo del comma 342 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018:
«342. In considerazione dell'esigenza di rafforzare
l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni
organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e
le attivita' culturali puo' coprire, per l'anno 2019, le
proprie carenze di personale nei profili professionali
delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel
limite massimo del 50 per cento delle facolta' assunzionali
per l'anno 2019 come accertate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
i candidati che, nelle procedure selettive interne per il
passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con
graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si
sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione
utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi
bandi per la cui copertura dei posti e' stata indetta
ciascuna procedura.»
Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017:
«335. E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento
dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium
novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al
presente comma e' finalizzato a garantire il funzionamento
e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione e di
divulgazione nel campo delle discipline umanistiche
dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.
L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi
pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi
statali e al perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo
alle Camere.»
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Si riporta il testo dei commi da 619 a 621
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione
del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca indice entro il 28
febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui
finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno
scolastico 2018/2019, del personale che alla data di
entrata in vigore della presente legge e' titolare di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi
dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni
assimilabili a quelli propri degli assistenti
amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti,
modalita' e termini per la partecipazione alla selezione.
Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito
dell'organico del personale assistente amministrativo e
tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in
attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori
sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una
maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro
nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno
2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono
essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero
di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di
cui al comma 619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel
2018.
621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi
619 e 620 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.»
Si riporta il testo del comma 738 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018:
«738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, e'
autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo
pieno del rapporto di lavoro degli assistenti
amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico
2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di
cui al primo periodo e' disposta nel limite di una spesa di
personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi
gia' in godimento, non superiore a quella autorizzata ai
sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205
del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello
stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. E'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del
personale assistente amministrativo e tecnico.»
Si riporta il testo dei commi 64 e 202 dell'articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, e comunque nel limite
massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e'
determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.»
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»
Si riporta il testo del comma 634 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a
633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa
di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007.»
Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3, commi
3 e 5, 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226
(Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della
ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Interventi). - 1. Lo Stato riconosce
meritevoli di finanziamento i progetti di promozione,
ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita,
dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da
realizzare negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, attraverso i
seguenti interventi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, alle attivita' didattico-formative e
culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle
iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e
all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
b) recupero, restauro e riordino del materiale
storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella
citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo
Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto
materiale;
c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi
legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella
citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso
interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli
interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei
luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria,
soltanto ove essi risultino strettamente necessari
all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative e'
destinata una quota non inferiore al 20 per cento del
contributo straordinario di cui all'articolo 4;
d) costituzione di un Parco letterario ovidiano,
quale itinerario turistico-culturale;
e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale
tra la citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in cui
soggiorno' a lungo, e prosecuzione del gemellaggio
esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza,
in Romania, luogo del suo esilio;
f) promozione della ricerca in materia di studi
ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali
inediti e la previsione di borse di studio rivolte a
studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo
grado;
g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per
il conseguimento delle finalita' della presente legge.»
«Art. 3 (Comitato promotore delle celebrazioni
ovidiane). - 1. - 2. (Omissis)
3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla
data del 31 dicembre 2020. Entro la predetta data,
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle
iniziative realizzate unitamente al rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
4. (Omissis)
5. Il Comitato promotore, sulla base degli
indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma
delle attivita', ne monitora l'attuazione e individua i
soggetti attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia
e tutela di trasparenza e pubblicita', il Comitato
promotore provvede altresi', entro il 31 dicembre 2020, a
pubblicare nel proprio sito internet istituzionale la
relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
(Omissis).»
«Art. 4 (Contributo straordinario). - 1. Per le
iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di
Ovidio, di cui alla presente legge, e' attribuito al
Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020. A valere
sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore
provvede altresi' alla realizzazione di un proprio sito
internet istituzionale.»
Si riporta il testo del comma 385 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
«385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti
i seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno
2016, per il funzionamento del Consiglio generale degli
italiani all'estero;
b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno
2016, per il funzionamento dei Comitati degli italiani
all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti;
c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per
l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura
italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di
corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno
2016, per l'incremento della dotazione finanziaria degli
istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre
1990, n. 401;
e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno
2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i
contributi diretti in favore della stampa italiana
all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103;
f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno
2016, in favore delle agenzie specializzate per i servizi
stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno
2016, per promuovere l'attrattivita' delle universita'
attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana
online e avviare campagne informative di carattere
didattico, amministrativo e logistico per favorire
l'iscrizione di studenti stranieri in Italia;
h) per un ammontare pari a 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della
societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle
sue iniziative di promozione del patrimonio culturale
italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia
nazionale dei Lincei;
i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle
scuole italiane non statali paritarie all'estero.
Omissis.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria). - 1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire,
contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami
di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020,
una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti
della scuola secondaria di primo e di secondo grado,
finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai
commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura e'
altresi' finalizzata all'abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal
presente articolo.»
 
Art. 8
Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».
4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi». Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: «articolo 65» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere b) e c-bis),».
6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77,le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020», le parole: «800 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.095 unita'», le parole: «200 unita' di Area I/F2» sono sostituite dalle seguenti: «340 unita' di area I/F1» e le parole: «600 unita' di Area II/F2» sono sostituite dalle seguenti: «755 unita' di area II/F1».
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «otto».
6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove».
6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».
6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2023;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2023;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2023.
6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria), come modificato dalla presente legge:
«1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi
pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti
nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione
penale esterna, fino al 31 dicembre 2020, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere
svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di
istituto penitenziario.»
Si riporta il testo del comma 1 e 3 dell'articolo
21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici
giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione
di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre
2020, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione
e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. (Omissis)
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione
quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi
complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per
cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e
del 10 per cento per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,
della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (Misure
urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte
di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari,
nonche' per la giustizia amministrativa), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici
di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale
dell'amministrazione della giustizia ad altre
amministrazioni). - 1. (Omissis)
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale
in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020, salvo
nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 357 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 357 (Funzionamento dell'albo). - 1. Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in
particolare:
a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui
all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal
medesimo albo;
c) le modalita' di esercizio del potere di
vigilanza da parte del Ministero della giustizia.»

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 della
legge 12 aprile 2019, n. 31 (Disposizioni in materia di
azione di classe), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Entrata in vigore). - 1. Al fine di
consentire al Ministero della giustizia di predisporre le
necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere
il compimento delle attivita' processuali con modalita'
telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge
entrano in vigore decorsi diciannove mesi dalla
pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta
Ufficiale.»
Si riporta il testo dell'articolo 840-septies del
codice di procedura civile, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 840-septies (Modalita' di adesione all'azione
di classe). - L'adesione all'azione di classe si propone
mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo
informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi
telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma).
La domanda di cui al primo comma, a pena di
inammissibilita', deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi
all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
b) i dati identificativi dell'aderente;
c) l'indirizzo di posta elettronica certificata
ovvero il servizio elettronico di recapito certificato
qualificato dell'aderente o del suo difensore;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni
della domanda di adesione;
f) l'indice dei documenti probatori eventualmente
prodotti;
g) la seguente attestazione: "Consapevole della
responsabilita' penale prevista dalle disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e
i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono
veritieri";
h) il conferimento al rappresentante comune degli
aderenti, gia' nominato o che sara' nominato dal giudice,
del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel
suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia
processuale, relativi al diritto individuale omogeneo
esposto nella domanda di adesione;
i) i dati necessari per l'accredito delle somme che
verranno eventualmente riconosciute in favore
dell'aderente;
l) la dichiarazione di aver provveduto al
versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies,
primo comma, lettera h).
L'aderente puo' produrre, con le modalita' di cui al
secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di
testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta
l'identita' del dichiarante secondo le disposizioni
dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del
presente comma e' considerato pubblico ufficiale ad ogni
effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono
valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
La domanda e' presentata su un modulo conforme al
modello approvato con decreto del Ministro della giustizia,
che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione,
ed e' presentata a norma dell'articolo 65, comma 1, lettere
b) e c-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I documenti probatori sono prodotti mediante
inserimento nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione produce gli effetti della
domanda giudiziale e puo' essere presentata anche senza il
ministero di un difensore.
L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del
potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune
a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera
di diritto ed e' rilevabile d'ufficio. La revoca e'
opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi
pubblici o di pubblica utilita' da quando e' inserita nel
fascicolo informatico.
Quando l'azione di classe e' stata proposta a norma
dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non
aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi
previsti.»
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de
L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate,
previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a
decorrere dal 14 settembre 2022. Nei confronti dei
magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli
uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di
cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77
(Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Misure straordinarie per l'eliminazione
dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze
penali di condanna definitive). - 1. Al fine di dare
attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed
eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso
di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai
procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di
condanna, nonche' di assicurare la piena efficacia
dell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati, il
Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, per
il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo
determinato di durata non superiore a dodici mesi e
comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020, anche in
sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle
assunzioni gia' programmate, in aggiunta alle facolta'
assunzionali ordinarie e straordinarie previste a
legislazione vigente, un contingente massimo di 1095 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 340
unita' di area I/ F1 e 755 unita' di area II/F1.
L'assunzione di personale di cui al primo periodo e'
autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai
limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le
modalita' semplificate di cui all'articolo 14, comma
10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, nonche' mediante l'avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento secondo le procedure previste
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' mediante lo
scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. L'amministrazione
giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i
titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater
e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114."
Si riporta il testo degli articoli 22 e 49 della legge
31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori). - 1. L'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia iscritto
in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e
abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio
1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482,
al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi,
avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di
otto anni, successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento
dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e
modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica
finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e'
eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e
composta da suoi membri, avvocati, professori universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti
davanti alle giurisdizioni superiori conservano
l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere
l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta
iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
otto anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.
1003, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano
una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella
orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna
di esse".»
«Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1.
Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto
riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto
riguarda le modalita' di esame, secondo le norme
previgenti.»
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 379 del
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 379 (Nomina degli organi di controllo). - 1. -
2. (Omissis)
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le
societa' cooperative costituite alla data di entrata in
vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti
di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi
di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare
l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci
relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi
dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino
alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro
efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili
disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477
del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti
dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza indicata nel primo periodo.
(Omissis)»
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, nel circondario
del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione
distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio
dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Fino al 31 dicembre 2022, nel circondario del
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la
sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul
territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina
Salina.
3. Fino al 31 dicembre 2022, nel circondario del
tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata
di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio
nell'Elba.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente
natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del
funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
e 3.
5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente
articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali
il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il
luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni
medesime.
6. Le controversie in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate
esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale
sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni
del giudice per le indagini preliminari e del giudice
dell'udienza preliminare.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con
decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che
nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause
concernenti controversie di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatorie.
8. In considerazione di particolari esigenze, il
presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre
che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o
penali da trattare nella sede principale del tribunale
siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu'
udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione
distaccata siano tenute nella sede principale.
9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio
dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere
adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti
individuati secondo criteri oggettivi.
10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate
del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche
presso la sede principale, secondo criteri determinati con
la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti
di presidente di sezione.
12. Alla copertura dell'organico del personale
amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente
articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4;
quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si
provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni
del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del
presente decreto.»
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti in materia di edilizia
penitenziaria). - 1. Al fine di far fronte all'emergenza
determinata dal progressivo sovraffollamento delle
strutture carcerarie e per consentire una piu' celere
attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso,
ferme le competenze assegnate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in
materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1° gennaio
2019 e non oltre il 31 dicembre 2022, al personale del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui
all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto
articolo, sono assegnate le seguenti funzioni:
a) effettuazione di progetti e perizie per la
ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria,
degli immobili in uso governativo all'amministrazione
penitenziaria, nonche' per la realizzazione di nuove
strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per
la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della
capienza delle strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli
interventi di cui alla lettera a), delle procedure di
formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in
conformita' alla normativa vigente in materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilita'
dello Stato o di enti pubblici territoriali e non
territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla
permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili
in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la
realizzazione di strutture carcerarie.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo'
avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del
personale dei competenti Uffici del Genio militare del
Ministero della difesa.
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione
del presente articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli
stessi, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene
conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti
dal Comitato paritetico in materia di edilizia
penitenziaria costituito presso il Ministero della
giustizia. Fino alla scadenza del termine di cui al comma
1, le competenze del personale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate
limitatamente alle opere individuate con le modalita' di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le
cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30
settembre 2020.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede nel limite delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate
all'edilizia penitenziaria.»
 
Art. 8 bis
Proroga di termini in materia di magistratura onoraria

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;
b) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 30, comma 1, e 32
del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari
in servizio). - 1. Fino al 15 agosto 2025, il presidente
del tribunale:
a) puo' assegnare, con le modalita' e in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 10,
all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari
di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a
domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come
giudici di pace;
b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto
di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del
predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio
superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi
procedimenti civili e penali di competenza del tribunale
esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
onorari di tribunale;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e
penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del
giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace
gia' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che
risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma
della lettera a) del presente comma.
(Omissis).»
«Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). -
1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai
magistrati onorari immessi nel servizio onorario
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati
onorari in servizio alla medesima data per quanto non
previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo
decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 31, commi 2 e 3.
2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei
vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte
i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al
predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati,
con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che
quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in
pianta organica, anche con riferimento all'individuazione
prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i
magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito
l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero
sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso
distretto.
3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore
il 31 ottobre 2025.
4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore
il 31 ottobre 2021.
5. A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di
espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di
pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni,
anche regolamentari, in materia di processo civile
telematico per i procedimenti di competenza del tribunale
vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis»,
e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica
a decorrere dal 31 ottobre 2025.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma
2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di
funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche ai fini del
computo di cui all'articolo 18, comma 2.
7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta
la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.
8. L'incarico dei magistrati onorari nominati
successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in
vigore del presente decreto ha durata quadriennale con
decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei
magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge
28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di
tribunale in servizio a tale data possono essere destinati
in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un
ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano
servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14
e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel
corso del periodo di supplenza o di applicazione la
liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai
criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
svolti.
10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo
periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Consiglio superiore della magistratura
adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6,
comma 1, individuando, nei limiti delle risorse
disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante
organiche degli uffici del giudice di pace e delle
ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei
confronti di magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta
data.
12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono
essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di
magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto per fatti commessi prima della
medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.»
 
Art. 9

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della
difesa

1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e 2022».
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2259-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2259-bis (Assunzioni di personale negli
arsenali e stabilimenti militari). - 1. Al fine di
consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e
di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli
stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio
2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle
assunzioni del personale degli arsenali e degli
stabilimenti militari appartenente ai profili professionali
tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al
presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono
prorogate fino all'anno 2020.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 della
legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica
italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il
Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la
migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in
materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla
liberta' personale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Norme transitorie). - 1. I profili del DNA
ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti
penali anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, previo nulla osta dell'autorita'
giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla
banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre 2020.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 3 dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti
l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il
2009), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli
anni 2020, 2021 e 2022 mediante corresponsione nel 2020,
2021 e 2022 dell'assegno ivi previsto.»
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 10
Proroga di termini in materia di agricoltura

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».
4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«12. Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui
redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae
un importo pari al 36 per cento delle spese documentate,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 5.000 euro per unita' immobiliare ad uso abitativo,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi relativi alla:
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte
private di edifici esistenti, unita' immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili.»

Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 24
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Modifiche al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159). - 1. (Omissis)
1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma
3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli
che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori
a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.»
Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 18 della
citata legge n. 205 del 2017:
«Art. 16. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e' autorizzato a disporre il
rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno
2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle
imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al
relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «
Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente
comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 della
legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di
contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro
agricolo di qualita'). - 1. (Omissis)
2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del
lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al
settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a
partire dal mese di aprile 2020, non comporta modifiche al
vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali
previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema
degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori
agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del
servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando
le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14,
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I dati
contenuti nel libro unico del lavoro in modalita'
telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico
documento per gli adempimenti in materia previdenziale e
contributiva, sono resi accessibili a tutte le
amministrazioni interessate.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 della
legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la
limitazione degli sprechi):
«Art. 11 (Rifinanziamento del fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi
integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli
sprechi e all'impiego delle eccedenze). - 1. (Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un
fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di
progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi
alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della
shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento
dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2
della presente legge, con particolare riferimento ai beni
alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche'
alla promozione della produzione di imballaggi
riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento
di progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di
utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
(Omissis).»
 
Art. 10 bis

Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di
conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di
certificazione

1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, e' differita al 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 (Attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario):
«Art. 33 (Disposizione transitoria in materia di
conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di
certificazione). - 1. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i titolari di marchi
collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa
previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio
collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della
nuova disciplina.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in
coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di
conversione formulata dall'istante.
3. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dal codice della proprieta'
industriale in materia di domande di marchi di
certificazione o marchi collettivi, comprese le
disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641.
4. Ferma restando la continuita' con il marchio
collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente,
gli effetti della registrazione del nuovo marchio
decorrono, ai fini della determinazione della durata di cui
all'articolo 15 del codice della proprieta' industriale,
dalla data di deposito della domanda di cui al comma 1.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di
cui al comma 1, il marchio decade a decorrere dalla data di
scadenza del termine ivi previsto.
6. I procedimenti istruttori in corso su domande di
registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi
della normativa previgente, sono sospesi alla data di
entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che
hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria
presentando istanza di conversione della stessa, in domanda
di registrazione di marchio collettivo o marchio di
certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal
caso, gli effetti della registrazione del marchio
risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla
data di deposito della domanda di registrazione convertita.
In caso di mancata presentazione della domanda di
conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande
di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi
della normativa previgente si considerano ritirate.»
 
