Gazzetta n. 52 del 1 marzo 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
Viste, altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui
all'allegato 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza;
e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
l) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.
 
Allegato 1

Comuni:
1) nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto:
a) Vo'.
 
Allegato 2

Regioni:
a) Emilia-Romagna;
b) Lombardia;
c) Veneto.
Province:
a) Pesaro e Urbino;
b) Savona.
 
Allegato 3

Province:
a) Bergamo;
b) Lodi;
c) Piacenza;
d) Cremona.
 
Allegato 4

Misure igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
 
Art. 2
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle
province di cui agli allegati 2 e 3

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1. E' fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
b) e' consentito lo svolgimento delle attivita' nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonche' degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza;
f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
h) svolgimento delle attivita' di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale;
m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la seguente misura:
a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresi' la seguente misura:
a) sospensione delle attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.
 
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanita' pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4.
 
Art. 4

Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita' didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) nelle Universita' e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato di emergenza.
 
Art. 5

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'art. 1, nonche' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi' di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Roma, 1° marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 346