Gazzetta n. 54 del 3 marzo 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 febbraio 2020
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di diciannove societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Emilia-Romagna, Puglia, Lazio e Veneto.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi,
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che prevede lo scioglimento d'autorita' degli enti cooperativi che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per piu' di due anni;
Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;
Considerato che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si e' rilevata la presenza di beni immobili;
Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 12 agosto 2019, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorita', senza nomina del commissario liquidatore, di diciannove societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Veneto;
Considerato che, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento;
Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le diciannove societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

ELENCO N.9/SC/2019 DI COO. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA'
Legge n. 205/2017 art. 2545 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.-

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2020

Il direttore generale: Scarponi