Art. 11

Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla societa' ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla societa' ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data e' sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, gia' destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi puo' essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a societa' poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se piu' favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza dispesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della societa' Poste italiane Spa al quale e', comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 7 97 del 1955, e' pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 43 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 43 (Disposizioni finanziarie). - 1. - 5.
(Omissis)
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo
17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il
fondo per le politiche attive del lavoro, istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e' incrementato di 32 milioni di euro per l'anno
2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52
milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per
l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32
milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40
milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.
(Omissis).»
Si riporta il testo dei commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 4 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,
n. 128 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per
la risoluzione di crisi aziendali):
«Art. 4 (Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa).
- 1. - 2. (Omissis)
2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto delle procedure
stabilite dai regolamenti dell'ANPAL Servizi S.p.a.
adottati ai sensi del medesimo articolo 19, comma 2, per
far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito
all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova
programmazione comunitaria, l'ANPAL Servizi S.p.a. puo'
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il
personale che ha prestato servizio con contratto a tempo
determinato e puo', altresi', nel triennio 2019-2021,
bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a
tempo indeterminato per il personale che abbia maturato
entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze
professionali presso la stessa ANPAL Servizi S.p.a. e
presso Italia Lavoro S.p.a. con contratto di
collaborazione.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si
provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio
dell'ANPAL Servizi S.p.a. per le spese di personale. Ai
fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al
comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4.635.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
(Omissis).»
Il testo del comma 3 dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia
previdenziale). - 1. (Omissis)
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), nell'esercizio
dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione
ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure di
riforma del proprio regime previdenziale volte al
riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano
in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive,
finalizzate ad assicurare la sostenibilita'
economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro il
termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai
Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto
in conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga
conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle
disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino
alla medesima data e' sospesa, con riferimento alla sola
gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994. Qualora il bilancio
tecnico non evidenzi la sostenibilita'
economico-finanziaria di medio e lungo periodo della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale
obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessita' di
tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del
mondo dell'informazione e di riequilibrare la
sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il
Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri
ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalita'
di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per
evitare effetti negativi in termini di saldo netto da
finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti
assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la
necessita' di invarianza del gettito contributivo e degli
oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono
accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163
milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per
l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175
milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187
milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto
periodo del presente comma si provvede a valere sui minori
oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti
dal presente decreto.»
Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 27
della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria):
«Art. 27 (Contributi alle agenzie di stampa). -
(Omissis)
Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di
stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a
titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione
utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del
contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti
professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed
esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di
trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla
settimana.
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 25-bis
del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
«Art. 25-bis (Disposizioni particolari per le imprese
del settore dell'editoria). - 1. - 2. (Omissis)
3. L'intervento straordinario di integrazione
salariale puo' essere richiesto quando la sospensione o la
riduzione dell'attivita' lavorativa sia determinata da una
delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi,
di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di
cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un
ramo di essa anche in costanza di fallimento (26), di
durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
c) contratto di solidarieta' di cui all'articolo
21, comma 1, lettera c).
(Omissis).»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.»
La legge 15 maggio 1954, n. 237 recante "Autorizzazione
della spesa relativa ai servizi di diramazione di
comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del
Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali
ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero
negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia
nazionale stampa associata (A.N.S.A.)" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 4 giugno 1954, n. 126.
Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 55 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237,
va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale
utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni
dello Stato una completa informazione attraverso la piu'
ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, le regioni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito
delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio
degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di
stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e
speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e
speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico,
nonche' il servizio di diramazione di notizie e di
comunicati degli organi centrali e periferici delle
Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei
servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.»
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (Misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza):
«Art. 2 (Ammissione immediata all'amministrazione
straordinaria). - 1. L'impresa che si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al
Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e
corredata di adeguata documentazione, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza al tribunale competente ai sensi dell'articolo
27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza,
l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione
dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo 27.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina
del commissario straordinario, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per
le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in
deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il
compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura.
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo
spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario
straordinario della gestione dell'impresa e
dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle
controversie, anche in corso, relative a rapporti di
diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il
commissario straordinario.
2-ter. L'istanza per l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al
commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, e' presentata dal commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai
sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 puo' essere
nominato commissario straordinario della procedura di
amministrazione straordinaria.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato
immediatamente al competente tribunale.»
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015:
«Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento di integrazione
salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente
dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione
dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione
dell'orario su periodi ultra-settimanali predeterminati,
l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai periodi
precedenti, sulla base della durata media settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la
cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme
contrattuali per effetto di una contrazione di attivita',
l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1,
ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in
rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita'
accessorie alla retribuzione base, corrisposte con
riferimento alla giornata lavorativa, sono computate
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e
di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse,
ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione,
interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al
guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il
quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e'
soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' superare per
l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro
2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro
2.102,24.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di
cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonche' la
retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime
lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale
sostituisce in caso di malattia l'indennita' giornaliera di
malattia, nonche' la eventuale integrazione
contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non
retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di
integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di
paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono
essere incrementati, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore
delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.»
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 53 della
citata legge n. 449 del 1997:
«Art. 53 (Ente poste italiane). - 1. - 7. (Omissis)
8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di
cui al comma 6 valgono le norme gia' in vigore per l'ente
pubblico economico. Per i dipendenti della societa' "Poste
italiane" sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi
speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura
pubblica dell'ente di appartenenza.
(Omissis).»
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797 recante "Testo unico delle norme concernenti
gli assegni familiari" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7
settembre 1955, n. 206, S.O.
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter
della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. - 4. (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
 
Art. 11-bis

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e
per la riqualificazione professionale

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro
in porto e per la riqualificazione professionale
(transhipment)). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione,
di accompagnare i processi di riconversione industriale
delle infrastrutture portuali e di evitare grave
pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei
porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione
di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli
ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano
da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni
delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e
temporanea, per un periodo massimo non superiore a
quarantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e'
istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale
laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia
per la somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
autorizzate alla movimentazione dei container che, alla
data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno
al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo
di cui al comma 1, dall'Autorita' di Sistema portuale
competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le
attivita' delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle
rispettive Autorita' di Sistema portuale.
3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attivita'
di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori
iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro
formazione professionale in relazione alle iniziative
economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di
competenza della Autorita' di Sistema portuale. Le Regioni
possono cofinanziare i piani di formazione o di
riqualificazione del personale che dovessero rendersi
necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La somministrazione di lavoro puo' essere
richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere
attivita' nell'ambito portuale di competenza della
Autorita' di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di
integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia gia'
presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di
manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali
dovra' transitare attraverso tale soggetto e quest'ultimo,
qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla
fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovra' rivolgersi
alla predetta Agenzia.
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e
produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese
autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le
assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi
sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti,
ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali
predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso
obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni,
sulle aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori
individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la
cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1,
ad eccezione delle modalita' istitutive e di finanziamento,
si applicano le norme che disciplinano le agenzie di
somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre
2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di
mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per
l'anno 2020.
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero
in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non
reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo' autorizzare la trasformazione di tale
Agenzia, su istanza dell'Autorita' di Sistema portuale
competente e laddove sussistano i presupposti, in
un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno
2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente
importo delle disponibilita' in conto residui del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e
8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a
18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
 
Art. 11-ter

Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori
disabili

1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 9, comma 1, 5, comma
3-bis, e 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 9 (Richieste di avviamento). - 1. I datori di
lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento
in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori
disabili.
(Omissis).»
«Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi). - 1. - 3. (Omissis)
3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che
comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare
l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto
concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro
per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con
disabilita' non occupato.
(Omissis).»
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
- 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
2.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarieta' sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva
si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia e della protezione
civile, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».
 
Art. 11-quater
Proroga di misure di sostegno del reddito

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonche' con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilita' di ciascuna regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attivita' produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento gia' disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie gia' stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato
decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18:
«Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento
economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti
produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o
prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai fini della formazione professionale per la gestione
delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente
ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da
destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello
stesso Fondo di rotazione per essere destinata al
finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.»
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 11.

Si riporta il testo dei commi 7 e 11-bis dell'articolo
44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. -
6-ter. (Omissis)
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. - 11. (Omissis)
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.»
Si riporta il testo dei commi 140, 141 e 143
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«140. Alle imprese operanti in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel
periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che
cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1°
gennaio 2018 al 30 giugno 2018, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in
ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo
accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con l'intervento del Ministero dello
sviluppo economico e della regione competente, nell'ambito
del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143 del
presente articolo.
141. Al fine dell'ammissione all'intervento di
integrazione salariale straordinaria di cui al comma 140,
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non
ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento
di integrazione salariale straordinaria secondo le
disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.»
«143. All'onere derivante dall'applicazione dei commi
140, 141 e 142, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018,
si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 41 (Misure in materia di aree di crisi
industriale complessa). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime
condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche
ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita'
ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite
di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10
milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1
pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle
disponibilita' in conto residui iscritte sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6
milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.»
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
recante "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 25-ter del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per
i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di
crisi industriale complessa). - 1. Il trattamento di
mobilita' in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi
anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano
la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al
31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei
criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione
che a tali lavoratori siano contestualmente applicate
misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla
fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a
qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1
si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma
143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Ai fini della compensazione in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della
Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e
sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita'
con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.»
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 21 del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 21 (Causali di intervento). - 1. - 3. (Omissis)
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei
mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria qualora all'esito del programma di crisi
aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita'
produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida
cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del
monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al
primo periodo del presente comma sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del
presente comma.
(Omissis).»
Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo
22-bis del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa
integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o
crisi aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in
deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite
complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2018, di 225 milioni di euro per l'anno 2019 e di 95
milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con rilevanza
economica strategica anche a livello regionale che
presentino rilevanti problematiche occupazionali con
esuberi significativi nel contesto territoriale, previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della
regione interessata, o delle regioni interessate nel caso
di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni, puo' essere concessa la proroga
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma
2, sia caratterizzato da investimenti complessi non
attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro
mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il
programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per
la ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite
temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo
21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti
a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la
salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite
temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22,
comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo'
essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di
solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia'
dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e
si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
1-bis. - 2. (Omissis)
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
Si riporta il testo dell'articolo 9-quater del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 9-quater (Estensione delle misure di sostegno
al reddito dei lavoratori). - 1. Per l'anno 2018, le
risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni interessate, per le medesime
finalita', nei limiti della parte non utilizzata, anche a
favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle
aree interessate dagli accordi di programma per la
reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai
sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. (Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
 
Art. 11-quinquies
Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma

1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e' riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi termini di cui al primo periodo.
4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 116 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
«116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le
vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso
l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni
2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano
contratto la patologia, o per esposizione familiare a
lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero
per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di
cui al presente comma sono a valere sulle disponibilita'
presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
Si riporta il testo del comma 292 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
«292. Le prestazioni assistenziali di cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano
contratto la patologia o per esposizione familiare a
lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero
per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti
nel corso dell'anno 2015 e dell'anno 2016 possono essere
erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre
2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di
idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il 31
marzo 2017. Le prestazioni di cui al presente comma sono
erogate a valere sulle disponibilita' presenti nel Fondo
per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma
241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso
l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per
le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno
2015 e per l'anno 2016.»
Si riporta il testo del comma 241 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte
in favore degli eredi.»
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-quater.
 
Art. 12
Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella di cui alla lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«

===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |6.000 |
+-----------+---------------------+
|21-60 |2.500 |
+-----------+---------------------+

»;
b) la tabella di cui alla lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«

===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |4.000 |
+-----------+---------------------+
|21-60 |1.500 |
+-----------+---------------------+

».
2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.
3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) il comma 60 e' sostituito dai seguenti:
«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia' individuati dalla medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) il comma 68 e' abrogato;
d) il comma 81 e' sostituito dai seguenti:
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita'»;
e) il comma 82 e' sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.
4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;
b) al comma 8:
1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili e' comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
2) al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».
4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito piu' favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unita' rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».
4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1031 dell'articolo 1
della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in
locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal
1°(gradi) marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di
categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal
listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e'
riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per
la rottamazione un veicolo della medesima categoria
omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo
parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio
emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di
cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) in assenza della rottamazione di un veicolo
della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a
Euro 4, un contributo di entita' inferiore parametrato al
numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro secondo gli importi di cui alla seguente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321.
Si riporta il testo dei commi 59, 60, 60-bis, 81 e 82
dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato
dalla presente legge:
«59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il terzo periodo
del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e'
soppresso.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,
il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui
all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di
cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva
(UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta
disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al
precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i
clienti finali senza fornitore di energia elettrica,
nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati
aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di
fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce,
altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2,
numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti
domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata
quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia'
individuati dalla medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e
60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso
consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo
altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza
e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero
mercato.»
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono fissati le condizioni, i
criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e
di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e
l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al
comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il
decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere
sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al medesimo
comma, al Garante per la protezione dei dati personali e
all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle
rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli
iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto
anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica,
accertate e sanzionate dalle citate Autorita'.
82. L'elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel
sito internet del Ministero dello sviluppo economico e
aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di
pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti
interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo
dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco,
svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al
comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi
inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti
requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce
dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon
funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori,
con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione
dall'Elenco.».
Si riporta il testo dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 55-bis (Misure a favore della competitivita'
delle imprese italiane del settore assicurativo e della
produzione di veicoli a motore). - 1. Al comma 4-bis
dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: ", relativo" e' sostituita dalle
seguenti: "e in tutti i casi di rinnovo di contratti gia'
stipulati, purche' in assenza di sinistri con
responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli
ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze
dell'attestato di rischio, relativi";
b) le parole: "della medesima tipologia" sono
sostituite dalle seguenti: ", anche di diversa tipologia".
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi
contratti.»
Si riporta il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo
11-ter del citato decreto-legge n. 135 del 2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-ter (Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee). - 1. Entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, e' approvato il Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di
individuare un quadro definito di riferimento delle aree
ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul
territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita'
ambientale, sociale ed economica delle stesse.
2. - 7. (Omissis)
8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in
cui le attivita' di prospezione e di ricerca e di
coltivazione risultino compatibili con le previsioni del
Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma
6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili con le
previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione
del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico
avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative
ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i
procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree
parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in
essere. Nelle aree non compatibili e' comunque ammessa
l'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili. In caso di revoca, il titolare del
permesso di prospezione o di ricerca e' comunque obbligato
al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non
compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta
anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle
concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui
provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato
entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata
adozione del PiTESAI entro e non oltre trenta mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma
4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione
e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono
efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in
cui le attivita' di coltivazione risultino incompatibili
con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di
coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla
scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
(Omissis).»
 
