Gazzetta n. 55 del 4 marzo 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2019, n. 179
Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e in particolare l'articolo 3, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 1047;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e in particolare l'articolo 01;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attivita' culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, la tabella 3 allegata al predetto decreto, contenente l'incremento della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni ed organizzazione del Ministero

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa europea e nazionale.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.
3. Il Ministero, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4 del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle
funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2019, n. 222 convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo). - [Omissis].
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre
2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
adottati con le modalita' di cui all'art. 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale
per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai
fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.
49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n.
59:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - [Omissis].
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e'
attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1047 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita'
di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita'
registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari" e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - [Omissis].
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 01, del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
giugno 2018, n. 144:
«Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Le
funzioni gia' attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative
all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti
ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che
nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie,
contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti
interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al
Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto
dall'art. 15-bis.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione
appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza
pubblica di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge
5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi
accordi quadro.
3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento,
organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'art.
15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'art. 3, comma
5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in
autonomia organizzativa;
b) definizione del modello organizzativo e delle
regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo
aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi
degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui
all'art. 9, comma 4;
c) esecuzione dei controlli di cui all'art. 3, comma
5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol
S.p.a.;
d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli
operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti
sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto
al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il
trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente
rideterminazione della dotazione organica del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA,
fermo restando che le eventuali successive modifiche della
dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono
secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 febbraio 2019, n. 25, recante regolamento concernente
organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo
2019, n. 74.
- Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116,
recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per
il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 ottobre 2019, n. 244.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 26 ottobre 2012:
«Art. 38 (ex art. 32 del TCE). - 1. L'Unione definisce
e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e
il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti. I
riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili
anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche
specifiche di questo settore.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a
44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il
funzionamento del mercato interno sono applicabili ai
prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
«Art. 5 (I dipartimenti). - [Omissis].
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.».
 
Allegato

Tabella A
(prevista dall'articolo 7, comma 1)
Dotazione organica del personale - sezione agricoltura


|================================================|==================| | Ruolo ICQRF | Unita' | |================================================|==================| | Qualifiche dirigenziali | | |------------------------------------------------|------------------| | Dirigente di 1ª fascia | 8 | |------------------------------------------------|------------------| | Dirigente di 2ª fascia | 39* | |------------------------------------------------|------------------| | Totale | 47 | |------------------------------------------------|------------------| | Aree | | |------------------------------------------------|------------------| | Area III | 421 | |------------------------------------------------|------------------| | Area II | 355 | |------------------------------------------------|------------------| | Area I | 8 | |------------------------------------------------|------------------| | Totale aree | 784 | |------------------------------------------------|------------------| | Totale | 831 | |------------------------------------------------|------------------|

* di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione

Tabella B
(prevista dall'articolo 7, comma 1)
Dotazione organica del personale - sezione ispettorato


|================================================|==================| | Ruolo ICQRF | Unita' | |================================================|==================| | Qualifiche dirigenziali | | | Dirigente di 1ª fascia | 3 | | Dirigente di 2ª fascia | 22 | | |------------------| | Totale | 25 | |------------------------------------------------|------------------| | Aree | | | Area III | 372 | | Area II | 410 | | Area I | 9 | | |------------------| | Totale aree | 791 | | |------------------| | Totale | 816 | |------------------------------------------------|------------------|

TOTALE COMPLESSIVO: 1.647

 
Art. 2

Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale

1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, salve quelle relative alla pesca, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e le risorse alimentari (FAO), ove necessario in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; investimenti irrigui di rilevanza nazionale; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; adempimenti relativi al regolamento (UE) n. 511/2014 per gli aspetti di competenza; attivita' venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:
a) la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa di settore; preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri agricoli dell'U.E.; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi, per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; cura al riguardo le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; svolge le funzioni relative all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti ortofrutticoli freschi gia' esercitate dalla Societa' Agecontrol S.p.A., nonche' le funzioni di cui all'articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione dell'attivita' dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali, salvi quelli relativi alla pesca, negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; attivita' di competenza relative alle politiche sulla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al riutilizzo delle eccedenze alimentari ed alla limitazione degli sprechi, in coordinamento con la Direzione generale delle politiche nazionali agroalimentari e dell'ippica; attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attivita' ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati in riferimento alle attivita' svolte; accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati;
b) la Direzione generale dello sviluppo rurale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale; miglioramento della sostenibilita' ambientale ed economica delle produzioni agricole e zootecniche; adempimenti relativi al Regolamento (UE) n. 511/2014 per gli aspetti di competenza; strumenti ed incentivi in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria; coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nonche' interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale e di bonifica idraulica; attivita' di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo n. 96 del 1993, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti, di competenza del Ministero, riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita' dell'impresa agricola e sulla pluriattivita' in agricoltura; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attivita' agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 214 del 2005; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all'attuazione della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agroambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agroambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse; attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie;
c) la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale; coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, della montagna e degli usi civici, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e del materiale di propagazione forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; tutela e valorizzazione della biodiversita' forestale; adempimenti relativi al Regolamento (UE) n. 511/2014 per gli aspetti di competenza; gestione interventi forestali di cui alla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 132; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
4. Il Dipartimento si articola complessivamente in diciotto uffici dirigenziali non generali.

