Gazzetta n. 55 del 4 marzo 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clautero»


Estratto determina n. 203/2020 del 21 febbraio 2020

Medicinale: CLAUTERO (amoxicillina tridrata e potassio clavulanato).
Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano - Italia.
Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in strip pe/al/pe/al - A.I.C. n. 042174110 (in base 10).
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Composizione:
principio attivo: amoxicillina tridrata e potassio clavulanato.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in strip pe/al/pe/al - A.I.C. n. 042174110 (in base 10).
Classe di rimborsabilita': «A».
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 4,67.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,76.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clautero» (amoxicillina tridrata e potassio clavulanato) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.