Art. 13
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e' pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e' differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e' perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della societa' stessa.»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalita' di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.
5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, e' differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi».
5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresi' utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori».
5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, puo' essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorita' giudiziaria competente.
5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le citta' metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalita' e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 11-quinquies
dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Interventi per il trasporto ferroviario). -
(Omissis).
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza
del trasporto ferroviario e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla
formazione di personale impiegato in attivita' della
circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla
figura professionale dei macchinisti del settore merci. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure
professionali addette alla circolazione ferroviaria. Le
risorse di cui al presente comma sono attribuite alle
imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita'
di formazione realizzate, a condizione che le stesse
abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento
del personale formato. I corsi di formazione possono essere
svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II
del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni
caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato
unicamente alle attivita' formative per le quali non vi sia
stato alcun esborso da parte del personale formato e
possono altresi' essere rimborsati gli oneri per eventuali
borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma
1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del
2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie.
(Omissis).».
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 1.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
16 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 16 (Competenze dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di
sicurezza autostradale). - 1. Al decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le
parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti:
«nonche' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per
gli aspetti di competenza, comma 2»;
a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole:
«Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «All'esercizio delle
competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al
comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e
alle altre attivita' attribuite dalla legge,»;
a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: «mediante un
contributo versato dagli operatori economici operanti nel
settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia
concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano,
l'esercizio delle competenze o il compimento delle
attivita' previste dalla legge, in misura non superiore
all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio
delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con
la previsione di soglie di esenzione che tengano conto
della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e'
effettuato in modo da evitare duplicazioni di
contribuzione»;
b) all'articolo 43, comma 1, le parole «sono
sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono
sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita
l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i profili di
competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che,
sentito il NARS,»;
c) all'articolo 43, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il
concedente, sentita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di
determinazione delle tariffe, anche con riferimento
all'effettivo stato di attuazione degli investimenti gia'
inclusi in tariffa.».
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
Si riporta il testo dei commi 7, 7-bis, 7-ter e 8
dell'articolo 49 del citato decreto-legge n. 50 del 2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, come modificato dalla presente legge:
«7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni dal 2017
al 2022, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a
definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o
transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie
con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di
riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano
i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le
modalita' ivi previste, previa valutazione della
convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
Societa' stessa.
7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica
in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza
della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
accordi bonari e delle transazioni di cui ai commi 7 e
7-ter. Le modalita' di svolgimento della verifica
preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione
nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto
di verifica.
7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti
ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
stragiudiziali le controversie con i contraenti generali
derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
valutazione della convenienza economica di ciascuna
operazione da parte della societa' stessa.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati
con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147
del 27 giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il
fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi
di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di
700 milioni di euro, e' destinata, con esclusione delle
somme cadute in perenzione, alle finalita' di cui ai commi
7 e 7-ter. Il CIPE individua le risorse annuali
effettivamente disponibili in relazione al quadro
aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette
finalita', nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica.».
Si riporta il testo vigente del comma 870 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
«870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata
quinquennale e riguarda le attivita' di costruzione,
manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale
non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
il territorio nazionale. Il contratto di programma
definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano
pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla
rete stradale. Il contratto di programma stabilisce,
altresi', gli standard qualitativi e le priorita', il
cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e
le modalita' di verifica da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di
programma e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene
agli aspetti finanziari.».
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 (Attuazione
della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Elaborazione e attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo). - 1. - 4. Omissis
5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono
elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e,
prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo
interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6
che ne attesta la corrispondenza con il processo di
pianificazione definito nelle linee guida di cui
all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio
marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque
entro il 31 marzo 2021, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - (Omissis).2. L'entrata in
vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al 31
dicembre 2021. Conseguentemente, le autorizzazioni
all'esercizio di attivita' di formazione e concessione per
lo svolgimento delle attivita' di salvamento acquatico,
rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31
dicembre 2021.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 39 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172), come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica
per unita' da diporto di lunghezza non superiore a
ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in
relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la
navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore
di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due
tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000
cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori
bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a
quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel
non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel
sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a
40,8 CV.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
della legge 24 luglio 2019, n. 73 (Modifiche di termini in
materia di obbligo di patente nautica e di formazione al
salvamento acquatico):
«Art. 1. - 1. Il termine per l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo
della patente nautica per la conduzione di unita' aventi
motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due
tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e'
differito al 1° gennaio 2020.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dalla presente legge:
«460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei
titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle
periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni
abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree
verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai
fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi volti
a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura
nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere
pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non
utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere
altresi' utilizzate per promuovere la predisposizione di
programmi diretti al completamento delle infrastrutture e
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei
piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei
comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie
per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle
obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti
d'obbligo da parte degli operatori.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Piano nazionale per le citta'). - 1. - 6.
Omissis
7. I programmi di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i
quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il
31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della
legge 23 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati
nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni
confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di
provincia. E' esclusa, in ogni caso, la possibilita' di
frazionare uno stesso programma costruttivo in piu' comuni.
A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di
programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2022.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione):
«Art. 15 (Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato). - 1. I rapporti tra il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo
Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno
o piu' contratti di programma. I contratti di programma
sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel
rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui
all'allegato II del presente decreto. Le condizioni dei
contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini
dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura
sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del
contratto. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di
programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia
degli stessi, il contratto di programma parte servizi
2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e'
prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previsti,
per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto
e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con
l'aggiornamento delle relative Tabelle.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
informa l'organismo di regolazione e, mediante il gestore
dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i
richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di
programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi
al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in
materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi
urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i porti. Il
contratto di programma e' pubblicato entro un mese dalla
sua approvazione.
3. Nei contratti di programma di cui al comma 1, e'
disciplinata, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108
TFUE, separatamente, la concessione di finanziamenti per
far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento
della qualita' dei servizi, dello sviluppo
dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di
sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la
concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione
ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento puo'
essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali
diretti, incluso il finanziamento privato.
4. Nei contratti di programma di cui al comma 1,
tenendo in debito conto la necessita' di garantire il
conseguimento di elevati livelli di sicurezza,
l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonche'
il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei
servizi ad essa connessi, sono previsti incentivi al
gestore per ridurre i costi di fornitura
dell'infrastruttura e l'entita' dei diritti di accesso,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario di cui all'articolo 16.
5. Nell'ambito della politica generale di Governo e
tenendo conto della Strategia di cui all'articolo 1, comma
7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1, il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano
commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di
investimento, da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di
regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso
l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi
per conseguire tali obiettivi.
6. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i
richiedenti noti e, su loro richiesta, i richiedenti
potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti e
la possibilita' di esprimersi sul contenuto del piano
commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso e
alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima
della sua approvazione da parte del gestore
dell'infrastruttura. A tal fine il gestore
dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il
piano commerciale tre mesi prima della sua adozione,
concedendo ai richiedenti trenta giorni per esprimere un
parere non vincolante sulle tematiche suddette.
7. Il gestore dell'infrastruttura si accerta della
coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano
commerciale.
8. Il gestore dell'infrastruttura entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri
beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone
adeguata informativa al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle
spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento
dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per
valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione
o sostituzione.».
 
Art. 14

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.
4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».
4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalita' previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019, nonche' di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021».
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei
Comitati degli italiani all'estero):
«Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei
componenti). - 1. I componenti del Comitato restano in
carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo
massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato
sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la
scadenza del mandato non coincide con quella della
generalita' dei Comitati, la durata in carica di tali
componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto per
la generalita' dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorita' consolare, su
indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono. La
mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di
membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla
circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce
a meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita'
consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei
mesi dalla data di scioglimento. L'autorita' consolare
propone, altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso
rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero
legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale
modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire
un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base
della proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani
nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE,
dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.".
Si riporta il testo vigente del comma 323 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
«323. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.
286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la
presentazione della domanda di iscrizione all'elenco
elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e'
prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si
provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione
vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014
possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente
comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.».
Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo), come modificato dal
presente articolo e dall'articolo 27-bis della presente
legge:
«Art. 19 (Personale dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata
la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di
duecentoquaranta unita'.
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si
provvede:
a) mediante l'inquadramento del personale
attualmente in servizio in posizione di comando o fuori
ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il
transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere
favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonche'
del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;
b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta
dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari
esteri, che optino per il transito alle dipendenze
dell'Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilita' di cui al
capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze
determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni
organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di
procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di
inquadramento del personale di cui al comma 2, sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
amministrazioni e degli enti di provenienza e le
corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite
all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche
non possono essere reintegrate. Il personale interessato
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.
4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva
diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed il contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1,
lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applica l'articolo 32, commi 4 e 5, della
presente legge.
5. Nei limiti delle disponibilita' del proprio
organico e fino al 31 dicembre 2022 anche in deroga ai
limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni
normative o contrattuali, l'Agenzia puo' avvalersi di
personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
collocato in posizione di comando, al quale si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono
essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di
cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al
comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4,
primo periodo. Tale contingente puo' essere aumentato fino
a novanta unita', nel limite delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse
assegnate.
6. La disciplina del rapporto di lavoro con il
personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera
nel limite di un contingente complessivo pari a
centocinquanta unita', in aggiunta alla dotazione organica
di cui al comma 1 del presente articolo, e' armonizzata con
le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18. E' fatto divieto di applicare l'articolo 160 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede
all'estero di cui all'articolo 17, comma 7, della presente
legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al
presente comma, che devono obbligatoriamente essere
stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa,
sono risolti di diritto.
7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta
eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 33,
comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 42 (Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e consorzi per l'internazionalizzazione). - 1.
All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e
definiti dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico sono determinati i
termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le
attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo nonche' la composizione e i compiti del Comitato
per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino
alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e
le procedure attualmente vigenti».
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo
delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70%
annuo.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto
delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero
dello Sviluppo economico per il contributo in favore di
istituti, enti, associazioni, consorzi per
l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane
all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per
lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di
rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese, e' effettuato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione sulla
realizzazione delle attivita' promozionali effettuate in
ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni
Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per
oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei
servizi delle piccole e medie imprese nonche' il supporto
alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la
collaborazione e il partenariato con imprese estere.
4. Nelle attivita' dei consorzi per
l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento
dell'oggetto sono ricomprese le attivita' relative
all'importazione di materie prime e di prodotti
semilavorati, alla formazione specialistica per
l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e
all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati
nei mercati esteri, anche attraverso marchi in
contitolarita' o collettivi.
5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono
costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti
del codice civile o in forma di societa' consortile o
cooperativa da piccole e medie imprese industriali,
artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole
e ittiche aventi sede in Italia; possono, inoltre,
partecipare anche imprese del settore commerciale. E'
altresi' ammessa la partecipazione di enti pubblici e
privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni,
purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6.
La nomina della maggioranza degli amministratori dei
consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso
alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle
quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro
attivita'.
6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono
concessi contributi per la copertura di non piu' del 50 per
cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di
progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche
attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese
non consorziate. I progetti possono avere durata
pluriennale, con ripartizione delle spese per singole
annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle
imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non
consorziate rientranti in un contratto di rete, il
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006 e successive modificazioni, in materia di
aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi piu'
favorevoli. Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il
regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20
dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della
Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le
sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis
in favore delle imprese attive nella produzione primaria
dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. I contributi di cui al
presente comma sono concessi nell'ambito delle risorse di
bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del
comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi di cui al presente comma.
7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme
accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto
dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla
formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva e'
utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite
o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie
imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo
9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si
applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35,
36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive
modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi
alle date ivi previste,» sono soppresse."
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo vigente dei commi 587 e 588
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
«587. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione
finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della
promozione della cultura e della lingua italiane
all'estero.
588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono
individuati gli interventi da finanziare con il fondo di
cui al comma 587.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.920 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo
di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».
Si riporta il testo del comma 276 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«276. A favore degli italiani nel mondo e per
rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018, per la promozione della lingua e cultura
italiane all'estero, con particolare riferimento al
sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura
italiane all'estero;
b) la spesa di 200.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua
italiana presso istituzioni universitarie estere, da
conferire in via preferenziale a personale che abbia
conseguito un dottorato di ricerca;
c) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a
favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.
All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, la lettera e) e' abrogata;
d) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018,
a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
e) la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 e di
euro 1.000.000 annui per l'anno 2019, nonche' di euro
1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a
decorrere dall'anno 2021, per adeguare le retribuzioni del
personale di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai
parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del
medesimo decreto;
f) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno
2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per
gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio
per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale da almeno cinque anni;
g) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018,
a integrazione della dotazione finanziaria per contributi
diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,
n. 103;
h) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018,
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di
euro per l'anno 2020 a favore delle camere di commercio
italiane all'estero;
i) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018,
ad integrazione delle misure in corso di applicazione a
sostegno della particolare condizione di emergenza
riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con
particolare considerazione per quelli esposti a situazioni
di disagio sociale;
l) la spesa di 272.000 euro per l'anno 2018 e di
22.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la
ristrutturazione, la manutenzione e la guardiania del
cimitero italiano di Hammangi nella citta' di Tripoli in
Libia.».
 
Art. 15
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019, puo' essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonche' dimostrazione della disponibilita' di risorse sulla contabilita' speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attivita'.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».
4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciannove».
5. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.
7. Al fine di assicurare la continuita' del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorita' competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.
7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2022».
7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019».
7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che,
a seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con propria
deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b)."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni concernenti il personale degli
enti territoriali). - 1. Per far fronte alle necessita'
conseguenti all'evento, la Regione Liguria, gli enti del
settore regionale allargato, con esclusione degli enti del
Servizio sanitario nazionale, la Citta' metropolitana di
Genova, il Comune di Genova e le societa' controllate dalle
predette amministrazioni territoriali nonche' la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova,
previa autorizzazione del Commissario delegato per
l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto
2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018,
2019 e 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato,
ulteriori unita' di personale con funzioni di protezione
civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a
300 unita', in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in
particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti ivi
indicati possono provvedere con risorse proprie
disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il
Commissario medesimo provvede altresi' con propri
provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1,
delle unita' di personale e delle risorse nel limite
complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di
euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli
oneri derivanti dal presente comma il Commissario delegato
provvede a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale per l'emergenza.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre
amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le
esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere
all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli
titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e
imparzialita', anche semplificati.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1,
l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
e' autorizzata ad assumere, per gli anni 2018, 2019 e 2020,
con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unita'
di personale con funzioni di supporto operativo e logistico
all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere
sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 500.000 per
l'anno 2018, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro
500.000 per l'anno 2020.
4. La contabilita' speciale di cui all'ordinanza n.
539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato
per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto
2018, e' integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018, 11
milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla
contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo
delle risorse di cui al presente articolo possono essere
utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del
Commissario delegato, per le finalita' di cui all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539
del 20 agosto 2018, comprese le attivita' di recupero dei
beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero
adottate a seguito dell'evento.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-ter del
citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Sostegno al reddito dei lavoratori). -
1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al
trattamento massimo di integrazione salariale, con la
relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14
agosto 2018, per un massimo di diciannove mesi, in favore
dei lavoratori del settore privato, compreso quello
agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare
l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del
crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da
soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del
territorio della citta' metropolitana di Genova individuate
con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la
regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un
impatto economico negativo e per i quali non trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o
che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa
vigente.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1-septies
del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (Ulteriori
misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-septies (Disposizioni in materia di recupero
di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. Tenuto conto delle
oggettive difficolta', anche sul piano probatorio, della
ricostruzione delle realta' economiche a distanza di anni
dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno
emergente che del lucro cessante, i dati relativi
all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6
aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme
effettivamente percepite devono essere presentati, a pena
di decadenza, entro il 30 giugno 2020.».
Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 11
del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali). - (Omissis).
9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino
della funzionalita' degli immobili adibiti ad uso
scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e
ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31
dicembre 2021 ed entro i limiti della soglia di rilevanza
europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure
di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui
all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da
una commissione giudicatrice costituita secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - (Omissis).
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 109 del 2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, come modificato dall'articolo 33 della
presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale, di autotrasporto e viabilita'). - 1. Al
fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a
sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo
strutturalmente la mobilita' cittadina e regionale, sono
stanziate a favore della Regione Liguria risorse
straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018
e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al
finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per
fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti
all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale gia' attivati nonche' per
garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse
modalita' di trasporto nel territorio della citta'
metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le
suddette finalita' provvede la Regione con proprio
provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro
500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto
a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Al fine di assicurare servizi di trasporto
aggiuntivi per fronteggiare le criticita' trasportistiche
conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione
Liguria risorse straordinarie nella misura di euro
20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il
rinnovo del parco mezzi utilizzati nella citta'
metropolitana di Genova, con priorita' per i mezzi a
propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo
5-quinquies del citato decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55:
«Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture). - (Omissis).
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e
5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 8 (Istituzione della zona franca urbana per il
sostegno alle imprese colpite dall'evento). - 1. Nel
territorio della Citta' metropolitana di Genova e'
istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale
e' definito con provvedimento del Commissario delegato,
sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede
operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1,
e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del
fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14
agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore
mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017,
possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle
proprie attivita' nel Comune di Genova, le seguenti
agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli
articoli 3 e 4:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dall'attivita' d'impresa svolta nella zona franca
di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo
di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al
reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per
gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
per quello successivo.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno
della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente
al primo anno di attivita'.
5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse
fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e
2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si
provvede ai sensi dell'articolo 45.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di
decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). -
(Omissis).
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2021, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2,
comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei
documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal
presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le
modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa
alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8.
(Omissis).».
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
2005, n. 296 recante "Regolamento concernente i criteri e
le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni
immobili appartenenti allo Stato" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 2 febbraio 2006, n. 27.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17-bis (Sospensione di termini in materia di
sanita'). - 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di
cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario
delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016,
nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza
da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si
applicano, fino al 30 aprile 2022, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli
provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il
parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione
del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al
decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.»
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 23
del citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Accelerazione della ricostruzione pubblica
nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017
nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). -
(Omissis).
1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati
1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi
urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in
sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano
approvato il bilancio dell'anno 2018 entro il 31 luglio
2019, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di cui
al comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5 milioni.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riparto
dei fondi si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze sentita la Conferenza stato-citta' e
autonomie locali."
Si riporta il testo dei commi 7 e 13-ter dell'articolo
28 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici). - (Omissis).
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2020, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2020, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2020 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
(Omissis).
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, fino al 31
dicembre 2020, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso
un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin
dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(Omissis).».
 
Art. 15-bis
Proroga in materia di sport

1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'ottavo comma dell'articolo 10
della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Costituzione e affiliazione). - (Omissis).
Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio
assetto societario alle disposizioni di cui al settimo
comma entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.».
 
Art. 15-ter

Proroga della durata della contabilita' speciale n. 2854 aperta ai
sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 44 del 29 gennaio 2013

1. La durata della contabilita' speciale n. 2854, gia' intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, e' prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticita' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilita' speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. L'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale di cui al comma 2, gia' trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, e' subordinato alla sottoscrizione di uno o piu' accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione
civile n. 44 del 29 gennaio 2013 (Ordinanza di protezione
civile per favorire e regolare il subentro della Regione
Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo
superamento della situazione di criticita' in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione
nella Regione Siciliana):
«6. Al fine di consentire l'espletamento delle
iniziative di cui alla presente ordinanza, ivi compresa la
copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'avvalimento del personale di cui al comma 5, primo
periodo, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua
e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilita' provvede, fino al
completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 2854,
che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Dirigente
Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilita' provvede ad inviare al Dipartimento della
protezione civile una dettagliata relazione semestrale
sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per
l'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, con relativo quadro economico.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".».
 
Art. 16

Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana
e della rete viaria della regione Sardegna

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;
b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, e' inserita la seguente: «provinciale».
1-bis. Al fine di consentire l'immediata operativita' dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.
1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:
«6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e' stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente"».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Per gli
interventi infrastrutturali ritenuti prioritari,
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari. Con uno o piu' decreti
successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' individuare ulteriori
interventi prioritari per i quali disporre la nomina di
Commissari straordinari.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari, con proprio decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con
la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, anche con riferimento alla
sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e
trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica i progetti approvati, il
cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di
avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al presente comma, nonche'
quelle di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi
previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si
applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari
per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le
modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il
compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata
nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle
Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
44-ter della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria). - (Omissis).
8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita'
speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano
costituiti mediante il versamento di somme iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve
le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40,
comma 2. Nel caso di affidamento della gestione di
specifici interventi a proprie societa' in house o a
societa' a controllo statale come definite dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le
amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei
pagamenti, possono nominare funzionari delegati di
contabilita' ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i
quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione
delegante e al controllo di regolarita' amministrativa e
contabile da parte dei competenti organi di controllo.».
 