Note all'art. 2:
- Il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, sulle misure di conformita' per
gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya
relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta
ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro
utilizzazione nell'Unione (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 20 maggio 2014, n. L 150.
- La legge 6 aprile 1977, n. 184, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi
il 23 novembre 1972, e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1977, n. 129.
- La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2004, n. 95.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies, comma
3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante
disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia
della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44:
«Art. 8-quinquies. - [Omissis].
3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente
legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede
all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni
previsti dalla convenzione di Washington. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in
lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a
decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 4 della
legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27:
«Art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia
degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e
delle alberate di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale). -
[Omissis].
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti
i principi e i criteri direttivi per il censimento degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni
e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte
delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3,
ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei
boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data
pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione
della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque
vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento.
L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti
d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a
disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni
pubbliche e della collettivita'.
[Omissis].
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli
abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato
radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili,
dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere
obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello
Stato.».
- Per il riferimento all'art. 01, comma 1, del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il riferimento all'art. 01, comma 3, lett. c),
del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita
del Paese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
2012, n. 147, supplemento ordinario, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
supplemento ordinario.
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
europea.».
- La legge 8 novembre 1986, n. 752, recante legge
pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 1986, n. 264.
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante
trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79.
- Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante
disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle
agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1995, n. 84.
- Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214:
«Art. 49 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il
Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali e rappresenta
l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le
materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della
Commissione dell'Unione europea, con il Comitato
fitosanitario permanente di cui all'art. 18 della direttiva
2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei
Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei
vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni
internazionali operanti nel settore fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare
l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro
riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da
Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato
di cui all'art. 52;
c) la determinazione degli standard tecnici e delle
procedure di controllo, anche in applicazione degli
standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant
Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i
Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato
di cui all'art. 52;
c-bis) la definizione del Piano nazionale dei
controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi
fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui
all'art. 52;
d) la determinazione dei requisiti di
professionalita' e della dotazione minima delle
attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita'
e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui
all'art. 19, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nel territorio
nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
interventi obbligatori di cui al presente decreto e la
effettuazione di controlli nell'esercizio del potere
sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti
dall'applicazione del presente decreto e la definizione
delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte
dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti
relativi al recepimento di norme comunitarie in materia
fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'art.
52;
i) la determinazione delle linee generali di
salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la
formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su
proposta del Comitato di cui all'art. 52;
i-bis) la determinazione di linee generali e buone
pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle
misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla
diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una
relazione annuale e la relativa divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative
fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni
tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed
internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere
di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del
Comitato di cui all'art. 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European
and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO),
alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo
status degli organismi nocivi da quarantena o di recente
introduzione, come previsto dalla Convenzione
internazionale per la protezione dei vegetali.
3. Qualora il Comitato di cui all'art. 52 ritenga che
un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme
di profilassi internazionale previste dal presente decreto
e cio' comporti gravi rischi fitosanitari all'economia
agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente
l'Amministrazione competente al rispetto della normativa,
fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si
riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli
atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno
adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali
con proprio decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge
3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n.
41:
«Art. 2 (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata). - [Omissis].
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede a istituire, al proprio interno, un organismo
tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i
prodotti conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
febbraio 1992, n. 46:
«Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria). - [Omissis].
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.».
- La delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 132, recante
progetto speciale promozionale delle aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli
tipici. Progetto speciale per interventi di forestazione
protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico
della Campania, e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29
ottobre 1999, n. 255, supplemento ordinario.
- Il regolamento (UE) 20 ottobre 2010 n. 995/2010/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante regolamento
del parlamento europeo e del consiglio che stabilisce gli
obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 12 novembre 2010, n. L 295.
 
