Gazzetta n. 55 del 4 marzo 2020 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Oggetto

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem e' informato ai principi di solidarieta' e proporzionalita' ed e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per
l'accertamento e la certificazione di morte), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5.
 
Art. 2

Promozione dell'informazione

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 8, iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
 
Art. 3

Manifestazione del consenso

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione e' consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata « fiduciario », cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente puo' indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonche' nel caso di oggettiva impossibilita' per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
4. L'incarico del fiduciario, nonche' del suo sostituto, puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso gia' manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 e' espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6 della legge
22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12:
«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura
privata consegnata personalmente dal disponente presso
l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del
disponente medesimo, che provvede all'annotazione in
apposito registro, ove istituito, oppure presso le
strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui
al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione,
dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo,
imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni
fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono
essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi
che consentano alla persona con disabilita' di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e
revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di
emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca
delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale
raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza
di due testimoni.».
- Si riporta il testo del comma 418 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«418. E' istituita presso il Ministero della salute una
banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni
anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in
previsione di un'eventuale futura incapacita' di
autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta' in
materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2018.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 10
settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 ottobre 1990, n. 239, S.O.
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 1983, n. 133, S.O.
 
Art. 4

Centri di riferimento

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialita' e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.
2. Le attivita' dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attivita' chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
(Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa
all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di
medicinali per uso clinico), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 2003, n. 184, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 10 e 11 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214, convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto
livello di tutela della salute), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263, S.O.:
«Art. 12 (Omissis). - 10. Entro il 30 giugno 2013
ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati etici
istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) a ciascun comitato etico e' attribuita una
competenza territoriale di una o piu' province, in modo che
sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione
di abitanti, fatta salva la possibilita' di prevedere un
ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o
piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto
del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica di
medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio;
c) la competenza di ciascun comitato puo' riguardare,
oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni
altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi
medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o
relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo
generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle
valutazioni dei comitati;
d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato
e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.
11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta
dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
dettati criteri per la composizione dei comitati etici e
per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le
norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- Si riposta il testo dell'art. 2 della legge 11
gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25:
«Art. 2 (Centro di coordinamento nazionale dei comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui
medicinali per uso umano e sui dispositivi medici). - 1. E'
istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presso l'AIFA, il Centro di
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per
le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e
sui dispositivi medici, di seguito denominato «Centro di
coordinamento», con funzioni di coordinamento, di indirizzo
e di monitoraggio delle attivita' di valutazione degli
aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui
medicinali per uso umano demandate ai comitati etici
territoriali, come individuati ai sensi del comma 7.
2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta
dei singoli comitati etici territoriali, con funzioni di
supporto e di consulenza anche in materia di valutazione
delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano
per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'art. 7 del
regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014. Al Centro di coordinamento
possono essere sottoposte anche le procedure di valutazione
degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito
di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di
coordinamento monitora le attivita' svolte dai comitati
etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei
termini prescritti dal citato regolamento (UE) n. 536/2014
ai coordinatori dei comitati etici territoriali
interessati. Nei casi di inerzia o, comunque, nei casi di
mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto
regolamento, il Centro di coordinamento propone la
soppressione del comitato etico territoriale inadempiente
al Ministro della salute, che provvede, con proprio
decreto, con la procedura di cui al comma 7.
3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e
indirizzo, il Centro di coordinamento fornisce direttive di
carattere generale per l'uniformita' procedurale e il
rispetto dei termini per la valutazione degli aspetti di
cui al comma 10 da parte dei comitati etici territoriali.
4. Il Centro di coordinamento e' composto da un massimo
di quindici componenti, di cui due indicati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno
due indicati dalle associazioni dei pazienti piu'
rappresentative a livello nazionale. Alle riunioni del
Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti
del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della
vita e dell'Istituto superiore di sanita'. I componenti del
Centro di coordinamento sono nominati con decreto del
Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le
associazioni dei pazienti, devono essere in possesso di
documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni
cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi
medici, in conformita' alle competenze individuate dal
decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile
2013. I componenti del Centro di coordinamento non devono
trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse dirette o
indirette, devono essere indipendenti dal promotore della
sperimentazione, dal sito di sperimentazione clinica e
dagli sperimentatori coinvolti, nonche' dai finanziatori
della sperimentazione clinica. Con autocertificazione
periodica annuale, i componenti del Centro di coordinamento
sono tenuti a confermare di essere esenti da qualsiasi
indebito condizionamento e di non avere interessi
finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare
l'imparzialita' della sperimentazione. (5)
5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'AIFA per i profili di propria competenza, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, e' determinata una tariffa unica, a carico del
promotore della sperimentazione, da applicare in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della
presentazione della domanda di autorizzazione alla
sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una
sperimentazione, e sono stabilite le modalita' di
versamento della stessa. Il predetto decreto definisce
altresi' l'importo del gettone di presenza e l'eventuale
rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle
riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei
comitati etici territoriali.
6. Al fine di garantire l'omogeneita' degli aspetti
amministrativi, economici e assicurativi di cui all'art. 76
del citato regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di
coordinamento individua il contenuto minimo del contratto
stipulato con il centro clinico coinvolto nella
sperimentazione clinica.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici
territoriali fino a un numero massimo di quaranta.
Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve
tenere conto dei seguenti criteri:
a) la presenza di almeno un comitato etico per
ciascuna regione;
b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici,
prevista dall'art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini previsti
dalla citata normativa;
c) il numero di sperimentazioni valutate in qualita'
di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016.
8. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico
territoriale e' di competenza regionale. Sono in ogni caso
assicurate l'indipendenza di ciascun comitato nonche'
l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, sono altresi' individuati i comitati etici a
valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno
riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I
comitati etici individuati ai sensi del presente comma
svolgono le medesime funzioni dei comitati etici
territoriali.
10. I comitati etici territoriali, come individuati ai
sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle
sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui
medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli
aspetti compresi nella parte II della relazione di
valutazione, di cui all'art. 7 del citato regolamento (UE)
n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui ai commi 5 e 7, i comitati etici
territoriali esistenti continuano a svolgere i compiti agli
stessi demandati dalle norme vigenti.
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di armonizzare la
disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente
articolo, con decreto del Ministro della salute sono
apportate modifiche correttive e integrative ai seguenti
decreti:
a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile
2013;
b) decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno
2015.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, sono
abrogati il decreto del Ministro della sanita' 23 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 2000, nonche' gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e
10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
13. All'art. 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la parola: «locali» e'
sostituita dalla seguente: «territoriali».
14. Restano ferme, per quanto non disciplinato e non
modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12
maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del
22 agosto 2006.
15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, sentita l'AIFA, e' regolamentata la fase
transitoria fino alla completa attuazione del citato
regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle attivita'
di valutazione e alle modalita' di interazione tra il
Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e
l'AIFA.
16. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni
organiche del personale educativo ed ATA della scuola non
devono superare la consistenza delle relative dotazioni
organiche dello stesso personale determinata nell'anno
scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota
delle economie lorde di spesa che devono derivare per il
bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi
del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64
citato.».
 
Art. 5
Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la
conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti

1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.
2. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, e' aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale da' notizia della morte del disponente.
3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 6

Restituzione del corpo del defunto

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.
2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonche' le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
 
Art. 7

Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio,
di formazione e di ricerca

1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non puo' avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.
 
Art. 8

Regolamento di attuazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire le modalita' e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonche' le modalita' per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge;
c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
127), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2000, n. 303, S.O.
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10

Abrogazione

1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 32 del regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore), modificato dalla presente
legge, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283.