Art. 16-bis

Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree
compromesse della regione Sardegna

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonche' per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, e' prorogata per il triennio 2020-2022.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 10-bis
dell'articolo 8 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale):
«Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa
pubblica per beni e servizi). - (Omissis).
10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli
incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di
discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e
i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia
di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna,
che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di
prevenzione danni in attuazione di competenze e di
politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto
le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo
triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione
dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni. La disposizione di cui al
presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dei predetti cantieri dal bilancio regionale.».
 
Art. 16-ter

Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei
segretari comunali e provinciali

1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma e' tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalita' telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attivita' didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita' di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita', titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465 (Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n.
127):
«Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti
all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i
laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della
legge.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
termine del corso-concorso di formazione della durata di
diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi
presso uno o piu' comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per
esami bandito per un numero di posti preventivamente
determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in
relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite
dall'articolo 17, comma 77, della legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una
selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui
valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono
espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove
scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di
amministrazione determina le materie oggetto delle prove
che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti:
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo,
legislazione amministrativa, statale e/o regionale,
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o
diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto
finanziario, ragioneria applicata agli enti locali,
politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica
normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a
quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di
una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste,
con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare
l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della
Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al
termine del corso, si provvede alla verifica finale
dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione
della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal
consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella
graduatoria da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale
nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione
disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per
mancato superamento della verifica semestrale di
apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa
di studio non superiore al cinquanta per cento del
trattamento economico corrispondente alla prima fascia
professionale in relazione alle disponibilita' del fondo di
cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna
alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria
approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli
interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione,
tenendo conto delle esigenze di personale delle singole
sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina
comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la
restituzione di una percentuale della borsa di studio
percepita, fissata dal consiglio nazionale di
amministrazione secondo le modalita' dallo stesso
stabilite.».
Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 7
dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - (Omissis).
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. (Omissis).
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e
organizzative per la gestione dell'albo dei segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di
destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui
all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
(Omissis).».
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo vigente del comma 31-sexies
dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - (Omissis).
31-sexies. Il contributo a carico delle
amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma
5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267
del 2000 e' soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima
data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari
delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
465 del 1997:
«Art. 15 (Nomina e revoca). - (Omissis).
4. L'avvio della procedura di nomina e' pubblicizzato
nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di
amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i
curricula relativi alle caratteristiche professionali dei
segretari. La nomina del segretario ha effetto
dall'accettazione.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
30 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
(Omissis).».
Si riporta il testo degli articoli 98, comma 3, e 99,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 98 (Albo nazionale). - (Omissis).
3. I comuni possono stipulare convenzioni per
l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali
convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e
provincia e tra province.
(Omissis).
Art. 99 (Nomina). - 1. Il sindaco e il presidente
della provincia nominano il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo
tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina
ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o
del presidente della provincia che lo ha nominato. Il
segretario cessa automaticamente dall'incarico con la
cessazione del mandato del sindaco e del presidente della
provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla
nomina del nuovo segretario.
3. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni
e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i
quali il segretario e' confermato.».
 
Art. 17
Personale delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, le province e le citta' metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le citta' metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.».
1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».
1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le societa' a partecipazione pubblica,».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di
personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti
locali» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di
cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui
validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del
medesimo articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note all'art. 1.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 91 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 91 (Assunzioni). - 1. Gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti ai principi di funzionalita' e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata
alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27
dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili
anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi
di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi
interamente riservati al personale dipendente, solo in
relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalita' acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo.».
Il testo del comma 3-bis dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' riportato nelle Note
all'art. 5.
 
Art. 17-bis

Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e
del consiglio provinciale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 60 e 79
dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni), come modificato dalla
presente legge:
«60. Sono eleggibili a presidente della provincia i
sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.»
«79. In sede di prima applicazione della presente
legge, l'elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e'
indetta e si svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera
a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del
mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato
degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva
rappresentativita' degli organi eletti, anche con
riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena
corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei
soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali
appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale,
eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle
elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero
essere tali da far superare la soglia del 50 per cento
degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima
proclamazione degli eletti.».
 
Art. 18

Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita' nella
pubblica amministrazione e nei piccoli comuni

1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».
1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonche' al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».
1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) il comma 12 e' abrogato;
c) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».
1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici».
1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalita', a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attivita' istituzionali fondamentali, comprese le attivita' di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile». Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 2, comma 5, e 3,
della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo). -
(Omissis).
5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai
commi 1 e 4 nonche' al fine di realizzare strutture
tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo
da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
alle esigenze presentate.
(Omissis).»
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a
decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e
alle universita' si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano
dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di
reclutare figure professionali con elevate competenze in
materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi
e dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacita'
di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta
sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6
e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie
e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano
dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e
contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo
periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto
dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei
fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di
vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel
limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di
assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di
reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle
restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
5-bis. Al fine di accelerare le procedure
assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento
della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020,
bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con
tempestivita' e omogeneita' di contenuti e gestisce le
procedure concorsuali e le prove selettive delle
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio
delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Nucleo
della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle
procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza
del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di
personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i
conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con
la previsione che il totale dei punteggi per titoli non
puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale
del reclutamento per la raccolta e la gestione, con
modalita' automatizzate e nel rispetto delle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle
procedure concorsuali, anche mediante la creazione del
fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel
triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo
30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33,
il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto
alla data del raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo
articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto
periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita'
rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta
ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia
dallo stesso indicata»;
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:
«dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di
quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento
degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco»
sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e
della categoria di inquadramento occorrenti»;
b) all'articolo 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'amministrazione destinataria comunica
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture
regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la
rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da
parte del dipendente in disponibilita'»;
2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;
c) all'articolo 39:
1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni
per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle
seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o
propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per
i quali non e' previsto il solo requisito della scuola
dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi
di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli
articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407,»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie
protette».
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al
comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle
disposizioni vigenti.
11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per la composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego possono essere scelti anche tra il
personale in quiescenza da non piu' di quattro anni alla
data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3,
lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli
incarichi di cui al precedente periodo non si applica la
disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme
restando le altre cause di inconferibilita' o di
incompatibilita' previste dalla legislazione vigente, la
risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari,
per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego,
comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina
del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o
componente di una commissione esaminatrice di un concorso
pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
12. (Abrogato).
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi
stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono
dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
nominate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano
attivita' di servizio a tutti gli effetti di legge,
qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per
l'attivita' di presidente o di membro della commissione
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un
pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM).
15. Al fine di accelerare la composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti
secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna,
l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni
esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su
base regionale e per aree o settori tematici omogenei.
L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed e'
rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai
commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per
l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilita' e di
inconferibilita' dell'incarico nonche' le modalita' di
gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le
sottosezioni in cui e' articolato l'Albo medesimo. Fino
all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le
commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite
secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato
per la formazione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 35 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) .
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 (Riorganizzazione del
Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo
24 della legge 18 giugno 2009, n. 69), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. All'associazione Formez PA e'
attribuita la funzione di supporto delle riforme e di
diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti
dei soggetti associati. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le
amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni associate
di cui all'articolo 1, possono avvalersi di Formez PA, per
le seguenti finalita':
a) settore formazione:
1) predisporre modelli formativi idonei a
favorire la qualificazione del personale delle
amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di
nuove professionalita', anche mediante l'organizzazione di
corsi-concorsi per l'accesso;
2) sperimentare nuove modalita' formative idonee
a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed
assicurare la formazione continua nelle amministrazioni
pubbliche;
3) rendere un supporto per la valutazione della
qualita' dei servizi e delle offerte formative, nonche'
della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta
richiesti dall'ente;
4) favorire attraverso appositi interventi
formativi il percorso di internazionalizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
5) assistere il Dipartimento della funzione
pubblica nelle attivita' di coordinamento del sistema
formativo pubblico;
b) settore servizi e assistenza tecnica:
1) fornire assistenza alle amministrazioni nello
svolgimento delle loro attivita' istituzionali, per la
modernizzazione e l'innovazione delle strutture
organizzative in funzione dello sviluppo economico ed
occupazionale del territorio;
2) fornire assistenza alle pubbliche
amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni
amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad
agevolare il decentramento di funzioni;
3) fornire assistenza tecnica, supporto e
contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di
migliorare la comunicazione tra le amministrazioni
pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso
l'attivazione e il supporto operativo di canali di
comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi;
4) sviluppare, anche d'intesa con altre
amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi,
progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo
dei sistemi amministrativi;
5) fornire assistenza tecnica per l'attuazione
delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai
fondi strutturali europei.
2. Formez PA puo' svolgere ogni altra attivita'
attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della
funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui
all'articolo 1.
3. Nell'espletamento dei suddetti compiti, le
attivita' affidate direttamente dalle amministrazioni
centrali e associate a Formez PA sono considerate attivita'
istituzionali.
4. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali
Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti locali,
puo' istituire o partecipare ad associazioni, societa' e
consorzi a carattere locale o nazionale, nonche' stipulare
convenzioni con istituti, universita' e soggetti pubblici e
privati.
4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre
2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del
Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza
delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di
assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo
di specifiche professionalita' a favore dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano
richiesta, per il sostegno delle attivita' istituzionali
fondamentali, comprese le attivita' di assistenza
tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della
progettazione europea, al fine di favorire un approccio
strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a
favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano
deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il
sostegno alla gestione finanziaria e contabile.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 60-bis
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo
della Concretezza). - 1. Ferme le competenze
dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e
dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e'
istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo
delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza
amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle
regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del
Servizio sanitario regionale e negli enti locali, e'
approvato il Piano triennale delle azioni concrete per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto
annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta
applicazione delle disposizioni in materia di
organizzazione, funzionamento, trasparenza e
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la
conformita' dell'attivita' amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento;
b) le tipologie di azioni dirette a incrementare
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con
riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali
e di investimento europei;
c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento
delle attivita' del Nucleo della Concretezza nei confronti
delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti
del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
(Omissis).».
Il testo del comma 2 dell'articolo 33 del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e'
riportato nelle Note all'art. 17.
Il Titolo VIII (Enti locali deficitari o dissestati)
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 comprende
gli articoli da 242 a 269 ed e' pubblicata nella Gazz. Uff.
28 settembre 2000, n. 227, S.O.
 
Art. 18-bis
Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni

1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 31-ter
dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. - 31-bis.
Omissis
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno
tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
Omissis.»
 
Art. 18-ter

Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non puo' avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
90 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione
politica). - (Omissis).
2. Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali.
(Omissis).».
Si riporta i testo vigente dell'articolo 36 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3,
anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis.
5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al
dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del
lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione
di risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il
comma 5, non si applica al reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli
articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
medesimo decreto.».
 
Art. 18-quater

Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga
all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione puo' essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo' autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita' di terzi, l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita' di cui al periodo precedente. Dell'intimazione e' dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e' presente, l'intimazione gli e' notificata dal custode. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita' definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 560 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il
terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma
dell'articolo 593.
Il custode nominato ha il dovere di vigilare
affinche' il debitore e il nucleo familiare conservino il
bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia
e ne mantengano e tutelino l'integrita'.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non
perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze
sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal
sesto comma.
Il debitore deve consentire, in accordo con il
custode, che l'immobile sia visitato da potenziali
acquirenti.
Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e
stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore,
la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo
nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di
visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia
adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona
conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri
del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli
altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando
l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo
familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di
liberazione puo' essere attuato dal custode senza
l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e
seguenti; il giudice puo' autorizzarlo ad avvalersi della
forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo
68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non
debbono essere consegnati, il custode intima alla parte
tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un
termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di
urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono
beni mobili di provata o evidente titolarita' di terzi,
l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con le
stesse modalita' di cui al periodo precedente.
Dell'intimazione e' dato atto nel verbale. Se uno dei
soggetti intimati non e' presente, l'intimazione gli e'
notificata dal custode. Se l'asporto non e' eseguito entro
il termine assegnato, i beni mobili sono considerati
abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del
giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la
distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del
decreto di trasferimento, il custode, su istanza
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede
all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586,
secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita'
definite nei periodi dal secondo al settimo del presente
comma.
Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione
l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal giudice
dell'esecuzione.
Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando
l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi
familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio
dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto
di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:
«Art. 4 (Modifiche al codice di procedura civile in
materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti
creditori della pubblica amministrazione). - 1.
All'articolo 495 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un
quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un
sesto»;
b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
c) al quinto comma, le parole «oltre quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta
giorni».
2. L'articolo 560 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente:
"Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il
terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma
dell'articolo 593.
Il custode nominato ha il dovere di vigilare
affinche' il debitore e il nucleo familiare conservino il
bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia
e ne mantengano e tutelino l'integrita'.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non
perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze
sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal
sesto comma.
Il debitore deve consentire, in accordo con il
custode, che l'immobile sia visitato da potenziali
acquirenti.
Le modalita' del diritto di visita sono contemplate
e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il
debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed
il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto
di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non
sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di
buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei
membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola
gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando
l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo
familiare.
Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione
l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal giudice
dell'esecuzione.
Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando
l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi
familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio
dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto
di trasferimento ai sensi dell'articolo 586".
3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di
procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566,
non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore
pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto
personalmente dal creditore e previamente notificato al
debitore esecutato, nel quale e' indicato l'ammontare del
residuo credito per cui si procede, comprensivo degli
interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in
corso di maturazione e delle spese sostenute fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione
della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il
credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato
nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli
interessi al tasso legale e delle spese successive.».
4. Le disposizioni introdotte con il presente
articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
 
Art. 19
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonche' l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attivita' di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unita' delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:
a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) seicentosettanta unita' per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) ottocentoventidue unita' per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) seicentosettantuno unita' per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri e' altresi' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unita' nel ruolo iniziale, nonche' ulteriori venticinque unita' nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove unita'» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unita'»;
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2199
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle
carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.«
«Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel
rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di
assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10
per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31
dicembre 2015, in deroga all'articolo 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
di partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella
misura del 45 per cento.».
Si riporta il testo vigente del comma 9-bis
dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 66 (Turn over). - (Omissis).
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.».
Si riporta il testo dell'articolo 828 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente).
- 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma
dei carabinieri, per un totale duecentosettantaquattro
unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico
per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
ambientale. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al
trattamento economico, alla motorizzazione,
all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.»
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 19-bis

Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte
dell'Arma dei carabinieri

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita', l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

La legge 5 aprile 1985, n. 124 recante "Disposizioni
per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 12 aprile 1985, n. 87.
 
Art. 19-ter

Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 50-bis del citato
decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50-bis (Pagamento dei compensi per prestazioni
di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018). - 1.
Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita'
precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite
complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli
oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma e'
cosi' ripartita:
a) 175 milioni di euro con riferimento agli
appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) 5 milioni di euro con riferimento al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97.
1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti
al personale interessato secondo criteri individuati dalle
singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al medesimo comma 1.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33;
b) quanto a 56 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla
quota parte delle risorse assegnate alle finalita' di cui
alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro
a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle
finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma.».
 
Art. 20

Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi
per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
23 del citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
(Omissis).
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 680 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«680. Al fine di riconoscere la specificita' della
funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi
per i servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del
lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno
2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri della semplificazione e della pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le
risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai
trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento
dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.».
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6
dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e
degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - (Omissis).
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma
2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica,
composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo
personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di
una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato
elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa
della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
(Omissis).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e
della pubblica amministrazione, della difesa e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno e della giustizia, possono essere estese al
personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello delle forze armate, anche attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita'
funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di
quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e
2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo del presente comma.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nelle
Note all'art. 19.
 
Art. 21
Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 e' incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 442 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
«442. In relazione alla specificita' delle funzioni e
delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze
in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,
di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di
incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati
servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908
euro da destinare all'incremento di:
a) 9.422.378 euro delle risorse previste
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive
incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle
Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia'
previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2018;
b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45,
comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di
rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;
d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato del personale
della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.
66.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.
66 (Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio
economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale
della carriera prefettizia):
«Art. 22 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive
modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni
successivamente intervenute, continua ad essere definito
con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente
incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2018 di
1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1
eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003):
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e
flessibilita' del bilancio). - 1. Per il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese
per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento
dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione
del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
(Omissis).».
 
Art. 21-bis
Incremento dei fondi per le indennita' di amministrazione

1. L'indennita' di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennita' di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 143 dell'articolo
1 della citata legge n. 160 del 2019:
«143. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A
decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato
con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono
disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del
pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di
quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte
nel conto dei residui sul fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90
per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il
differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato
delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto
anche del differenziale dei trattamenti di cui al
precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente
rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il
fondo per le risorse decentrate del personale non
dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di
risultato del personale di livello dirigenziale non
generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio
bilancio autonomo.».
 