Art. 3

Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, delle politiche di filiera, degli investimenti e incentivi nazionali e per l'economia circolare, della tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti; ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, svolge le funzioni attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, comprese quelle relative all'immigrazione, anche con riferimento al contrasto al caporalato per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ad eccezione di quelle attribuite al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 01, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2018; assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale ed europeo; svolge le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; svolge altresi' le competenze del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative scommesse.
2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:
a) la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': sviluppo dell'economia circolare nel settore agricolo e agroalimentare; elaborazione e coordinamento delle linee di politica nazionale di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera e di distretto del cibo; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare protezione e promozione dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG; esercita le competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura; disciplina generale e coordinamento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche' della trasformazione dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, anche con riferimento al contrasto al caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione, sviluppo delle politiche di contrasto allo spreco alimentare e al recupero delle eccedenze in coordinamento con la direzione delle politiche internazionali e dell'Unione europea; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agro-energie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; trasparenza dei mercati e commissioni uniche nazionali; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale, anche ai sensi del regolamento (UE) 1144/2014; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilita' per i consumatori; attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; sviluppo del settore ippico e gestione dell'attivita' di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
b) la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, per le funzioni di propria competenza si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': programmazione nazionale e linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso il piano strategico nazionale per l'acquacoltura; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi nazionali nell'ambito della politica della pesca e dell'acquacoltura, nelle relazioni con l'UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la FAO, l'OCSE e l'OMC e le organizzazioni regionali di pesca, nonche' nelle relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario in raccordo con il dicastero degli affari esteri; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; attivita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1004/2017 e delle norme europee in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca; raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle relative norme europee; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, d'importazione ed esportazione dei prodotti ittici, anche ai sensi delle normative europee finalizzate a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; tutela, valorizzazione, tracciabilita' e qualita' dei prodotti ittici, anche attraverso l'elaborazione ed il coordinamento delle linee politiche e strategiche di sviluppo della filiera; borsa merci e vendita diretta dei prodotti ittici della produzione primaria nazionale; misure tecniche e di gestione relative all'attivita' di pesca marittima; attivita' afferenti al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; Autorita' unica competente per il coordinamento dell'attivita' di controllo di tutte le autorita' di controllo nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca; Autorita' di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA);
c) la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; procedimenti disciplinari; attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; mobilita'; politiche del personale per le pari opportunita'; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni e servizi d'interesse di tutte le diverse articolazioni del Ministero; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ad eccezione di quelle attribuite al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione; funzioni di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonche' attivita' di vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di ammasso; comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media; attivita' di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Dipartimento si articola complessivamente in diciannove uffici dirigenziali non generali.

Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
codice dell'amministrazione digitale, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Per il riferimento all'art. 01, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94:
«Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale). - 1. In caso di crediti vantati dagli
imprenditori agricoli nei confronti della pubblica
amministrazione, la camera nazionale arbitrale in
agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002,
n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali,
che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni
sara' definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della
valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore
agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera
nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su
proposta degli organi della camera medesima, con decreto
ministeriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 6 marzo
1958, n. 199, recante devoluzione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1958, n. 75:
«Art. 1 (Disposizioni generali). - Sono demandati al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle
disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare
studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi
per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del
Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di
vendita dei generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali,
assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della
alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni
alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno
abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della
nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della
alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione
delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del
commercio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n.
41:
«Art. 2 (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata). - [Omissis].
3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il
Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del
prodotto finale significativamente superiore alle norme
commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita'
agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a
norme tecniche di produzione integrata, come definita al
comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e'
eseguita in base a uno specifico piano di controllo da
organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.».
- Il regolamento (UE) 22 ottobre 2014, n. 1144/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di
informazione e di promozione riguardanti i prodotti
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e
che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4
novembre 2014, n. L 317.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, recante regolamento recante norme per il
riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1998,
n. 125.
- Il regolamento (UE) 17 maggio 2017, n. 2017/1004/UE
del Parlamento europeo recante regolamento del Parlamento
europeo che istituisce un quadro dell'Unione per la
raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della
pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa
alla politica comune della pesca e che abroga il
regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
giugno 2017, n. L 157.
- Il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009
del Consiglio, recante regolamento del Consiglio che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n.
2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.
509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22
dicembre 2009, n. L 343.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 6. (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi, anche in forma individuale, relativi
all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da
questi detenuti in ragione della propria attivita'
istituzionale o raccolti per finalita' statistiche,
necessari per i trattamenti statistici previsti dal
programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui
siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di
statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i
dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma
individuale, necessari per i trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali
del soggetto richiedente;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del
comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla
legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta.».
- Per il riferimento all'art. 01, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:
«Art. 17. (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'art. 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in
un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono
esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in
forma associata.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
 