Art. 22
Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti:
«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" e' sostituta dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonche' dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa e' incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonche', per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.
320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituita dalla seguente:
"Tabella A
Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

+-----------------------------+-----------+
|Presidente del Consiglio di | |
|Stato |n. 1 |
+-----------------------------+-----------+
|Presidente aggiunto del | |
|Consiglio di Stato |n. 1 |
+-----------------------------+-----------+
|Presidenti di Sezione del | |
|Consiglio di Stato |n. 22 (*) |
+-----------------------------+-----------+
|Presidenti di Tribunale | |
|amministrativo regionale |n. 24 |
+-----------------------------+-----------+
| |n. 102 (*) |
|Consiglieri di Stato |(**) |
+-----------------------------+-----------+
|Consiglieri di Tribunale | |
|amministrativo regionale, | |
|Primi Referendari e |n. 403 |
|Referendari |(***) |
+-----------------------------+-----------+

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426."».
2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.
3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».
4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato e' autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 320 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«320. Al fine di agevolare la definizione dei
processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente
l'arretrato, e' autorizzata l'assunzione, con conseguente
incremento della dotazione organica, di consiglieri di
Stato e di referendari dei tribunali amministrativi
regionali, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di turn over. A tal fine, e' autorizzata la spesa
per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per
l'anno 2019, di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di
5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per
l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di
6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per
l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di
7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a
decorrere dall'anno 2028. Per le connesse esigenze di
funzionamento della giustizia amministrativa e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019. L'amministrazione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al
personale assunto e i relativi oneri.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 51 del
citato decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 51 (Attivita' informatiche in favore di
organismi pubblici). - (Omissis).
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
comma 1, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di completare e accelerare la trasformazione digitale
della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio
2020, al fine di rendere effettive le norme relative
all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio
e di informazione sul traffico navale", ivi incluso il
sistema denominato Port Management and Information System
(PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti alle attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione.
(Omissis).».
Il testo dei commi 4 e 6 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato
nelle Note all'art. 1.
 
Art. 22-bis
Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: «favorevole» e' soppressa.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
disciplina dell'accesso in magistratura), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Destinazione e assegnazione dei magistrati).
- (Omissis).
2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, e' disposta, anche su proposta
del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore
generale presso la corte d'appello, con provvedimento
motivato del Consiglio superiore della magistratura,
sentito il consiglio giudiziario e con il parere del
Ministro della giustizia.
(Omissis).».
 
Art. 23
Adeguamento della struttura della Corte dei conti

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalita' a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile e' incrementato di venticinque unita' ed e' rideterminato nel numero di seicentotrentasei unita', di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono abrogate».
2. La Corte dei conti e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 8-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Sezioni regionali della Corte dei conti). -
(Omissis).
8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale
centrale. Per il rafforzamento del presidio di legalita' a
tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle
sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del
rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con
deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti
aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico
della magistratura contabile e' incrementato di venticinque
unita' ed e' rideterminato nel numero di seicentotrentasei
unita', di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi
referendari e referendari, e cento presidenti di sezione,
oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte,
nonche' al procuratore generale e al procuratore generale
aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede
di approvazione delle piante organiche relative agli uffici
centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle
singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B)
e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono
abrogate.
(Omissis).».
 
Art. 24

Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

1. Il termine per l'assunzione di 50 unita' appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, e' differito al triennio 2020-2022.
2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» e' sostituita dalla seguente: «2025»;
a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente: «2026»;
b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 e in euro 83.500 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonche' interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e' definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 317 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«317. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla
progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le
attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico
e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10
per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno
2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per
cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025,
avendo come riferimento il totale delle convenzioni
vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli
anni dal 2019 al 2025, le risorse derivanti dalla riduzione
delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente
accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite
all'erario. Nell'esercizio finanziario 2026, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e quantificate le risorse che
derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad
euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.956.400 per
l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi
del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento
delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno
2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del
Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo
8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo
ambientale):
«Art. 8 (Aree naturali protette). - 1. - 9.
(Omissis).
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree
protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979,
e L. 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di
lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle
medesime aree protette marine e' autorizzata per
investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette):
«Art. 36 (Aree marine di reperimento). - 1. Sulla
base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo
4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine,
oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto -
Foce dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli -
Capo di Leuca;
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei
cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo;
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti
rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire
anche separatamente.
Omissis.»
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa
del mare):
«Art. 32. - Per l'onere derivante dall'attuazione
degli articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982-
1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno
determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in
lire 500 milioni.».
La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008):
«Art. 10 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, il
Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di
approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento,
diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in
materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria
ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato,
regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti
definiti dalla legislazione comunitaria;
b) coordinare la disciplina relativa alla
pianificazione ed alla programmazione della qualita'
dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di
autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici
civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi
mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali
norme di settore;
c) introdurre una specifica disciplina e una
ripartizione delle competenze, in materia di qualita'
dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti
di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei
metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori,
alla definizione delle procedure di approvazione e di
accreditamento, alla garanzia della qualita' delle
misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine
di garantire criteri omogenei su tutto il territorio
nazionale, che le relative linee guida siano definite
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
d) in considerazione della particolare situazione
di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto
bacino;
e) al fine di unificare la normativa nazionale in
materia di qualita' dell'aria ambiente, abrogare
espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996,
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' le relative
norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
assicurino la coerenza della parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela
dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con
il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria.
Omissis.»
Il testo del comma 14-ter dell'articolo 30 del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e'
riportato nelle Note all'art. 1.
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 1.
 
Art. 25
Disposizioni di competenza del Ministero della salute

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 e' inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle universita', individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».
2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».
4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma e' completata entro il 30 giugno 2020».
4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: «geriatria,» sono inserite le seguenti: «medicina di comunita' e delle cure primarie,».
4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;
b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».
4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita' statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento e' condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.
4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies.
4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-duodecies. Al fine di promuovere le attivita' di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attivita' di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda e' attribuito, nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale e' utilizzato il credito d'imposta.
4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta e' certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 41 del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41 (Disposizioni finanziarie). - 1. (Omissis).
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
37, comma 1, si provvede:
a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13,
comma 1, lettera i), della legge 6 agosto 2013, n. 96, con
le risorse di cui all'articolo 40, comma 25, per lo
sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a
fornire lo stesso livello o un livello piu' alto
d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano
animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un
minor numero di animali o che comportano procedure meno
dolorose;
b) con l'importo pari a euro 52.500 a decorrere
dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000
per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere
sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero, di cui:
1) per il 50 per cento da destinare alle regioni
ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da
effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi
dell'articolo 20, comma 2;
2) per il 50 per cento da destinare agli istituti
zooprofilattici sperimentali per l'attivita' di ricerca e
sviluppo dei metodi alternativi;
c-bis) con un importo annuale pari ad euro
2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022,
di cui:
1) per il 20 per cento da destinare alle regioni
ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da
effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi
dell'articolo 20, comma 2;
2) per l'80 per cento da destinare agli istituti
zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca
e alle universita', individuati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei
metodi alternativi.
(Omissis).».
Il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 26, come modificato dal presente articolo,
e' riportato nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Si riporta il testo del comma 432 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«432. In sede di prima applicazione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
sezione del contratto collettivo del comparto Sanita' di
cui al comma 423, il personale in servizio presso gli
Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di
lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura
selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31
dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a
seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia
maturato, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i
requisiti maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianita' di
servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di
almeno tre anni negli ultimi sette, puo' essere assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato secondo la
disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e
secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il decreto
del Ministro della salute di cui al comma 427.».
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 19
agosto 2016, n. 167 (Disposizioni in materia di
accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche
ereditarie), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Protocollo operativo per la gestione degli
screening neonatali). - 1. Il Ministro della salute,
acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' e
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' delle societa' scientifiche di riferimento,
predispone un protocollo operativo per la gestione degli
screening neonatali nel quale sono definite le modalita'
della presa in carico del paziente positivo allo screening
neonatale e dell'accesso alle terapie.
2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Age.na.s.) compie una valutazione di HTA (Health
technology assessment) su quali tipi di screening neonatale
effettuare.
2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della
collaborazione dell'Istituto superiore di sanita',
dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le societa' scientifiche di
settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la
lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening
neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle
evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per
le malattie genetiche ereditarie. In sede di prima
applicazione, la revisione di cui al presente comma e'
completata entro il 30 giugno 2020.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della
citata legge 19 agosto 2016, n. 167, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni di attuazione e copertura
finanziaria). - 1. (Omissis).
2. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro
annui per il triennio 2016-2018, in 29.715.000 euro per
l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in
33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede, quanto a 15.715.000 euro annui per il triennio
2016-2018, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000
euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021, mediante la procedura di cui all'articolo
1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e,
quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
incrementata dall'articolo 1, comma 167, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 della
legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Reti nazionali per le cure palliative e per
la terapia del dolore). - 1. (Omissis).
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della salute, sono individuate le
figure professionali con specifiche competenze ed
esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia
del dolore, anche per l'eta' pediatrica, con particolare
riferimento ai medici di medicina generale e ai medici
specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria,
medicina di comunita' e delle cure primarie, neurologia,
oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con
esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative
e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi
e agli assistenti sociali nonche' alle altre figure
professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo
sono altresi' individuate le tipologie di strutture nelle
quali le due reti si articolano a livello regionale,
nonche' le modalita' per assicurare il coordinamento delle
due reti a livello nazionale e regionale.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure emergenziali per il
servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori
fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all'anno precedente, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di
spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per
la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e
con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle
regioni e delle province autonome che provvedono al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto
a carico del bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco
automatico del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.»
Si riporta il testo vigente del comma 338 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo
per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni
che svolgono attivita' di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
bambini affetti da malattia oncologica e delle loro
famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui
al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2 e 8,
comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30
novembre 1998, n. 419):
«Art. 1 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e
universita'). - 1. L'attivita' assistenziale necessaria per
lo svolgimento dei compiti istituzionali delle universita'
e' determinata nel quadro della programmazione nazionale e
regionale in modo da assicurarne la funzionalita' e la
coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca,
secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla
Regione con le universita' ubicate nel proprio territorio.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono
stipulati in conformita' ad apposite linee guida contenute
in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta
dei Ministri della sanita', dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) promuovere e disciplinare l'integrazione
dell'attivita' assistenziale, formativa e di ricerca tra
Servizio sanitario nazionale e universita';
b) informare i rapporti tra Servizio sanitario
nazionale e universita' al principio della leale
cooperazione;
c) definire le linee generali della partecipazione
delle universita' alla programmazione sanitaria regionale;
d) indicare i parametri per l'individuazione delle
attivita' e delle strutture assistenziali complesse,
funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei
corsi di laurea della facolta' di medicina e chirurgia,
delle aziende di cui all'articolo 2, nonche' delle Aziende
USL per quanto concerne le attivita' di prevenzione,
secondo criteri di essenzialita' ed efficacia
assistenziale, di economicita' nell'impiego delle risorse
professionali e di funzionalita' e coerenza con le esigenze
di ricerca e di didattica dei predetti corsi. Le medesime
attivita' e strutture tengono anche conto delle funzioni di
supporto allo svolgimento dei corsi di diploma
universitario e di specializzazione, nel rispetto delle
attribuzioni del Servizio sanitario e delle universita' di
cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' di cui al Titolo VI del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne la
formazione dei medici specialisti e del personale
infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
e) definire, con riferimento ai parametri di cui al
primo ed al secondo periodo della lettera d), il volume
ottimale di attivita' ed il numero massimo di posti letto e
di strutture assistenziali anche in rapporto al numero
degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facolta'
di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca,
prevedendo inoltre i criteri e le modalita' per il
progressivo adeguamento agli standard fissati e la
contestuale riduzione dei posti letto, anche in attuazione
del Piano sanitario regionale.
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 1
stabiliscono altresi', anche sulla base della disciplina
regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, criteri generali per l'adozione,
da parte del direttore generale delle aziende di cui
all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso
l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa
entro novanta giorni dalla trasmissione della proposta
regionale del protocollo d'intesa di cui al comma 1, si
applica la procedura sostitutiva prevista dal comma 4
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. La medesima procedura
si applica altresi' ove la proposta regionale non sia
trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
Piano sanitario regionale.
5. I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni sono abrogati. Il termine previsto dai commi
2 e 3 del predetto articolo 6-bis e' differito alla data di
entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento
previsto dal comma 2.»
«Art. 2 (Aziende ospedaliero-universitarie). - 1. La
collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e
universita', si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4,
ultimo periodo, e 5, attraverso aziende
ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalita'
giuridica, le quali perseguono le finalita' di cui al
presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende
ospedaliero-universitarie si articolano, in via
sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla
trasformazione dei policlinici universitari a gestione
diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante
trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia,
anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
3. A1 termine del quadriennio di sperimentazione,
alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina
prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti
necessari, in base anche ai risultati della
sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico
di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali
adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della
sanita' e dell'universita' della ricerca scientifica e
tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento
legislativo.
4. Per le attivita' assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di
ricerca dell'universita' di cui all'articolo 1, la regione
e l'universita' individuano, in conformita' alle scelte
definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di
riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono
caratterizzate da unitarieta' strutturale e logistica.
Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili
specifiche strutture essenziali per l'attivita' didattica,
l'universita' concorda con la regione, nell'ambito dei
protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture
pubbliche.
5. Le universita' concordano altresi' con la regione,
nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale
utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di
specifiche strutture assistenziali private, purche' gia'
accreditate e qualora non siano disponibili strutture
nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle
altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano
nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e
regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli
obiettivi di quest'ultima, sia alla realizzazione dei
compiti istituzionali dell'universita', in considerazione
dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio
sanitario nazionale e quelle svolte dalle facolta' di
medicina e chirurgia. Le attivita' assistenziali svolte
perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le
funzioni istituzionali dell'universita', sulla base dei
principi e delle modalita' proprie dell'attivita'
assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le
specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l'universita'
di cui al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il
procedimento previsto nell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni; la proposta regionale e' formulata d'intesa
con l'universita'. Le modalita' organizzative e gestionali
di tali aziende sono disciplinate dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve
le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera
a) sono costituite, con autonoma personalita' giuridica,
dall'universita', d'intesa con la regione, ed operano
secondo modalita' organizzative e gestionali determinate
dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli
3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le
specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano
gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.»
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
4. I protocolli di intesa regolamentano il
trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente
utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti
criteri:
a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende
di cui all'articolo 2, comma 2, dei beni demaniali o
comunque in uso gratuito e perpetuo alle universita',
nonche' dei beni immobili e mobili di proprieta'
dell'universita', gia' destinati in modo prevalente
all'attivita' assistenziale, con oneri di manutenzione a
carico delle aziende citate e con vincolo di destinazione
ad attivita' assistenziale, previa individuazione dei
singoli beni con un apposito protocollo di intesa o atto
aggiuntivo al medesimo. Alla cessazione della destinazione
ad attivita' assistenziale il bene rientra nella piena
disponibilita' dell'universita'. Il bene e' valutato come
apporto patrimoniale ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
b) successione delle nuove aziende di cui
all'articolo 2, comma 2, alle universita' nei rapporti di
locazione per gli immobili locati.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dei commi 34 e 34-bis
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.".
Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'articolo
1 della citata legge n. 244 del 2007:
«53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle Note
all'art. 11.
 
Art. 25-bis

Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di
ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive
«Lazzaro Spallanzani» di Roma

1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e' fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operativita' dell'unita' per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 e' subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unita' di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 600 dell'articolo
1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«600. Al fine di garantire l'avvio delle attivita'
nell'unita' per alto isolamento dell'Istituto nazionale per
le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma,
costituita per fare fronte a situazioni di emergenza
biologica a livello nazionale e internazionale, e'
autorizzato l'incremento del fondo di cui all'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, mediante un contributo
straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per
l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto
contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive
«Lazzaro Spallanzani», entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta al
Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unita' di
alto isolamento. Il contributo e' erogato previa
approvazione del predetto piano da parte della sezione
ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della
salute.».
 
Art. 25-ter

Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci
veterinari

1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonche' al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilita' dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle Note all'art.
11.
 
Art. 25-quater

Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per
l'attivita' ispettiva e di programmazione sanitaria

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione, il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unita', con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non e' computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed e' assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.
2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e' abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, le parole: «, fino ad un massimo di duecentocinquanta unita', da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unita' sanitarie locali» sono soppresse.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 288 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«288. Presso il Ministero della salute, al fine di
verificare che i finanziamenti siano effettivamente
tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di
efficienza ed appropriatezza, e' realizzato un Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
(SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione
organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all'articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a
cui sono ricondotte le attivita' di cui all'articolo 1,
comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del
sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di
monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche' del
Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 della
legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa
sanitaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Misure in materia di attuazione del
contratto di lavoro). - 1. (Omissis).
2. Il potere di accesso presso le unita' sanitarie
locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto
1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 1984, n. 733, e' integrato con la potesta' di
effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla
gestione delle unita' sanitarie locali e sull'attuazione
del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale
comandato.».
Si riporta il testo vigente del comma 172 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«172. Il potere di accesso del Ministro della salute
presso le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n.
37, e' esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni,
ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere
universitarie ed e' integrato con la potesta' di verifica
dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed
appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e
all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.».
Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo
70 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 70 (Norme finali). - (Omissis).
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art.
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.».
Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
 
Art. 25-quinquies

Iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo
dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei
propri piani triennali di investimento immobiliare

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanita', per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attivita' scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attivita' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti gia' attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi e' prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 602 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
«602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le
iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo
dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle
sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL,
valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri
piani triennali di investimento immobiliare.».
Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante
"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42,
comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250.
 
Art. 25-sexies
Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV

1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, e' garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonche' ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 34 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle Note
all'art. 25.
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018

1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»;
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della
direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell'Unione), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Gruppi di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il
CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del
Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui
all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e del CERT-PA, gia' operante presso l'Agenzia per
l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT
italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9
novembre 2018.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT
nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro.
4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai
requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti
di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di
cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
dispone di un'infrastruttura di informazione e
comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello
nazionale.
5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la
prevenzione e la gestione degli incidenti informatici.
6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione
effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui
all'articolo 11.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le
modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati.
8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, puo' avvalersi anche dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo
economico in qualita' di CERT nazionale ai sensi
dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2.
10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT
italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui
a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 22.».
 
Art. 26-bis

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143

1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre
essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di
debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
di internazionalizzazione di imprese italiane.
(Omissis).».
 
Art. 27
Sicurezza nazionale cibernetica

1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalita' e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
e) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto e' data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al presente comma.»;
f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresi' trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e dalla lettera a) del presente comma e senza che cio' comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b) » e dopo le parole: «specifiche prescrizioni;» sono inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;»;
i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e di trasmissione»;
l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il seguente:
«19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo e' acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni»;
o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
(Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato
di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli
enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede
nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di
un servizio essenziale per il mantenimento di attivita'
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell'individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione
di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando
opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di
supporto al CISR, integrato con un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla
data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a
ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al
medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui
all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali
elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva
pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, anche per le attivita' di prevenzione,
preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al
Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai
sensi del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
disciplina altresi' i relativi termini e modalita'
attuative, adottato su proposta del CISR:
a) sono definite le procedure secondo cui i
soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti
aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di
intervento per la sicurezza informatica in caso di
incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche,
tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la
sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche
cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo
economico, se effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati
livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e
dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b),
tenendo conto degli standard definiti a livello
internazionale e dell'Unione europea relative:
1) alla struttura organizzativa preposta alla
gestione della sicurezza;
1-bis) alle politiche di sicurezza e alla
gestione del rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e
alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su
apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi
informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la
continuita' del servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi di information and communication technology
(ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e
requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali
limiti.
4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3,
lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza
delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo'
essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresi'
trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica.
4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e
i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica.
5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti
di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime
modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza
almeno biennale.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, ovvero le
centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere
impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per
l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla
base di criteri di natura tecnica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la
comunicazione comprende anche la valutazione del rischio
associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione
all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla
ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici
giorni, una sola volta, in caso di particolare
complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
ed imporre condizioni e test di hardware e software da
compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al
comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente
nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al
precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i
soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono
proseguire nella procedura di affidamento. In caso di
imposizione di condizioni e test di hardware e software, i
relativi bandi di gara e contratti sono integrati con
clausole che condizionano, sospensivamente ovvero
risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni
e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test
devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni.
Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In relazione alla
specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi
informatici del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono
procedere, con le medesime modalita' e i medesimi termini
previsti dai periodi precedenti, attraverso la
comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati
per le attivita' di cui al presente decreto, ai sensi del
comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di
verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i
predetti Centri informano il CVCN con le modalita'
stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto
di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione
dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e
servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in
sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate
esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono
destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni,
sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti
presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a) del presente comma, la propria collaborazione
per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla
lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il
CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a
soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti
pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono
inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a
quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal
presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se
necessario, specifiche prescrizioni nello svolgimento delle
predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso, se
necessario, a dati o metadati personali e amministrativi e'
effettuato in conformita' a quanto previsto dal regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi
alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa
civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le
attivita' di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito
delle risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, dalle strutture
specializzate in tema di protezione di reti e sistemi,
nonche', nei casi in cui siano espressamente previste dalla
legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine
informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le
Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli
esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i
profili di competenza.
7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti,
processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati
alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN
assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all'elaborazione delle misure di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per cio' che
concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e
servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di
sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in
relazione all'ambito di impiego, definisce le metodologie
di verifica e di test e svolge le attivita' di cui al comma
6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di
utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale
anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo
criteri stabiliti da un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per le
esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli
eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso le medesime
amministrazioni. Con lo stesso decreto sono altresi'
stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le
modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i
predetti laboratori, nonche' tra il medesimo CVCN e i
Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a),
anche la fine di assicurare il coordinamento delle
rispettive attivita' e perseguire la convergenza e la non
duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi
condizioni e livelli di rischio;
c) elabora e adotta, previo conforme avviso
dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di
certificazione cibernetica, tenendo conto degli standard
definiti a livello internazionale e dell'Unione europea,
laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di
certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle
esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica.
8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui
all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica:
a) osservano le misure di sicurezza previste,
rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di
livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del
comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali
misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i
livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono
definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e dal Ministero dello sviluppo
economico per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si
raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 65;
b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma
3, lettera a), che costituisce anche adempimento,
rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli
articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a
tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a),
anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche
ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a),
all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
9. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il mancato adempimento degli obblighi di
predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione
dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200.000 a euro 1.200.000;
b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica
di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui
al comma 3, lettera b), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
d) la mancata comunicazione di cui al comma 6,
lettera a), nei termini prescritti, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro
1.800.000;
e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione
delle condizioni o in assenza del superamento dei test
imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
comma 6, lettera a), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
f) la mancata collaborazione per l'effettuazione
delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da
parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b),
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
g) il mancato adempimento delle prescrizioni
indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle
attivita' di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma
6, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 7, lettera b), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.
10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti,
sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della
comunicazione o del superamento dei test o in violazione
delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta,
oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e),
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della incapacita' ad assumere incarichi di direzione,
amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e
nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di accertamento della violazione.
11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare
l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera
b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e
di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al
vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento
degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini
delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo
svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui
al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i
termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi
di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di
altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei
delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105,».
12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle
violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni
amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui
all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero
dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al
medesimo comma.
13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione
delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si
osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui al
comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo puo' costituire causa di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile.
15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui
al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione, quale
autorita' di contrasto nell'esercizio delle attivita' di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto puo'
avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla
base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse
finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo
e' aggiunto il seguente:
«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra
tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto
di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:
«, il punto di contatto unico e l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,».
18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di
sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli
operatori pubblici di cui al comma 2-bis, sono effettuati
con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
19. Per la realizzazione, l'allestimento e il
funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata
la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro
2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di
euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per la
realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro
di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi
6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno
2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e
2021.
19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri
coordina la coerente attuazione delle disposizioni del
presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli
opportuni raccordi con le autorita' titolari delle
attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
alle Camere una relazione sulle attivita' svolte.
19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo
e' acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del
Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal
presente articolo sono sospesi per un periodo di
quarantacinque giorni.»
«Art. 3 (Disposizioni in materia di reti di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia
5G). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6,
lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, anche nei casi in cui sono tenuti alla
notifica di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, sono esercitati previa valutazione degli elementi
indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che
potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle
reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di
valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
sulla base della disciplina prevista in attuazione del
predetto regolamento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le
condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi
acquistati con contratti gia' autorizzati con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, in data anteriore alla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai
sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli
elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
presente decreto, possono essere modificate o integrate,
con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo,
se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri
di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
emergono elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con
misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli
di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente
decreto, anche prescrivendo la sostituzione di apparati o
prodotti, ove indispensabile al fine di risolvere le
vulnerabilita' accertate.»
 
Art. 27-bis

Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente puo' essere aumentato fino a novanta unita', nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;
2) al comma 6, la parola: «cento» e' sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unita'»;
c) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma puo' essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;
d) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».
2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».
3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».
4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, e' abrogato.
5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 19 della legge 11 agosto 2014,
n. 125, come modificato dal presente articolo e
dall'articolo 14 della presente legge e' riportato nelle
Note all'art. 14.
Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata legge
n. 125 del 2014, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo). - 1. Con regolamento da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione
dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a
riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con conseguente soppressione di non meno di
sei strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al
comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il vice ministro della
cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti
che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare
nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la
programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di
intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione
dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali
e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai
contributi volontari alle organizzazioni internazionali,
agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui
agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del
raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi,
a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti
esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia
sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto
di cui all'articolo 21.
2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo,
nell'ambito del contingente numerico, nonche' secondo le
modalita' e i limiti previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o
avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre
unita'.».
Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 della citata
legge n. 125 del 2014, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24 (Amministrazioni dello Stato, camere di
commercio, universita' ed enti pubblici). - 1. L'Italia
favorisce l'apporto e la partecipazione delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
universita' e degli enti pubblici alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove,
in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della
presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato
congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che
determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle
spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di
cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni
di cui al presente comma puo' essere disposta la
corresponsione di anticipazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.»
«Art. 25 (Regioni ed enti locali). - 1. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione
con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali nel campo della cooperazione allo
sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia
puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative
di cui al comma 2 dell'articolo 9. I contributi di cui al
presente comma possono essere erogati in forma
anticipata.».
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. - 2. Omissis
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto al quale si riferiscono.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 336 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«336. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto
2014, n. 125, la parola: « duecento » e' sostituita dalla
seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle
disponibilita' del proprio organico, l'Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a bandire una
procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e
3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad
assumere fino a 29 unita' appartenenti all'Area funzionale
III, posizione economica F1. Per le finalita' del presente
comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000
annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui
a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto
2014, n. 125.».
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 22 luglio 2015, n. 113 (Regolamento recante:
«Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo»), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Sedi all'estero). - 1. Con le modalita' di
cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva
possono essere istituite, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, fino a trenta sedi all'estero, la
cui direzione e' affidata a personale dirigenziale, della
terza area o a personale di cui all'articolo 32, comma 4,
primo periodo, della legge istitutiva.
2. (Abrogato).
3. Le procedure concorsuali di reclutamento del
personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge
istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono
regolate dalle norme applicabili al personale di pari
qualifica degli uffici di cui all'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. I capi delle sedi all'estero rispondono al
direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso
delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle
sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sulla base della convenzione con il Ministro e delle
direttive del Ministro.
5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla
gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative
risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3,
della legge istitutiva.
6. L'autonomia gestionale e finanziaria e le
modalita' di rendicontazione sono disciplinate dal
regolamento di contabilita', che si ispira, per quanto
compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ai titolari delle sedi all'estero competono i
poteri e le responsabilita' attribuiti dal medesimo dPR ai
capi di rappresentanza diplomatica;
b) contestualmente all'invio alla sede centrale
dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle sedi
all'estero sono inviati ai capi missione territorialmente
competenti, che, entro venti giorni, possono inviare
osservazioni al MAECI.
7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi
realizzati dai soggetti del sistema italiano di
cooperazione allo sviluppo di cui al Capo VI della legge
istitutiva, l'Agenzia, attraverso le sedi all'estero e
d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello
locale riunioni periodiche o altre forme di consultazione,
coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori
che realizzano iniziative di cooperazione.
8. I capi delle sedi all'estero si conformano alle
direttive dei capi missione in materia di sicurezza.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
18 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125:
«Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
(Omissis).
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni
stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici
o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(Omissis).».
 
Art. 28
Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unita'»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».
3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 e' abrogato.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 586 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
«586. Per le attivita' di carattere
logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana
del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e
dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019,
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno
2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del
G20, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo
periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per
l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza
italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo
periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da
personale non appartenente alla pubblica amministrazione.».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 19.
Si riporta il testo del comma 587 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«587. Per gli adempimenti connessi alla
partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, e'
autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti gia'
previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro
per l'anno 2019, di 11 milioni di euro per l'anno 2020 e di
2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate la composizione e l'organizzazione del
Commissariato generale di sezione per la partecipazione
italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di
personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel
limite massimo di diciassette unita', oltre al Commissario
generale di sezione e al personale appartenente alle
pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del
decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il
31 dicembre 2021, e' prorogato il Commissariato generale di
sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento
economico fondamentale e accessorio del personale delle
pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando
o in distacco presso il Commissariato generale di sezione
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al
Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso
in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i
periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di
durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e'
corrisposto a carico del Commissariato il trattamento
economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di
livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy
e misure per l'attrazione degli investimenti). - 1. Al fine
di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole
e medie, che operano nel mercato globale, espandere le
quote italiane del commercio internazionale, valorizzare
l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le
iniziative di attrazione degli investimenti esteri in
Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con
proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione
straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli
investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma
e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali con riferimento
alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche'
alle iniziative da adottare per la realizzazione delle
suddette azioni. Le modifiche al piano di cui al presente
comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali con riferimento
alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f),
rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche'
alle iniziative da adottare per la realizzazione delle
suddette azioni.».
Si riporta il testo del comma 500 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«500. Al fine di potenziare le attivita' volte alla
realizzazione degli obiettivi che l'Italia si e' impegnata
a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e
degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite « Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile », nonche' per la realizzazione di eventi e
iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura
dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in
continuita' con EXPO 2015 e con la Carta di Milano, e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a favore del Milan
Center for Food Law and Policy.».
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 1.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della
legge 27 novembre 2017, n. 170 (Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio
termine concernente i locali del Centro situati in Italia,
con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. - 2. Omissis
3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di
cui all'articolo 1 della presente legge sono messi
gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le
previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per gli
interventi necessari a dare attuazione al presente comma,
fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in
qualita' di stazione appaltante, opera con i poteri e con
le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
(Omissis).».
 
Art. 29

Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 665 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania,
Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo
superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e
assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle
ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli
che svolgono attivita' d'impresa, per i quali
l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more
della verifica della compatibilita' del beneficio con
l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto
indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata
dal presente comma, a condizione che abbiano presentato
l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni. Il termine di due anni per la
presentazione della suddetta istanza e' calcolato a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia
tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica
ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta
1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare
l'istanza gia' presentata con i dati necessari per il
calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017,
gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati
necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere
forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di
documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992,
non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non
abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti
titolari di redditi di lavoro dipendente nonche' titolari
di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi modello 740 per le stesse annualita', l'importo
oggetto di rimborso viene calcolato direttamente
dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute
subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora
l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse
stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati
applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle
somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse
stanziate dal presente comma non si procede
all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalita' e le
procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti
di spesa stabiliti dal presente comma. Ai rimborsi si
provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari
capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte
sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160
milioni di euro. Per l'anno 2015 il complesso delle spese
finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini
di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle
spese correnti e in conto capitale risultanti dal
consuntivo al netto di quelle effettuate per la
ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli
eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002.
L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di
euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo
precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.».
 
Art. 30

Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del
Mezzogiorno

1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati, sia effettuato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare l'andamento della spesa erogata.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 7-bis
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - (Omissis).
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e
delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei
programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al
comma 2. Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica
delegata per il coordinamento della politica economica e la
programmazione degli investimenti pubblici di interesse
nazionale, sono stabilite le modalita' per verificare che
il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto
capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,
che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati, sia effettuato in conformita' alle
disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare
l'andamento della spesa erogata.».
 
Art. 31
Contributo alla regione Sardegna

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalita' di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 851 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«851. Nell'anno 2019, nelle more della definizione
dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la
regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle
sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154
del 2017, anche in considerazione del ritardo nello
sviluppo economico dovuto all'insularita', e' riconosciuto
alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di
euro.».
 
Art. 31-bis

Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000,
n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 26

1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contributo spettante a ciascun ente e' determinato secondo la tabella di seguito riportata»;
b) e' aggiunta, in fine, la seguente tabella:
«

===================================================
| Ente | Importo |
+===========================+=====================+
|Citta' metropolitana di | |
|Catania | 16.261.402|
+---------------------------+---------------------+
|Citta' metropolitana di | |
|Messina | 10.406.809|
+---------------------------+---------------------+
|Citta' metropolitana di | |
|Palermo | 17.718.885|
+---------------------------+---------------------+
|subtotale citta' | |
|metropolitane | 44.387.096|
+---------------------------+---------------------+
|% di copertura per citta' | |
|metropolitane | 40,51%|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Agrigento | 7.146.531|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Caltanissetta | 4.943.572|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Enna | 4.053.997|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Ragusa | 5.559.427|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Siracusa | 7.157.158|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Trapani | 6.752.219|
+---------------------------+---------------------+
|subtotale LCC | 35.612.904|
+---------------------------+---------------------+
|% copertura per LCC | 40,51%|
+---------------------------+---------------------+
|Totale ... | 80.000.000|
+---------------------------+---------------------+

».
3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e' assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della citta' metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della citta' metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo:
1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite le seguenti: «e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,»;
2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti: «, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 38-quater
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38-quater (Recepimento dell'accordo tra il
Governo e la Regione siciliana). - 1. I liberi consorzi
comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana,
in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di
contabilita' pubblica, sono autorizzati ad applicare, negli
anni 2019 e 2020, in caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento
all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di
utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la
realizzazione di interventi infrastrutturali, ad
effettuare, con delibera consiliare, le necessarie
variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo,
che sono recepite al momento dell'elaborazione e
dell'approvazione del bilancio di previsione.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 875 dell'articolo 1 della
citata legge n. 160 del 2019, come modificato dalla
presente legge:
«875. A decorrere dall'anno 2020 e' riconosciuto a
favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane
della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro
annui. Il contributo spettante a ciascun ente e'
determinato secondo la tabella di seguito riportata. Il
contributo di cui al periodo precedente e' versato dal
Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato
a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da
parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto
disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario
non iscrive in entrata le somme relative ai contributi
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo
corrispondente.

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
Si riporta il testo dell'articolo 2-quinquies del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di enti locali), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-quinquies (Trasferimenti ai comuni di beni
immobili compresi nelle saline). - 1. I beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi
italiani, non piu' necessari, in tutto o in parte, alla
produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di
reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree
protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e
gli atti di concessione concernenti beni compresi nei
predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro
delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate,
anche a titolo gratuito e per la durata prevista dal comma
2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 a
favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio
ricadono i predetti beni, con oneri di ordinaria e
straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti. La
disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si
applica anche ai contratti in essere alla data di entrata
in vigore delle presenti disposizioni. I beni immobili di
cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva
naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi
insistono.».
 