Art. 4
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze nelle seguenti materie: prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico ed al relativo contenzioso del personale dipendente. L'Ispettorato si avvale della centrale unica di committenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), per gli acquisti di beni e servizi aventi importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attivita' contrattuale, fatto salvo l'avvalimento di cui al comma 1; tenuta della contabilita' economico-analitica; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita' del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica;
b) la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi.
3. Il Dipartimento si articola complessivamente in otto uffici di livello dirigenziale non generale, e, a livello territoriale, in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e quattro laboratori, ciascuno dei quali costituisce un ufficio di livello dirigenziale non generale.

Note all'art. 4:
- Per il riferimento all'art. 3, commi 3 e 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 1, comma 1047, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei
contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016, n. 91, supplemento ordinario:
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d per gli appalti pubblici di servizi che non fissano
un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni
urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti
agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004,
n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2004,
n. 186:
«Art. 1. (Denominazioni di vendita nazionali). -
[Omissis].
8-bis. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:
"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
dei propri laboratori di analisi".».
 
Art. 5

Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza

1. Con provvedimento del Ministro viene individuato, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Note all'art. 5:
- Per il riferimento all'art. 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Organismi operativi

1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere. Esercita le funzioni di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2010, recante «Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213:
«Art. 7. (Assorbimento del Corpo forestale dello Stato
nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni). -
1. Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma
dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte
dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, e ad
eccezione delle competenze in materia di lotta attiva
contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei
degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ai sensi dell'art. 9, nonche' delle funzioni
attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia
di finanza ai sensi dell'art. 10 e delle attivita' cui
provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'art. 11.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma
dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno
della qualita' delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
al rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e
naturalistico nazionale e alla valutazione del danno
ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento e del relativo danno
ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione
delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni
compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con
particolare riferimento alla tutela delle foreste e della
biodiversita' vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche'
delle altre aree protette secondo le modalita' previste
dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale e
internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla
conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonche' controllo
del commercio internazionale e della detenzione di
esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa
normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad
eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1,
lettera b) e 11;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento
dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del
rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e
statistiche ad essi relative;
p) attivita' di studio connesse alle competenze
trasferite con particolare riferimento alla rilevazione
qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche
al fine della costituzione dell'inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle
foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli
ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in
genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal
fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo
dei collegamenti di cui all'art. 24 della legge 31 gennaio
1994, n. 97;
r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e
nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede
comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche
forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di
rilievo nazionale di protezione civile su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in
montagna;
u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v) concorso nel controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;
z) ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco di cui all'art. 9, commi 1 e 2, con
protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni
di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di
cui all'art. 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unita'
specialistiche dell'Arma dei carabinieri.
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.
Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in
conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello
Stato). - [Omissis].
2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 169, comma 1, dopo la lettera c), e'
inserita la seguente:
«c-bis) organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare;»;
b) all'art. 174, comma 2, lettera b), le parole
«Comandi di divisione, retti da generale di divisione,»
sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale
di divisione o di brigata,»;
c) dopo l'art. 174, e' inserito il seguente:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza
dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti
militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 162, comma 1,
dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali per le materie afferenti
alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del
Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento
delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle
attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti
dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori
disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca
e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza
e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136:
«Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1.
Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto
alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca
marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto
interministeriale dei Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa
e delle politiche agricole e forestali, e' definita
l'organizzazione del reparto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
- Il decreto Interministeriale 1° febbraio 2010,
recante Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM)
del Corpo delle capitanerie di porto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2010, n. 138.
 
Art. 7

Dotazioni organiche e misure attuative

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in undici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in sessantuno, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.
3. Con successivi decreti del Ministro, di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
recante disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni
e le attivita' culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione
dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate,
in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle
retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n.
222 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 2019, n. 272:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo). - [Omissis].
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo determina il ripristino presso la medesima
Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di
livello non generale equivalenti sul piano finanziario.
Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di
livello non generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - [Omissis].
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
[Omissis];
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 febbraio 2019, n. 25, abrogato dal presente decreto,
recava regolamento concernente organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97.
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
4. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89