Art. 32

Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato
internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica
di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;
b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del
sistema scolastico e della ricerca), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni per la stabilizzazione e il
riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato
internazionale Gran Sasso Science Institute). - 1. Omissis
1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della
Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso
Science Institute (GSSI) e' incrementato di 5 milioni di
euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere
dal 2020. Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5
milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 559 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi
da 551 a 557 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione
di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019
e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il
funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
28 marzo 1991, n. 113 (Iniziative per la diffusione della
cultura scientifica):
«Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come
rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998,
n. 449.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di
investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie
e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1°
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11
della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio
1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995,
n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di
cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989,
n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi
dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 , gia' concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito
annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal
MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di
indicazioni per i due anni successivi, emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, da esprimersi entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del
perfezionamento dei predetti decreti e al fine di
assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il
MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla
base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi
decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza
nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ... ;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ... ;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo
2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ... ;
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e
nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST»
sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il
quale» fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9
maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del
comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio
di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' inserito tra gli
enti di ricerca a carattere non strumentale ed e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266 del 1997.».
Si riporta il testo del comma 215 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«215. Al fine di garantire la realizzazione delle
attivita' istituzionali del Centro di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' la loro
continuita', sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro
all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) -
Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei
relativi piani di attivita', i Ministeri membri
dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del citato D.P.R.
n. 103 del 2007 possono stipulare convenzioni, di norma di
durata pluriennale, con il suddetto Istituto.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103
(Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma
dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248):
«Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e l'adolescenza). - 1.
L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del
Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il
Ministro della solidarieta' sociale possono stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di
ricerca pubblici o privati che abbiano particolare
qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
L'Osservatorio annualmente elabora il programma di
attivita' del Centro e ne definisce le priorita'.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative
statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali;
progetti di legge statali e regionali; dati statistici,
disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e
7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse
variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in
Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal
presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in
particolare, con il Centro di studi e ricerche per
l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni
unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre
1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».
Si riporta il testo vigente del comma 411 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
«411. Al fine di sostenere le politiche in materia di
adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le
adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di
euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della
riorganizzazione delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7
agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e
della Commissione di cui al presente comma e' assegnata al
Centro di responsabilita' del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 1.
 
Art. 33

Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni
urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia
portuale

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della citta' di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
a-bis) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 e' riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2. I criteri e le modalita' per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilita' speciale aperta per l'emergenza»;
b) all'articolo 9-ter:
1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' prorogata per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo e' erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».
2. Al fine di favorire flessibilita' dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 2 dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note
all'art. 15.
Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del citato
decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-ter (Disposizioni in materia di lavoro
portuale temporaneo). - 1. In relazione al rilievo
esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale
temporaneo e al fine di salvaguardare la continuita' delle
operazioni portuali presso gli scali del Sistema portuale
del Mar Ligure occidentale, compromessa dall'evento, le
autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
prorogate per sei anni.
2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata
a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un
contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro
rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni
economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure
occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo e'
erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale a fronte
di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in
sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da
valorizzare secondo il criterio della tariffa media per
avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel
primo semestre dell'anno 2018.
3. Le eventuali minori giornate di lavoro
indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono
computate o elette dal soggetto operante ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai
fini dell'indennita' di mancato avviamento (IMA).».
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 22 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169
(Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124), come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni transitorie e clausola di
invarianza finanziaria). - 1. - 5. Omissis
6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge n. 84 del 1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i
piani regolatori portuali che siano gia' stati adottati dal
comitato portuale o dall'autorita' marittima alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel
rispetto della normativa vigente al momento della loro
adozione. Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei
piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti
localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purche'
la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga
entro il 31 dicembre 2022. Le varianti localizzate:
a) prevedono interventi di natura infrastrutturale
e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo
alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce
sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei
caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;
b) sono finalizzate anche alla qualificazione
funzionale del porto;
c) sono sottoposte al medesimo procedimento
previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, previa intesa con il comune interessato, che si esprime
entro sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si
intende acquisita.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1072
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.».
Il testo dell'articolo 8 del citato decreto-legge n.
109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130 e' riportato nelle Note all'art. 15.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 33-bis
Monopattini elettrici

1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dai seguenti:
«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalita' free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citta'».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 102 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«102. Al fine di sostenere la diffusione della
micromobilita' elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi
di trasporto innovativi e sostenibili, nelle citta' e'
autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada
di veicoli per la mobilita' personale a propulsione
prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e
monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti
le modalita' di attuazione e gli strumenti operativi della
sperimentazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1.
Sono considerati atipici i veicoli che per le loro
specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli
definiti nel presente capo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio
decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel
presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere
assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla
circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con
criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu'
delle categorie succitate.
2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il
quale non sono state ancora definite le caratteristiche
tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II.
Si procede in ogni caso alla sua distruzione.»
 
Art. 34

Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalita'
turistico-ricreative

1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, e' sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime):
«Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni
rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
per i quali si applicano le disposizioni relative alle
utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio
2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei
nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni
ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione
ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento
dei requisiti di alta e normale valenza turistica e'
riservato alle regioni competenti per territorio con
proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto
provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi
la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti
dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi
ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal
1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato
per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la
categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile
rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;
euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;
euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del
testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi
tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300
metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati
per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle
navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero
1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei
valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di
riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un
coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato
e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da
applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per
cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per
cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato
immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al
manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi
21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui
alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b)
nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b)
nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate
al secondo comma dell'articolo 39 del codice della
navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle
concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi
sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , e
successive modificazioni, nonche' di quelli relativi ai
cantieri navali di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio
1924, n. 456 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.
2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque
concernenti attivita' di costruzione, manutenzione,
riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e
navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con
decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di
concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera
b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche
alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione
se l'utilizzazione e' inferiore all'anno, purche' non
sussistano strutture che permangono oltre la durata della
concessione stessa.
4-bis. Le concessioni di cui al presente articolo
possono avere durata superiore a sei anni e comunque non
superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base
dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle concessioni rilasciate
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali
dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84.».
 
Art. 34-bis
Cold ironing

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o piu' provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.
2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
«per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh».
3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 e' altresi' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

Riferimenti normativi

Si riporta l'Allegato I annesso al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come
modificato dalla presente legge:

«Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Prodotti energetici

Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina : euro 564,00 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
625.620 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote :
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2).

Tabacchi lavorati

a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,5%;
c) sigarette 59,5%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;

[Fiammiferi di ordinario consumo:]

[a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
fino a 0,258 euro la scatola;]
[b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la
scatola;]
[c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la
scatola;]
[d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la
scatola;]
[e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.]
[Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:]
[Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di
10]
[Cerini - 0,0103]
[Bossoli - 0,0103]
[Familiari - 0,0083]
[Cucina - 0,0114]
[Maxi-box - 0,0083]
[Svedesi - 0,0170]
[Minerva - 0,0165]
[Controvento - 0,0341]
[Fiammiferone - 0,0501]
[Caminetto - 0,090]
[KM Carezza - 0,0083]
[KM Casa - 0,0083]
[KM Superlungo - 0,0114]
[KM Jolly - 0,0062]
[KM Europa - 0,0165]
[KM Super Mini - 0,0170]
[KM Carezza Mini - 0,0170]
[KM Camino - 0,0501]
[KM Camino Maxi - 0,090]
[KM Jumbo - 0,090]
[Cuoco - 0,0083]
[Lampo - 0,0170]
[Flip - 0,0165]
[Fiammata - 0,0501]

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata (3) :
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820.
Per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita':
«Art. 19. - 1. Oltre a quanto disposto dagli articoli
che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il
Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della
Commissione, puo' autorizzare gli Stati membri ad applicare
ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni
politiche specifiche.
Lo Stato membro, che intenda adottare un
provvedimento di questo tipo, ne da' comunicazione alla
Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni
pertinenti o necessarie.
La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto,
tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto
funzionamento del mercato interno, della necessita' di
garantire una concorrenza leale e delle politiche
comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di energia
e di trasporti.
Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti
e necessarie informazioni, la Commissione presenta una
proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo
da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei
motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del
provvedimento di cui trattasi.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e'
accordata per un periodo massimo di sei anni, con
possibilita' di rinnovo secondo la procedura di cui al
paragrafo 1.
3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o
riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano piu' essere
mantenute, in particolare in base a considerazioni
riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento
del mercato interno o la politica comunitaria in materia di
sanita', protezione dell'ambiente, energia e trasporti,
sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio
adotta all'unanimita' una decisione su tali proposte.».
Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle
Note all'art. 1.
 
Art. 35
Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, puo' assumere la gestione delle medesime, nonche' svolgere le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta salva la possibilita' per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalita' di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformita' alle delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.). - (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse
quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,
incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale e autostradale di interesse
nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 2578 del codice
civile:
«Art. 2578 (Progetti di lavori). - All'autore di
progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di
ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il
progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.».
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici):
«Art. 176 (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione
per inadempimento e subentro). - (Omissis).
4. Qualora la concessione sia risolta per
inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero
quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse spettano al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del
mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera
abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei
ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato
alla concessione per gli anni residui di gestione.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 1419 del codice
civile:
«Art. 1419 (Nullita' parziale). - La nullita'
parziale di un contratto o la nullita' di singole clausole
importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.
La nullita' di singole clausole non importa la
nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative.»
Si riporta il testo del comma 1078 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«1078. Le province e le citta' metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di
cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31
dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli
interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione
degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di
gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate
alle singole province o citta' metropolitane sono versate
ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla
dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi
d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto
dal principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.».
Il testo dell'articolo 37 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e' riportato nelle Note all'art. 13.
 
Art. 36
Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
 
Art. 37
Apertura del conto in tesoreria per RFI

1. A seguito dell'inserimento della societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 1 della citata legge 31 dicembre 2009, n.
196:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - (Omissis).
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
(Omissis).».
 
Art. 38
Fondo liquidita' per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. Per l'anno 2020, nelle more di una piu' generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione gia' ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilita' del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
3. L'anticipazione di cui al presente articolo e' restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».

Riferimenti normativi

Il riferimento al testo del titolo VIII della parte
seconda del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e' riportato nelle Note all'art. 18.
Si riporta il testo vigente del comma 434 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
«434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:
"714. Fermi restando i tempi di pagamento dei
creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito
l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio
2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione
del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale
non avevano ancora provveduto ad effettuare il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il
predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la
quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria
dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera
e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio
2015, e ripianando tale quota secondo le modalita' previste
dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di
liquidita' erogate agli enti di cui al periodo precedente,
ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni
decorrente dall'anno successivo a quello in cui e' stata
erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di
rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui
ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui
all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del
rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011".».
Si riporta il testo vigente degli articoli 243-ter e
243-sexies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale."
«Art. 243-sexies (Pagamento di debiti). - 1. In
considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41 della
Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione
di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono
destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti
nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.».
Si riporta il testo del comma 907 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«907. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata
gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel
secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo stato di
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno,
entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da
destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui
al periodo precedente, nella misura massima complessiva di
20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, e'
restituita, in parti uguali, nei dieci esercizi successivi,
entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal
secondo anno dall'assegnazione. In caso di mancato
versamento entro il termine previsto, e' disposto da parte
dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei
confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento
allo stesso dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Alla copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere
sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo
243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Gli enti in disavanzo possono
applicare al bilancio la quota del risultato di
amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il
rimborso triennale dell'anticipazione.».
 
Art. 38-bis
Disposizioni in materia di finanza locale

1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse;
b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 43:
1) al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le parole: «le modalita' di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi» e le parole: «le modalita' di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di revoca, di recupero»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre»;
b) il comma 63 e' sostituito dal seguente:
«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
c) al comma 64, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione», le parole: «31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020, sono individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta»;
d) il comma 548 e' abrogato.
4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 473-bis dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la
certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del
rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una
nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro
il termine perentorio del 30 giugno 2020.».
Si riporta il testo vigente del comma 479 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
«479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con
riferimento ai risultati dell'anno precedente e a
condizione del rispetto dei termini perentori di
certificazione di cui ai commi 470 e 473:
a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al
comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non
negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate,
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse
incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno
ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate
alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle
risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa
non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31
dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione
dei relativi risultati, in termini di competenza e in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti
di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva
l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso
dell'esercizio per il finanziamento della sanita'
registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al
netto delle relative regolazioni contabili imputate al
medesimo esercizio;
b) alle citta' metropolitane, alle province e ai
comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che
conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le
entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse
derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale e dai
versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al
comma 475, lettera a), per essere destinate alla
realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse
per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune e'
determinato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e i
comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi
risultati, in termini di competenza e in termini di cassa,
secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma
469;
c) per le regioni e le citta' metropolitane che
rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi
finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli
accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale
e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la
spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa
sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al
comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati
inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate
finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo
saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al
primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 90 per cento qualora
il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia
inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe demografica, come definito triennalmente con il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.".
Si riporta il testo dei commi 43, 63 e 64 dell'articolo
1 della citata legge n. 160 del 2019, come modificato dalla
presente legge:
«43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data
del 31 marzo 2020, sono individuati i criteri e le
modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione
dei contributi, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei
ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di
effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
nonche' le modalita' di revoca, di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per
la concessione dei contributi sono presentate entro il 30
giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento,
secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto
del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi,
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo
30 settembre.
(Omissis).
63. Per il finanziamento degli interventi di
manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza
energetica delle scuole di province e citta' metropolitane
e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31
marzo 2020, sono individuati i criteri di riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le
modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse
assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e
di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del
Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono
individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al
finanziamento e il relativo importo.».
Si riporta il testo del comma 1076 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«1076. Per il finanziamento degli interventi relativi
a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa
di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di
euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno
2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2034.».
 
Art. 39

Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito
degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti
locali in crisi finanziaria

1. I comuni, le province e le citta' metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinche' tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita' definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attivita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una societa' in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La societa' e' individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unita' di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, cui spettano il monitoraggio delle attivita' di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta societa' per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unita' i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unita' nonche' le modalita' di raccordo con la predetta societa' in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purche' da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009. Ad esito dell'operazione di accollo e' ammessa la possibilita' di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.
2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, la societa' di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attivita' necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.
5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.
6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la societa' di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalita' di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalita' di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'ente e' tenuto a versare sulla contabilita' speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio e' pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalita' di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalita' di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente e' pari a 0;
f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato e' estinto e il debito ristrutturato e' ancora in corso di restituzione, l'ente e' tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti gia' effettuati.
7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla societa' di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di riscossione e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilita' speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente e' tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilita' speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).
9. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata alla societa' di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la societa'.
10. Al fine di integrare le giacenze della contabilita' speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e' reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilita' speciale di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle societa' partecipate dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla societa' partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalita' e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.
12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.
12-ter. Le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2022»;
b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La somma delle quote capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022».
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033».
14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma».
14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 e' inserito il seguente:
«322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma».
14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 71 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a
provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche
parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari
di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri
istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali. Nel valutare la
convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovra'
tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a
tasso fisso, per la verifica delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato
osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano
allorche' il tasso swap con scadenza pari alla vita media
residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di
almeno un punto percentuale. Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga
direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate
direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette
operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi
stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare
compensazione nella minore spesa complessiva per interessi
per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei
titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui.
71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre
verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove
passivita' non superi di 5 punti percentuali il valore
nominale di quella preesistente. In carenza di tale
ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere
effettuato, fermo restando che all'atto della
rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini
percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema
bancario.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il
pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente
a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai
nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione
delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui
di cui al comma 71.
73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai
commi 71 e 72 l'ente pubblico e' tenuto a trasmettere,
entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di
cui al comma 71, all'amministrazione statale interessata,
la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani
di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli
obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica
soluzione alla scadenza, e' necessario che al momento
dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento
del debito o conclusa una operazione di swap per
l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto
dall'articolo 2 del regolamento di cui al D.M. 1º dicembre
2003, n. 389 del Ministro dell'economia e delle finanze.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici
rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con
l'adesione al patto di stabilita' e crescita le rate di
ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali
e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio
dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75 e con
riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il
debito derivante dai mutui e' iscritto nel bilancio
dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di
corrispondere le rate di ammortamento agli istituti
finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia
destinato ad un'amministrazione pubblica diversa.
L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso
in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli
istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica
diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per
trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione
agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente
alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne da'
notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento
delle rate di ammortamento che, unitamente alla
contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del
corrispondente importo tra i trasferimenti in conto
capitale al fine di consentire la regolazione contabile
dell'operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con
riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove
posizioni finanziarie attive di sua competenza.».
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato- legge finanziaria 2002):
«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali). - 1.
(Omissis).
2. Fermo restando quanto previsto nelle relative
pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla
conversione dei mutui contratti successivamente al 31
dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli
obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche
con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali a carico degli enti
stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale
retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni.
(Omissis).».
Il Regolamento (CE) 479/2009 del 25 maggio 2009, n. 479
del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo
sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al
trattato che istituisce la Comunita' europea e' pubblicato
nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre
2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato
dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle
citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle
comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti
territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448):
«Art. 3 (Operazioni in strumenti derivati). - 1. In
caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute
diverse dall'euro, e' fatto obbligo di prevedere la
copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso di
cambio», inteso come un contratto tra due soggetti che
assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di
interessi e capitale espressi in due diverse valute,
secondo modalita', tempi e condizioni contrattualmente
stabiliti.
2. In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1 del
presente articolo e all'articolo 2 del presente decreto,
sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:
a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti
che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di
interessi, collegati ai principali parametri del mercato
finanziario, secondo modalita', tempi e condizioni
contrattualmente stabiliti;
b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due
parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del
forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una
determinata data futura;
c) acquisto di «cap» di tasso di interesse in cui
l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di
interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;
d) acquisto di «collar» di tasso di interesse in
cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di
interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un
minimo e un massimo prestabiliti;
e) altre operazioni derivate contenenti
combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in
grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile
e viceversa al raggiungimento di un valore soglia
predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;
f) altre operazioni derivate finalizzate alla
ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una
scadenza posteriore a quella associata alla sottostante
passivita'. Dette operazioni sono consentite ove i flussi
con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a
quelli pagati nella sottostante passivita' e non
implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo
crescente dei valori attuali dei singoli flussi di
pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da
regolare al momento del perfezionamento delle operazioni
non superiore a 1% del nozionale della sottostante
passivita'.
3. Le operazioni derivate sopra menzionate sono
consentite esclusivamente in corrispondenza di passivita'
effettivamente dovute e possono essere indicizzate
esclusivamente a parametri monetari di riferimento
nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette piu'
industrializzati.
4. Al fine di contenere l'esposizione creditizia
verso le controparti delle operazioni derivate di cui al
presente articolo, e' consentita la conclusione di
contratti soltanto con intermediari contraddistinti da
adeguato merito di credito, cosi' come certificato da
agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.
Qualora l'importo nominale delle operazioni derivate
complessivamente poste in essere dall'ente territoriale
interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente
dovra' progressivamente tendere, attraverso le operazioni
successive all'entrata in vigore del presente decreto, a
far si' che l'importo nominale complessivo delle operazioni
stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25%
del totale delle operazioni in essere.
5. Le disposizioni contenute all'articolo 2 e al
presente articolo si applicano, per le Regioni, fino
all'emanazione di specifiche normative regionali.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 206 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 206. (Delegazione di pagamento). - 1. Quale
garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare
delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti
ai primi tre titoli del bilancio di previsione.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'
notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e
costituisce titolo esecutivo.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 60 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 60 (Attribuzione alle province e ai comuni del
gettito di imposte erariali). - 1. Il gettito dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle province dove
hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i
veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole,
alle province nel cui territorio risiede l'intestatario
della carta di circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei
rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del
comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti
finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti
locali al fine di mantenere il necessario equilibrio
finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 204 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del
bilancio di previsione. Il rispetto del limite e'
verificato facendo riferimento anche agli interessi
riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al
limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del debito
garantito.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore
ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1º luglio
seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del
tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori.».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato):
«Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque
denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione,
regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita'
stabilite dalle particolari disposizioni che le
disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma
precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale
e' soggetto al controllo della competente ragioneria
centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in
seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che, in base a particolari
disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non
stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al
controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno
facolta' di disporre gli accertamenti diretti che
riterranno necessari. [I rendiconti annuali saranno
allegati al rendiconto generale dello Stato].
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a
personale delle Amministrazioni statali per attivita'
istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di
ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del
servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali,
da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo
devono essere resi anche se non previsti dalle leggi
speciali.
Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli
accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso
della gestione.».
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della citata legge
n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 37.
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 45 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni).
- (Omissis).
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei
confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il
debito residuo e' rimborsato in trenta rate annuali di
importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo
mutuo e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina a quella
del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e
delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di
negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto
di prestito. In caso di estinzione anticipata del mutuo,
gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in
relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.
(Omissis).».
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 44 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - (Omissis).
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2022. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti
interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo
di amministrazione esclusivamente per la riduzione del
debito e possono accertare entrate per accensione di
prestiti per un importo non superiore a quello degli
impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, gli enti possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze di non essere
interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.
(Omissis).».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 9.
Si riporta il testo dei commi 321 e 322 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dalla presente legge:
«321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1°
gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente
legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della
data di entrata in vigore della presente legge vengono
ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I
trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle
province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal
presente comma. La riduzione dei trasferimenti erariali di
cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal
2023 al 2033.
322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate
le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono
definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma
non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In
assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro
l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita'
definita con il decreto di cui al presente comma.».
Si riporta il testo del comma 64 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). -
(Omissis).
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63. Il presente
comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata
entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima
annualita' definita con il decreto di cui al presente
comma.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 134 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«134. Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la realizzazione
di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, nonche' per interventi di viabilita' e
per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre
l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la
riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti
inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di
euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per
l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli
importi spettanti a ciascuna regione a valere sui
contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella
tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere
modificati, a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Si riporta il testo degli articoli 243-bis, comma
9-bis, e 249, comma 1, del citato decreto legislativo n.
267 del 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - (Omissis).
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma
9, lettera d), del presente articolo e all'articolo
243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di
spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 249 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui). -
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma
3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con
eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui
con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni,
nonche' dei mutui per la copertura, anche a titolo di
anticipazione, di spese di investimento strettamente
funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e
interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti
dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali,
pubblici o privati.».
 
Art. 39-bis

Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 18
del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Disposizioni sui bilanci di Province e
Citta' metropolitane). - (Omissis).
3-bis. Per gli anni dal 2017 e 2022 le province e le
citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente,
possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142,
comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le
funzioni di viabilita' e di polizia locale con riferimento
al miglioramento della sicurezza stradale, nonche' per
interventi per il ricovero degli animali randagi, per la
rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano
delle aree e delle sedi stradali.
(Omissis).».
 
Art. 39-ter
Disciplina del fondo anticipazione di liquidita' degli enti locali

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita' effettuato in sede di rendiconto 2019, e' ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidita', nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 recante
"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.
 
Art. 39-quater
Disavanzo degli enti locali

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo' essere ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalita' di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
 
Art. 40
Disposizioni in materia di organizzazione della societa' GSE S.p.a.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la societa' GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della societa' GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attivita' e' corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le societa' controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario e' corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le societa' controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2383 del
codice civile:
«Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). -
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli
2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina
gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il
cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e'
attribuita la rappresentanza della societa', precisando se
disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.».
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 dicembre 2013, n. 166 recante "Regolamento relativo ai
compensi per gli amministratori con deleghe delle societa'
controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
marzo 2014, n. 63.
 
Art. 40-bis
Potenziamento delle Agenzie fiscali

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonche' una piu' incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilita' previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente gia' destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
(Omissis).
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
(Omissis).».
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle Note all'art. 11-quater.
 
Art. 40-ter

Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge
30 dicembre 2018, n. 145

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi da 954 a 956
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
«954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di
incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno
2019 e successive annualita', gli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas, con potenza
elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo
produttivo di una impresa agricola, di allevamento,
realizzati da imprenditori agricoli anche in forma
consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80
per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende
agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da
loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere
agli incentivi secondo le procedure, le modalita' e le
tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli
incentivi di cui ai commi dal presente a 957 e'
condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica
prodotta, a servizio dei processi aziendali.
955. Ferma restando la modalita' di accesso diretto,
l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 e'
riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico
23 giugno 2016 nel limite di un costo annuo di 25 milioni
di euro calcolato secondo le modalita' di cui all'articolo
27, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016. Il primo bando e' pubblicato
entro il 31 marzo 2019.
956. Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa forma
e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro
nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di
priorita', da applicare in ordine gerarchico fino a
eventuale saturazione del contingente di potenza messo a
bando:
a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in
aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi
del decreto legislativo n. 152 del 1999;
b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90
per cento di quella di cui al comma 954;
c) anteriorita' della data ultima di completamento
della domanda di partecipazione alla procedura.».
 
Art. 41

Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in
Italy agroalimentare

1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - (Omissis).
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari.
Omissis.».
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle Note all'art. 11-quater.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44 (Disposizioni urgenti in
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del
settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Monitoraggio della produzione di latte
vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e
prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da
Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi). - 1. Allo
scopo di consentire un accurato monitoraggio delle
produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio
nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti
dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito
dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per
il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente,
nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino
e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai
singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di
qualunque specie acquistati direttamente dai produttori,
nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori,
situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i
quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati
provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi,
con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari
contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano
trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi
di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun
prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il
decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito l'eventuale
diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori.
2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e
organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca
dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati
relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di
latte registrato.
3. Le modalita' di applicazione del presente articolo
sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 dicembre 2020.
4. Chiunque non adempie agli obblighi di
registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo
giorno del mese successivo a quello al quale la
registrazione si riferisce, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se
il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni
lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel
caso di mancata o tardiva registrazione mensile di
quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a
500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la
sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di
cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo
da sette a trenta giorni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti
locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle
rispettive competenze, esercitano i controlli per
l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo.
7. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
 
Art. 42
Agenda digitale

1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonche' nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unita' con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti e' altresi' composto da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalita' di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalita' richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalita'.»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonche' lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' di cui al comma 2».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 5-ter
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis).
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
(Omissis).
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Piattaforme digitali). - 1. Ai fini
dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale
italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' i compiti, relativi a tale
piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale,
sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri
che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario
straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per
l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai
sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, nonche' l'operativita' della relativa
struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di
garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea,
le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale
dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il
tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri dallo stesso individuate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di
sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la
diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e
gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di
innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di
rilevanza strategica e di interesse nazionale.
1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un
contingente di personale formato da esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione
di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
correlate iniziative di comunicazione e disseminazione,
nonche' di significativa esperienza in progetti di
trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga
scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle
strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove
disposto, e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle
amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il contingente di esperti e' altresi' composto da
personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato
su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
sono definiti la consistenza numerica e le modalita' di
formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime
giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del
contingente, le specifiche professionalita' richieste e il
compenso spettante per ciascuna professionalita'.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-ter e 1-quater, anche per spese di missione e per
l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti
di cui al comma 1-ter, pari a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
relativa al Fondo per esigenze indifferibili.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
e modalita' individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della
sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte
delle risorse finanziarie gia' destinate dall'Agenzia per
l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui
al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse
finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinate al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa' sono
previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della
verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e
supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le
esercita avvalendosi della societa' di cui al comma 2, per
assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento
elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la
progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione
del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma
di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo
n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si
avvale della societa' di cui al comma 2. Le attivita' di
sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle
risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle
iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo
periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo
13 dicembre 2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217, il comma 7 e' sostituito dal
seguente: «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e
48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - (Omissis).
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
Omissis.»
 
Art. 42-bis
Autoconsumo da fonti rinnovabili

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attivita' commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorita' locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita', piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entita' giuridiche costituite per la realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorita', inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il gestore del sistema di distribuzione e la societa' Terna Spa cooperino per consentire, con modalita' quanto piu' possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle societa' del gruppo GSE Spa;
d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
Si riporta il testo vigente degli articoli 21 e 22
della citata direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre
2018:
«Art. 21 (Autoconsumatori di energia da fonti
rinnovabili). - 1. Gli Stati membri provvedono affinche' i
consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di
energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono affinche' gli
autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o
attraverso aggregatori, siano autorizzati a:
a) produrre energia rinnovabile, anche per il
proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di
produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite
accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile,
fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra
pari, senza essere soggetti:
i) in relazione all'energia elettrica proveniente
dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a
procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri
di rete che non tengano conto dei costi;
ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile
autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro
disponibilita', a procedure discriminatorie o
sproporzionate e a oneri o tariffe;
b) installare e gestire sistemi di stoccaggio
dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione
di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo
senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le
tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che
rimane nella loro disponibilita';
c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto
consumatori finali;
d) ricevere una remunerazione, se del caso anche
mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica
rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che
corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica
e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la
rete, l'ambiente e la societa'.
3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe
non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di
energia rinnovabile, in relazione alla loro energia
elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro
disponibilita', in uno o piu' dei casi seguenti:
a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti
rinnovabili e' effettivamente beneficiaria di regimi di
sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati
la sostenibilita' economica del progetto e l'effetto
incentivante di tale sostegno;
b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di
impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza
elettrica totale installata di uno Stato membro, e se e'
dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata
dall'autorita' nazionale di regolamentazione di tale Stato
membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e
partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2,
lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere
sproporzionato per la sostenibilita' finanziaria a lungo
termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che
supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la
diffusione economicamente efficiente dell'energia
rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale
onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o
c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta
e' prodotta in impianti con una potenza elettrica totale
installata superiore a 30 kW.
4. Gli Stati membri provvedono affinche' gli
autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello
stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a
esercitare collettivamente le attivita' di cui al paragrafo
2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia
rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti,
fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni,
prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun
autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri
possono distinguere tra autoconsumatori individuali di
energia rinnovabile e autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali
trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente
giustificati.
5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile puo' essere di proprieta' di un terzo o gestito
da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio,
compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione,
purche' il terzo resti soggetto alle istruzioni
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non
e' di per se' considerato un autoconsumatore di energia
rinnovabile.
6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole
alla promozione e agevolazione dello sviluppo
dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una
valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per
l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonche' del
potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro
reti energetiche. Tale quadro favorevole, tra l'altro:
a) si occupa dell'accessibilita' dell'autoconsumo
di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali,
compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili;
b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al
finanziamento di progetti sul mercato e di misure che
facilitano l'accesso ai finanziamenti;
c) si occupa di altri ostacoli normativi
ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile,
anche per i locatari;
d) si occupa degli incentivi per i proprietari
degli immobili, affinche' creino possibilita' di
autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
e) concede agli autoconsumatori di energia
rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile
autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non
discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti,
nonche' a tutti i segmenti del mercato dell'energia
elettrica;
f) garantisce che gli autoconsumatori di energia
rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato
alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando
l'energia elettrica e' immessa nella rete.
Gli Stati membri includono una sintesi delle
politiche e delle misure previste dal quadro favorevole,
nonche' una valutazione della loro attuazione nei loro
piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle
relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del
regolamento (UE) 2018/1999.
7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli
articoli 107 e 108 TFUE.»
«Art. 22 (Comunita' di energia rinnovabile). - 1. Gli
Stati membri assicurano che i clienti finali, in
particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di
partecipare a comunita' di energia rinnovabile, mantenendo
al contempo i loro diritti o doveri in qualita' di clienti
finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure
ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la
partecipazione a una comunita' di energia rinnovabile, a
condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la
loro partecipazione non costituisca l'attivita' commerciale
o professionale principale.
2. Gli Stati membri assicurano che le comunita' di
energia rinnovabile abbiano il diritto di:
a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere
l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di
compravendita di energia elettrica rinnovabile;
b) scambiare, all'interno della stessa comunita',
l'energia rinnovabile prodotta dalle unita' di produzione
detenute da tale comunita' produttrice/consumatrice di
energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui
al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli
obblighi dei membri della comunita'
produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come
clienti;
c) accedere a tutti i mercati dell'energia
elettrica appropriati, direttamente o mediante
aggregazione, in modo non discriminatorio.
3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli
ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle
comunita' di energia rinnovabile nei rispettivi territori.
4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno
atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunita'
di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra
l'altro, che:
a) siano eliminati gli ostacoli normativi e
amministrativi ingiustificati per le comunita' di energia
rinnovabile;
b) le comunita' di energia rinnovabile che
forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri
servizi energetici commerciali siano soggette alle
disposizioni applicabili a tali attivita'; c) il gestore
del sistema di distribuzione competente cooperi con le
comunita' di energia rinnovabile per facilitare i
trasferimenti di energia all'interno delle comunita' di
energia rinnovabile;
d) le comunita' di energia rinnovabile siano
soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in
particolare quelle di registrazione e di concessione di
licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi,
nonche' ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo
che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato
alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea
con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse
energetiche distribuite realizzata dalle autorita'
nazionali competenti;
e) le comunita' di energia rinnovabile non siano
oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto
concerne le loro attivita', i loro diritti e obblighi in
quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori
del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al
mercato;
f) la partecipazione alle comunita' di energia
rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili;
g) siano disponibili strumenti per facilitare
l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
h) alle autorita' pubbliche sia fornito un sostegno
normativo e di sviluppo delle capacita' per favorire la
creazione di comunita' di energia rinnovabile e aiutare le
autorita' a parteciparvi direttamente;
i) siano disponibili norme per assicurare il
trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che
partecipano a una comunita' di energia rinnovabile.
5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui
al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli
aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima
degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di
avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.
6. Gli Stati membri possono prevedere che le
comunita' di energia rinnovabile siano aperte alla
partecipazione transfrontaliera.
7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati
membri tengono conto delle specificita' delle comunita' di
energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al
fine di consentire loro di competere alla pari con altri
partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.».
La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE (rifusione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 6
del citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo
economico e comunicazione). - (Omissis).
9. All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole:
«con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018».
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti
variabili degli oneri generali di sistema sono applicate
all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con
obbligo di connessione di terzi. Il comma 5 dell'articolo
33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e
il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi'
eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano
ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le
parole: «di un'aliquota della componente della tariffa
elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora consumato» sono sostituite dalle seguenti: «di
aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo
pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora
prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione
di terzi».
(Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi):
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
(Omissis).».
 
Art. 43
Disposizioni finanziarie

1. In considerazione del venir meno della necessita' di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
(Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio):
«Art. 27 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere
b) e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera a)
e d), sono accantonate e rese indisponibili in termini di
competenza e di cassa.
(Omissis).».
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 19.
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle Note all'art. 11-quater.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, alla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).».
 
Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.